DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 202 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 6-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali
non sono gia’ previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento
unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90, e contempla,
tra l’altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e
relative definizioni;
Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16
giugno 2008, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni
di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;
Visto l’esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata
alla Comunita’ europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa
allo schema di decreto riguardante l’introduzione di un sistema
volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al
citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore
una corretta informazione e la massima trasparenza nella
etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame,
assicurando la rintracciabilita’ delle stesse;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 13 ottobre 2004, recante modalita’ per l’applicazione di un
sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il
quale detto schema di decreto e’ stato emanato;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali in data 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i
richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti
(CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti,
rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n.
543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi
contenute;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, della salute e per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n.
1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di
pollame, nonche’ delle disposizioni adottate in applicazione del
medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario
di etichettatura delle carni di pollame.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa
intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul
relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di
informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al
consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento
stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno
schermo elettronico. Fa parte del complesso dell’etichettatura anche
il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il
nesso con le informazioni fornite al consumatore. L’etichettatura
contiene le informazioni, di cui all’apposito disciplinare approvato,
sull’animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di
alimentazione;
b) pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche,
tacchini e faraone;
c) pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non
superiore a 185 grammi;
d) pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a
partire da pulcini di un giorno;
e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che
non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia
(Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che invece possono essere
nutriti;
f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che
non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il
freddo;
g) organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori
allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che
dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ed e’ responsabile
della tracciabilita’ del prodotto lungo tutta la filiera;
h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento,
macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente
al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l’obbligo
di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza
prevista dal disciplinare;
i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita,
messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di
commercializzazione;
l) carne di pollame preconfezionata: unita’ di vendita destinata
ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettivita’,
costituita da carne di pollame e dall’imballaggio in cui e’ stata
immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente in
parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od
alterata;
m) carne di pollame preincartata: unita’ di vendita costituita da
carne di pollame e dall’involucro nel quale e’ stata posta o avvolta
negli esercizi di vendita;
n) lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per eta’,
categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie,
avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse
condizioni;
o) lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al
medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;
p) disciplinare: documento predisposto dall’organizzazione di
etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
disciplinare contiene l’indicazione delle informazioni da fornire con
l’etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e
vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicita’ di
tali informazioni, con relativi piani di autocontrollo e di
controllo, nonche’ le procedure di identificazione e registrazione
atte a garantire la rintracciabilita’ del pollame, delle sue carni e
la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o
macellazione;
q) informazioni in etichetta: le informazioni sull’animale, sulle
relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate
lungo tutta o parte della filiera avicola interessata
dall’etichettatura volontaria, apponibili nell’etichettatura e
necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima
trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame,
assicurando nel contempo la rintracciabilita’ delle stesse per gli
scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende
per:
1) alimentazione: informazione apponibile nell’etichettatura
relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante
tutto o parte del ciclo vitale;
2) forma di allevamento: informazione apponibile
nell’etichettatura relativa alle modalita’ di allevamento del pollame
durante tutto o parte del ciclo vitale;
r) modalita’ di presentazione al consumatore: modalita’ con cui
la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria puo’ essere
commercializzata per il consumo;
s) autocontrollo: controllo interno da parte del singolo
operatore e controllo esercitato da ispettori dell’organizzazione;
t) controllo: controllo esercitato a cura di un organismo
indipendente designato dall’organizzazione ed autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008. Tale organismo
indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri
stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989;
u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema
volontario di etichettatura, ivi compreso quello sugli organismi
indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 13 del
regolamento (CE) n. 543/2008.

Art. 3 Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o piu’ informazioni, circa l’alimentazione, l’allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’allegato 1, in assenza di un disciplinare, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e’ pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo’ superare l’importo complessivo di 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu’ delle indicazioni previste circa l’alimentazione, l’allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’allegato 1, non corrispondenti al vero, e’ soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilita’, l’origine e la provenienza, l’alimentazione o l’allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalita’ diverse da quelle indicate nell’allegato 1 al presente decreto, e’ soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu’ indicazioni circa l’alimentazione, l’allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’allegato 1, non comprese nell’apposito disciplinare di etichettatura e’ soggetto alla sanzione di cui al comma 1. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicita’ delle informazioni utilizzate nell’etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e’ pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo’ superare l’importo complessivo di 150.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalita’ di presentazione diverse da quelle indicate nell’allegato 2 al presente decreto, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e’ pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo’ superare l’importo complessivo di 150.000 euro. 7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria e’ raddoppiata e non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta. 8. Indipendentemente dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell’approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell’organizzazione o dell’operatore sia tale da comprometterne l’affidabilita’ nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.

Art. 4 Sanzioni in materia di organismi di controllo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell’organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5

Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od
impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorita’
competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall’autorita’
competente l’accesso ai locali dell’azienda o dell’impresa,
all’unita’ produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo
svolgimento dell’attivita’ di controllo di cui alle finalita’ del
regolamento (CE) n. 543/2008, e’ soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 6

Accertamento ed irrogazione
delle sanzioni amministrative

1. Per l’accertamento delle violazioni amministrative previste nel
presente decreto e per l’irrogazione delle relative sanzioni si
procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla irrogazione
delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della
salute.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
4. L’organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto
ore, all’organizzazione, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti
per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa
nazionale e comunitaria nonche’ eventuali inadempienti per violazione
al disciplinare.

Art. 7 Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa 1. La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all’articolo 2 del presente decreto, l’individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e’ effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

Art. 8

Diffida ed esclusione dal sistema
di etichettatura volontaria

1. Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di
violazioni di cui all’articolo 3 che non comportano falsi, frodi o
perdita dell’identificazione e della rintracciabilita’ del pollame,
delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l’autorita’
competente per l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 6,
comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale
precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai
quindici giorni per la rimozione delle irregolarita’, senza comminare
la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni
contenute nel verbale e’ applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio.
Nel caso in cui l’operatore o l’organizzazione sia soggetto a diffida
per tre volte nell’arco dei cinque anni precedenti all’accertamento,
ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi
inapplicabile ogni ulteriore diffida.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora
l’autorita’ competente per l’irrogazione delle sanzioni, di cui
all’articolo 6, comma 2, accerta l’esistenza di violazioni che non
sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano
la perdita della rintracciabilita’ delle informazioni riportate in
etichetta o del pollame o delle sue carni, nonche’ la non
corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone
l’esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di
produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il
ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale
rietichettatura o cambio di destinazione.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita’ previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Palma, Ministro della giustizia Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione civile 9 del 2012 Rottura ingiustificata della promessa di matrimonio: sono risarcibili i profili patrimoniali.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania – Sez. dist. di Paterno – ha condannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

2.- I primi due motivi, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione degli art. 79, 80 e 81 cod. civ. nel capo in cui la sentenza impugnata lo ha condannato al rimborso delle spese, sono inammissibili perchè generici ed apoditticamente formulati.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in esame le sue deduzioni circa il giusto motivo della rottura del fidanzamento e non abbia tenuto conto, nella quantificazione dei danni, della misura in cui dette spese avrebbero potuto essere recuperate, ma non fa alcun riferimento alla concreta motivazione della sentenza, che ha ritenuto non provate le eccezioni da lui sollevate, nè illustra le ragioni per cui la motivazione si dovrebbe ritenere insufficiente, illogica o contraddittoria.

3.- Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 e 2059 c.c., e vizi di motivazione, sul rilievo che il risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario; non può essere esteso oltre questi limiti – e men che mai al risarcimento dei danni non patrimoniali – poichè il recesso dalla promessa non costituisce illecito, in quanto la legge vuoi salvaguardare fino all’ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio. Richiama a conforto la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. 3, 15 aprile 2010 n. 9052).

3.- I motivi sono fondati.

Va premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne – cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze) – non può considerarsi comportamento lecito, come assume il ricorrente, allorchè avvenga senza giustificato motivo.

E’ indubbio che tale comportamento non genera l’obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.

Poichè, tuttavia, la legge vuoi salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, nè alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poichè un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto.

Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del tutto irrisarcito.

Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.

La motivazione della sentenza impugnata, circa la rilevanza degli interessi non patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poichè tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l’assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anzichè ai soli effetti espressamente previsti dall’art. 81 c.c..

4.- Gli altri motivi, che censurano i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, risultano assorbiti.

4.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedura in camera di consiglio, nel senso dell’accoglimento del terzo e quarto motivo; del rigetto del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi".

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il primo e il secondo motivo vanno rigettati e gli altri motivi risultano assorbiti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Il capo della sentenza di appello che ha accolto l’appello incidentale della F., condannando il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, deve essere annullato, mentre va confermata la condanna del ricorrente a rimborsare alla F. le spese fatte e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, nell’importo quantificato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello.

Considerata la reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio di appello si compensano per intero.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della soccombente F. e si liquidano complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da F. P. con l’atto di appello incidentale e conferma il rigetto dell’appello principale, proposto da C.G.. Compensa per intero le spese del giudizio di appello. Condanna F. P. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 29 novembre 2011, n. 223 Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 18-1-2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l’articolo 1, comma 01; Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126, ed in particolare l’articolo 3, commi 12 e 13; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l’articolo 3, comma 7-bis; Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessita’ di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione; Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti gia’ in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonche’ la disciplina di stato del personale di futura assunzione; Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell’articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente Regolamento Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all’articolo 12, comma 3, e all’articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all’ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 2

Stipula

1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e’
autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a
tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 01 del Decreto
Legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 che abbiano gia’ superato i limiti di
rinnovabilita’ contrattuale previsti dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 368/2001 , in servizio alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento.
2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda
degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e
il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata
dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullita’ con
atto scritto tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo e l’esperto.
4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.

Art. 3

Funzioni

1. Gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1 sono collocati in tre
livelli funzionali e retributivi, a seconda dell’esperienza maturata
e del livello di responsabilita’.
2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere
stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale
e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I
restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi
previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al terzo livello
funzionale e retributivo.
3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo
livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo
svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione
positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita
dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa
delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di
esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo
svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo
livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e
retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito
di applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26
febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo puo’ incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata
di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano
ricoperto un incarico di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed
e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione
dall’incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell’articolo 5, comma 1
del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti
dall’articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore
dell’Unita’ Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.
6. L’incarico di cui al precedente comma e’ conferito per un
periodo di 1 anno ed e’ rinnovabile per una o piu’ volte fino al
massimo complessivo di 3 anni. L’incarico e’ in qualsiasi momento
revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 4

Trattamento economico

1. La retribuzione annua lorda e’ stabilita in euro 44.636,67 per
il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il
primo livello.
2. Fatte salve le indennita’ eventualmente spettanti a titolo di
trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione
per ciascuna delle tre fasce e’ onnicomprensiva e include la
tredicesima mensilita’.
3. Il pagamento dei compensi e’ corrisposto mensilmente in via
posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La
residua tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il mese di
dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, si provvede con cadenza
triennale all’adeguamento del trattamento economico, tenuto conto
dell’andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non
dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 5 Termine del contratto 1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di eta’ dell’esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto. 2. L’esperto puo’ recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi. 3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all’esperto e’ corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.

Art. 6 Previdenza ed Assicurazione Infortuni 1. Gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1 del presente regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS. 2. Si applica l’articolo 144, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 7 Distacco presso organizzazioni internazionali 1. Con il consenso dell’interessato e previa intesa con l’ente di destinazione, la Direzione Generale puo’ distaccare l’esperto a prestare temporaneamente servizio presso un’organizzazione internazionale operante nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. L’organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell’Amministrazione. 2. Il periodo di distacco non puo’ eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione Generale puo’ disporre il rientro dell’esperto distaccato presso l’Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni. 3. E’ fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell’Unione Europea.

Art. 8 Ferie 1. L’esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977. 2. Si applica l’articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 9

Doveri

1. L’esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e
professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni
contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di
comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. L’esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n.
18/1967.
3. E’ obbligo dell’esperto prestare la propria opera anche
all’estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L’esperto non puo’ esercitare il commercio, l’industria, ne’
alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri
soggetti pubblici o privati o accettare cariche in societa’
costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono
erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo.

Art. 10

Tempo di lavoro

1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in
relazione all’esigenza di assicurare il buon andamento delle
iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base
delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico
diretto. In caso di svolgimento di attivita’ lavorative in ore serali
o notturne o in giorni festivi, viene garantito l’adeguato recupero
del riposo fisiologico sacrificato alle necessita’ del servizio.
2. Nessun compenso e’ dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

Art. 11

Valutazioni sul servizio prestato

1. La prestazione lavorativa degli esperti e’ soggetta ad una
valutazione annuale, redatta con le modalita’ previste da un decreto
di natura regolamentare del Ministro degli affari esteri, tenuto
anche conto del sistema di valutazione della performance individuale
adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 12

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all’articolo
3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all’articolo 1,
comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all’atto
del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum
di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una
Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001.
3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 21,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento
degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore
eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni
del personale di cui al presente regolamento si applicano le
limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai
provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
4. E’ abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale
209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant’Agata

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Monti

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012
Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 48 del 27-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere, in
considerazione che la data del primo turno delle elezioni
amministrative della primavera 2012 e’ stata fissata per domenica 6
maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle
liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e
limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012,
al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festivita’
pasquali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste

1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni
amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione
delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo
comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e
decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del
trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 33, terzo comma, del
predetto testo unico, e’ anticipato al trentesimo giorno antecedente
la data della votazione.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.