MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 aprile 2012, n. 97 Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci…

…italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 159 del 10-7-2012

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il
punto r) dell’articolo 8 che concerne l’ambito della delega concessa
al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di
mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche’
per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l’articolo 30 che reca
disposizioni per l’adeguamento delle borse merci;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 9 marzo
2002, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l’ufficiale inizio
sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o
per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci
telematica italiana;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita’, integrita’ aziendale e
semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in
particolare dell’articolo 14, comma 11, che dispone che con
regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
disciplinate le modalita’ di attuazione di quanto previsto dal comma
1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
6 aprile 2006, n. 174 – «Regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Considerato che e’ opportuno, da un lato, estendere la gamma dei
prodotti trattati nella piattaforma telematica, in particolare, a
quelli agroenergetici, rilevata l’importanza di supportare le aziende
agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla
costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall’altro, ottimizzare
i costi di produzione delle imprese consentendo anche l’agevole
reperimento di servizi logistici;
Considerato che e’ opportuno consentire anche alle organizzazioni
di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto
legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonche’ alle cooperative e ai
loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati
all’intermediazione, per assicurare parita’ di condizioni di accesso
al mercato rispetto alle societa’ di capitali, agli agenti di affari
in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio;
Considerato che, sulla base dell’esperienza acquisita nel periodo
transitorio di operativita’ della Borsa merci telematica italiana, e’
necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione per
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’intermediazione;
Considerato che e’ opportuno che i soggetti interessati a
promuovere e ad utilizzare la Borsa merci telematica italiana,
possano fruire dei servizi che la societa’ di gestione realizza a tal
fine;
Considerato che, per l’attivazione dei mercati telematici per
alcuni prodotti e per i servizi logistici, puo’ essere necessaria
l’adozione transitoria di procedure semplificate che consentano il
piu’ ampio coinvolgimento degli operatori;
Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare delle
sinergie con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), che svolge le funzioni riguardanti la rilevazione,
l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che
riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;
Ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008 e ritenuto
opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010;

Adotta il seguente Regolamento:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni
al decreto 6 aprile 2006, n. 174

1. All’articolo 1 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti
agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi
logistici»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «merci e di derrate», sono
sostituite dalle seguenti: «merci, di derrate e di servizi
logistici»;
c) al comma 1, la lettera q), la parola: «merceologiche» e’
sostituita dalla seguente: «specifiche»;
d) al comma 1, dopo la lettera q, sono aggiunte le seguenti:
«r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla
coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall’allevamento di
animali e dalle attivita’ connesse, e dalla trasformazione degli
stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri
prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali
nonche’ i certificati di produzione che ne derivano;»;
«s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture
dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la
gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci,
il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri
servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica
italiana.».
2. All’articolo 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «del settore agricolo,
agroalimentare ed ittico», sono sostituite dalle seguenti: «dei
settori indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a)»;
b) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b)
societa’ di capitali costituite in maggioranza, in termini di
capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da:
agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio
dei settori indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a),
organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, che operano nei settori
indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori di cui
agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest’ultimo caso,
che esercitino attivita’ strumentali o connesse alle attivita’ dei
settori indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori
della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli
articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le
societa’ cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati
all’articolo 1, comma 1, lettera a);»;
c) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) le societa’ cooperative e i loro consorzi operanti nei
settori indicati all’articolo 1, comma 1, lettera a);»;
«e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli
articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.»;
d) al comma 2, la lettera l) e’ soppressa;
e) al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
rispettare le disposizioni di cui all’allegato 1 al presente
decreto;»;
f) al comma 3, la lettera c) e’ soppressa;
g) al comma 3, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) i
titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i
requisiti di onorabilita’ di cui all’allegato 2 al presente
decreto.»;
h) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. I soggetti
abilitati all’intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera
d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui
all’allegato 3 al presente decreto.»;
i) al comma 5, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)»;
l) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. I soggetti abilitati all’intermediazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei
regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della
Deputazione nazionale e della societa’ di gestione;
b) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel
rispetto della deontologia professionale e per l’integrita’ dei
mercati;
c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo
da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni
affidati;
g) versare i corrispettivi determinati dalla societa’ di gestione
per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa
erogati.».
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006,
n. 174, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a), b), d) ed e)».
4. All’articolo 7 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con funzione di presidente;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) un rappresentante dell’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA);»;
c) al comma 4, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f)
iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i
soggetti abilitati all’intermediazione di cui al precedente articolo
4, comma 1, lettere a), b), d) ed e)»;
d) al comma 4, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:«h)
autorizza la societa’ di gestione a realizzare progetti sperimentali
che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come
obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.».
5. All’articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera g) e’ soppressa;
b) al comma 4, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«l) fornisce ai soggetti abilitati all’intermediazione, agli
operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di
rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato
interessati a promuovere l’utilizzo della Borsa merci telematica
italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla
stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle
contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e
tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della
Borsa merci telematica italiana stessa;»;
«m) realizza progetti sperimentali per l’attivazione di nuovi
mercati telematici anche a livello internazionale, adottando
procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della
Deputazione nazionale.».
6. All’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6
aprile 2006, n. 174, le parole: «merci e delle derrate» sono
sostituite dalle seguenti: «merci, delle derrate e dei servizi
logistici».
7. Dopo l’articolo 9 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n.
174, e’ inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

Sinergie e collaborazioni tra la societa’ di gestione e l’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
1. La Societa’ di gestione e ISMEA, con apposito atto
convenzionale, definiscono le modalita’ di collaborazione: per
coordinare le attivita’ di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e
delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e
di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di
facilitazione per l’accesso al credito e per il sostegno finanziario
alle imprese.».
8. All’articolo 10 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «lettere b), c), d) ed e)»
sono sostituite dalle seguenti: «b), c), d), e), f), h) ed i)»;
b) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c)
essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio,
operare in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti,
utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori,
cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci,
produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi
logistici;»;
d) il comma 3, e’ soppresso.

Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
– Il testo della lettera r) dell’art. 8 della legge 5
marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 66 del 20 marzo 2001, e’ il
seguente:
«r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche’ per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;».
– Il testo dell’art. 30 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, e’ il
seguente:
«Art. 30 (Adeguamento delle borse merci). – 1. Le
contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla
legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni,
sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per
via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalita’ di
gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni
telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita’ a
quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
consentire l’accesso alle contrattazioni, anche da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con riferimento al prodotti elencati nell’Allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell’8 aprile
2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell’uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita’ di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e
di quantita’ delle merci e delle derrate negoziate in via
telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle
societa’ di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,
nonche’ di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei
prezzi, edito dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272,
cessano di avere applicazione nei confronti delle
contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli,
agroindustriali, ittici e tipici.».
– Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive 9
marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – del 2 aprile 2002, n. 77, reca: «Borsa merci
telematica italiana: inizio sperimentale delle
contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla
legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso
strumenti informatici o per via telematica».
– Il testo del comma 11 dell’art. 14 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita’, integrita’ aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell’art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della
legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 94 del 22 aprile 2004, e’
il seguente:
«11. Il comma 3 dell’art. 30 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e’ sostituito dal seguente: "3. Con
riferimento al prodotti elencati nell’Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita’ europea, negli Allegati
I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n.
692/2003 del Consiglio, dell’8 aprile 2003, ed agli altri
prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario,
anche ai fini dell’uniforme classificazione merceologica,
con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le modalita’ di attuazione di
quanto previsto dal comma 1.".».
– Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del DM del 6 aprile 2006, n. 174 – pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 110 del 13
Maggio 2006, reca: «Regolamento per il funzionamento del
sistema telematico delle Borse merci italiane, con
riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed
ittici».
– Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo
del 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e),
della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 137 del 15 giugno 2005, e’
il seguente:
«Art. 2 (Organizzazioni di produttori). – 1. Le
organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
commercializzazione della produzione dei produttori
aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare
di:
a) assicurare la programmazione della produzione e
l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l’offerta e commercializzare
direttamente la produzione degli associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i
prezzi alla produzione;
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli
animali, allo scopo di migliorare la qualita’ delle
produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la
qualita’ delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
la biodiversita’, nonche’ favorire processi di
rintracciabilita’, anche ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarita’ dei
rapporti economici con gli associati nella determinazione
dei prezzi di vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire l’accesso a nuovi mercati, anche
attraverso l’apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati
all’attuazione degli scopi di cui al comma 1, le
organizzazioni di produttori costituiscono fondi di
esercizio alimentati da contributi degli aderenti,
calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
di finanziamenti pubblici, in conformita’ a quanto disposto
in materia di aiuti di Stato, nell’ambito delle risorse
allo scopo finalizzate a legislazione vigente.».
«Art. 5 (Forme associate delle organizzazioni di
produttori). – 1. Le organizzazioni dei produttori
riconosciute possono costituire una organizzazione comune,
nelle forme societarie di cui all’art. 3, comma 1, per il
perseguimento dei seguenti scopi:
a) concentrare e valorizzare l’offerta dei prodotti
agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di
commercializzare la produzione delle organizzazioni dei
produttori;
b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione
di programmi;
d) coordinare le attivita’ delle organizzazioni di
produttori;
e) promuovere e realizzare servizi per il
miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto
e progetti di interesse comune per le organizzazioni
associate allo scopo di rendere piu’ funzionale l’attivita’
delle stesse;
f) svolgere azioni di supporto alle attivita’
commerciali dei soci, anche mediante la creazione di
societa’ di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei
produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi
nelle forme societarie di cui all’art. 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
e sostegno delle forme associate di organizzazioni di
produttori, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi
differenziati delle forme associate di organizzazioni di
produttori ai fini del loro riconoscimento.».
– Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001,
n. 200 (Regolamento recante riordino dell’ISMEA e revisione
del relativo statuto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 122 del 28 maggio 2001), e’ il
seguente:
«a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro
delle politiche agricole e forestali e di specifiche
convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione,
l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle
informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali,
ittici e alimentari, anche ai fini dell’attuazione degli
adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;».
– Il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e’ il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e
10 del citato decreto n. 174 del 2006, come modificati dal
presente il decreto:
«Art. 1 (Definizioni). – 1. Agli effetti del presente
regolamento si intende per:
a) "Borsa merci telematica italiana": il mercato
telematico regolamentato dei prodotti agricoli,
agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi
logistici, realizzato attraverso la piattaforma telematica,
accessibile da postazioni remote, che viene predisposta
dalla societa’ di gestione;
b) "Piattaforma telematica": un’unica infrastruttura
telematica a livello nazionale con piu’ sistemi di
contrattazione per la negoziazione di merci, di derrate e
di servizi logistici;
c) "Societa’ di gestione": il soggetto che
predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;
d) "Deputazione nazionale": l’organismo che ha
funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa
merci telematica italiana;
e) "Camere di commercio": le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, titolari della
facolta’ di istituire borse di commercio ai sensi della
legge 20 marzo 1913, n. 272;
f) "Unioncamere": l’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n.
709 e successive modificazioni;
g) "Soggetti abilitati all’intermediazione": i
raccoglitori e gestori di ordini all’interno della Borsa
merci telematica italiana;
h) "impresa di investimento comunitaria": l’impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e Direzione generale in
Italia o in altro Paese membro dell’Unione europea;
i) "impresa di investimento extracomunitaria":
l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
l) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
m) "Societa’ di intermediazione mobiliare (SIM)":
l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del
Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e Direzione generale in
Italia;
n) "Testo unico bancario (T.U. bancario)": il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
o) "mercati": i mercati telematici disciplinati dai
regolamenti speciali di prodotto approvati dalla
deputazione nazionale su proposta della societa’ di
gestione;
p) "Regolamento": il presente provvedimento;
q) "Regolamenti speciali di prodotto": disciplinari
che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le
caratteristiche specifiche del prodotto, le condizioni di
pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o
fatto successivo alla conclusione del contratto che possa
incidere sull’esecuzione del medesimo;
r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti
dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura,
dall’allevamento di animali e dalle attivita’ connesse, e
dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la
produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali
dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche’ i
certificati di produzione che ne derivano;
s) "servizi logistici": la logistica interna alle
strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la
gestione del deposito, la gestione degli ordini, la
movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo
scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi
identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e
regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci
telematica italiana.».
«Art. 4 (Soggetti abilitati all’intermediazione). – 1.
I soggetti abilitati all’intermediazione sono:
a) agenti di affari in mediazione e agenti e
rappresentanti di commercio dei settori indicati all’art.
1, comma 1, lettera a);
b) societa’ di capitali costituite in maggioranza, in
termini di capitale sociale con diritto di voto in
assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e
agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati
all’art. 1, comma 1, lettera a), organizzazioni
professionali presenti o rappresentate nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, che operano nei
settori indicati all’art. 1, comma 1, lettera a),
imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, in quest’ultimo caso, che esercitino attivita’
strumentali o connesse alle attivita’ dei settori indicati
all’art. 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca,
organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli
2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102,
le societa’ cooperative e i loro consorzi operanti nei
settori indicati all’art. 1, comma 1, lettera a);
c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’art. 107 del testo unico bancario e le banche
autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento;
d) le societa’ cooperative e i loro consorzi operanti
nei settori indicati all’art. 1, comma 1, lettera a);
e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui
agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 102.
2. I soggetti abilitati all’intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono:
a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati
dalle Camere di commercio;
b) essere capaci di obbligarsi;
c) non essere stati dichiarati falliti, salvo
l’eventuale riabilitazione;
d) non essere stati condannati per delitti contro la
fede pubblica o contro la proprieta’, ovvero per uno dei
delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione,
sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa
testimonianza e calunnia;
e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;
f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei
protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei
medesimi;
g) nel caso di agenti d’affari in mediazione,
possedere la maggiore eta’, godere dei diritti civili e
politici e non esercitare il commercio relativo alla specie
di mediazione da essi professata;
h) non aver riportato condanne con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
i) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall’autorita’ giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e
integrazioni;
l) (soppressa).
3. I Soggetti abilitati all’intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettera b), devono:
a) rispettare le disposizioni di cui all’allegato 1
al presente decreto;
b) adottare la forma di societa’ di capitale;
c) (soppressa);
d)i titolari di partecipazioni al capitale sociale
devono possedere i requisiti di onorabilita’ di cui
all’allegato 2 al presente decreto.
4. I soggetti abilitati all’intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettera c), devono possedere i
requisiti di cui al Titolo II, Capo I, art. 19 e di cui al
Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-bis. I soggetti abilitati all’intermediazione di cui
al precedente comma 1), lettere d) ed e), devono rispettare
le disposizioni di cui all’allegato 3 al presente decreto.
5. I Soggetti abilitati all’intermediazione di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), d) ed e), dovranno
essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla
deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e
nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione
nell’elenco.
6. I soggetti abilitati all’intermediazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente
regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle
disposizioni della Deputazione nazionale e della societa’
di gestione;
b) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e
per l’integrita’ dei mercati;
c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti
ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di
conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente
svolgimento dei servizi;
f) svolgere una gestione indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati;
g) versare i corrispettivi determinati dalla societa’
di gestione per i servizi della Borsa merci telematica
italiana da essa erogati.».
«Art. 5 (Tipologie di contrattazioni telematiche e
autorizzazioni). – 1. Nella Borsa merci telematica italiana
e’ consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di
contratti:
a) contratti a pronta consegna;
b) contratti a consegna differita nel tempo;
c) contratti a termine.
2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i
contratti a pronta consegna e i contratti a consegna
differita nel tempo i soggetti abilitati
all’intermediazione di cui al precedente art. 4, comma 1,
lettere a), b), d) ed e). Sono autorizzati a negoziare i
contratti a termine i soggetti abilitati
all’intermediazione, di cui al precedente art. 4, comma 1,
lettera c), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1,
lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
«Art. 7 (Deputazione nazionale). – 1. La Deputazione
nazionale, e’ nominata dal Ministro delle politiche
agricole e forestali ed e’ composta da sette componenti:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con funzione di
presidente;
a-bis) un rappresentante dell’Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
b) un rappresentante del Ministero delle attivita’
produttive;
c) un rappresentante della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
d) tre rappresentanti designati dall’Unioncamere, in
rappresentanza delle Camere di commercio, socie della
societa’ di gestione.
2. I componenti della deputazione nazionale restano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La sede e la segreteria sono istituite presso
Unioncamere.
4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di
vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci
telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti
compiti:
a) vigila sulla societa’ di gestione e sul
funzionamento generale della Borsa merci telematica
italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale
di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo art. 8;
b) omogeneizza le modalita’ di negoziazione e di
realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle
transazioni sul territorio nazionale;
c) formula lo schema e i criteri generali di
redazione dei regolamenti speciali di prodotto
comunicandoli alla societa’ di gestione;
d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su
proposta della societa’ di gestione;
e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei soggetti abilitati all’intermediazione che
abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di
prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura
la tenuta, i soggetti abilitati all’intermediazione di cui
al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
g) adotta con proprio regolamento le sue modalita’ di
funzionamento;
h) autorizza la societa’ di gestione a realizzare
progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie
semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della
Borsa merci telematica italiana.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari
stanziamenti del bilancio dell’Unioncamere.».
«Art. 8 (Societa’ di gestione). – 1. La societa’ di
gestione, costituita ai sensi dell’art. 2, comma 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi
di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle
Camere di commercio e i consorzi e le societa’ consortili
costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di
interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla
societa’ di gestione e’ riservata alle Camere di commercio,
ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di
ammontare non inferiore ad un milione di euro.
2. La societa’ di gestione acquisisce la forma
giuridica di societa’ consortile per azioni e, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
e’ autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci
telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)".
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo della societa’ di gestione devono
possedere i requisiti di onorabilita’ di cui al Titolo I,
Capo II, art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
4. La societa’ di gestione svolge funzioni di interesse
generale garantendo l’unicita’ di funzionamento della
piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:
a) predispone e amministra la piattaforma telematica,
assicurandone uniformita’ di accesso e di gestione;
b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti
speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i
criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale
stessa;
c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici
in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a
livello nazionale e comunitario per i servizi della
pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e
alla diffusione delle informazioni secondo criteri di
correttezza e trasparenza;
d) verifica, anche con il supporto delle Camere di
commercio, il possesso dei requisiti previsti dal
precedente art. 4, comma 2 per i soggetti abilitati
all’intermediazione;
e) fornisce ai soggetti abilitati all’intermediazione
i servizi relativi all’accesso, alla negoziazione e alla
rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma
telematica;
f) determina i corrispettivi a essa dovuti dai
soggetti abilitati all’intermediazione;
g) (soppressa);
h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in
materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al
supporto organizzativo e tecnico;
i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento
generale recante le modalita’ organizzative e di
funzionamento per l’attuazione del presente regolamento,
dotandosi di un assetto organizzativo idoneo
all’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle
direttive impartite dalla Deputazione nazionale;
l) fornisce ai soggetti abilitati
all’intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro
associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri
organismi di diritto pubblico e privato interessati a
promuovere l’utilizzo della Borsa merci telematica italiana
e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla
stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle
contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico
e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente
utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;
m) realizza progetti sperimentali per l’attivazione
di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale,
adottando procedure transitorie semplificate, previa
autorizzazione della Deputazione nazionale.».
«Art. 9 (Camere di commercio). – 1. Le Camere di
commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono
ai seguenti compiti:
a) assumono la qualita’ di socio della societa’ di
gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria
la societa’ di gestione stessa;
b) supportano eventualmente l’attivita’ di verifica
dei requisiti di cui al precedente art. 4 svolta dalla
societa’ di gestione;
c) assicurano sul territorio nazionale il supporto
per consentire ai soggetti abilitati all’intermediazione
l’accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
d) pubblicano, attraverso i propri bollettini
ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute
nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi
di riferimento e di quantita’ delle merci, delle derrate e
dei servizi logistici negoziati in via telematica;
e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni
imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica
attivita’ di comunicazione in favore della Borsa merci
telematica italiana.».
«Art. 10 (Periodo transitorio). – 1. Allo scopo di
promuovere l’utilizzo della piattaforma telematica,
l’accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un
periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, e’
consentito anche agli operatori accreditati.
2. Ai fini dell’accreditamento da parte della Societa’
di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli
operatori devono:
a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui
all’art. 4, comma 1, lettera b);
b) possedere i requisiti previsti dall’art. 4, comma
2, lettere b), c), d), e), f), h) ed i);
c) essere iscritti nel registro imprese della Camera
di commercio, operare in uno dei settori di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), ed appartenere ad una delle seguenti
categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande
distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi
associativi detentori delle merci, produttori agricoli,
operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;
d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei
protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei
medesimi.
3. (soppresso).».

Art. 2
Allegati al decreto 6 aprile 2006 n. 174

1. Il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, come modificato
dall’articolo 1 del presente decreto, e’ integrato con i seguenti
allegati:
a) Allegato 1 – Disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato
1 al presente decreto);
b) Allegato 2 – Requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 4,
comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174.
(Allegato 2 al presente decreto);
c) Allegato 3 – Disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4-bis,
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (allegato 3 al
presente decreto).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: Catania

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 367

Note all’art. 2:
– L’art. 2 del presente decreto contiene gli allegati
che vengono inseriti nel citato decreto n. 174 del 2006, e
ne formano parte integrante.

«Allegato 1

Disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto
ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Presentare, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l’attivita’ iniziale nonche’ una relazione
sulla struttura organizzativa;
2. Se la societa’ di capitali e’ parte di un gruppo, la struttura
del gruppo di cui e’ parte non deve essere tale da pregiudicare
l’effettivo esercizio della vigilanza sulla societa’ stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa’
di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalita’
e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza
complessiva di almeno 2 anni attraverso l’esercizio di attivita’ di
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso
imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere
maturato un’esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso
l’esercizio delle stesse attivita’ sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco,
coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita’ o
decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo
non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non
possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una
delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso
dell’estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con
riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da
ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle
condizioni previste da questo punto, e’ effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione
nazionale;
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore e sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui al precedente punto 4. lettera c);
b) l’applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera
c), con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
Il consiglio di amministrazione iscrive l’eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5.
lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso
per l’intera durata delle misure ivi previste.».

«Allegato 2

Requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d),
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita’ o
decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione:
a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale
coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto
3., salvo il caso dell’estinzione del reato. Le pene previste al
punto 3. lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con
riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da
ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di
onorabilita’, e’ effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».

«Allegato 3

Disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4-bis,
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174

1. Presentare, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l’attivita’ iniziale nonche’ una relazione
sulla struttura organizzativa;
2. Se l’organizzazione di produttori agricoli di cui agli
articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, opera
sottoforma di societa’ di capitali ed e’ parte di un gruppo, la
struttura del gruppo di cui e’ parte non deve essere tale da
pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla societa’
stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei soggetti
abilitati all’intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1 lettera
d) e lettera e), devono essere scelti secondo criteri di
professionalita’ e competenza fra persone che abbiano maturato
un’esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l’esercizio di
attivita’ di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi
presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve
avere maturato un’esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso
l’esercizio delle stesse attivita’ sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco,
coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita’ o
decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo
non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non
possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una
delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso
dell’estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con
riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da
ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle
condizioni previste da questo punto e’ effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione
nazionale;
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore e sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui al precedente punto 4. lettera c);
b) l’applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera
c), con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
Il consiglio di amministrazione iscrive l’eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5.
lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso
per l’intera durata delle misure ivi previste;
6. se i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), sono
costituiti sotto forma di societa’ di capitali, i titolari di
partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di
onorabilita’:
a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita’ o
decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo
non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale
coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto
6. lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato. La reclusione
per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se
inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso
dei requisiti di onorabilita’, e’ effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione
nazionale.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2012 Nomina del Presidente dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del 25-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, cosi’
come modificato dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24
marzo 2012, n. 29, nel testo integrato dalla legge di conversione 18
maggio 2012, n. 62, recante disposizioni per la nomina e la durata
degli organi dell’Autorita’;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in
particolare l’articolo 23, comma 1, lett. a), che dispone la
riduzione dei componenti del Consiglio dell’Autorita’ in parola,
escluso il Presidente;
Visto il proprio decreto in data 9 maggio 2005, con il quale il dr.
Corrado Calabro’ e’ stato nominato Presidente dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, per la durata di sette anni;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, con la quale ha informato il
Consiglio dei Ministri, nella riunione in data 8 giugno 2012, di
voler proporre il prof. Angelo Marcello Cardani quale Presidente
della predetta Autorita’;
Visto il parere favorevole reso dalle competenti Commissioni
parlamentari, espresso ai sensi dell’articolo 2, della citata legge
n. 481 del 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa
con il Ministro per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti,

Decreta:

Art. 1

1. Il prof. Angelo Marcello Cardani e’ nominato, per la durata di
sette anni, Presidente dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi per la
registrazione.
Dato a Roma, addi’ 11 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 54

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2012 Differimento, per l’anno 2012, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni modelli 770/2012, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 30-7-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, i
termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il
regolamento recante le modalita’ per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore
aggiunto ed, in particolare;
Visto, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto n. 322 del
1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, il quale
fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16
gennaio 2012 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
il 18 gennaio 2012, con il quale e’ stato approvato il modello
770/2012 Semplificato, concernente le comunicazioni da parte dei
sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate,
dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni
effettuati;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16
febbraio 2012 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
il 18 febbraio 2012, con il quale sono state approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2012;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;
Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in
via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non
comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale
dichiarazione e’ soltanto riepilogativa e, pertanto, alla
presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento
delle imposte;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Termini per la presentazione in via telematica per l’anno 2011 della
dichiarazione modello 770/2012

1. La dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, relativa all’anno 2011, e’
presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti
incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20
settembre 2012.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125 Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 6-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l’articolo 14; Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale, ed, in particolare, l’articolo 277 e l’Allegato VIII alla Parte quinta, in cui e’ disciplinato il recupero di composti organici volatili (COV) prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2012; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto prevede le norme di attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, attraverso la modifica e l’integrazione delle disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 2 Modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All’articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera tt) e’ sostituita dalla seguente: «tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia’ costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;»; b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti: «tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all’erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 1) ai fini dell’articolo 276, l’attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali; 2) ai fini dell’articolo 277, l’attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione; tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio; tt-quinquies) flusso: quantita’ totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita’ in un impianto di distribuzione;»; c) dopo la lettera uu) e’ inserita la seguente: «uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;»; d) la lettera zz) e’ sostituita dalla seguente: «zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;». 2. L’articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «Art. 277. Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina 1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento. 2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonche’ essere sottoposti ai controlli previsti all’allegato VIII medesimo, se: a) il flusso e’ superiore a 500 m³/ anno; b) il flusso e’ superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. 4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all’adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E’ fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita’ di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. 5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli. 6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. 7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l’impianto e’ stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi e’ stato almeno un anno civile di esercizio, non c’e’ nella direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l’impianto; se la media della quantita’ di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell’impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione o della concessione dell’impianto e’ tenuto all’obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione. 8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell’omologazione, il Ministero dell’interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l’omologazione si intende negata. 9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorita’ di altri Paesi appartenenti all’Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorita’ estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell’interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo. 11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l’esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia’ attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.». 3. Restano ferme le sanzioni previste dall’articolo 279, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 del medesimo decreto, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 Modifiche all’allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. All’allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) il paragrafo 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II. Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell’omologazione, l’efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all’85%. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies. 2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all’articolo 277, comma 6. Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione. Ai fini dell’omologazione, l’efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all’80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l’efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter e’ pari o superiore all’85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II. 2-ter. Certificazione dell’efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II. L’efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione e’ determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1. 2-quater. Certificazione dell’efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all’articolo 277, comma 6. Nelle more dell’emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l’efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione e’ determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L’equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove. 2-quinquies. Certificazione dell’efficienza dei prototipi. La certificazione comprovante l’efficienza del prototipo e’ rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s’intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall’European Co-operation for accreditation. 2-sexies. Atti di conformita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita’ previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.»; b) il paragrafo 3.1 e’ sostituito dai seguenti: «3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all’emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione. 3.1-bis. L’insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.»; c) al paragrafo 3.4 le parole: «al punto 2.1.», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: «ai paragrafi 2 e 2-bis»; d) il paragrafo 3.10 e’ soppresso; e) al paragrafo 3.15 le parole: «dalla legge 1° marzo 1968, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme vigenti in materia»; f) il paragrafo 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori. 4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicita’ almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l’intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2. 4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore e’ tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3. 4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicita’ triennale se e’ installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non e’ riparato entro sette giorni.»; g) il paragrafo 5.1 e’ soppresso; h) al paragrafo 5.2 le parole: «Gli impianti di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di distribuzione di benzina»; i) al paragrafo 5.2, lettera a), le parole: «Ministero dell’interno;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’interno, nonche’, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita’ previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»; l) al paragrafo 5.2, lettera b), le parole: «contenute nell’appendice» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa all’epoca vigente;»; m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita’ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell’approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;»; n) al paragrafo 5.3 dopo le parole: «Gli impianti» sono aggiunte le seguenti: «di distribuzione di benzina»; o) al paragrafo 5.3, dopo la lettera a) e’ aggiunta la seguente: «a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita’ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell’approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;»; p) al paragrafo 5.3, lettera b), le parole: «Ministero dell’interno;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’interno, nonche’, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita’ previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»; q) al paragrafo 5.3, lettera c), le parole: «di cui al punto 2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita’ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;»; r) al paragrafo 5.3, lettera d), le parole: «di cui al punto 2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita’ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da tale decreto.»; s) al paragrafo 5.3, lettera e), le parole: «del decreto ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa all’epoca vigente.»; t) il paragrafo 5.4 e’ sostituito dal seguente: «5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull’impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.»; u) il paragrafo 5.5 e’ soppresso; v) l’appendice recante «Modalita’ di prova» e’ soppressa.

Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita’ previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Clini, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Balduzzi, Ministro della salute Severino, Ministro della giustizia Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.