LEGGE 7 agosto 2012, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 10-8-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di
termini in materia sanitaria, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5323):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e
dal Ministro della salute (Balduzzi) il 28 giugno 2012.
Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle Commissioni
Legislazione, I, V e Questioni regionali.
Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 5, 10 e 12
luglio 2012.
Esaminato in Aula il 16 luglio 2012 ed approvato il 18 luglio
2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3414):
Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanita’), in sede
referente, il 19 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e
per le Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 24
luglio 2012.
Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 24 e 25
luglio 2012.
Esaminato in Aula ed approvato il 2 agosto 2012.

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SENATO DELLA REPUBBLICA CONVOCAZIONE

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 201 del 29-8-2012

Il Senato della Repubblica e’ convocato in 788ª seduta pubblica
mercoledi’ 5 settembre 2012, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Informativa del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare sui piu’ recenti sviluppi della
vicenda dell’ILVA di Taranto.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio
2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Serramazzoni (Modena);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 luglio 2012,
dal sindaco, divenute irrevocabili ai termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Carmen Castaldo e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 20 agosto 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18/06/09, n. 69

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 218 del 18-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e’ previsto che il
Governo puo’ avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009, con la quale il Governo,
avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 14, numero 2), del
citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e’ stata
deferita ad una commissione speciale e ne e’ stata stabilita la
composizione;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l’articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, il quale prevede che: "entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono
ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che
l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi
previsti per l’emanazione degli originari decreti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6
ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e’ stata integrata
nella sua composizione;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente:
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a
norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.";
Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni ed
integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta
commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del
Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle
Commissioni parlamentari tenendo conto dei limiti della delega
conferita ed in ossequio ai principi generali che informano l’intero
sistema giuridico processuale italiano e all’articolo 81 della
Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
" 4. La competenza di cui al presente articolo e all’articolo
14 e’ inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";
2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
"4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento
da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a se’ anche quella
relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che
si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione
restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della
competenza.";
b) l’articolo 15 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rilievo dell’incompetenza) – 1. Il difetto di
competenza e’ rilevato d’ufficio finche’ la causa non e’ decisa in
primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e’ rilevato se dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di
provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria
competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza
puo’ essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in
giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia
immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento
di cui all’articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi
2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice
ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e’ riassunta davanti
al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al
nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione
preclude alla parte che l’ha effettuata la proposizione del
regolamento di competenza.
5. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere
sulla domanda cautelare e’ impugnabile esclusivamente con il
regolamento di competenza di cui all’articolo 16. Il giudice dinanzi
al quale la causa e’ riassunta, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
L’ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare
puo’ essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi
ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna
quella sulla domanda cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda
cautelare si propone al giudice indicato come competente
nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo
restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato
incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la
competenza.
8. La domanda cautelare puo’ essere riproposta al giudice
dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai
provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di
decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo
47, comma 2.";
c) l’articolo 16 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Regolamento di competenza) – 1. Il regolamento di
competenza e’ proposto con istanza notificata alle altre parti nel
termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni
dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e’ depositato,
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il
termine di cui all’articolo 45 ridotto alla meta’ presso la
segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto
di ufficio, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, l’ordinanza e’
immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della
segreteria e comunicata alle parti.
2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di
consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato
almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti.
L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso
di regolamento richiesto d’ufficio. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 55, commi da 5 a 8.
3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato,
in sede di regolamento o di appello ai sensi dell’articolo 62, comma
4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato
come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio
deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.";
d) all’articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura
civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del
rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita’ di cui all’articolo
3, comma 2 ";
e) all’articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole: "del
codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L’azione di condanna al
rilascio di un provvedimento richiesto e’ esercitata, nei limiti di
cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di
annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il
silenzio";
f) l’articolo 40 e’ sostituito dal seguente:
"Articolo 40 (Contenuto del ricorso) – 1. Il ricorso deve
contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo
difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e’ proposto;
b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso
l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della
sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l’esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l’indicazione dei mezzi di prova;
f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d),
sono inammissibili.";
g) all’articolo 55, comma 13, le parole : "commi 5 e 6" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 4";
h) all’articolo 62, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
"4. Nel giudizio di cui al presente articolo e’ rilevata anche
d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2,
13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55,
comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73,
comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16,
comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma
6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15,
comma 8.";
i) all’articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto
comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l’articolo";
l) all’articolo 85, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
"8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di
cui all’articolo 87, comma 3.";
m) all’articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all’articolo 45";
n) all’articolo 98, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro
II, titolo II, in quanto applicabili.";
o) all’articolo 99, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunita’,
puo’ restituire gli atti alla sezione.";
p) all’articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "o riforma la sentenza" sono
inserite le seguenti: "o l’ordinanza";
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
"3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso
notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla
notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o
dell’ordinanza.";
q) all’articolo 111, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Copia dell’ordinanza e’ trasmessa alla cancelleria della Corte
di cassazione.";
r) all’articolo 119, comma 1, la lettera e) e’ sostituita dalla
seguente:
"e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo
degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro
formazione e il loro funzionamento;";
s) all’articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del
ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per
le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili
innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero
dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono
impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di
proclamazione degli eletti.";
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede" sono
inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e";
3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede" sono
inserite le seguenti: "a pubblicarlo nel sito internet della
giustizia amministrativa e";
t) all’articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le
seguenti: "dalla Commissione nazionale per la societa’ e la borsa,";
2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le
seguenti: "nonche’ gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati
ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992";
u) all’articolo 135, comma 1, lettera e), dopo le parole: "n.
225," sono inserite le seguenti: "nonche’ gli atti, i provvedimenti e
le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della
medesima legge n. 225 del 1992";
v) all’articolo 136, dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti
possono essere sottoscritti con firma digitale.".

Art. 2 Modifiche alle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 1. L’articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e’ sostituito dal seguente: "Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi – 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale e’ suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all’inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l’indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".

Art. 3

Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui
all’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. All’articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e
abrogazioni, di cui all’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, il numero 19) e’ soppresso.
2. Al comma 6-bis dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, come introdotto dall’articolo 3, comma 5, delle norme di
coordinamento e abrogazioni, di cui all’allegato 4 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la parola: "commissariali"
sono inserite le seguenti: "nonche’ avverso gli atti, i provvedimenti
e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.