DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2012 Approvazione del rinnovo del mandato del Direttore generale della Banca d’Italia, dott. F S

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 3-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13; Visto l’articolo 17 dello Statuto della Banca d’Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006; Visto l’articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2006 di nomina del dott. S a Direttore generale della Banca d’Italia; Visto che il Consiglio superiore della Banca d’Italia, nella seduta straordinaria del 24 luglio 2012, ha rinnovato nel mandato il Direttore generale dott. F S con decorrenza dal 2 ottobre 2012; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
creta: E’ approvato il rinnovo del mandato del Direttore generale della Banca d’Italia dott. F S, con decorrenza dal 2 ottobre 2012 e per un periodo di sei anni. Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi’ 13 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 274

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012 Integrazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 concernente la facolta’ per i Commissari per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma nel maggio 2012 di derogare…

…alle disposizioni vigenti anche in tema di smaltimento di rocce da scavo.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 243 del 17-10-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 16 ottobre 2012
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
maggio 2012, recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio
2012, con le quali e’ stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo
stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile adottate per disciplinare i primi interventi urgenti volti al
primo soccorso, all’assistenza della popolazione, alla messa in
sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali per
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’1
giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 130 del 6 giugno 2012;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante
disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la
ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica
nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in
rassegna e’ stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
Visto l’articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, recante l’estensione dell’applicazione delle disposizioni del
predetto decreto-legge convertito n. 74/2012;
Visto in particolare l’articolo 1, comma 4, del richiamato
decreto-legge n. 74/2012, ai sensi del quale i Presidenti delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attivita’
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni
di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe
alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei
Ministri adottata nelle forme di cui all’articolo 5, comma 1, della
citata legge;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, con la
quale si e’ data attuazione al suddetto articolo 1, comma 4, del
decreto-legge convertito n. 74/2012;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina
dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle
disposizioni di cui all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell’articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Considerato che il predetto articolo 186 del decreto legislativo n.
152/2006 reca disposizioni alle quali i Presidenti delle regioni
sopra indicate – Commissari delegati, sono autorizzati a derogare, ai
sensi della richiamata delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012;
Ritenuta la necessita’ di apportare le conseguenti occorrenti
modifiche alla delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;
Acquisita l’intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Per l’attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i
Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e
sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in aggiunta alle
disposizioni indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri 4
luglio 2012, anche al decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: Monti

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cardinale e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 248 del 23-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cardinale (Catanzaro); Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Cardinale (Catanzaro) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Domelia Ruffini e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012 Nomina del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione sulle esposizioni universali.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 29-10-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13
gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e
successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo
firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13
giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal
protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con
legge 3 giugno 1978, n. 314;
Visto, in particolare, l’art. 13 della convenzione;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attivita’
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, Italia,
in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti
del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento generale del dossier di registrazione
dell’EXPO Milano 2015, consegnato ufficialmente al BIE il 22 aprile
2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
novembre 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2012;
Preso atto delle dimissioni del dott. Luigi Roth, presentate in
data 25 giugno 2012;
Tenuto conto delle disposizioni in tema di organizzazione delle
esposizioni universali, con particolare riguardo al rilevante ruolo
del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, in
quanto Paese organizzatore dell’evento;
Considerato che il Commissario Generale dell’Expo 2015 ha
individuato la dott.ssa Diana Bracco quale figura adeguata alla
suddetta carica;
Ritenuto di condividere l’indicazione della personalita’ in quanto
munita della necessaria professionalita’ ed esperienza;
Di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1

1. La dott.ssa Diana Bracco e’ nominata Commissario generale di
sezione per il Padiglione Italia ai sensi dell’art. 13 della
convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, fino al 31 dicembre 2016.
2. Alla dott.ssa Diana Bracco, per l’incarico di Commissario
generale di sezione per il Padiglione Italia, non spetta alcun
compenso.

Art. 2 1. Il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia: a) rappresenta il Governo Italiano in quanto Partecipante Ufficiale all’Expo di Milano 2015 ai sensi della Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Per «Padiglione Italia» si intende l’area espositiva italiana, ovvero tutti gli spazi espositivi all’interno del sito, tra cui l’edificio definito «Palazzo Italia» e il «Cardo»; b) e’ responsabile degli adempimenti previsti in capo ai Commissari Generali di Sezione dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, citata in premessa; c) informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario generale dell’Expo sui contenuti della presenza italiana all’Esposizione; d) vigila affinche’ i diritti e gli obblighi degli espositori siano rispettati; e) e’ responsabile del coordinamento della gestione degli spazi espositivi nei quali si dispieghera’ la presenza dell’intero sistema Italia, anche attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento della presenza di altri enti pubblici italiani, nonche’ di istituzioni, enti o associazioni private. La responsabilita’ del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia riguarda, in particolare, la presenza degli espositori e le attivita’ commerciali che si svolgeranno all’interno dell’area espositiva italiana e gli aspetti contenutistici dell’area espositiva, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del BIE; 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia opera in coerenza con gli indirizzi del Commissario generale dell’Expo 2015, in ordine alle linee strategiche dei contenuti e dei programmi delle attivita’ e aggiorna periodicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri ed il Commissario generale dell’Expo 2015 circa l’avanzamento del progetto e la sua gestione. 3. Con successivo provvedimento e’ definita la struttura di supporto al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 3 agosto 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Monti Il Ministro degli affari esteri: Terzi di Sant’Agata Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 21

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