DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44 Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
Visto l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
86, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero della salute, a norma dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha disposto, tra l’altro, la riduzione del trenta per cento rispetto
al quella sostenuta nel 2007, della spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, a
decorrere dall’anno 2009;
Visto l’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha, tra l’altro, introdotto l’obbligo di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la localita’ sede dell’organismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
ottobre 2010, recante proroga degli organismi collegiali del
Ministero della salute;
Visto l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che ha disposto, con decorrenza dall’entrata in vigore dello
stesso decreto, che la partecipazione agli organi collegiali di cui
all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’
onorifica;
Visto l’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri
organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione
centrale della salute, mediante l’emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l’articolo 13, comma 5, del regolamento ENAC 21 dicembre
2011, emanato ai sensi dell’articolo 734 del codice della
navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, secondo cui la funzione di revisione, a seguito di istanza di
parte avverso i giudizi medici di cui al successivo articolo 14, e’
assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della
salute e del Ministero della difesa;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n.
89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132,
che ha disposto la proroga degli organismi collegiali operanti presso
il Ministero della salute, e allegati al medesimo decreto-legge, fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
Visto l’articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, che ha escluso dal riordino di cui all’articolo 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all’articolo 17
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni, in considerazione delle
funzioni di giurisdizione speciale da essa esercitate;
Visto l’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, che ha disposto la proroga al 30 aprile 2013 del
termine previsto dal citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2012, n. 89;
Considerato che occorre procedere al riordino degli organi
collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di
regolamento, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 2, comma
4, della richiamata legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che e’ decorso il termine per l’espressione del parere
da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il
turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti
presso il Ministero della salute

1. Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui all’allegato
1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono
riordinati o soppressi secondo le disposizioni degli articoli
seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2

Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita’ animale

1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato:
«Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dai
seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 4-bis, comma
10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di
cui all’articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui
all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, e successive modificazioni, e all’articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria
presentati dai ricercatori di eta’ inferiore a quaranta anni, di cui
all’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita’
sanitaria, di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all’articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di
biotecnologie, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita’ sportive, di cui all’articolo
3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi
di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di
controllo a livello regionale e aziendale, come previsto
dall’articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
l) Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS, di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
m) Consulta del volontariato per la lotta contro l’AIDS, di cui
all’articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
n) Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse
all’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n.
38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore, di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, legge
15 marzo 2010, n. 38.
2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato:
«Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita’ animale», le
funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e
organismi:
a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 86;
b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all’articolo
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, e all’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni;
c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui
all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193;
d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali
veterinari, di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193;
e) Commissione tecnica mangimi, di cui all’articolo 9, comma 1,
della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali
da allevamento e da macello, di cui all’articolo 4 della legge 14
ottobre 1985, n. 623.

Art. 3

Composizione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario e’ nominato con decreto del
Ministro della salute ed e’ cosi’ composto:
a) sessantadue membri designati dal Ministro della salute;
b) quattro membri designati dal Ministro dell’economia e della
finanze;
c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
d) un membro designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
e) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
f) due membri designati dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
g) un membro designato del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
i) un membro designato dal Ministro dell’interno;
l) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
m) quattro membri designati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
n) trentanove membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
o) due membri designati dall’Istituto superiore di sanita’;
p) un membro designato dall’Agenzia italiana del farmaco;
q) un membro designato dall’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali;
r) un membro designato dall’Agenzia nazionale per la protezione
ambientale;
s) un membro designato dal CONI;
t) un membro designato dal Comando carabinieri per la tutela
della salute;
u) il direttore del Centro nazionale sangue;
v) quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei
donatori volontari di sangue, rappresentative a livello nazionale;
z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e
politrasfusi;
aa) due rappresentanti delle societa’ scientifiche del settore
trasfusionale;
bb) un membro designato dalla Federazione delle Societa’
medico-scientifiche italiane;
cc) un membro designato dalla Federazione degli ordini dei
farmacisti italiani;
dd) un membro designato dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
ee) trentatre’ rappresentanti delle associazioni di volontariato
operanti nel settore della lotta contro l’AIDS.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e’ presieduto dal Ministro della
salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del
Ministero della salute.
3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente
Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di
segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso
afferenti.
4. Il Ministro della salute puo’ nominare un membro supplente per
ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta
di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo
sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri
supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 4

Articolazione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario si articola nelle seguenti
sezioni:
a) sezione per la definizione e l’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza;
b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale;
c) sezione per la ricerca sanitaria;
d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria
presentati dai ricercatori di eta’ inferiore a quaranta anni;
e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicita’
sanitaria;
f) sezione per i dispositivi medici;
g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie;
h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attivita’ sportive;
i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei
meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale;
l) sezione per la lotta contro l’AIDS;
m) sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS;
n) sezione per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
o) sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15
marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la
ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario tra le
sezioni di cui al comma 1, in ragione delle materie da esse trattate
e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti
medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del
Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni
indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di
designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di
ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato puo’ essere assegnato
contestualmente a piu’ sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi
dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero
della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o
comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
4. Alla sezione di cui comma 1, lettera n), partecipa, con funzione
consultiva, un rappresentante dell’INAIL.
5. Uno dei componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m),
e’ nominato quale vicepresidente della sezione di cui al comma 1,
lettera h).
6. Ai lavori della Sezione di cui al comma 1, lettera c), possono
essere invitati a partecipare: il presidente dell’ISS; un dirigente
dell’INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del
presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del
soppresso ISPESL; il direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali; il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici,
nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli
IRCCS pubblici; il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati,
nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli
IRCCS privati; un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro
della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.
7. Alle riunioni delle sezioni di cui al comma 1, lettere e), f),
g), h) e l), puo’ essere invitato a partecipare, con funzioni
consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di
riferimento.
8. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per
sezioni. Ove ne ravvisi la necessita’, il Ministro della salute
convoca il Comitato tecnico sanitario in seduta plenaria. In tale
caso, i componenti di cui alle lettere v), z) e ee) dell’articolo 3,
comma 1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 5

Composizione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita’ animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita’ animale e’
nominato con decreto del Ministro della salute ed e’ cosi’ composto:
a) quarantatre membri designati dal Ministro della salute;
b) nove membri designati dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) due membri designati dal Ministro dello sviluppo economico;
d) cinque membri designati dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
e) due membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
f) un membro designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e dalla ricerca;
g) otto membri designati dall’Istituto superiore di sanita’;
h) due membri designati dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
i) due rappresentanti degli assessorati alla sanita’ regionali,
designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l) un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela della
salute, designato dal Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri;
m) un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal
Comandante Generale della Guardia di finanza;
n) un rappresentante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica e
laboratori chimici;
o) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed
importatori di integratori e di mangimi integrati;
p) un rappresentante degli allevatori designato dalle
associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente
rappresentative per il settore agricolo;
q) un rappresentante dei coltivatori, designato dalle
associazioni nazionali di categoria piu’ rappresentative;
r) un esperto designato dagli enti aventi come finalita’ la
protezione degli animali;
s) un esperto designato dall’Associazione italiana allevatori;
t) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini
dei veterinari;
u) un membro designato dall’Ente nazionale per l’energia
alternativa.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e’ presieduto dal Ministro della
salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del
Ministero della salute.
3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente
Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di
segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso
afferenti.
4. Il Ministro della salute puo’ nominare un membro supplente per
ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta
di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo
sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri
supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 6

Articolazione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita’ animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita’ animale si
articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione per la dietetica e la nutrizione;
b) sezione consultiva per i fitosanitari;
c) sezione consultiva del farmaco veterinario;
d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;
e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da
allevamento e da macello;
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la
ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e
la sanita’ animale tra le sezioni di cui comma 1, in ragione delle
materie da esse trattate e delle competenze professionali e
istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta
ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con
riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della
salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della
salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del
Comitato puo’ essere assegnato contestualmente a piu’ sezioni, anche
ricoprendone la presidenza.
3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi
dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero
della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o
comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
4. Le spese di funzionamento della sezione consultiva per i
prodotti fitosanitari, di cui al comma 1, lett. b), sono poste a
carico dei soggetti che presentano istanza per lo svolgimento delle
attivita’ previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal
regolamento (CE) n. 396/2005, nonche’ dai regolamenti collegati, o
che comunque siano destinatari di specifici provvedimenti sulla base
di norme europee o nazionali, sulla base di tariffe e modalita’
definite con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 20,
comma 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cosi’
come introdotto dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13. Alla sezione
consultiva per i prodotti fitosanitari si applica quanto previsto
dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
5. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 4, sono
versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della salute.
6. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per
sezioni. Ove ne ravvisi la necessita’, il Ministro della salute
convoca il Comitato in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di
cui alle lettere dalla o) alla s) dell’articolo 5, comma 1,
partecipano senza diritto di voto.

Art. 7

Consiglio superiore di sanita’

1. Il Consiglio superiore di sanita’ e’ costituito da quaranta
componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma
3, nominati con decreto del Ministro della salute. Esso svolge le
funzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanita’
sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente
qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del
Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.
3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita’ i
dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni
generali del Ministero della salute, il presidente dell’Istituto
superiore di sanita’, i direttori del Centro nazionale sangue e del
Centro nazionale trapianti, il direttore dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, il direttore generale dell’Agenzia italiana del
farmaco, l’Ispettore generale della sanita’ militare presso lo Stato
Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico
permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini
medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della
Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della
Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente
della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente
del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, il presidente
della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il
presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di
radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

Art. 8

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare opera presso
il competente Dipartimento del Ministero della salute e svolge le
funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e al decreto del Ministro della salute del 26 luglio
2007, nonche’ le altre attribuitegli dalla normativa vigente. Ad esso
sono altresi’ trasferite le funzioni in atto esercitate dalla
Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in
materia di sicurezza alimentare, di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Il
predetto Comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, e’
cosi’ composto:
a) tredici esperti designati dal Ministro della salute, di
comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalita’ nelle
materie attinenti alla valutazione del rischio nella catena
alimentare, ed in particolare nei seguenti settori: gli additivi
alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i
materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze
usate nei mangimi; salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i
loro residui; organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici,
alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti nella
catena alimentare; salute e il benessere degli animali;
b) il Capo del Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela
della salute;
c) il direttore della Direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo
economico;
e) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
f) un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e
tutela del territorio e del mare o suo delegato;
g) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
h) quattro rappresentanti delle regioni e delle province
autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o
loro delegati;
i) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei
consumatori ed utenti presenti nell’elenco istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;
l) un numero, equivalente a quello dei rappresentanti di cui alla
lettera i), di rappresentanti delle Associazioni dei produttori
designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro o loro
delegati.
2. Il Comitato di cui al comma 1 si articola in due sezioni: la
«Sezione per la sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di
cui alla lettera a) del medesimo comma, e la «Sezione consultiva
delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di
sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alle
lettere dalla b) alla l). Ai lavori di quest’ultima sezione sono
chiamati a partecipare il direttore della Direzione generale della
sanita’ animale e dei farmaci veterinari ed il direttore della
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute.
3. Il Ministro della salute puo’ nominare un membro supplente per
ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tal caso la richiesta
di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo
sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri
supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
4. Il Comitato di cui al comma 1 e’ presieduto dal Ministro della
salute o da un suo delegato. Durante la seduta di insediamento, la
sezione per la sicurezza alimentare elegge, al suo interno, il
proprio Presidente. Il Presidente della Sezione consultiva delle
associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza
alimentare e’ il Capo del Dipartimento della sanita’ pubblica
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per
la tutela della salute, o un suo delegato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per
sezioni. Il Ministro della salute, ove ne ravvisi la necessita’, puo’
convocare il Comitato per la sicurezza alimentare in seduta plenaria.
In tal caso, i componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1
partecipano senza diritto di voto.

Art. 9

Centro nazionale per la prevenzione
ed il controllo delle malattie

1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro
della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre
2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della
salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell’organizzazione e del
funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo
delle malattie (CCM), nonche’ le altre attribuitegli dalla normativa
vigente.
2. Gli organi del CCM sono i seguenti:
a) il Comitato strategico;
b) il Comitato scientifico permanente;
c) il Direttore operativo.
3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico
permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute,
restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM,
salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale
della prevenzione sanitaria e’ il Direttore operativo del CCM e
ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del
CCM.
4. Il Comitato strategico e’ presieduto dal Ministro della salute
ed e’ composto da:
a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita’ con
funzioni di vicepresidente;
b) due assessori regionali alla sanita’, nominati dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni;
c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e) il Direttore operativo del CCM;
f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
g) il Presidente dell’Istituto superiore di sanita’;
h) il Presidente del Consiglio superiore di sanita’.
5. Il Ministro della salute puo’, altresi’, chiamare a partecipare
alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta
in volta competenti per la materia trattata.
6. Il Ministro della salute puo’ invitare degli esperti a
partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento
all’ordine del giorno.
7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le priorita’ di intervento;
b) adotta il programma annuale di attivita’ del CCM, unitamente
al piano finanziario, da sottoporre all’approvazione del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario
delegato;
c) approva la relazione sull’attivita’ svolta dal CCM nell’anno
precedente;
d) definisce le linee generali sulla diffusione delle
informazioni e sull’attivita’ di aggiornamento e di formazione.
8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e’ cosi’ composto:
a) il direttore della Direzione generale della prevenzione del
Ministero della salute, che lo presiede;
b) tre esperti designati dal Ministero della salute;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
9. Il Comitato scientifico permanente si puo’ avvalere di
sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del
Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.
10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di
attivita’ del CCM;
b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM
di attuazione del programma annuale di attivita’, salvo che non sia
costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le
materie di competenza del CCM:
a) predispone la proposta di programma annuale di attivita’ del
CCM, unitamente al piano finanziario;
b) formula proposte di progetti di attuazione del programma
annuale di attivita’;
c) predispone la relazione sull’attivita’ svolta dal CCM
nell’anno precedente;
d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti,
con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi
delle Regioni e Province autonome;
e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici
ministeriali;
f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche
tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a
situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;
g) promuove la cooperazione e la collaborazione con
organizzazioni europee ed internazionali;
h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed
alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su
indicazione del Comitato strategico;
i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione
del personale;
l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche
aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.
12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore
operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto superiore di
sanita’, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo
Istituto ed il CCM.

Art. 10

Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie
animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonche’ le altre
ad esso attribuite dalla normativa vigente. E’ presieduto dal Capo
del dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del
Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
a) Direzione strategica;
b) Comitato tecnico-scientifico;
c) Direzione operativa;
d) Unita’ centrale di crisi.
2. La Direzione strategica e’ composta da:
a) il Capo del dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela
della salute del Ministero della salute, che la presiede;
b) il direttore della Direzione generale della sanita’ animale e
dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale degli organi collegiali
per la tutela della salute;
d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione
il cui assessore alla salute e’ il coordinatore della Commissione
salute della Conferenza delle regioni e province autonome.
3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie
di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per
l’intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi
veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell’ambito di
dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di
attivita’, stabilendo le priorita’, verificandone periodicamente la
relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.
4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e’ cosi’ composto:
a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria
dell’Istituto superiore di sanita’;
b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle
facolta’ di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli
animali;
c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie
infettive e diffusive degli animali e per l’epidemiologia.
5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra
i componenti del comitato medesimo, in occasione della seduta di
insediamento.
6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre
anni e il loro mandato e’ rinnovabile.
7. La Direzione operativa, la cui gestione e’ affidata all’Ufficio
III della Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci
veterinari, e’ diretta dal direttore di quest’ultimo.
8. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali
del direttore della Direzione generale della sanita’ animale e dei
farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alle
valutazioni della Direzione strategica, e da’ esecuzione alle
decisioni e ai programmi adottati dalla stessa.
9. La Direzione, inoltre, coordina le attivita’ e le misure
sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie
animali, ed in particolare:
a) predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione
sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna
delle malattie animali diffusive e contagiose;
b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da
regioni e province autonome;
c) programma e esegue gli audit necessari a verificare la
corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e
comunitaria, o in caso di emergenza;
d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d’allerta;
e) predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei
laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca,
diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;
f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori
appartenenti e non al SSN;
g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie di
competenza del Centro nazionale.
10. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per il
centro nazionale ed e’ composta da personale del citato Ufficio o da
altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di
cui al comma 8.
11. L’Unita’ centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo
tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture
territoriali. Essa e’ composta da:
a) il capo del Dipartimento della sanita’ pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela
della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione generale sanita’ animale e dei
farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) il direttore dell’Ufficio III della Direzione generale della
sanita’ animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante;
e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia
di volta in volta interessata;
f) il direttore del Centro nazionale di referenza per
l’epidemiologia;
g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione
il cui assessore alla salute e’ il coordinatore della Commissione
salute della Conferenza delle regioni e province autonome;
h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della
regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;
i) l’Ispettore generale della sanita’ militare presso lo Stato
maggiore della Difesa;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
m) un rappresentante designato dal Ministro dell’interno;
n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal
Comandante Generale della Guardia di finanza.
12. La composizione dell’unita’ di crisi puo’ essere integrata di
volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti
istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo
scientifico e accademico.
13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo
e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o
internazionali, l’U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo,
coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle
misure sanitarie sull’intero territorio nazionale, in particolare
mediante:
a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;
b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e
antigeni;
c) coordinamento delle unita’ di crisi territoriali;
d) definizione dei criteri per l’abbattimento preventivo degli
allevamenti a rischio;
e) effettuazione delle verifiche sull’appropriatezza, sulla
corretta applicazione e sull’efficacia delle misure e degli
interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a
livello territoriale;
f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei
flussi informatici necessari al controllo dell’emergenza.
14. Il Centro nazionale puo’ avvalersi della collaborazione di
esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai
casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalita’
all’interno dell’amministrazione.

Art. 11

Commissione medica d’appello

1. La Commissione medica d’appello opera nella composizione e
secondo la disciplina di cui al regolamento ENAC, emanato in
attuazione dell’articolo 734 del codice della navigazione.

Art. 12

Nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
svolge le funzioni ivi previste ed e’ cosi’ composto:
a) tre rappresentanti del Ministero della salute;
b) tre esperti designati dal Ministro della salute;
c) quattro esperti delle regioni, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre esperti designati dall’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali.
2. La composizione del Nucleo di cui al comma 1 puo’ essere
integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in ragione
della specificita’ dei temi da affrontare, nei limiti consentiti
dalla risorse disponibili.

Art. 13

Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, di cui all’articolo 57, commi da 01 a 05, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, svolge le funzioni ivi previste ed opera nella
composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02.

Art. 14

Organi collegiali soppressi

1. La Commissione consultiva per i biocidi, di cui all’articolo 29
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni, e’ soppressa e le relative funzioni sono trasferite
alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.
2. La Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non
consanguineo, di cui all’articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52,
e’ soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro
nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro
nazionale sangue.

Art. 15

Costituzione, ricostituzione e funzionamento
degli organi collegiali e degli altri organismi

1. I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui
all’articolo 2, nonche’ quelli di ricostituzione degli altri organi
collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento
sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
2. Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal
presente provvedimento durano in carica tre anni, rinnovabili alla
scadenza.
3. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalita’
di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo
previsti dal presente regolamento.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 61
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ delle
previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6,
commi 4 e 5.
2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed
altri organismi, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti
e’ necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide
con la localita’ sede dell’organo collegiale o di altro organismo e
per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento
della videoconferenza.

Art. 17

Disposizione finale

1. Fino all’insediamento degli organi collegiali e degli altri
organismi previsti dal presente regolamento, sono prorogati quelli
operanti alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Considerato che la continuita’ del funzionamento produttivo di
stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita’ di
carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti
profili di protezione dell’ambiente e della salute e di salvaguardia
dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni che assicurino, mediante la nomina di un’apposita
struttura commissariale straordinaria, la continuita’ produttiva ed
occupazionale nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in
presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, la cui attivita’ produttiva abbia comportato e comporti
pericoli gravi e rilevanti per l’integrita’ dell’ambiente e della
salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorita’
competenti, dell’autorizzazione integrata ambientale o di altre
disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e’
provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa’ ILVA
S.p.A. per l’esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei
comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu’
rigorosa protezione della salute e dell’ambiente, l’applicazione in
anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della
Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE;
Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo
sullo stabilimento dell’ILVA s.p.a., che hanno evidenziato la
permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute
derivanti anche dalla mancata attuazione dell’autorizzazione
integrata ambientale, adeguatamente contestata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Commissariamento straordinario

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, puo’ deliberare il commissariamento straordinario
dell’impresa, esercitata anche in forma di societa’, che gestisca
almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita’ produttiva
abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per
l’integrita’ dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza,
rilevata dalle Autorita’ competenti, dell’autorizzazione integrata
ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e’ nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni
dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub
commissario nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede
all’eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi
eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La
prosecuzione dell’attivita’ produttiva durante il commissariamento e’
funzionale alla conservazione della continuita’ aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei
costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui
al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al
commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell’impresa ed e’ sospeso l’esercizio dei poteri di
disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di
impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono
sospesi per l’intera durata del commissariamento. Le linee di credito
ed i relativi rapporti debitori, concernenti l’attivita’
dell’azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa’
del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli
articoli 1339 e 2558 del codice civile.
4. E’ garantita all’impresa, nella persona del rappresentante
legale all’atto del commissariamento o di altro soggetto
appositamente designato dall’Assemblea dei soci, l’informazione
sull’andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, puo’
sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in
carica per la durata del commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata
esperienza e competenza in materia di tutela dell’ambiente e della
salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e
propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformita’
alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e
regionali, il piano delle misure e delle attivita’ di tutela
ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di
prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve
altresi’ prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge, e dell’a.i.a., la cui
contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema
di piano e’ reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le
eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi
dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della
definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal
commissariamento.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
al rappresentante dell’impresa il piano industriale e acquisite e
valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell’impresa
fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano
industriale di conformazione delle attivita’ produttive che consente
la continuazione dell’attivita’ produttiva nel rispetto delle
prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al
comma 5.
7. Il piano di cui al comma 5 e’ approvato con decreto del Ministro
dell’ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo
economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il
rappresentante dell’impresa di cui al comma 4 puo’ proporre
osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi
dell’ultimo periodo del comma 5. L’approvazione del piano di cui al
comma 5 equivale a modifica dell’a.i.a.
8. Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6,
il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva
adozione delle misure previste dall’autorizzazione integrata
ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia
ambientale e sanitaria, curando altresi’ la prosecuzione
dell’attivita’ di impresa nel rispetto delle disposizioni del
presente comma.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini
ivi previsti, l’osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai
medesimi commi, e, nelle more dell’adozione degli stessi piani, il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono
i medesimi effetti, ai fini dell’accertamento di responsabilita’ per
il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell’ente in relazione alla responsabilita’
dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o
amministrativo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all’attuazione
dell’a.i.a. e delle altre norme a tutela dell’ambiente e della
salute.
10. L’attivita’ di gestione dell’impresa eseguita in presenza dei
presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei
piani, e’ considerata di pubblica utilita’ ad ogni effetto ed il
commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati,
tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le
quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi
del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui
confronti l’autorita’ amministrativa abbia disposto l’esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell’aia e di messa
in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche’ degli enti o
dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati
comunque connessi allo svolgimento dell’attivita’ di impresa. Le
predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate
alle finalita’ indicate al periodo precedente.
12. I proventi derivanti dall’attivita’ dell’impresa commissariata
restano nella disponibilita’ del commissario nella misura necessaria
all’attuazione dell’aia ed alla gestione dell’impresa nel rispetto
delle previsioni del presente decreto.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e’
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 23-bis, comma
5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti
pubblici, dall’articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario e’ determinato nella
misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se
dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono
collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti
del comitato e’ determinato nella misura del 15 per cento di quella
fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per
intero a carico dell’impresa.

Art. 2

Commissariamento della s.p.a. ILVA

1. I presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sussistono per
la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.
2. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012
e’ cosi’ sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della societa’ ILVA
s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a
norma dell’articolo 1".
3. All’articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del
2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono
aggiunte le seguenti: ", esclusa l’oblazione, da euro 50.000" e, dopo
le parole "prefetto competente per territorio." sono aggiunte le
seguenti: "Le attivita’ di accertamento, contestazione e
notificazione delle violazioni sono svolte dall’IS.P.R.A. I proventi
delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato". Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Orlando, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 25 marzo 2013, n. 81 Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione…

…iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n),
e sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in
materia di reclutamento del personale della scuola;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e
4;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e dell’articolo 402 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l’abilitazione
all’insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il
reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in
particolare l’articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei
requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione
all’insegnamento";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania, da cui si
desume il principio generale della valorizzazione della esperienza
professionale maturata;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64, comma 4-ter,
che sospende, dall’anno accademico 2008/2009 e fino al completamento
del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di
concorso, le procedure per l’accesso alle scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e
in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina
degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli
insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonche’
della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 18 gennaio 2010,
con il quale e’ stata ritenuta meritevole di approfondimento la
questione, gia’ sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nell’adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del
servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini
dell’accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento
all’Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal
vecchio al nuovo regime, dell’esperienza professionale maturata dai
docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilita’ di
fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli
effetti;
Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di
Stato nell’adunanza dell’8 marzo 2010, con il quale, pur essendo
stata rimessa la questione al responsabile esercizio della
discrezionalita’ spettante all’amministrazione, sono state ritenute
non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa
l’impossibilita’ di prevedere, in via transitoria, un accesso
automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in
possesso di un’anzianita’ minima di servizio;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca n. 249 del 2010, l’accesso ai percorsi formativi e’
determinato sulla base della programmazione regionale degli organici
e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole
statali, deliberato ai sensi dell’articolo 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in
relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione e
tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la
rilevazione del predetto fabbisogno di personale e’ operata
esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e
disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo
triennio, ma non tiene conto delle disponibilita’ temporanee che si
verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di
istruzione e formazione professionale, che comportano comunque
ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far
fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;
Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per
cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del
2010 e’ insufficiente a coprire le suddette disponibilita’
temporanee;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati
articoli 5 e 15, per l’anno accademico 2011/2012 ha stabilito il
numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado;
Preso atto che l’articolo 15 del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 249 del 2010 non
ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da
parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita’ di servizio
prestato nelle istituzioni scolastiche, come gia’ rilevato
espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessita’ di
rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e
all’adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso
del prescritto titolo di abilitazione;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell’adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi
parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di
introduzione di una lettera d) all’articolo 15, comma 1-ter, in
quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa
non offre le necessarie garanzie di qualita’ e continuita’ del
medesimo che costituiscono il necessario presupposto all’istituzione
dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all’ampliamento
agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita’ di
istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM,
ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all’equiparazione
della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41
crediti formativi universitari, in quanto gia’ i predetti percorsi
rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali
attualmente previsti in cinque anni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell’adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi
alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di
cui all’articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi
abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato,
mentre e’ ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di
servizio;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari, espresso nell’adunanza n. 13 del 28 settembre 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale, espresso nell’adunanza del 12 ottobre 2012, e
ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella
11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono
l’acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche
atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni
dell’Afam;
Sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 6
dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia, espressi,
rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate
dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la
definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di
abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto
e’ materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini
sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso
regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di
servizio vanno riferiti all’anno scolastico antecedente l’attivazione
dei percorsi speciali prevista a decorrere dall’anno accademico
2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i
percorsi di abilitazione ordinamentali, gia’ avviati a decorrere dal
medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione
non prevede la presenza di figure tutoriali;
Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione
della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa
vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto
l’attivazione dei percorsi speciali abilitanti e’ gia’ implicitamente
estesa al comparto Afam;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi’
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota
n. 1573 del 6 marzo 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e ricerca 10
settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo
2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Art. 2

Modificazioni all’articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010

1. All’articolo 5:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per
l’accesso ai percorsi e’ determinato sulla base del fabbisogno di
personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di
istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione.";
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al
comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai
sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) del contingente di personale docente assunto con contratto a
tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell’anno
scolastico precedente.
2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e’
maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle
esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni.
2-quater. Per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si
tiene conto altresi’ dell’offerta formativa degli atenei e degli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".

Art. 3

Modificazioni all’articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010

1. All’articolo 11 dopo il comma 5 e’ inserito il seguente comma:
"5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori
e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal
decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare
l’invarianza di spesa.".

Art. 4

Modificazioni all’articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

1. All’articolo 15:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono in possesso dei
requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal"; le parole
"modifiche e integrazioni" sono sostituite dalla parola
"modificazioni";
b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
"b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino all’attivazione dei percorsi formativi previsti
dall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei
percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera
a);";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Fino all’anno accademico 2014-2015, gli atenei e le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi
dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca 28 settembre
2007, n. 137, purche’ sedi di dipartimenti di didattica della musica,
e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi
formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata
al presente decreto e che ne costituisce parte integrante,
finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di
cui al comma 1-ter, nonche’ i percorsi di cui al comma 16-bis
relativi alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i
docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici,
che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita’ alla classe di
concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei
requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere
dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012
incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie
ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato
nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti
compresi in classi di concorso e’ valutato solo se prestato per
garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere
dall’anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e’ valido
anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano
prestato servizio in piu’ anni e in piu’ di una classe di concorso
optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire
ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai
fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e’
valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o
tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un
periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di
servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche
cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa
classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri
di formazione professionale.
1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti
speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza
ai percorsi non e’ compatibile con la frequenza di corsi universitari
che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i
percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l’offerta formativa di cui
ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le
iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, anche al fine di
assicurare la possibilita’ di frequenza dei percorsi. In caso di
impossibilita’ o comunque di difficolta’ derivanti da qualsiasi
causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso
previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti
gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni
scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e
con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici
superiori,.
1-sexies. Con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca sono emanate disposizioni
organizzative atte a garantire, nel rispetto dell’invarianza di spesa
e dei generali vincoli di finanza pubblica, l’accesso ai percorsi
abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei
commi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalita’
stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della
disponibilita’ ricettiva sostenibile dalle universita’.";
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
"3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validita’ ai fini
dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I
titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera
b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e
costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento
per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall’istituzione
dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del
tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono
integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive
integrazioni e modificazioni.";
e) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le
parole "comma 1";
f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
"5. Le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio
formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova
d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di
abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere
nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi
delle prove e le modalita’ di svolgimento del test preliminare sono
definiti annualmente con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.";
g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
"6. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di
30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale
di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti
per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le
modalita’ indicate nel comma 13.";
h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
i) il primo periodo del comma 16 e’ sostituito dal seguente:
"Le facolta’ di cui all’articolo 6, comma 1, possono attivare
percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione di
titolo valido all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie
di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997."
l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
"16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la
necessita’ di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi
contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma
1-ter, relativi alla scuola dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini
del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono
cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con
quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante opta per il
percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo
alla scuola primaria.
16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i
termini di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed
esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di
istituto e titoli validi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera
g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.";
m) dopo il comma 27 e’ inserito il seguente comma:
"27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei
percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento
nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto
esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle graduatorie di
istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe
di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di
ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.".
2. Al d.m. n. 249 del 2010 e’ aggiunta in fine la seguente tabella
11-bis:

"Tabella 11-bis

(art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all’articolo 15,
comma 1-bis.
I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e
prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari
ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando
assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla
tabella 11 in virtu’ dei particolari requisiti di servizio di cui
all’articolo 15, commi 3 e 4.
I crediti formativi sono indirizzati:
a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle
discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al
perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce
della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n.
87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee
guida;
b) all’acquisizione delle competenze digitali previste dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla
capacita’ di utilizzo dei linguaggi multimediali per la
rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo
dei contenuti digitali e, piu’ in generale, degli ambienti di
simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la
piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i
contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri
che ne assicurano l’accessibilita’;
c) all’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilita’ secondo quanto
disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:
a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a),
b) e c);
b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto
di insegnamento e di possedere la capacita’ di proporle nel modo piu’
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in
contatto;
c) di essere in grado di gestire la progressione degli
apprendimenti, adeguando i tempi e le modalita’ alla classe e
scegliendo di volta in volta gli strumenti piu’ adeguati al percorso
previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione,
laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) di aver acquisito capacita’ pedagogiche, didattiche,
relazionali e gestionali;
e) di aver acquisito capacita’ di lavorare con ampia autonomia,
anche assumendo responsabilita’ organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in
ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all’esame
finale.
La commissione di abilitazione e’ composta dai docenti del percorso
e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale
tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con
almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica
classe di concorso. Il punteggio di abilitazione e’ espresso in
centesimi.
Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore
abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella
redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un elaborato
originale, di cui e’ relatore un docente del percorso, che coordini
l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel
corso dell’esame il candidato dimostra altresi’ la piena padronanza
delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle
competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle
norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un
risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento
dell’abilitazione.

|===================================================================|
| QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI |
|===================|======================|========================|
| Crediti formativi | Attivita’ formative | Settori scientifico |
| | | disciplinari |
|===================|======================|========================|
| | | M-PED/03 Didattica e |
| | | pedagogia speciale; |
| | Didattica generale | M-PED/04 Pedagogia |
| 15 cfu | e didattica speciale | sperimentale. Almeno |
| | | 6 CFU di didattica |
| | | e pedagogia speciale |
| | | rivolti ai bisogni |
| | | educativi speciali. |
|——————-|———————-|————————|
| | Didattica delle | SSD o SAD |
| | discipline oggetto | delle discipline |
| 18 cfu /cfa | di insegnamento | |
| | delle classi di | |
| | concorso | |
|——————-|———————-|————————|
| | | M-PED/03 Didattica e |
| | | pedagogia speciale; |
| | | ABST59 Pedagogia e |
| | | didattica dell’arte; |
| | | CODD/4 Pedagogia |
| | Laboratori | musicale per Didattica |
| 3 cfu/ cfa | di tecnologie | della musica. |
| | didattiche | Gli insegnamenti sono |
| | | destinati all’utilizzo |
| | | delle tecnologie |
| | | dell’informazione e |
| | | della comunicazione |
| | | per la didattica |
|——————-|———————-|————————|
| 5 cfu | Elaborato finale | |
|===================|======================|========================|
| Totale 41 cfu | | |
|===================|======================|========================|

"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 19 luglio 2013, n. 92 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche,
fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

LEGGE 19 luglio 2013, n. 92
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.