LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di co

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di
scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari
delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione
dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
nonche’ gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in
vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
2. Fino al 30 giugno 2014 e’ sospesa l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Giovannini, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 9 dicembre 2013, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno…

…ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 9 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonino, Ministro degli affari esteri

Mauro, Ministro della difesa

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in
materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare
l’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita’,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 87 del codice civile

1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali"
sono soppresse;
c) il secondo comma e’ abrogato;
d) il terzo comma e’ abrogato;
e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono
soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 128 del codice civile

1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: "Il matrimonio
dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai
figli.";
b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: "Nell’ipotesi di
cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.".

Art. 3

Modifiche all’articolo 147 del codice civile

1. L’articolo 147 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle
loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto
previsto dall’articolo 315-bis.".

Art. 4

Modifiche all’articolo 148 del codice civile

1. L’articolo 148 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 148.

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147,
secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis".

Art. 5

Modifiche all’articolo 155 del codice civile

1. L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le
disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".

Art. 6

Modifiche all’articolo 165 del codice civile

1. All’articolo 165 del codice civile la parola: "potesta’" e’
sostituita dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".

Art. 7

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e’
sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice
civile e’ sostituita dalla seguente: "Della presunzione di
paternita’".
3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono
soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del
codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove
della filiazione"".
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del
codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell’azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio"".
6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della
legittimazione"" sono soppresse.
7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono
soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del
riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della
dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’"".
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’
sostituita dalla seguente: "Della responsabilita’ genitoriale e dei
diritti e doveri del figlio".
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e’ inserito
il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
12. Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente:
" Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".

Art. 8

Modifica all’articolo 231 del codice civile

1. L’articolo 231 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 231.

Paternita’ del marito

Il marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il
matrimonio.".

Art. 9

Modifiche all’articolo 232 del codice civile

1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma e’ sostituito
dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data
dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.".

Tes Art. 10

Modifiche all’articolo 234 del codice civile

1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma e’ sostituito
dal seguente: "In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato
concepito durante il matrimonio.".

Art. 11

Modifiche all’articolo 236 del codice civile

1. All’articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la
parola: "legittimo" sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all’articolo 237 del codice civile

1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma e’
sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia
provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al
collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.".

Art. 13

Modifiche all’articolo 238 del codice civile

1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita’ di
uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di
nascita";
b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono
sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 14

Modifiche all’articolo 239 del codice civile

1. L’articolo 239 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 239.

Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di
neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata
anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di
ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di
figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato
riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto
in conformita’ di altra presunzione di paternita’.
L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso
stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.".

Art. 15

Modifiche all’articolo 240 del codice civile

1. L’articolo 240 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 240.

Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo
e secondo comma dell’articolo 239.".

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e Ministro dell’interno

Cancellieri, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.