DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2014, n. 142 Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di…

…diretta collaborazione

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le
funzioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in
particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 2006, n. 183, concernente l’organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ed in
particolare l’articolo 1;
Visto l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90;
Visto l’articolo 26, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l’articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione ed, in particolare,
l’articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119, recante
articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto l’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012,
n. 231, recante individuazione delle funzioni dell’Autorita’ per
l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19,
del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare,
l’articolo 2, commi 1, 2, 5, 10, 10-ter e l’articolo 12, comma 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
gennaio 2013 e, in particolare, la tabella 4 recante dotazione
organica complessiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone una dotazione organica
di 8 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale, 33
posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, 559
unita’ di personale non dirigenziale;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ed in particolare
l’articolo 2, comma 7;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare
l’articolo 16, comma 4;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato e considerata
l’organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dalla normativa di settore
vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello
generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2014 recante regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2014;
Vista la presa d’atto e condivisione del Consiglio dei ministri, in
data 13 giugno 2014, della richiesta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare di ritiro e di non dare
seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e alla
conseguente entrata in vigore del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 al fine di permettere
l’adozione di un successivo regolamento di organizzazione del
Ministero;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare
l’articolo 10, comma 7, che ha trasformato l’Ispettorato di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
in una Direzione generale;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

Funzioni e definizioni

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, nonche’ quelle ad esso attribuite da ogni
altra norma vigente.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e’ di seguito denominato «Ministro».

Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati,
e’ articolato in:
a) Uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati
dalle disposizioni del Capo III;
b) un Segretariato generale e sette Direzioni generali, articolate
in trentatre’ uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.
3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento;
b) Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque;
c) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
d) Direzione generale per il clima e l’energia;
e) Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali;
f) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi
internazionali;
g) Direzione generale degli affari generali e del personale.
4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento, nonche’ ogni altra funzione ad esso connessa che sia
attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il
Segretariato generale, ivi inclusi:
a) l’informazione ambientale e le attivita’ di formazione ed
educazione ambientale;
b) l’attivita’ istruttoria in materia di danno ambientale e di
esercizio delle azioni di riparazione e risarcitorie, in relazione
agli specifici ambiti di competenza, in collaborazione con la
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi
internazionali;
c) il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di crisi nelle
materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) l’attivita’ istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie
di rispettiva competenza;
e) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva
competenza, al fine della partecipazione del Ministero alla
programmazione e all’impiego dei fondi comunitari, le politiche di
coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche’ la gestione
dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
f) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia
ambientale, nell’ambito delle rispettive competenze;
g) in applicazione dell’articolo 16, comma 1, lettera l) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti con gli uffici
dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza, secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione
politica, informando preventivamente il Ministro, per il tramite
dell’Ufficio di Gabinetto, con i necessari costanti aggiornamenti,
dell’avvio di relazioni o rapporti con soggetti o organismi pubblici
o privati di altri Stati o comunque iniziative aventi anche solo
potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa
scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi e trattati.
5. Le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi
con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica
dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale
ed istituti e dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva
informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l’unitarieta’ e
l’economicita’ dell’azione dell’amministrazione.
6. Il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le
attivita’ tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse
nazionale, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
7. Il Ministro si avvale altresi’ della SOGESID S.p.a., di cui
all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
le attivita’ strumentali alle finalita’ ed alle attribuzioni
istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la
gestione in house.
8. All’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si
provvede nell’ambito delle risorse gia’ disponibili, senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:
a) assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, anche
mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali;
b) coordina le attivita’ ministeriali su questioni di carattere
generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal
Ministro;
c) provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le
Direzioni generali;
d) predispone l’attivita’ istruttoria per la partecipazione del
Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE);
e) coordina l’attuazione delle linee strategiche per la
digitalizzazione dell’amministrazione;
f) assicura l’organizzazione del sistema informativo unificato del
Ministero;
g) provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione;
h) cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni
ambientaliste ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, incluso l’aggiornamento periodico dell’elenco;
i) predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti
delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti
ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per
finalita’ di protezione dell’ambiente, riguardanti attivita’ di
tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle
risorse del patrimonio naturale, anche ai sensi dell’articolo 36,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
j) cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l’ISTAT, di
dati statistici, anche avvalendosi dell’ISPRA, nonche’ l’attivita’
istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato
dell’ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di
legge al Parlamento sulla base dell’istruttoria dei centri di
responsabilita’ amministrativa del Ministero competenti per materia;
k) coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali
all’ISPRA per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonche’,
con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del
Personale, nell’esercizio della vigilanza sull’ISPRA e del controllo
analogo sulle attivita’ della SOGESID;
l) a supporto del Ministro, si occupa dell’informazione ambientale
e della comunicazione istituzionale del Ministero, dell’elaborazione
di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche
per il tramite dell’Ufficio per la comunicazione e per le relazioni
con il pubblico di cui all’articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n.
150;
m) cura l’attivita’ inerente al cerimoniale ed alle onorificenze;
n) cura l’attivita’ istruttoria per il Piano della performance e la
relazione sulla performance;
o) istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la
trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi
individuati dal Ministro, che necessitano del concorso di personale
di piu’ Direzioni.

Art. 4

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento

1. La Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento svolge le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) monitoraggio dell’adozione o attuazione dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell’Albo nazionale dei
gestori ambientali, nonche’ criteri generali e metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti;
b) esercizio delle competenze in precedenza attribuite al soppresso
Osservatorio di cui all’articolo 206-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152; iniziative per la raccolta differenziata, il
riuso, il riciclaggio, il recupero e il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti, la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosita’ dei rifiuti e dei rischi di
inquinamento;
c) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di
accettabilita’ della concentrazione e dei limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica,
fisica e biologica, nonche’ dei medesimi limiti riferiti agli
ambienti di lavoro;
d) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti,
di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle
scorie nucleari, nonche’ per la protezione da radiazioni ionizzanti
ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la
prevenzione e l’eliminazione di situazioni di pericolo nonche’ per la
messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;
e) prevenzione e protezione dall’inquinamento acustico e da campi
elettromagnetici, nonche’ esercizio delle competenze previste dalla
legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.

Art. 5

Direzione generale per la salvaguardia
del territorio e delle acque

1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) politiche di prevenzione e di mitigazione del rischio
idrogeologico;
b) coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla
realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a
piu’ elevato rischio idrogeologico;
c) verifica della realizzazione degli interventi diretti a
rimuovere le situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico, di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
e di piani e progetti nell’ambito delle politiche di prevenzione,
mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;
d) collaborazione con i soggetti pubblici operanti nel settore
della difesa del suolo, con riferimento al rischio idrogeologico e,
in particolare, per la stesura delle relazioni sullo stato di
attuazione di programmi prevenzione, mitigazione e rimozione del
rischio idrogeologico;
e) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di
acqua, nonche’ svolgimento delle attivita’ di competenza relative ai
trasferimenti d’acqua, che interessino il territorio di piu’ regioni
e piu’ distretti idrografici, e delle attivita’ connesse al rilascio
di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza
statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini
imbriferi montani;
f) polizia idraulica, navigazione interna e indirizzi e criteri per
la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli
impianti e la conservazione dei beni;
g) collaborazione coi soggetti pubblici operanti nel settore della
difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione
sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico e
delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di
intervento;
h) cave e torbiere;
i) funzionamento e sviluppo dei sistemi per l’informazione
geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi
all’attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in
tema di infrastrutture nazionali per l’informazione territoriale e
del monitoraggio ambientale per consentire allo Stato italiano di
partecipare all’infrastruttura per l’informazione territoriale
nell’Unione europea (INSPIRE), anche quale Punto Nazionale di
Contatto;
j) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti
alle Autorita’ di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e
coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti del Ministero negli
organismi tecnici delle Autorita’ nazionali e distrettuali di bacino
e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;
k) individuazione dei criteri per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego
dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale;
l) predisposizione dell’attivita’ istruttoria per la definizione
dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi
ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche’ dai servizi di
captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali, per i vari settori d’impiego
dell’acqua;
m) indirizzo e coordinamento delle attivita’ relative alla
definizione degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici;
n) definizione degli obiettivi generali di qualita’ del servizio
idrico integrato sul territorio nazionale, sentiti le regioni, i
gestori e le associazioni dei consumatori; adozione degli indirizzi
per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione
delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche;
o) promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento
idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di
depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;
p) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati,
per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la
riqualificazione dei siti, nelle materie di competenza;
q) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di
preminente interesse pubblico per la riconversione industriale,
monitoraggio sull’attuazione dei relativi interventi;
r) esercizio delle azioni risarcitorie connesse al danno ambientale
nelle materie di competenza;
s) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione
dell’inquinamento, al risanamento dei corpi idrici ed alla
realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle sostanze
pericolose, con la collaborazione della Direzione generale per la
protezione della natura e del mare relativamente alle acque costiere;
t) salvaguardia e risanamento, con la collaborazione della
Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di aree
che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori
naturalistici o di peculiari caratteristiche geomorfologiche, ovvero
di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare
riferimento alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di
salvaguardia, nonche’ di aree montane, la tutela delle quali richiede
misure coordinate di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e di
messa in sicurezza.

Art. 6

Direzione generale
per la protezione della natura e del mare

1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine;
b) Rete Natura 2000;
c) coordinamento delle attivita’ inerenti alla predisposizione e
all’aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge
quadro sulle aree protette;
d) linee fondamentali dell’assetto del territorio, d’intesa con la
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
e) biodiversita’ terrestre, montana e marina, anche per quanto
concerne la definizione di linee guida di indirizzo e la
predisposizione e l’aggiornamento della Strategia nazionale per la
biodiversita’;
f) pianificazione paesaggistica;
g) siti naturalistici Unesco;
h) fornisce elementi cognitivi alla Direzione per le valutazioni
ambientali in materia di autorizzazione all’emissione deliberata
nell’ambiente di OGM e all’immissione sul mercato di OGM, con
particolare riferimento agli effetti anche potenziali sugli
ecosistemi naturali e sulla biodiversita’;
i) salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine
con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione
sostenibile degli ecosistemi forestali, nonche’ al commercio
internazionale delle specie animali e vegetali (CITES);
j) coordinamento delle attivita’ di monitoraggio dello stato
dell’ambiente marino;
k) definizione degli obiettivi qualitativi delle acque costiere e
marine ed individuazione delle misure volte alla riduzione
dell’inquinamento, al risanamento ed alla eliminazione delle sostanze
pericolose; relativamente alle acque costiere, in collaborazione con
la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento;
l) gestione integrata della fascia costiera marina ed attuazione
della Strategia marina;
m) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di
rilascio di inquinanti in ambiente marino;
n) inquinamento marino prodotto dalle attivita’ economico-marittime
e valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione degli
interventi; scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma,
nonche’ movimentazione dei fondali marini derivante dall’attivita’ di
posa in mare di cavi e condotte, con esclusione delle opere
sottoposte a VIA statale;
o) attivita’ in materia di mare e biodiversita’ relativamente alla
tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
p) supporto del Comitato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10,
nell’attuazione dei propri compiti.

Art. 7

Direzione generale per il clima e l’energia

1. La Direzione generale per il clima e l’energia svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della
«intensita’ di carbonio» nei diversi settori economici, con
particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai
trasporti, alle attivita’ agricole e forestali;
b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al
sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), nonche’
promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi
compresa la promozione del marchio nazionale; politiche integrate di
prodotto e di ecosostenibilita’ dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
c) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei
cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che
sotto quello dell’adattamento;
d) sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla
riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle
fonti di energie rinnovabili;
e) consumi energetici ed efficienza energetica, anche in relazione
alla promozione dell’aumento della produzione di elettricita’ da
fonti rinnovabili;
f) energie rinnovabili, anche in relazione alla Strategia
energetica nazionale; prestazione energetica per l’edilizia e
monitoraggio dell’attuazione della legislazione in materia di
prestazione energetica, anche ai fini dell’integrazione della
relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
g) politiche per le citta’ sostenibili, mobilita’ sostenibile e
mobility management.

Art. 8

Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali

1. La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione
ambientale strategica (VIA e VAS ), curando i rapporti con le
rispettive commissioni;
b) autorizzazioni integrate ambientali;
c) autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per
attivita’ ed opere sottoposte a VIA statale;
d) attivita’ connesse a situazioni a rischio di incidente
rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
e) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di
altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con
rilevanza di impatto ambientale;
f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari
sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre
amministrazioni competenti;
g) biosicurezza e biotecnologie;
h) autorizzazioni all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM e
all’immissione sul mercato di OGM, in collaborazione con la Direzione
generale per la protezione della natura e del mare relativamente agli
effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla
biodiversita’.

Art. 9

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi
internazionali
1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi
internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile
e verifica della sua attuazione, in coordinamento con la Direzione
generale per il clima e l’energia;
b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende
21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e
l’energia;
c) politiche di fiscalita’ e contabilita’ ambientale, ivi inclusi
lo studio, la ricerca e le politiche per la riduzione dei flussi di
materia ed energia dei processi e dei prodotti e la loro impronta
ambientale;
d) gestione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 57 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei Programmi per l’economia ed
occupazione «verde»;
e) gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie
di competenza del Ministero, concernenti la programmazione e
l’impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la
programmazione regionale unitaria, operando in raccordo con le
Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;
f) partecipazione del Ministero alle attivita’ in sede europea ed
internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle
politiche economiche europee, nonche’ ai processi di definizione
delle politiche e della legislazione europea e degli accordi
internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi
inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita’ ed i servizi
ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualita’ dell’aria e
dell’acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green economy e la
transizione verso un’economia sostenibile; vigilanza
sull’applicazione degli accordi internazionali e della normativa
ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi
internazionali;
g) gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e
pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare
riguardo agli organi competenti dell’Unione europea, al Consiglio
d’Europa, all’UNESCO, all’organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE), all’organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU);
h) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio
dell’Unione europea dei Ministri dell’ambiente, al Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche’, per quanto
di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma
Nazionale di Riforma (PNR);
i) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in
raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,
dell’allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
j) predisposizione dell’attivita’ istruttoria, in collaborazione
con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per
l’uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per la gestione
del contenzioso in materia di danno ambientale; titolarita’ delle
azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza
ministeriale, nonche’ in relazione agli interventi di bonifica di
competenza di altre amministrazioni.

Art. 10

Direzione generale
degli affari generali e del personale

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed
aggiornamento professionale del personale del Ministero;
b) trattamento giuridico ed economico del personale;
c) gestione della posizione giuridica e del trattamento economico,
compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti
degli organi collegiali operanti presso il Ministero;
d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) politiche per il benessere organizzativo e per le pari
opportunita’ nella gestione del personale;
f) gestione del contenzioso in materia di personale;
g) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici
interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi
impianti tecnologici;
h) programmazione e rendicontazione delle spese strumentali
all’attivita’ del Ministero affidate alla gestione unificata, anche
ai fini della riconciliazione con i dati di contabilita’ economica ed
il supporto alla predisposizione del budget economico del Ministero;
i) acquisizione di beni e servizi nonche’ gestione unificata delle
spese di carattere strumentale, ad eccezione delle spese per
l’informatica di servizio ed i sistemi informativi;
l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del
consegnatario;
m) svolgimento, in qualita’ di datore di lavoro, di tutte le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di
lavoro nonche’ alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
n) supporto giuridico agli altri centri di responsabilita’
amministrativa del Ministero per lo svolgimento delle procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti;
o) relazioni sindacali;
p) sistemi di valutazione del personale ed attivita’ di controllo
di gestione, anche con funzione di supporto agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro ed all’Organismo indipendente di
valutazione della performance, per l’elaborazione di dati economici e
finanziari per la programmazione, rendicontazione e comunicazione in
ordine alla gestione del bilancio;
q) protezione dei dati personali;
r) adempimenti in materia di trasparenza.

Art. 11

Organismi di supporto

1. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dipende
funzionalmente dal Ministero ai sensi dell’articolo 8 della legge 8
luglio 1986, n. 349, dell’articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 e dell’articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell’ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi
dell’articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto
ambientale marino.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il
Ministro si avvale, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, previa intesa con i Ministri competenti:
a) del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA);
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti
delle forze di polizia.

Art. 12

Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati
secondo l’allegata Tabella A.
2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
si provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, all’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero nonche’ alla definizione dei
relativi compiti. Fino all’adozione del suddetto decreto
ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi
degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel
rispettivo settore di attribuzione.
3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell’ambito
della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il
Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento. In mancanza di specifica indicazione, le funzioni
vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita’ in
ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del
Ministero sono determinate secondo l’allegata Tabella B. Al fine di
assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo delle risorse
umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo
decreto, effettuera’ la ripartizione dei contingenti di personale non
dirigenziale, come sopra determinati, nell’ambito delle aree prima,
seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto
provvedimento sara’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e’ disciplinato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108.
6. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
ruolo del personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Testo n Art. 13

Verifica dell’organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita’ e
l’efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
puo’ provvedersi entro un anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento.

Art. 14

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero opera l’Organismo indipendente di
valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato
«Organismo».
2. L’Organismo di cui al comma 1 esercita, in posizione di
autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate
dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14, nonche’ quelli di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi’ come modificata
dall’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e
all’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto
legislativo n. 286 del 1999, come indicati nell’articolo 16 del
presente decreto. Esercita, altresi’, le attivita’ di controllo
strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L’Organismo e’ nominato, sentita l’Autorita’ di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita’
e i criteri di cui all’articolo 14, commi 3 e 8, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. L’Organismo e’ costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di
presidente, dotati dei requisiti stabiliti dall’Autorita’ ai sensi
dell’articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e di elevata professionalita’ ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Autorita’ di cui al
citato articolo 13.
5. I componenti dell’Organismo non possono essere nominati tra
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.

Art. 15

Segreteria di supporto

1. Presso l’Organismo e’ costituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, competente
per le attivita’ istruttorie propedeutiche all’espletamento delle
funzioni dell’Organismo, dotata delle risorse necessarie
all’esercizio delle relative funzioni.
2. La Segreteria e’ formata da un contingente di non oltre quattro
unita’ di personale di livello non dirigenziale, individuato
nell’ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato
dal Direttore generale degli affari generali e del personale su
proposta dell’Organismo.
3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve
possedere una specifica professionalita’ ed esperienza nel campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche
ed e’ nominato dall’Organismo nell’ambito del contingente del
personale assegnato alla Segreteria.

Art. 16

Funzioni e compiti

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrita’ dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita’ riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonche’ alla Corte dei
conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e all’Autorita’ di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ne assicura la
visibilita’ attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonche’ dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto
dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalita’;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all’organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) e’ responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dall’Autorita’ di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrita’ di cui al Titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle
pari opportunita’.
2. L’Organismo, sulla base di appositi modelli forniti
dall’Autorita’ di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini
sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonche’ la rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta
Autorita’.
3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
1, lettera c), e’ condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 17

Copertura finanziaria e norme transitorie

1. Agli oneri per il funzionamento dell’Organismo si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di
controllo interno.
2. A seguito dell’entrata in vigore del presente decreto si
procedera’ alla rideterminazione del trattamento economico spettante
all’Organismo rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in
conformita’ a quanto previsto negli articoli 9 e 14, comma 1, del
decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 18

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di
supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
le altre strutture dell’amministrazione, collaborando alla
definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche
pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita’ di
comunicazione, con particolare riguardo all’analisi di impatto
normativo, all’analisi costi-benefici ed alla congruenza fra
obiettivi e risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria tecnica del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) l’Ufficio di Gabinetto;
e) l’Ufficio legislativo
f) l’Ufficio stampa;
g) l’ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Art. 19

Uffici di segreteria del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed
assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Ministro,
provvedendo al coordinamento degli impegni, nonche’ alla
predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi
del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta
collaborazione.
2. Alla Segreteria del Ministro e’ preposto il Capo della
Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi
a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.
3. Della Segreteria fa altresi’ parte il Segretario particolare, il
quale cura l’agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche’
i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e
privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono
nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
5. La Segreteria tecnica svolge attivita’ di supporto tecnico al
Ministro per l’elaborazione ed il monitoraggio delle politiche
ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del
Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da
affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di
competenza del Ministro.
6. Alla Segreteria tecnica e’ preposto il Capo della segreteria
tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli
professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 20

Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle
relazioni istituzionali, cura l’esame degli atti ai fini dell’inoltro
alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel
rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il
conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche
coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 19 e 24,
le attivita’ affidate agli Uffici di diretta collaborazione, che, ai
fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
costituiscono un unico centro di responsabilita’ della spesa.
2. Il Capo di Gabinetto e’ nominato dal Ministro fra soggetti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
capacita’ adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai
titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze
maturate.
3. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto ed e’
articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono
preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu’
Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere delle
Magistrature o dell’Avvocatura dello Stato, uno dei quali designato
al coordinamento dell’attivita’ istruttoria relativa al contenzioso
giurisdizionale ordinario, amministrativo, europeo ed internazionale,
ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte
civile nei processi penali. L’incarico di Vice Capo di Gabinetto con
funzioni vicarie e’ attribuito dal Ministro a soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita’
adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. Nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla
carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in
campo internazionale ed europeo.

Art. 21

Ufficio legislativo

1. All’Ufficio legislativo e’ preposto il Capo dell’Ufficio
legislativo, il quale e’ nominato dal Ministro nell’ambito delle
carriere delle Magistrature, dell’Avvocatura dello Stato, della
docenza universitaria, nonche’ tra i consiglieri parlamentari, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri
operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata
capacita’ ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.
2. L’Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei
provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del
Ministero, garantendo la valutazione d’impatto della regolazione, la
semplificazione dei procedimenti, la qualita’ del linguaggio
normativo, l’applicabilita’ dell’innovazione normativa, nonche’ la
loro coerenza nell’ambito del sistema. L’Ufficio legislativo segue
l’andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del
sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle
questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro, gli
sottopone gli atti necessari all’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed agli Organismi
internazionali e sovrintende alla risoluzione delle procedure di
infrazione per violazione del diritto dell’Unione europea; cura
altresi’ l’istruttoria relativa al contenzioso costituzionale.
3. L’Ufficio legislativo e’ articolato in distinte aree, cui sono
preposti un Vice Capo dell’Ufficio Legislativo con funzioni vicarie e
uno o piu’ Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, anche provenienti
dalle carriere delle Magistrature o dell’Avvocatura dello Stato.
L’incarico di Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie
e’ attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di capacita’ adeguate alle funzioni da
svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.

Art. 22

Ufficio stampa

1. L’Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che
attengono all’attivita’ del Ministro, cura i rapporti con gli organi
di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni
strumento di comunicazione.
2. All’Ufficio stampa e’ preposto il capo dell’Ufficio stampa, il
quale e’ nominato dal Ministro fra operatori del settore
dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria,
iscritto in appositi albi professionali.
3. Nell’ambito del medesimo Ufficio e’ altresi’ prevista la figura
del portavoce del Ministro.

Art. 23

Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. Ciascun Sottosegretario di Stato e’ coadiuvato da una
segreteria, cui e’ preposto il capo della Segreteria.
2. Il Capo della Segreteria e’ nominato dal Sottosegretario, anche
fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto fiduciario, ed esercitano nell’ambito delle competenze del
Sottosegretario le funzioni previste dall’articolo 19.

Art. 24

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e’ stabilito in novanta unita’, di cui
fino a due con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale
contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventiquattro
unita’, nonche’, sempre entro tale contingente e nel limite di otto
unita’, consiglieri giuridici ed economici del Ministro, provenienti
dalle carriere delle Magistrature, dell’Avvocatura dello Stato,
ovvero della docenza universitaria. Nell’ambito del medesimo
contingente possono essere altresi’ assegnati, nel limite di nove
unita’, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione,
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con
contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o
consulenza o altra attivita’ professionale di durata non superiore
alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio
dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze
degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.
2. L’espletamento delle attivita’ costituenti servizi di supporto a
carattere generale necessari per l’attivita’ degli Uffici di diretta
collaborazione puo’ essere delegato, con provvedimento espresso del
Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del personale
del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A
dette attivita’ possono essere destinate, dal direttore generale
degli affari generali e del personale, non piu’ di nove unita’ di
personale non dirigenziale.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno
dei Sottosegretari di Stato e’ assegnato un contingente di personale
nel limite massimo di otto unita’, di cui un numero non superiore a
quattro, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee
all’amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

Art. 25

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al
precedente articolo 18, comma 2, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi’ articolato:
per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del
Segretario generale incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla
citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo
dell’Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo
della Segreteria Tecnica, per i Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice
Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti
titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i
dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu’ favorevole, integra,
per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei
predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino
per il mantenimento del proprio trattamento economico, e’ corrisposto
un emolumento accessorio determinato con le modalita’ di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima
dell’emolumento accessorio spettante al Segretario generale
incaricato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per
il Capo dell’Ufficio Legislativo, alla misura massima dell’emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello
generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro,
per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Segretario Particolare
del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di
Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato,
alla misura massima dell’emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
L’emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo’
comunque essere superiore alla misura massima derivante
dall’applicazione dell’articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Al Capo Ufficio Stampa e’ riconosciuto il trattamento economico
equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva,
in ogni caso, l’applicazione del comma 4 del presente articolo.
3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo
dell’Ufficio Legislativo con funzioni vicarie, al Capo della
Segreteria del Ministro ed al Segretario Particolare del Ministro e’
corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita’ di
cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo
attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al
trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle
specifiche responsabilita’ connesse all’incarico attribuito, della
specifica qualificazione posseduta, della disponibilita’ ad orari
disagevoli, della qualita’ della prestazione individuale. Per i
dipendenti pubblici, tale trattamento se piu’ favorevole, integra per
la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice
Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e’ corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita’ di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore alla misura massima dell’emolumento accessorio
spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque
non superiore alla misura massima derivante dall’applicazione
dell’articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel
limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le
competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.
4. Al dirigente di seconda fascia, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, e’ corrisposta una retribuzione di posizione in
misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche’, in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un’indennita’ sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su
proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita’ connesse all’incarico attribuito, della specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita’ ad orari disagevoli,
della qualita’ della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita’, degli obblighi
effettivi di reperibilita’ e di disponibilita’ ad orari disagevoli
eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni
vigenti, nonche’ dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli Uffici, spetta un’indennita’ accessoria di
diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi
finalizzati all’incentivazione della produttivita’ ed al
miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina
contrattuale, la misura dell’indennita’ e’ determinata, senza aggravi
di spesa, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall’articolo 7 del
decreto legislativo n. 300 del 1999. Con il medesimo decreto di cui
al precedente periodo e’ determinata l’indennita’ per i consiglieri
giuridici, comunque non superiore all’indennita’ accessoria massima
di diretta collaborazione.
6. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui
all’articolo 24, comma 1, spetta un trattamento economico
omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da
stipularsi con il Capo dell’Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

Art. 26

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n.
140;
b) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119;
c) il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n.
245;
d) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105;
e) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229.
2. All’entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1,
lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia del territorio e
delle acque si coordina con la struttura di cui all’articolo 10,
comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in
servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.
5. Entro lo stesso termine il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, puo’ rideterminare l’indennita’ accessoria di
diretta collaborazione e dei consiglieri giuridici ed economici,
utilizzando all’uopo le risorse disponibili a legislazione vigente.
6. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta
collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati,
rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei
Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da
essi revocati in qualsiasi momento.
7. I contratti di cui all’articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
8. Con riferimento alla quota corrispondente al periodo
maggio-dicembre 2014, in applicazione dell’articolo 16, comma 6, del
decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli stanziamenti
degli stati di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare concernenti le spese per l’indennita’ di
diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli
Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita
ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista
dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono ridotti del 20 per cento.
9. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3539

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 3 ottobre 2014, n. 152 Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 18 del Protocollo
stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi’ 3 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva…

…e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e’ delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
uno o piu’ decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita’ dei diversi settori produttivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di
rapporto di lavoro:
1) impossibilita’ di autorizzare le integrazioni salariali in
caso di cessazione definitiva di attivita’ aziendale o di un ramo di
essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso
l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando
anche la possibilita’ di introdurre meccanismi standardizzati a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili;
3) necessita’ di regolare l’accesso alla cassa integrazione
guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilita’
contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione
a favore dei contratti di solidarieta’;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della
cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione
guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di
incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione
degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di
solidarieta’ di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi, anche
attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di
concessione, e previsione della possibilita’ di destinare gli
eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di
funzionamento dei contratti di solidarieta’, con particolare
riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nonche’ alla messa a regime dei contratti di solidarieta’ di cui
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego
(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti
ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu’ rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli
amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali
strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle
modalita’ di accreditamento dei contributi e l’automaticita’ delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo
almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori
ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con
previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di
attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito
per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori
sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto
dal comma 4, lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa
consistere anche nello svolgimento di attivita’ a beneficio delle
comunita’ locali, con modalita’ che non determinino aspettative di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalita’ di
applicazione, in funzione della migliore effettivita’, secondo
criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attivita’ a
beneficio di comunita’ locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonche’ di assicurare l’esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo e’ delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu’ decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell’intesa
nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi
emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformita’ a quanto previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative
norme di attuazione nonche’ dal decreto legislativo 21 settembre
1995, n. 430.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi
statistica evidenzi una minore probabilita’ di trovare occupazione, e
a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialita’, anche nella forma dell’acquisizione delle
imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una
cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di
riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e
province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per
l’occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,
regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ disponibili a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle
linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia
di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di
aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa,
mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
gia’ disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli
adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con
disabilita’ di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri
soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di
favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle
persone;
h) possibilita’ di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli
delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale
proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche’ di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale
dell’Agenzia con modalita’ tali da garantire l’invarianza di oneri
per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia
attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella
pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del
personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione
delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati
nonche’ operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria,
professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di
informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o
disoccupati, al fine di rafforzare le capacita’ d’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione
dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che
operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o) valorizzazione della bilateralita’ attraverso il riordino
della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta’, flessibilita’ e prossimita’ anche al fine di definire
un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di
welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione
di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in
carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta’ di collocamento, a
fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a
carico di fondi regionali a cio’ destinati, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a
livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle
funzioni tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al
fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e
delle politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in
materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialita’;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su
tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di
una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,
formazione professionale e lavoro, anche mediante l’adozione di
strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente
le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai
periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z)
con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento
mirato nonche’ di dati relativi alle buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita’ e agli ausili ed adattamenti
utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita’ e scambio
dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici
nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con
i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a
favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle
informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonche’ in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu’ decreti
legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di
ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse
amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni
competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di
richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire
l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,
nonche’ valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalita’ semplificate per garantire data certa
nonche’ l’autenticita’ della manifestazione di volonta’ della
lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto
della necessita’ di assicurare la certezza della cessazione del
rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita’ organizzative e gestionali che
consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,
la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo
del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale
informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del
lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
anche con riferimento al sistema dell’apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalita’ e priorita’ delle
politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte
le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro
efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in
Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita’ di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche’ di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu’ efficiente l’attivita’
ispettiva, il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con
la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il
tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e
internazionale, in funzione di interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di
lavoro rendendolo piu’ conveniente rispetto agli altri tipi di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianita’ di
servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita’
della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo
un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianita’ di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche’ prevedendo termini certi per
l’impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra
scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi
di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale
individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando
l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con
l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della
professionalita’ e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo
limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,
stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative
dell’impresa con la tutela della dignita’ e della riservatezza del
lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche’, fino al loro superamento,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, previa
consultazione delle parti sociali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita’
di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla
lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro
accessorio per le attivita’ lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita’ dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le
singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del
testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni
normative e difficolta’ interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell’attivita’ ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione,
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi
ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternita’ delle lavoratrici e
favorire le opportunita’ di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per la generalita’ dei lavoratori, il Governo e’ delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternita’ e le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie
dell’indennita’ di maternita’, nella prospettiva di estendere,
eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le
categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del
diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una
determinata soglia di reddito individuale complessivo, e
armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la
flessibilita’ dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di
produttivita’, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio
delle responsabilita’ genitoriali e dell’assistenza alle persone non
autosufficienti e l’attivita’ lavorativa, anche attraverso il ricorso
al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai
riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della
possibilita’ di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali
forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema
pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la
promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono
attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternita’ e della paternita’, ai fini di poterne
valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilita’ dei
relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunita’
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto
della funzionalita’ organizzativa all’interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita’
di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure
organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle
competenze e dei fondi operanti in materia di parita’ e pari
opportunita’ nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla
promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parita’ e pari
opportunita’.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del
presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui
all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria dei medesimi
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi
della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni. In conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu’ decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita’, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con
la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente
degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge,
con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato
del lavoro, sull’occupabilita’ dei cittadini e sulle modalita’ di
entrata e uscita nell’impiego, anche ai fini dell’adozione dei
decreti di cui al primo periodo, e’ assicurato dal sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta’ attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le
competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque
riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMUNICATO DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

Il Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO si e’ oggi
dimesso dalla carica con il seguente:

Atto di dimissioni

«In data odierna rassegno le dimissioni dalla carica di Presidente
della Repubblica, da me assunta il 22 aprile 2013.

Dal Palazzo del Quirinale, addi’ 14 gennaio 2015

Giorgio Napolitano»

L’atto di dimissioni e’ stato ricevuto dal Segretario generale
della Presidenza della Repubblica, che ha assistito alla sua
sottoscrizione. Il Segretario generale ne ha dato comunicazione al
Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera
dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In conseguenza, il Presidente del Senato dott. Pietro GRASSO assume
le funzioni di Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86
della Costituzione, fino al giuramento del nuovo Presidente.
Il Consiglio dei Ministri ha preso atto delle dimissioni del
Presidente della Repubblica.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.