DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena

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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 23 luglio 2014

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014
con la quale e’ stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio
della provincia di Modena;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 175 del 9 luglio 2014 recante: "Interventi di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei
giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di
Modena";
Vista la nota del 7 luglio 2014 con cui il Presidente della regione
Emilia-Romagna ha rappresentato la necessita’ che venga prorogato lo
stato di emergenza per ulteriori centottanta giorni per il
completamento degli interventi e delle misure urgenti gia’
programmate;
Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e
che, quindi, l’emergenza non puo’ ritenersi conclusa;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la proroga dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e’ prorogato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19
gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014 Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. GF.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di
un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la
Patria e che versino in stato di particolare necessita’;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica»;
Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati
determinati i criteri e le modalita’ per la concessione dei benefici
economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;
Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale e’ stata istituita
la Commissione consultiva per l’attestazione della chiara fama e dei
meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati
che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici
economici previsti dalla legge n. 440/1985;
Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell’istruttoria e la
valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione
del 17 dicembre 2013;
Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore
del sig. Giuseppe Ferrara, che possiede i requisiti previsti dalla
predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;
Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2014;
Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei Deputati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 2014, e’ attribuito un assegno
straordinario vitalizio dell’importo annuo di euro
ventiquattromila/00 al sig. Giuseppe Ferrara, nato a Castelfiorentino
(FI) il 15 luglio 1932.
La relativa spesa fara’ carico allo stanziamento iscritto al
capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per l’anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 24 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni,
reg.ne prev. n. 2004

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2014 Scioglimento del consiglio comunale di Rovigo e nomina del commissario straordinario

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio
2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rovigo;
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da diciannove
consiglieri su trentadue assegnati al comune, a seguito delle quali
non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Rovigo e’ sciolto.

Art. 2

Il dott. Claudio Ventrice e’ nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addi’ 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell’interno

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 24 luglio 2014, n. 123 Regolamento recante: «Modifiche al decreto 12 dicembre 2006, n. 306, recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia.

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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito
denominato, piu’ brevemente, «Codice»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n.
306, recante la Disciplina del trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi
degli articoli 20 e 21 del Codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
55, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia»;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera e), del
Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;
Visto il predetto articolo 20, comma 2, del Codice, il quale
prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per
le relative attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza ed indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite
nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti
elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano
temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad
accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per
finalita’ che non richiedono il loro utilizzo;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta
identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante, ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo;
Visto l’articolo 20, comma 4, del Codice, il quale prevede che
l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2
venga aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 20 giugno 2012, n. 144, che, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha
istituito il registro dei revisori legali presso il Ministero
dell’economia e delle finanze;
Rilevato che presso il Ministero della giustizia e’ istituita una
pluralita’ di registri, albi ed elenchi per la tenuta dei quali e’
necessario il trattamento di dati giudiziari;
Ritenuto di dover specificamente modificare gli allegati al citato
decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306,
individuando i tipi di dati trattati e le operazioni di trattamento
eseguite in sede di tenuta di registri, albi ed elenchi;
Considerato che per quanto concerne i trattamenti di cui sopra e’
stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste
dall’articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati giudiziari
utilizzati rispetto alle finalita’ perseguite;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2013 contenuta nel
provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 12
dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 2013 e in particolare quanto disposto ai capi IV e V punto
2, relativamente al trattamento dei dati a carattere giudiziario da
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice, reso in
data 10 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 giugno 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 16 giugno 2014;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006,
n. 306

1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n.
306, l’allegato n. 18 e’ sostituito dall’allegato I del presente
decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne – Succ. n. 2258

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.