LEGGE 13 ottobre 2009, n. 144 Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 – 2 del 28 aprile e n. 63 – 3 del 5/4/08, nonche’ aumento della quota di partecipazione d’Italia

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 244 del 20-10-2009

testo in vigore dal: 21-10-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: —-> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Data a Roma, addi 13 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2072): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze on. Giulio Tremonti in data 16 gennaio 2009. Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 marzo 2009 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla III Commissione il 19 maggio 2009 ed il 17 giugno 2009. Esaminato in aula il 30 giugno 2009 ed approvato il 1° luglio 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1658): Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla 3ª Commissione il 14 luglio 2009 ed il 16 settembre 2009. Relazione scritta annunciata il 21 settembre 2009 (atto n. 1658-A) relatore sen. Dini. Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. La legge 23 marzo 1947, n. 132 recante: «Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1947, n. 71. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale. Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-20&task=dettaglio&numgu=244&redaz=009G0154&tmstp=1256291676648

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 novembre 2008, n. 64

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifiche al regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n.6 del 3 febbraio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4111 del 10 novembre 2008; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, e’ cosi’ sostituito: «Art. 5 (Bilancio di previsione) – 1. Il bilancio di previsione e’ predisposto dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica, di seguito denominati il dirigente o la dirigente, di concerto con il responsabile amministrativo o con la responsabile amministrativa. Detto documento, accompagnato da apposita relazione, e’ trasmesso al Consiglio d’istituto, di seguito denominato Consiglio. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in armonia con le previsioni del piano dell’offerta formativa e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione finanziaria in corso alla data di presentazione del bilancio di previsione al Consiglio. 3. Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge, nonche’ gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale dell’istituzione scolastica, per i singoli progetti da realizzare, per iniziative didattiche varie, per l’assistenza scolastica prevista dalla normativa provinciale e per le spese di investimento. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, l’ammontare complessivo delle entrate. 4. Per ogni progetto compreso nel bilancio di previsione e’ predisposta dal relativo responsabile o dalla responsabile, di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, una scheda illustrativa finanziaria, allegata al bilancio di previsione stesso, nella quale sono indicati l’arco temporale nel quale il progetto deve essere realizzato, i beni ed i servizi da acquistare e l’entita’ della spesa. 5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale piu’ lungo dell’anno finanziario, il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita’ di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto mediante il riporto nell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo annuale. 6. Il bilancio di previsione e’ affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro 15 giorni dalla deliberazione da parte del Consiglio per l’intero anno finanziario di riferimento e pubblicato, ove possibile, nell’apposito sito web dell’istituzione. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione e’ inviato, insieme al parere di regolarita’ contabile espresso da parte del nucleo di controllo ai sensi dell’articolo 57, comma 2, alla competente Intendenza scolastica per l’approvazione. 7. L’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica approva il bilancio di previsione ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, concernente norme in materia di bilancio e di contabilita’ della Provincia Autonoma di Bolzano. 8. L’approvazione del bilancio di previsione comporta l’autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’impegno delle spese ivi previste.».

Art. 2
1. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 16
novembre 2001, n. 74, e’ cosi’ sostituito:
«Art. 10(Variazioni di bilancio). – 1. Il Consiglio, su proposta
del dirigente o della dirigente, apporta, con deliberazione motivata
e con la procedura prevista dall’articolo 5, le necessarie variazioni
al bilancio in relazione all’andamento del funzionamento
amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli
progetti.
2. Le seguenti variazioni di bilancio sono disposte con decreto
del dirigente o della dirigente, e portate a conoscenza del Consiglio
nella successiva seduta:
a) variazioni di bilancio, di entrata e di spesa, conseguenti
ad entrate a destinazione vincolata;
b) i prelievi dal fondo di riserva di cui all’articolo 6, comma
3;
c) le variazioni delle partite di giro.
3. Sono vietati gli storni di fondi tra i residui, nonche’ tra i
residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.
4. Entro 15 giorni dalla deliberazione il dirigente o la
dirigente trasmette alla competente Intendenza scolastica i
provvedimenti concernenti le variazioni di bilancio.».

Art. 3 1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, e’ cosi’ sostituito: «3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente o la dirigente puo’ ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio nella successiva seduta.».

Art. 4
1. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 16
novembre 2001, n. 74, e’ cosi’ sostituito:
«Art. 12 (Gestione provvisoria del bilancio). – 1. Qualora il
bilancio non sia stato deliberato dal Consiglio prima dell’inizio
dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente o la
dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese
necessarie per la prosecuzione dei progetti gia’ avviati e nel limite
di un dodicesimo per ciascun mese della spesa sostenuta
nell’esercizio precedente per il funzionamento didattico
amministrativo e generale ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
suddivisione o di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Qualora il bilancio non sia stato deliberato entro 45 giorni
dall’inizio dell’esercizio, il dirigente o la dirigente ne da’
comunicazione entro i successivi dieci giorni all’Intendente
scolastico o all’Intendente scolastica competente, che nomina un
commissario o una commissaria ad acta per provvedere al predetto
adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina e non
oltre il 30 aprile dell’esercizio finanziario di riferimento.».

Art. 5
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente
della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, sono cosi’ sostituiti:
«1. Le entrate sono riscosse dall’istituto di credito che
gestisce il servizio di cassa a norma dell’articolo 37 e sono
riscontrate mediante l’emissione di reversali d’incasso da parte
dell’istituzione scolastica.
2. Le riscossioni di qualsiasi natura sono effettuate mediante
conto corrente postale, bonifico bancario o versamento diretto
all’istituto cassiere.».

Art. 6 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, sono cosi’ sostituiti: «1. Eventuali somme incassate direttamente dall’istituzione scolastica in contanti sono annotate in un apposito registro e versate all’istituto cassiere entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alla loro riscossione. 2. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati dal dirigente o dalla dirigente provvedono, entro 15 giorni, alla consegna al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa delle somme ricosse in contanti o al relativo versamento sul conto corrente bancario dell’istituzione scolastica. Gli agenti della riscossione devono inoltre consegnare la documentazione degli importi incassati al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa, che provvede alla verifica della regolarita’ e all’annotazione nel registro di cui al comma 1.».

Art. 7 1. Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, e’ cosi’ sostituito: «1. Il personale docente puo’ essere delegato dal dirigente o dalla dirigente alla riscossione e al pagamento di importi concernenti iniziative parascolastiche nonche’ per i materiali di facile consumo destinati ad attivita’ degli alunni, corrisposti direttamente da alunni e alunne entro il limite massimo stabilito dal Consiglio. In tal caso viene redatto un rendiconto, debitamente documentato, che, dopo la verifica contabile da parte del responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa, e’ approvato dal dirigente o dalla dirigente al termine dell’iniziativa.».

Art. 8 1. L’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, e’ cosi’ sostituito: «Art. 23 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entita’). -1. Il Consiglio puo’ disporre la rinuncia alla riscossione di entrate nel rispetto delle condizioni e del limite massimo di cui all’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0398&tmstp=1256715010453

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 17 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» 1. Dopo il comma 2-bis dell’art. 42, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come aggiunto dall’art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi: «2-ter La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell’art. 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita’, nonche’ per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita’ produttive» e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l’autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale. 2-quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell’art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o piu’ province. 2. Dopo il comma 1 dell’art. 43, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e’ aggiunto il seguente comma: «1-bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell’art. 52-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita». Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione e’ limitata al territorio di un solo comune». 3. Dopo il comma 2 dell’art. 44, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e’ aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita», i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o piu’ comuni». 4. Dopo l’art. 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 1 e’ aggiunto il seguente articolo: «Art. 44-bis (Disposizioni applicative in materia di gasdotti). – 1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonche’ le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali. 2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 e’ emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 42, del comma 1-bis dell’art. 43 e del comma 2-bis dell’art. 44. 3. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 «Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale», pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006. 4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui comma 2-quater dell’art. 42, al comma 1-bis dell’art. 43 e al comma 2-bis dell’art. 44, gia’ iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all’ente competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo». La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 13 marzo 2009 GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0500&tmstp=1256888425038

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 10 (Modificazione alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Ccostituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 24 del 16 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 1. Al comma primo dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), le parole: «, alle cooperative edilizie a proprieta’ individuale, nonche’ agli Enti pubblici territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «e alle cooperative edilizie a proprieta’ individuale».

Art. 2
Modificazioni all’art. 4 della legge regionale n. 76/1984
1. Al numero 4) del comma primo dell’art. 4 della legge regionale
n. 76/1984, le parole: «25 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«trent’anni».
2. Il numero 9) del comma primo dell’art. 4 della legge regionale
n. 76/1984 e’ abrogato.

Art. 3
Abrogazione dell’art. 6 della legge regionale n. 76/1984
1. L’art. 6 della legge regionale n. 76/1984 e’ abrogato.

Art. 4
Modificazione all’art. 5 della legge regionale
28 novembre 1986, n. 56
1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 28 novembre 1986,
n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore
delle cooperative edilizie), e’ sostituito dal seguente:
«1. La durata massima dei mutui e’ pari a quella stabilita per i
mutui di cui alla legge regionale n. 76/1984, ai sensi del
regolamento regionale di cui all’art. 4 della medesima legge.».

Art. 5
Abrogazioni
1. Gli articoli 6 e 19 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9
(Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008,
modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il
triennio 2008/2010), sono abrogati.

Art. 6
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 26 maggio 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0542&tmstp=1257585499799