REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 gennaio 2009, n. 28

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 4 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui art. 6,
commi 44, 45 e 46, autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
agli enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi
di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire
il processo di riduzione della diversita’ biologica e paesistica,
attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unita’
ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;
Visto il «Regolamento recante criteri e modalita’ per la
concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione
ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» emanato con
proprio decreto 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui art. 5,
commi 19 e 20, determina, tra l’altro, che l’Amministrazione
regionale in sede di riparto dei fondi previsti dall’art. 6, commi
44, 45 e 46, della legge regionale n. 2/2006 assicura priorita’ alle
istanze presentate dai Comuni coinvolti in progetti di
riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei
siti di importanza comunitaria per i quali siano gia’ stati
finanziati lotti funzionali e alle istanze volte al recupero di cave
dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica;
Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalita’
per la concessione dei contributi per gli interventi di
riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)»
emanate con proprio decreto 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 il cui art. 4,
commi 30 e 31, stabilisce, tra l’altro, di sostituire il comma 19
dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2007;
Viste le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalita’
per la concessione dei contributi per gli interventi di
riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)»
emanate con proprio decreto 10 dicembre 2007, n. 401/Pres.;
Visto il testo delle «Modifiche al regolamento recante criteri e
modalita’ per la concessione dei contributi per gli interventi di
riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi 44, 45 e 46
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n.
0201/Pres.», predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori
pubblici;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso»;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008,
n. 2794;
Decreta:
1. E’ emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento
recante criteri e modalita’ per la concessione dei contributi per gli
interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell’art. 6, commi
44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge
finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27
giugno 2006, n. 0201/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0296&tmstp=1255507370470

REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22
giugno 2009;

Emana
il presente regolamento
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza
della navigazione e della balneazione, la salvaguardia
dell’ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo
socio-economico delle comunita’ locali, favorendo il turismo in forme
compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2
Circolazione delle unita’ di navigazione
1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla
riva, la navigazione e’ consentita soltanto ai natanti a vela, a
remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare
di linea alle unita’ intente alla pesca professionale e
dilettantistica. Tali unita’ a motore devono essere condotte ad una
velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina.
2. Alle unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento della
fascia di cui al comma 1, per la via piu’ breve (perpendicolarmente
alla costa), ad una velocita’ non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocita’ diurna
e notturna delle unita’ di navigazione non puo’ superare il limite
massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unita’
esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per
le quali la velocita’ notturna massima consentita e’ di 14 km/h (7
nodi circa).
4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle unita’ di
navigazione di regolare la velocita’ del mezzo in modo da non
costituire pericolo per le persone e per le altre unita’, tenendo
conto della densita’ del traffico, della visibilita’ e dello stato
del lago.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) alle unita’ adibite in operazioni di soccorso, alle unita’
in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della
Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della provincia, dei
comuni e della Regione;
b) alle unita’ con targa temporanea ed operative appositamente
autorizzate dalle competenti autorita’;
c) alle unita’ in servizio di trasporto pubblico di linea e
non;
d) alle unita’ adibite a operazioni di controllo, assistenza e
giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unita’ da
competizione autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 1, oltre la
fascia lacuale di cui al comma 1, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa).
7. E’ vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato
tra l’Isola di San Giovanni e l’antistante costa, in localita’
Pallanza, in Comune di Verbania.
8. Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unita’ aventi
luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo
interessato, le unita’ in servizio pubblico non di linea
limitatamente all’accesso alle strutture ricettivo turistiche; tali
unita’ devono accedervi ad una velocita’ non superiore a 5 km/h (3
nodi circa), nonche’ le unita’ di cui al comma 5, lettere a) e d).

Art. 3
Norme di comportamento in navigazione
1. Tutte le unita’ che governano hanno l’obbligo di tenersi
almeno a metri 50 dalle unita’ in servizio pubblico di linea nonche’
di osservare particolare prudenza in prossimita’ degli scali del
servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle
scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali
destinate a specifiche attivita’ (sci nautico, moto d’acqua, corridoi
di uscita, ecc.).
2. A tutte le unita’ di navigazione e’ consentito
l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di
linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo
alla navigazione delle unita’ stesse.
3. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonche’
l’approdo ai pontili delle unita’ in servizio pubblico di linea e
non;
b) ostacolare le unita’ impegnate in operazioni di pesca
professionale nonche’ le unita’ o i soggetti impegnati in
manifestazioni autorizzate;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unita’
trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le
unita’ svolgenti attivita’ di traino di paracadute ascensionale o che
effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;
d) accedere con qualsiasi unita’ nelle zone riservate alla
balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica
appositamente individuate dalle competenti autorita’ e in quelle
occupate da canneti.
e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro
tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo
libero da diporto sportivo;
f) avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o
dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.
4. Non e’ consentita la navigazione ad unita’ da competizione
fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione
Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi
dell’art. 17.
5. 1 divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in
caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei
Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine
o agli organi di vigilanza nonche’ in caso di manifestazioni
autorizzate.

Art. 4
Servizio di trasporto pubblico di linea
1. Le unita’ di linea in entrata nei porti devono sempre dare la
precedenza alle unita’ di linea in uscita e, se necessario, devono
fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza
di sicurezza, le unita’ di linea che manovrano per l’uscita dal
porto.
2. Le unita’ di linea devono manovrare in entrata ed in uscita
dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri
del motore e con scafo dislocante.
3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unita’ di linea deve
avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza
dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

Art. 5
Sci nautico
1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al
pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri
sodalizi nautici.
2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio
d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva
antistante piu’ prossima (lido di Carciano – Hotel Lido Palace).
3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e
per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico)
si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 8 sino
al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri
150 sia dalla costa sia dalle isole;
b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore
nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore
esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di
occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli
occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire
esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche’
entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla
costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e
lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un
autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri
50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocita’ massima raggiungibile e’ di 45 km/h (25 nodi
circa);
l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle
normative vigenti in materia;
m) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’.
4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri
sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «discipline
classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard»
osservano le seguenti norme:
a) all’interno di apposite aree assentite in concessione alla
Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8 sino al
tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa). All’interno di tali
aree possono navigare solo unita’ riconosciute dalla FISN idonee
all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa
certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione
federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti
sportivi relativi alle singole specialita’. Per la pratica dello sci
nautico specialita’ «velocita» e’ ammissibile una sola zona lacuale
predeterminata;
b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono
essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell’attivita’ sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate:
lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro
imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in
prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano
servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere
opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di
fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al
comma 3;
e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti
contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro
nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida ed
essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0555&tmstp=1255513775043

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 3

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche ed integrazioni agli artt. 2, 3, 4, 6 ed 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, ad oggetto: «Interventi a favore delle Societa’ operaie – Societa’ operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18 (Interventi a favore delle Societa’ operaie – Societa’ operaie
di mutuo soccorso operanti in Molise), e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale alle Politiche
sociali, la Consulta per la mutualita’ integrativa.».
2. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«2. Alla Consulta per la mutualita’ integrativa competono il
parere sui progetti e sugli interventi previsti all’art. 7 nonche’
gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.».
3. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«3. La Consulta per la mutualita’ integrativa, presieduta
dall’Assessore alle politiche sociali o da un suo delegato, e’
costituita dai seguenti componenti:
a) il direttore della Direzione generale competente;
b) il responsabile del Servizio programmazione politiche
sociali e coordinamento terzo settore;
c) il responsabile del Servizio assistenza socio-sanitaria;
d) il responsabile del Servizio promozione e tutela
dell’occupazione;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria
che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione.».

Art. 2
Modifiche all’art. 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. Il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ istituito, presso l’Assessorato regionale alle politiche
sociali, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento
terzo settore, l’Albo regionale delle Societa’ operaie – Societa’
operaie di mutuo soccorso.».
2. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo 2000,
n. 18, e’ sostituito dal seguente:
«3. Le istanze devono essere indirizzate alla Direzione generale
regionale competente, Servizio programmazione politiche sociali e
coordinamento terzo settore, che, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, verifica se la societa’ abbia esercitato ed eserciti
attivita’ mutualistica e persegua i fini dettati dall’art. 1 della
legge 15 aprile 1886, n. 3886, e, qualora sussistano i requisiti,
provvede all’iscrizione all’Albo.».
3. I commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 marzo
2000, n. 18, sono abrogati.

Art. 3
Modifiche all’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. All’art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 24
marzo 2000, n. 18, dopo le parole: «agevolazioni regionali» sono
aggiunte le parole: ”, entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno”.

Art. 4
Integrazione all’art. 6 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. All’art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, e’
aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le SMS iscritte nell’Albo
regionale presentano le istanze per l’accesso ai benefici di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 entro e non oltre il 30 settembre di
ogni anno.».

Art. 5
Abrogazione dell’art. 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18
1. L’art. 8 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18, e’
abrogato.

Art. 6
Rinvio ad atti attuativi
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce i criteri e le modalita’ per la concessione dei benefici
previsti dall’art. 6 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 18.
2. In fase di prima applicazione le istanze per l’accesso ai
benefici dli cui all’art. 4 sono presentate entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bolletino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0269&tmstp=1255513775046

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 25 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13-10-2009

Riconoscimento, alla sig.ra Diniz Carla Andreia, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell’art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto l’art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende
l’applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione
europea in quanto piu’ favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente
l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Visto l’art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi’ come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l’istanza del 23 luglio 2008 con la quale la sig.ra Diniz
Carla Andreia, cittadina italiana, nata a Belo Horizonte – Minas
Gerais (Brasile) il 1 ottobre 1969, ha chiesto al Ministero della
giustizia, il riconoscimento del titolo di «formação de psicologo»
rilasciato dal «Centro universitario Newton Paiva» di Belo
Horizonte-MG (Brasile) in data 20 marzo 2000, ai fini dell’esercizio
in Italia della professione di psicologa;
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Ministero della giustizia –
Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della
giustizia civile – Ufficio III – libere professioni;
Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui
all’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del
24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di studio in possesso dell’interessata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di
«formação de psicologo», rilasciato in data 20 marzo 2000 dal «Centro
universitario Newton Paiva» di Belo Horizonte-MG (Brasile), alla
sig.ra Diniz Carla Andreia, nata a Belo Horizonte-MG (Brasile) il 1
ottobre 1969, cittadina italiana, e’ riconosciuto quale titolo
abilitante all’esercizio in Italia della professione di psicologo.
2. La dott.ssa Diniz Carla Andreia e’ autorizzata ad esercitare in
Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di
«psicologo», successivamente all’iscrizione all’albo degli psicologi,
sez. A dell’ordine territorialmente competente, che provvede ad
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze
linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad
informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-13&task=dettaglio&numgu=238&redaz=09A11941&tmstp=1256288754574