Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009
Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-11629 del 22
giugno 2009;
Emana
il presente regolamento
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque piemontesi del Lago Maggiore onde garantire la sicurezza
della navigazione e della balneazione, la salvaguardia
dell’ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo
socio-economico delle comunita’ locali, favorendo il turismo in forme
compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2
Circolazione delle unita’ di navigazione
1. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 150 dalla
riva, la navigazione e’ consentita soltanto ai natanti a vela, a
remi, a pedale, alle tavole a vela, ai battelli in servizio regolare
di linea alle unita’ intente alla pesca professionale e
dilettantistica. Tali unita’ a motore devono essere condotte ad una
velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina.
2. Alle unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento della
fascia di cui al comma 1, per la via piu’ breve (perpendicolarmente
alla costa), ad una velocita’ non superiore a 10 km/h (5 nodi circa).
3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 1, la velocita’ diurna
e notturna delle unita’ di navigazione non puo’ superare il limite
massimo di 45 km/h (25 nodi circa), tranne che per le unita’
esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per
le quali la velocita’ notturna massima consentita e’ di 14 km/h (7
nodi circa).
4. E’ comunque fatto obbligo ai conducenti delle unita’ di
navigazione di regolare la velocita’ del mezzo in modo da non
costituire pericolo per le persone e per le altre unita’, tenendo
conto della densita’ del traffico, della visibilita’ e dello stato
del lago.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) alle unita’ adibite in operazioni di soccorso, alle unita’
in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della
Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della provincia, dei
comuni e della Regione;
b) alle unita’ con targa temporanea ed operative appositamente
autorizzate dalle competenti autorita’;
c) alle unita’ in servizio di trasporto pubblico di linea e
non;
d) alle unita’ adibite a operazioni di controllo, assistenza e
giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle unita’ da
competizione autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 1, oltre la
fascia lacuale di cui al comma 1, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa).
7. E’ vietata la navigazione a motore nel tratto di lago situato
tra l’Isola di San Giovanni e l’antistante costa, in localita’
Pallanza, in Comune di Verbania.
8. Sono escluse dal divieto di cui al comma 7 le unita’ aventi
luogo di attracco o di stazionamento nello specchio acqueo
interessato, le unita’ in servizio pubblico non di linea
limitatamente all’accesso alle strutture ricettivo turistiche; tali
unita’ devono accedervi ad una velocita’ non superiore a 5 km/h (3
nodi circa), nonche’ le unita’ di cui al comma 5, lettere a) e d).
Art. 3
Norme di comportamento in navigazione
1. Tutte le unita’ che governano hanno l’obbligo di tenersi
almeno a metri 50 dalle unita’ in servizio pubblico di linea nonche’
di osservare particolare prudenza in prossimita’ degli scali del
servizio di trasporto pubblico di linea e non, dei porti, delle
scuole a vela, motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali
destinate a specifiche attivita’ (sci nautico, moto d’acqua, corridoi
di uscita, ecc.).
2. A tutte le unita’ di navigazione e’ consentito
l’attraversamento delle rotte del servizio di trasporto pubblico di
linea evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo
alla navigazione delle unita’ stesse.
3. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonche’
l’approdo ai pontili delle unita’ in servizio pubblico di linea e
non;
b) ostacolare le unita’ impegnate in operazioni di pesca
professionale nonche’ le unita’ o i soggetti impegnati in
manifestazioni autorizzate;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a metri 50 le unita’
trainanti sciatori nautici e a distanza inferiore a 100 metri le
unita’ svolgenti attivita’ di traino di paracadute ascensionale o che
effettuino kitesurf o il traino di mezzi diversi dallo sci nautico;
d) accedere con qualsiasi unita’ nelle zone riservate alla
balneazione, ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica
appositamente individuate dalle competenti autorita’ e in quelle
occupate da canneti.
e) l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro
tipo di aeromobile o di mezzi, anche ultra leggeri, per il volo
libero da diporto sportivo;
f) avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o
dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.
4. Non e’ consentita la navigazione ad unita’ da competizione
fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione
Italiana Motonautica (FIM), ed allenamenti autorizzati ai sensi
dell’art. 17.
5. 1 divieti di cui al comma 3, lettera e), non si applicano in
caso di soccorso ai mezzi in servizio della Protezione civile, dei
Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell’Ordine
o agli organi di vigilanza nonche’ in caso di manifestazioni
autorizzate.
Art. 4
Servizio di trasporto pubblico di linea
1. Le unita’ di linea in entrata nei porti devono sempre dare la
precedenza alle unita’ di linea in uscita e, se necessario, devono
fermarsi ed attendere, all’esterno dei porti ovvero ad una distanza
di sicurezza, le unita’ di linea che manovrano per l’uscita dal
porto.
2. Le unita’ di linea devono manovrare in entrata ed in uscita
dai porti, dagli ormeggi e dai pontili al minimo consentito dei giri
del motore e con scafo dislocante.
3. L’arrivo e la partenza dai porti delle unita’ di linea deve
avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza
dall’imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.
Art. 5
Sci nautico
1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati o locati al
pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri
sodalizi nautici.
2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio
d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva
antistante piu’ prossima (lido di Carciano – Hotel Lido Palace).
3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e
per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico)
si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 8 sino
al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri
150 sia dalla costa sia dalle isole;
b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore
nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore
esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di
occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli
occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire
esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche’
entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 150 dalla
costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e
lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un
autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri
50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocita’ massima raggiungibile e’ di 45 km/h (25 nodi
circa);
l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle
normative vigenti in materia;
m) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’.
4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri
sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «discipline
classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard»
osservano le seguenti norme:
a) all’interno di apposite aree assentite in concessione alla
Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8 sino al
tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa). All’interno di tali
aree possono navigare solo unita’ riconosciute dalla FISN idonee
all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa
certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione
federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti
sportivi relativi alle singole specialita’. Per la pratica dello sci
nautico specialita’ «velocita» e’ ammissibile una sola zona lacuale
predeterminata;
b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono
essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell’attivita’ sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate:
lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro
imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in
prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano
servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere
opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di
fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al
comma 3;
e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti
contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro
nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida ed
essere abilitato quale pilota dalla FISN.
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