Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
27.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/1
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore
gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
(2) La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio
1991, concernente la conclusione, da parte della ComunitÃ
economica europea, di un accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità economica europea e
l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo
ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione
di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in
Unione sovietica ( 1 ), e il regolamento (CEE) n. 599/91
del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia
di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed
alimentari della Comunità , della Bulgaria, della Cecoslovacchia,
dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della
Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in
Unione Sovietica ( 2 ), facevano fronte ad una situazione
temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto.
(3) Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del
22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio
che devono essere applicate dalla Comunità , risultanti
dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del
GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia
all’Unione europea ( 3 ), è stato incorporato nel regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune ( 4 ), e, di conseguenza, ha
cessato di avere effetto.
(4) La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1 o ottobre
1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che fissa, a partire dal 1 o gennaio 1994, l’importo
aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali,
applicabile all’importazione nella Comunità di olio
d’oliva non trattato originario del Marocco ( 5 ), dava applicazione
ad un accordo successivamente sostituito e la
decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre
2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione
nella Comunità di pomodori originari del
Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro ( 6 ), era di
carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di
avere effetto.
(5) Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del
14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile
ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco
dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che
introduce un contingente tariffario per le importazioni
di residui della fabbricazione degli amidi di granturco
(farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei
codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli
Stati Uniti d’America ( 7 ), è stato adottato nel contesto
di una controversia commerciale con gli Stati Uniti
d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento
non ha più alcuna valenza pratica.
Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del
22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente
tariffario comunitario per l’importazione di carni della
specie bovina disossate, secche ( 1 ), era di carattere temporaneo
e ha pertanto cessato di avere effetto.
(7) Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate
obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione
europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del
26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio
di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2
dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea
e la Repubblica socialista di Romania in materia di
scambi nel settore ovino e caprino ( 2 ); ii) decisione
93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 3 ); iii) decisione
93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini ( 4 ); iv)
decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente la conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 5 ); v) regolamento
(CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari per taluni vini originari della Bulgaria,
dell’Ungheria e della Romania ( 6 ); vi) regolamento (CE)
n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce
talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede
l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni
agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia
e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di
misure di accompagnamento, al fine di tener conto
dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati
commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ( 7 );
vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del
24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea, la ComunitÃ
europea del carbone e dell’acciaio, e la Comunità europea
dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena,
dall’altra ( 8 ); viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del
Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l’approvazione
di uno scambio di lettere tra la Comunità europea
e la Repubblica d’Ungheria relativo a talune modalitÃ
d’importazione per i prodotti agricoli ( 9 ); ix) decisione
1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa
alla conclusione del protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay
Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del
regime preferenziale in vigore ( 10 ); x) regolamento (CE) n.
1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all’applicazione di misure specifiche per l’importazione di
succhi e mosti d’uva originari di Cipro ( 11 ); xi) regolamento
(CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio
2001, concernente la conclusione di accordi in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d’Ungheria e la
Romania, dall’altro, relativi a concessioni commerciali
preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande
spiritose ( 12 ); xii) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione
europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell’Uruguay
Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale
esistente ( 13 ); xiii) regolamento (CE) n. 1361/2002 del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni
sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e
transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo
europeo con la Lituania ( 14 ); xiv) decisione
2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere
conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti
nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ( 15 );
xv) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo
2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 16 ); xvi) decisione 2003/463/CE del Consiglio,
del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Estonia, dall’altra, per tenere conto dei
risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 17 ); xvii) decisione
2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 1 ); xviii) decisione 2003/298/CE del Consiglio,
del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica ceca, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 2 ); xix) decisione
2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 3 ); xx) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del
26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri che agiscono nel
quadro dell’Unione europea, da una parte, e la Repubblica
di Slovenia, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 4 ); xxi) decisione
2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 5 ).
(8) A fini di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno
abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni
obsoleti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n.
933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97,
(CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE)
n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le
decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE,
93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE,
2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE,
2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e
2004/484/CE.
2. L’abrogazione dei regolamenti e delle decisioni di cui al
paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti
comunitari adottati in base ai regolamenti e alle decisioni di cui
sopra.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
27.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/3
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0001:0003:IT:PDF