Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 304/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.11.2009

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) La decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009 ( 2 ) ha integrato il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) nell’accordo e abrogato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) nel quadro dell’accordo.
(3) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 deve continuare ad applicarsi nel quadro dell’accordo fino al giorno in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo
le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
(4) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 deve pertanto essere reintegrato nell’accordo con un adattamento
specifico.
(5) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato nel quadro dell’accordo con effetto dalla data in cui
entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure
necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
(6) Occorre aggiungere, relativamente al regolamento (CE) n. 300/2008, un testo di adattamento riguardante
un memorandum d’intesa in materia di audit con l’Organizzazione per l’aviazione civile
internazionale,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:
1) il testo del punto 66 h [regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è
modificato come segue:
i) gli adattamenti b), c) e d) sono rinumerati come adattamenti c), d) e e);
ii) dopo l’adattamento a) è inserito l’adattamento seguente:
«b) L’articolo 8 non si applica agli Stati EFTA.
Qualora la Commissione, sulla base dell’articolo 8, concluda un memorandum d’intesa in materia
di audit con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), gli Stati EFTA si
adoperano per concludere con l’ICAO un memorandum d’intesa corrispondente a quello della
Commissione.»;
2) dopo il punto 66ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«66hb. 32002 R 2320: regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (GU L 355
del 30.12.2002, pag. 1), modificato da:
— 32004 R 0849: regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004,
pag. 3.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in
appresso:
a) Le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano ai servizi aerei nazionali
presso gli aeroporti sul territorio dell’Islanda;
b) le misure stabilite dal presente regolamento non si applicano alle infrastrutture dell’aviazione
civile esistenti sul territorio del Liechtenstein;
c) il presente regolamento si applica fino alla data in cui entra in vigore l’ultima delle
decisioni del Comitato misto SEE che integrano nell’accordo le misure necessarie per
l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.»;
3) il testo del punto 66hb [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è
abrogato con effetto dalla data in cui entra in vigore l’ultima delle decisioni del Comitato misto SEE che
integrano nell’accordo le misure necessarie per l’applicabilità del regolamento (CE) n. 300/2008.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano
pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*), oppure, se successivo, il
giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009 del 29 maggio 2009.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0014:0015:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1139/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

27.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore
gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
(2) La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio
1991, concernente la conclusione, da parte della ComunitÃ
economica europea, di un accordo in forma di scambio
di lettere tra la Comunità economica europea e
l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo
ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione
di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in
Unione sovietica ( 1 ), e il regolamento (CEE) n. 599/91
del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia
di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed
alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia,
dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della
Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in
Unione Sovietica ( 2 ), facevano fronte ad una situazione
temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto.
(3) Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del
22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio
che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti
dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del
GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia
all’Unione europea ( 3 ), è stato incorporato nel regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune ( 4 ), e, di conseguenza, ha
cessato di avere effetto.
(4) La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1 o ottobre
1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che fissa, a partire dal 1 o gennaio 1994, l’importo
aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali,
applicabile all’importazione nella Comunità di olio
d’oliva non trattato originario del Marocco ( 5 ), dava applicazione
ad un accordo successivamente sostituito e la
decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre
2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del
Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione
nella Comunità di pomodori originari del
Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1
dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro ( 6 ), era di
carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di
avere effetto.
(5) Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del
14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile
ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco
dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che
introduce un contingente tariffario per le importazioni
di residui della fabbricazione degli amidi di granturco
(farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei
codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli
Stati Uniti d’America ( 7 ), è stato adottato nel contesto
di una controversia commerciale con gli Stati Uniti
d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento
non ha più alcuna valenza pratica.

Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del
22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente
tariffario comunitario per l’importazione di carni della
specie bovina disossate, secche ( 1 ), era di carattere temporaneo
e ha pertanto cessato di avere effetto.
(7) Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate
obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione
europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del
26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio
di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2
dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea
e la Repubblica socialista di Romania in materia di
scambi nel settore ovino e caprino ( 2 ); ii) decisione
93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 3 ); iii) decisione
93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente la conclusione di un accordo tra la ComunitÃ
europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini ( 4 ); iv)
decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, concernente la conclusione di un accordo tra la
Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini ( 5 ); v) regolamento
(CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante
apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari
comunitari per taluni vini originari della Bulgaria,
dell’Ungheria e della Romania ( 6 ); vi) regolamento (CE)
n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce
talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari
comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede
l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni
agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia
e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di
misure di accompagnamento, al fine di tener conto
dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati
commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ( 7 );
vii) regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del
24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea, la ComunitÃ
europea del carbone e dell’acciaio, e la Comunità europea
dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena,
dall’altra ( 8 ); viii) regolamento (CE) n. 2658/98 del
Consiglio, del 19 gennaio 1998, concernente l’approvazione
di uno scambio di lettere tra la Comunità europea
e la Repubblica d’Ungheria relativo a talune modalitÃ
d’importazione per i prodotti agricoli ( 9 ); ix) decisione
1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa
alla conclusione del protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all’Unione europea e dell’esito dei negoziati dell’Uruguay
Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del
regime preferenziale in vigore ( 10 ); x) regolamento (CE) n.
1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all’applicazione di misure specifiche per l’importazione di
succhi e mosti d’uva originari di Cipro ( 11 ); xi) regolamento
(CE) n. 678/2001 del Consiglio, del 26 febbraio
2001, concernente la conclusione di accordi in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e
la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica d’Ungheria e la
Romania, dall’altro, relativi a concessioni commerciali
preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande
spiritose ( 12 ); xii) decisione 2002/63/CE del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, per
tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione
europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell’Uruguay
Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale
esistente ( 13 ); xiii) regolamento (CE) n. 1361/2002 del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni
sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e
transitorio di talune concessioni agricole previste dall’accordo
europeo con la Lituania ( 14 ); xiv) decisione
2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere
conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti
nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ( 15 );
xv) decisione 2003/285/CE del Consiglio, del 18 marzo
2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 16 ); xvi) decisione 2003/463/CE del Consiglio,
del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Estonia, dall’altra, per tenere conto dei
risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 17 ); xvii) decisione
2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria,
dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le
parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore
agricolo ( 1 ); xviii) decisione 2003/298/CE del Consiglio,
del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica ceca, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 2 ); xix) decisione
2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli
aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 3 ); xx) decisione 2003/452/CE del Consiglio, del
26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo
europeo che istituisce un’associazione tra le ComunitÃ
europee e i loro Stati membri che agiscono nel
quadro dell’Unione europea, da una parte, e la Repubblica
di Slovenia, dall’altra, per tenere conto dei risultati
dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni
reciproche nel settore agricolo ( 4 ); xxi) decisione
2004/484/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa
alla conclusione di un protocollo di adeguamento
degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall’altra,
per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti
riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
( 5 ).
(8) A fini di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno
abrogare i suddetti regolamenti e le suddette decisioni
obsoleti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 599/91, (CE) n.
933/95, (CE) n. 3093/95, (CE) n. 1926/96, (CE) n. 410/97,
(CE) n. 1804/98, (CE) n. 2658/98, (CE) n. 1037/1999, (CE)
n. 2249/1999, (CE) n. 678/2001 e (CE) n. 1361/2002 e le
decisioni 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE,
93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE,
2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE,
2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE e
2004/484/CE.
2. L’abrogazione dei regolamenti e delle decisioni di cui al
paragrafo 1 non pregiudica il mantenimento in vigore degli atti
comunitari adottati in base ai regolamenti e alle decisioni di cui
sopra.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
27.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312/3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0001:0003:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1149/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

28.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313/1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti
e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0001:0002:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009.

Che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell’ambito del sistema d’informazione visti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 315/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, lettere da a) a d),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ( 2 ), istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema.
(2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo e le funzionalità del VIS, nonché le relative responsabilità, e stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l’esame delle domande di visto e le relative decisioni.
(3) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura
prevista all’articolo 49, paragrafo 2.
(4) La decisione 2009/377/CE della Commissione ( 3 ) adotta i
provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione
e alle altre procedure di cui all’articolo 16
del regolamento (CE) n. 767/2008. La decisione
2009/756/CE della Commissione ( 4 ) stabilisce le specifiche
per la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini
delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di
informazione visti.
(5) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 767/2008, occorre adottare le misure necessarie
alla realizzazione tecnica del VIS per quanto riguarda
l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande,
l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione
anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni
di trattamento dei dati e il relativo accesso.
(6) Occorre adottare un concetto tecnico di proprietà affinché
alla manutenzione dei dati nel VIS possano provvedere
soltanto le autorità nazionali competenti per i visti
che hanno inserito i dati nel VIS.
(7) È necessario che le misure disposte dalla presente decisione
per la realizzazione tecnica del VIS siano integrate
dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di
controllo dell’interfaccia del VIS.
(8) A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca
non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 e pertanto non è da esso vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato
regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione
delle disposizioni della parte terza, titolo IV,
del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca,
ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, ha
notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l’avvenuto
recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai
sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi
tenuta ad attuare la presente decisione.
(9) In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio,
del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare
ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 5 ), il Regno
Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso
applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario
della presente decisione.

(10) In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio,
del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda
di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen
( 1 ), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento
(CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa
applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della
presente decisione.
(11) La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis
di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003
e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del
2005.
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente
decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso
dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda
e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi
due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen ( 2 ), che rientrano nel settore di
cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune
modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio
dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il
Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen ( 3 ).
(13) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con
l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 4 )
relativa alla conclusione di tale accordo a nome della
Comunità europea.
(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la
Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato
del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la ComunitÃ
europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1,
lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato
disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE
del Consiglio ( 5 ) relativa alla firma, a nome della ComunitÃ
europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni
di tale protocollo.
(15) Le misure previste nella presente decisione sono conformi
al parere del comitato istituito a norma
dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) ( 6 ),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS per
quanto riguarda le procedure per l’inserimento dei dati del richiedente
e per il collegamento delle domande a norma
dell’articolo 8 del regolamento VIS, per l’accesso ai dati a norma
dell’articolo 15 e degli articoli da 17 a 22 del regolamento VIS,
per la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei
dati a norma degli articoli da 23 a 25 del regolamento VIS e per
la registrazione dei dati e il relativo accesso a norma
dell’articolo 34 del regolamento VIS sono disposte nell’allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica
ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica
di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica
di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica
di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e
il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:315:0030:0034:IT:PDF