Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11
del 16 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e
statutari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della
programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualita’ e senza fini di
speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della
cooperazione, sostiene l’innovazione delle societa’ cooperative e ne
valorizza le potenzialita’ per la salvaguardia, il sostegno e lo
sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione di aree del
territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di
svantaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza interventi a
favore delle societa’ cooperative e loro consorzi iscritti ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Ministero delle attivita’ produttive 23
giugno 2004, nella prima sezione dell’Albo Nazionale delle
«cooperative a mutualita’ prevalente» di cui agli articoli 2512,
2513, 2514 c.c. e nella seconda sezione «cooperative diverse da
quelle a mutualita’ prevalente; in attuazione del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle
societa’ di capitali e societa’ cooperative).
3. Hanno titolo di priorita’ negli incentivi per gli interventi
previsti dalla presente legge le cooperative a mutualita’ prevalente.
4. Sono esclusi dagli incentivi tutte le societa’ cooperative
operanti in settori gia’ disciplinati da specifiche leggi regionali
in materia di cooperazione.
5. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la
valorizzazione e la diffusione dell’esperienza cooperativa in tutti i
settori economici e sociali della realta’ molisana e promuove la
concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico
operativo tra le strutture competenti.
Art. 2
Istituzione dell’albo regionale delle societa’ cooperative e loro
consorzi
1. Allo scopo di programmare gli interventi a favore delle
societa’ cooperative e’ istituito, presso la competente direzione
generale, l’albo regionale delle societa’ cooperative e loro
consorzi, di seguito denominato: «albo».
2. L’iscrizione all’albo e’ requisito essenziale per ottenere la
concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio
da parte della Regione.
3. Possono chiedere l’iscrizione all’albo le societa’ cooperative
e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che
abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che siano
in possesso dei requisiti mutualistici di cui al comma 2 dell’art. 1.
4. L’albo e’ ripartito nelle seguenti categorie:
a) cooperative di produzione e lavoro;
b) cooperative di lavoro agricolo;
c) cooperative sociali;
d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
e) cooperative edilizie e di abitazione;
f) cooperative della pesca;
g) cooperative di consumo;
h) cooperative di dettaglianti;
i) cooperative di trasporto;
l) consorzi cooperativi;
m) consorzi agrari;
n) banche di credito cooperativo;
o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
p) altre cooperative.
5. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4,
devono attenersi ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13
giugno 2005, n. 118).
6. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4,
come previsto dall’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(disciplina delle cooperative sociale), sono articolate nelle
seguenti sottosezioni:
a) sottosezione A, nella quale sono iscritte le societa’
cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) sottosezione B, nella quale sono iscritte le societa’
cooperative che svolgono attivita’ diverse – agricole, industriali,
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate o altre persone deboli come indicato dall’art. 2
del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria), nonche’ ai
soggetti che versano in fragilita’ sociale ai sensi dell’art. 22
della legge 8 novembre 2000, n. 328, (legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) sottosezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all’art. 8 della legge n. 381/1991.
7. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine
sociale delle societa’ cooperative iscritte all’albo, si adotta
l’anagrafe informatizzata dei soci.
Art. 3
Modalita’ e requisiti per l’iscrizione all’albo regionale
1. Per ottenere l’iscrizione all’albo, le societa’ cooperative e
loro consorzi devono presentare specifica domanda, indirizzata alla
direzione regionale competente in materia di cooperazione.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto adeguato alla normativa vigente;
b) dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla C.C:I.A.A.;
c) elenco nominativo aggiornato dei soci distinto tra:
1) soci ordinari (prestatori, volontari e fruitori);
2) soci sovventori (persone fisiche e giuridiche);
3) soci appartenenti a categorie speciali;
d) elenco cariche sociali;
e) copia dell’ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora
esistente;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del presidente della cooperativa o del consorzio,
comprovante l’inesistenza di casi di ineleggibilita’ e di
incompatibilita’ per i componenti del consiglio di amministrazione in
carica;
g) relazione sull’attivita’ svolta e sui programmi da
realizzare;
h) indicazione sotto forma di dichiarazione dell’attivita’
prevalente svolta dalla cooperativa;
i) copia del documento di identita’ o di riconoscimento del
presidente del consiglio di amministrazione;
l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
relativa all’effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
m) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
relativa all’effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione
dei dati personali).
3. Le cooperative sociali e loro consorzi per ottenere
l’iscrizione nelle sottosezioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 6 dell’art. 2, devono allegare, oltre alla documentazione
indicata al comma 2, le seguenti dichiarazioni:
a) per l’iscrizione alla sottosezione A: elenco nominativo
delle figure professionali necessarie all’espletamento del servizio;
b) per l’iscrizione alla sottosezione B: elenco dei soggetti
svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4, comma 2, della legge
n. 381/1991;
c) per l’iscrizione alla sottosezione C: dichiarazione
attestante quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 381/1991.
4. Per le societa’ cooperative che intendono espletare il
servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge regionale n. 2
maggio 1990, n. 21 (Interventi a favore delle persone anziane),
rimane fermo l’obbligo di disporre delle figure professionali di cui
all’art. 8, comma 4, della stessa legge regionale.
L’iscrizione all’albo regionale delle societa’ cooperative e loro
consorzi e’ preclusa quando le stesse risultano aver
contemporaneamente soci aderenti a piu’ cooperative aventi tra loro
finalita’ concorrenti.
6. L’iscrizione o il diniego di iscrizione delle societa’
cooperative e loro consorzi all’albo sono disposti previa istruttoria
e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e in conformita’ con quanto previsto dal decreto legislativo
n. 6/2003, con determinazione del responsabile del servizio
competente in materia di cooperazione.
7. L’albo e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
Art. 4
Adempimenti
1. Le societa’ cooperative e loro consorzi iscritti all’albo sono
tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall’approvazione del
bilancio, alla competente direzione regionale:
a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai
sensi dell’art. 3;
b) il verbale di revisione redatto secondo le disposizioni
vigenti.
Art. 5
Cancellazione
1. La cancellazione dall’albo e’ disposta dal responsabile del
servizio competente in materia di cooperazione, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attivita’ per liquidazione, scioglimento o
altra causa di estinzione;
b) quando siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione
previsti dalla presente legge;
c) quando le cooperative e loro consorzi non abbiano
ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 4;
d) perdita del requisito della prevalenza previsto dagli
articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, da piu’ di ventiquattro
mesi o cancellazione dall’albo nazionale delle societa’ cooperative a
mutualita’ prevalente di cui al decreto del Ministero delle attivita’
produttive 23 giugno 2004;
e) il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore);
f) le societa’ cooperative che per quarantotto mesi non
svolgono attivita’;
2. II provvedimento di cancellazione e’ comunicato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno alle societa’ cooperative e loro
consorzi, nonche’ alla Camera di commercio territorialmente
competente e pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione Molise.
3. La cancellazione dall’albo comporta, per tutte le societa’
cooperative, la risoluzione delle convenzioni previste e disciplinate
nel regolamento di cui all’art. 19, comma 1.
Art. 6
Raccordo con i servizi socio-sanitari
1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari e di
attuativi delle attivita’ socio-sanitarie i competenti organi
regionali prevedono le specifiche modalita’ di apporto della
cooperazione. In particolare, individuano i settori di intervento nei
quali alla cooperazione viene riconosciuto un ruolo specifico e
prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione
all’interesse pubblico, di imprenditorialita’ e di democrazia.
2. La Regione, nell’ambito dell’attuazione delle normative
rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi socio-sanitari ed allo scopo di far prevalere gli elementi
qualitativi nelle valutazioni delle offerte per la gestione dei
servizi stessi, adotta indirizzi per sostenere le attivita’ svolte
dalle cooperative sociali, in base a quanto previsto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE) e dall’art. 11 della legge n.
328/2000, nonche’ in attuazione delle vigenti disposizioni regionali
in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle
strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi,
rapporto tra enti pubblici ed enti gestori.
Art. 7
Raccordo con le attivita’ di formazione professionale
1. Nell’ambito degli atti di programmazione regolamentari ed
attuativi in materia di formazione professionale ed in coerenza con i
fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale i competenti
organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture
formative e le societa’ cooperative riguardo alla formazione di base
e all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso
l’individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili
professionali nell’ambito delle attivita’ di inserimento lavorativo;
b) lo sviluppo, attraverso le societa’ cooperative, di
specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati,
soprattutto nel caso di quelle attivita’ realizzate e finalizzate
mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre provvidenze
comunitarie;
c) autonome iniziative delle societa’ cooperative volte alla
qualificazione professionale del proprio personale ed alla
qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati
riconoscimenti e supporti, in particolare alle attivita’ formative
svolte in forma consorziata.
2. La Regione puo’ promuovere specifiche iniziative in favore
delle societa’ cooperative per la realizzazione di tirocini formativi
ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (regolamento
recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento).
Art. 8
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce nelle societa’ cooperative un soggetto
privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate:
a) a sviluppare nuova occupazione nelle categorie di
cooperative indicate dal decreto del Ministero delle attivita’
produttive del 23 giugno 2004;
b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli
del mercato del lavoro.
2. Nell’ambito della normativa vigente, i competenti organi
regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere
l’attivita’ di formazione sul lavoro svolta dalle societa’
cooperative.
Art. 9 Tavolo tecnico 1. Il coordinamento tra i servizi dell’amministrazione regionale di cui agli articoli 6, 7 e 8 e’ assicurato mediante un apposito tavolo tecnico da istituirsi presso il Servizio competente in materia di occupazione. 2. Le attivita’ del tavolo tecnico sono di supporto alla commissione regionale della cooperazione di cui all’art. 10.
Art. 10 Istituzione e composizione della commissione 1. E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale della cooperazione, di seguito denominata commissione. 2. La commissione resta in carica per l’intera legislatura nella quale e’ stata istituita, decade con essa e viene rinnovata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di designazione e nomine degli enti ed organismi di interesse della Regione. 3. La commissione e’ composta: a) dall’assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) da un esperto in materia di cooperazione, designato dall’assessore competente in materia di cooperazione; c) dal responsabile del servizio competente in materia di cooperazione; d) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute; e) dal responsabile dell’ufficio promozione e tutela della cooperazione che svolge anche le funzioni di segretario. 4. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente della commissione, il subentrante e’ nominato con le modalita’ previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. 6. Per ogni seduta della commissione, nei componenti non appartenenti ai ruoli regionali che risiedono in localita’ diverse dal capoluogo di Regione, compete la sola indennita’ di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti regionali.
Art. 11 Compiti della commissione regionale della cooperazione 1. La commissione svolge i seguenti compiti: a) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalita’ della presente legge; b) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo; c) esprime pareri motivati sul piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione di cui all’art. 17 o sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione; d) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili; e) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale; f) propone la realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazioni di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni, utili a documentare e diffondere il ruolo. 2. E’ istituita la conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita della cooperazione.
Art. 12 Capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi 1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle societa’ cooperative e loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato. 2. Per le nuove societa’ cooperative o loro consorzi costituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge il finanziamento e’ pari a cinque volte l’ammontare del capitale sociale versato; per le societa’ cooperative e loro consorzi gia’ costituiti, il finanziamento e’ pari a due volte l’incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall’anno solare precedente la richiesta di finanziamento. 3. L’erogazione del finanziamento e’ subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato nell’ambito del piano annuale di attuazione di cui all’art. 17 e alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento. 4. Il finanziamento e’ restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie I. 379 del 28 dicembre 2006.
Art. 13 Contributi in favore degli investimenti 1. La Regione Molise concede alle imprese cooperative e loro consorzi contributi in favore degli investimenti nelle seguenti modalita’: a) un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali; b) un contributo in conto capitale in relazione agli investimenti innovativi nella misura del 30 per cento del costo ammissibile. 2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di investimento: a) beni materiali quali: 1) immobili strumentali; 2) attrezzature; 3) autoveicoli destinati all’attivita’ produttiva; 4) attrezzature e macchine per ufficio; 5) acquisto di aziende e rami di aziende; b) beni immateriali quali: 1) marchi; 2) avviamento commerciale; 3) software; 4) progettazione, realizzazione e collegamenti a reti telematiche; 5) consulenza su organizzazione, marketing innovazioni tecnologiche. 3. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili a contributo in conto capitale gli investimenti innovativi relativi a: a) costi per la ricerca e lo sviluppo; b) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo; c) concessione, acquisizione di brevetti, licenze o marchi; d) certificazione dei sistemi ambientali. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.
Art. 14 Sostegno alla nascita di nuove societa’ cooperative 1. La Regione concede alle nuove societa’ cooperative costituite antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione di cui all’art. 17, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo di nuove attivita’ e nuova occupazione. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 e’ concesso nei seguenti casi: a) per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati; b) per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attivita’, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro; c) per l’assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell’attivita’. 3. Il contributo di cui al comma 2, lettera a), e’ concesso fino al 50 per cento delle spese per gli investimenti e comunque non oltre il tetto massimo previsto nel predetto piano. di attuazione. 4. Il contributo per le spese di gestione di cui al comma 2, lettera b), e’ pari al 25 per cento delle spese effettivamente sostenute. 5. Il contributo per l’assistenza tecnica di cui al comma 2, lettera c), e’ concesso sino ad un massimo di dodici mesi. 6. Il finanziamento a tasso agevolato e’ concesso, mediante la costituzione di un apposito fondo di rotazione alle societa’ cooperative e loro consorzi, a tasso agevolato pari a un quarto del tasso di riferimento, in misura non superiore all’80 per cento delle spese previste e comunque non superiore al tetto massimo erogabile in applicazione del regime de minimis. La durata massima e’ di dieci anni. 7. I finanziamenti di cui al comma 6 possono riguardare: a) spese per attivita’ di formazione e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate; b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti, software, ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri beni immateriali; c) spese per l’implementazione e la certificazione di sistemi per la gestione della qualita’; d) spese per l’adeguamento previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto legislativo n. 196/ 2003; e) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del 30 per cento dell’investimento; f) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attivita’ integrate fra cooperative. 8. La Regione puo’ intervenire con servizi finanziari, quali i fondi garanzia, fino ad un massimo del 50 per cento di finanziamento bancario, la cui gestione e’ affidata alla «FINMOLISE – S.p.A.» e alla «Cooperfidi». 9. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente. 10. La gestione del fondo di rotazione di cui al comma 6 e’ affidata, sulla base di apposita convenzione, alla «FINMOLISE – S.p.A.». 11. Le agevolazioni richieste da consorzi e cooperative di cui alla lettera b) del comma 6 dell’art. 2, e cooperative di servizi intercomunali hanno titolo di priorita’. 12. I contributi di cui al presente articolo sono concessi non oltre il tetto massimo previsto nel piano di attuazione di cui all’art. 17 e previa presentazione di uno specifico progetto. 13. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.
Art. 15
Sostegno all’attivita’ delle organizzazioni regionali delle
associazioni di cooperative
1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della
cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle
associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale per
la realizzazione delle seguenti attivita’:
informazione e promozione della cultura cooperativa, rivolte alle
cooperative associate;
qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei
cooperatori;
divulgazione del metodo cooperativo;
assistenza tecnica, amministrativa e sindacale delle
cooperative aderenti;
organizzazione dei servizi alti ad agevolare la gestione delle
imprese cooperative;
attivita’ di ricerca, studi e centri di documentazione per la
cooperazione;
svolgimento di attivita’ statistiche e di rilevamento;
diffusione sull’intero territorio regionale di scambi
interregionali di buone prassi e metodologie applicative gia’
sperimentate;
2. I contributi vengono concessi alle organizzazioni regionali
delle associazioni di cooperative operanti sul territorio.
3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni
anno, predispongono i programmi per la realizzazione delle attivita’
previste al comma 1, direttamente o attraverso enti o altre strutture
delle stesse incaricate.
4. I contributi per la realizzazione delle attivita’ sono
liquidati alle singole associazioni nella misura del 50% a saldo,
sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro
il 31 dicembre dell’anno di esercizio.
Art. 16
Sostegno ai consorzi fidi regionali per la cooperazione
1. La Regione sostiene l’attivita’ del consorzio fidi regionale
per la cooperazione – Cooperfidi Molise, nonche’ degli altri consorzi
fidi regionali, costituiti da cooperative e dalle organizzazioni
regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute, aventi sede
legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di
contributi ad integrazione del fondo rischi e per la
ricapitalizzazione.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 gli
statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti
bancari a favore dei propri soci;
b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla
prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione
di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
3. L’importo massimo delle operazioni di credito per ogni
cooperativa e consorzio ammesso a beneficio e le modalita’ di
applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di
attuazione di cui all’art. 17.
4. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall’approvazione, il bilancio nonche’ la documentazione da
cui risultino distintamente l’utilizzo dei fondi assegnati e le
operazioni garantite.
5. Gli atti attuativi del presente articolo, che disciplinano i
regimi di aiuti ivi previsti, sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise dei
relativi pareri favorevoli emessi dalla Commissione europea in esito
a procedera di notifica ai sensi dell’art. 88 del trattato che
istituisce la Comunita’ europea.
Art. 17 Piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione 1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione, approva il piano attuativo degli interventi di promozione della cooperazione. 2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dalla presente legge da attuare nell’anno e le relative risorse ed in particolare specifica: a) gli interventi, di cui all’art. 16, che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo; b) i criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge; c) gli schemi tipo di convenzione con gli enti pubblici e privati; d) le modalita’ per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti; e) i criteri per la valutazione degli interventi; f) le tipologie dei costi ammissibili e i limiti massimi dei relativi importi; g) l’eventuale cumulabilita’ dei benefici con altre agevolazioni previste da norme regionali, statali o comunitarie: h) i tempi e i modi di attuazione degli interventi; i) le modalita’ di verifica dello stato di attuazione degli interventi e le cause di revoca della concessione dei benefici e le relative procedure per il recupero delle somme erogate.
Art. 18 Costituzione del sistema informativo sulla cooperazione Regionale – SICR 1. Il sistema informativo sulla cooperazione regionale, di seguito denominato: «SICR», raccoglie ed elabora i dati sulla cooperazione regionale. 2. Il SICR e’ costituito nell’ambito della direzione generale regionale competente in materia di cooperazione. 3. Le attivita’ espletate dal sistema informativo sono affidate all’Agenzia regionale Molise lavoro. 4. Il SICR: a) raccoglie ed elabora informazioni di tipo economico, storico e sociologico su stato e sviluppo della cooperazione in ambito molisano; b) monitora sull’intero territorio regionale, in relazione alla realta’ cooperativistica, gli andamenti occupazionali, l’utilizzo delle forme di lavoro, l’innovazione, la formazione professionale e le strategie di crescita imprenditoriale; c) cura e aggiorna la banca dati tramite l’albo delle societa’ cooperative. 5. L’Agenzia regionale Molise lavoro elabora, pubblica e divulga, con cadenza semestrale, un report delle attivita’ di cui al comma 4.
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. La Regione approva il regolamento attuativo della presente
legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. La commissione di cui all’art. 10 e’ costituita entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nelle more dell’adozione del piano annuale per la cooperazione
di cui all’art. 17, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la giunta regionale provvede, sentita la commissione
consiliare competente, oltre che alla individuazione degli obiettivi
strategici che la Regione intende perseguire e delle relative
risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano
annuale che specifichi quanto previsto dallo stesso art. 17.
Art. 20 Disposizioni finali 1. L’accesso ai benefici previsti dalla presente legge e’ riservato a tutte le cooperative iscritte all’albo, purche’ operanti in settori ricompresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Art. 21 Abrogazioni 1. La legge regionale 11 novembre 2005, n. 41 (Nuova disciplina a favore della cooperazione) e la legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 (Norme per l’attuazione e sviluppo della cooperazione sociale) sono abrogate.
Art. 22
Clausola valutativa
1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale
dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in
termini di sviluppo e promozione della cooperazione ed a tal fine,
ogni due anni, la giunta regionale presenta una relazione nella quale
sono evidenziati in maniera documentata:
a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia
degli interventi economici effettuati in attuazione degli articoli
13, 14, 15, 16 e 17 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
b) la tipologia ed il numero dei beneficiari degli interventi
economici, sulla base delle esemplificazioni di cui agli articoli
citati alla lettera a);
c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a
contributo e le motivazioni dell’esclusione;
d) la quantificazione degli interventi finanziati, distinti per
tipologie e beneficiari, previsti nel quadro annuale di promozione
della cooperazione, e le relative risorse erogate;
e) gli interventi attivati e le azioni poste in essere a
sostegno dell’occupazione e per la valorizzazione delle aree
regionali particolarmente svantaggiate.
2. La relazione di cui al comma 1 documenta inoltre:
a) la ricaduta sul sistema economico regionale degli interventi
attivati in tale periodo e fornisce, in particolare, informazioni di
natura statistico-valutativa in ordine all’incidenza dell’incremento
delle cooperative e dei consorzi regionali, all’operativita’ e
all’esistenza nel tempo dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e
delle agevolazioni, all’evoluzione occupazionale, attribuibili
all’attuazione degli interventi legislativi previsti nella legge;
b) l’impatto degli interventi sul sistema territoriale
evidenziando benefici e gradimento del dispositivo nei diversi
contesti territoriali del Molise con particolare riferimento alle
aree interne ed alle aree urbane;
c) il rapporto tra gli investimenti sostenuti grazie alla
presente legge e gli interventi finanziati dalla Regione Molise
nell’ambito della programmazione delle politiche regionali di
coesione e nazionali 2007/2013 e degli altri specifici strumenti di
settore.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede, in fase di prima applicazione, utilizzando parte dello
stanziamento iscritto alla U.P.B. 295 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.
2. Per gli esercizi 2010 e successivi si provvede in sede di
manovre finanziarie annuali.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di riservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 5 maggio 2009
IORIO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0442&tmstp=1265270464504