REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 14 maggio 2009, n. 16 Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n.19 del 21 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita’ 1. La Regione Lazio riconosce che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrita’ fisica e psicologica, della sicurezza, della liberta’ e della dignita’. 2. Gli effetti della violenza sulle donne di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della liberta’ personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta. 3. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi costituzionali ed in conformita’ all’art. 6 dello Statuto, al fine di salvaguardare la liberta’, dignita’ ed integrita’ di ogni individuo, finanzia interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.

Art. 2 Interventi finanziabili 1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui all’articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi: a) attivita’ dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di video sorveglianza, telesoccorso, illuminazione e, in generale, l’utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio a rischio di violenza sessuale; b) attivita’ di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi, volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne; c) attivita’ formative di educazione al rispetto dell’altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonche’ all’acquisizione di capacita’ relazionali dirette al miglioramento dell’autostima, e di apprendimento di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti delle donne; d) attivita’ di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l’implementazione di centri di aiuto alle donne.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui
all’art. 2 i progetti presentati:
a) dai comuni singoli o associati e dai municipi del Comune di
Roma, riconoscendo priorita’ ai progetti relativi ad aree di
particolare degrado sociale, in cui il rischio di reati di natura
sessuale risulti particolarmente elevato;
b) dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
(Disciplina dell’attivita’ di volontariato nella Regione Lazio) e
successive modifiche, dalle cooperative sociali iscritte nell’albo
regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24
(Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche,
limitatamente agli interventi indicati alla lettera b) dell’art. 2,
dalla Consulta femminile regionale per le pari opportunita’, dalle
associazioni iscritte al registro di cui alla legge regionale 1
settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo
nella Regione Lazio) e successive modifiche limitatamente agli
interventi indicati alla lettera b) dell’art. 2;
c) dalle istituzioni scolastiche a partire dalle scuole di ogni
ordine e grado, limitatamente agli interventi indicati alle lettere
b) e c) dell’art. 2, anche mediante convenzioni e accordi con il
servizio sanitario regionale e con le associazioni sportive.
2. Le attivita’ di carattere educativo-sociale volte alla
sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei
confronti delle donne, sono organizzate e svolte direttamente dai
Centri di informazione e consulenza (CIC).

Art. 4 Finanziamenti 1. Il finanziamento, limitatamente ai progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, e’ concesso nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell’intervento per le spese di progettazione ed esecuzione.

Art. 5

Procedure per la concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la competente commissione consiliare permanente,
determina i criteri e le modalita’ relativi alla:
a) redazione dei progetti concernenti gli interventi cui
all’articolo 2, da parte dei soggetti beneficiari;
b) presentazione delle domande per l’ammissione ai
finanziamenti;
e) erogazione dei finanziamenti;
d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

Art. 6 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H41 di un apposito capitolo denominato «Contributi per contrastare il fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne», con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura e’ assicurata dal prelevamento di pari importo, rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera 1), dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 14 maggio 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0580&tmstp=1267688938809

REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009, n. 13 Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 29 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalita’ e gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.

Art. 2 Definizione di governo del territorio 1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attivita’ conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonche’ di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Art. 3

Finalita’ del governo del territorio

1. Le finalita’ del governo del territorio sono:
a) rendere l’Umbria un laboratorio di sostenibilita’
finalizzato ad accrescere, attraverso l’innovazione, la qualita’ e la
competitivita’ dei suoi territori;
b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed
urbana caratteri di sostenibilita’ ecologica, sicurezza ambientale,
efficienza insediativa in un contesto di qualita’ paesaggistica ed
urbana;
c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni
territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei
diversi interessi pubblici e di parita’ di condizioni tra i diversi
soggetti privati, ferma restando la preminenza dell’interesse
generale;
d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e
urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo
modalita’ che assicurino la considerazione delle esigenze condivise,
espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di
impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle
comunita’ locali.

Art. 4 Definizione e finalita’ della pianificazione 1. La pianificazione e’ la modalita’ generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio. 2. La pianificazione si esprime in una pluralita’ di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalita’ per il loro perseguimento. 3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalita’: a) la qualita’ ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l’utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali; b) la tutela della biodiversita’ e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio; c) lo sviluppo di un sistema di citta’ equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo; d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative; e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale; f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilita’ e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.

Art. 5 Le dimensioni della pianificazione 1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni: a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale; b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalita’ di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).

Art. 6 Le pianificazioni ed i soggetti competenti 1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3. 2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonche’ il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d’intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa. 3. Gli strumenti di pianificazione sono: a) il Piano urbanistico strategico territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al titolo I, capo II, sezione I; b) il Piano paesaggistico regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo II, sezione II; c) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo IV; d) il Piano regolatore generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale); e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa. 4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale.

Art. 7 La cooperazione e la concertazione 1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attivita’ al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio. 3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volonta’ dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili. 4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonche’ dei risultati prestazionali degli strumenti proposti. 5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.

Art. 8

La partecipazione dei cittadini

1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono
essere assicurate:
a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in
merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in
forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonche’ forme
di pubblicita’, in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai
contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), con particolare riferimento alla
comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del
responsabile unico del procedimento.

Art. 9 Modalita’ attuative di piani e programmi regionali 1. La Giunta regionale individua le modalita’ di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese. 2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicita’, definisce: a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi; b) l’integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato; c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialita’; d) le modalita’ per l’erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialita’. 3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d’obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalita’ tecniche e temporali per l’attuazione degli interventi.

Art. 10 Finalita’ del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST e’ lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria). 2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio e’ assunto come riferimento primario. Il PUST, altresi’, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonche’ per i piani di settore. 3. In particolare, il PUST: a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonche’ dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) e’ strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonche’ strumento di governante per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio; c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio; d) esercita l’integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonche’ esplicita le opportunita’, in chiave di sussidiarieta’, per lo sviluppo locale dei vari territori; e) promuove la concertazione con le regioni con termini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.

Art. 11 Contenuti del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialita’ paesaggistico-ambientali e territoriali nonche’ dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione cosi’ elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorita’ e riferimento per programmi e progetti di territorio. 2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunita’ locali. 3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento: a) ai progetti strategici territoriali; b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili; c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.

Art. 12

Elaborati del piano urbanistico strategico territoriale

1. Il PUST e’ costituito dai seguenti elaborati:
a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle
dinamiche del territorio regionale;
b) una relazione illustrativa che descrive la visione
strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali
approfondimenti analitici e tematici o settoriali;
c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa,
contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio
regionale e l’individuazione delle linee strategiche e dei progetti
territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro
contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;
d) un documento contenente le modalita’ attuative delle
strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.

Art. 13 Procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico strategico territoriale 1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonche’ dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti. 2. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilita’ di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono effettuati nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST. 3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunita’ montane al fine dell’indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunita’ montane. 4. La conferenza istituzionale di copianificazione e’ convocata dalla giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza e’ redatto processo verbale. 5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4, preadotta il PUST. 6. Il PUST preadottato e’ sottoposto dalla giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e al parere del consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui all’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (disciplina del consiglio delle autonomie locali). 7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne da’ avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l’indicazione delle sedi in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque puo’ presentare proposte ed osservazioni alla giunta regionale. 8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’art. 3 della legge regionale n. 20/2008. 9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato e’ pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 14 Efficacia e durata del piano urbanistico strategico territoriale 1. Il PUST approvato e’ efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST. 2. Il PUST e’ aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della giunta regionale. 3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all’art. 13.

Art. 15 Finalita’ e obiettivi del piano paesaggistico regionale 1. Il PPR, di cui all’art. 6, comma 3, lettera b),e’ lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del paesaggio e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonche’ in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni con termini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualita’ paesaggistica. 2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione. 3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali. 4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi: a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualita’ identitarie riconosciute, nonche’ le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 42/ 2004, alle quali assicurare un’efficace azione di tutela; b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio; c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati. 5. Il PPR garantisce soprattutto: a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004; b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l’intero territorio regionale; c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio; d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del persegui-mento degli obiettivi di qualita’.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0606&tmstp=1267690195457

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 del 11-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, l’articolo 2 e l’Allegato B; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita’ europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato: a) mediante veicoli, vagoni o unita’ navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita’ di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale; b) mediante unita’ navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne; c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La direttiva 2008/68/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2008, n. L 260.
– L’art. 1, commi 1 e 3, l’art. 2 e l’allegato B, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). – 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita’.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita’,
tenendo conto della diversa potenzialita’ lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita’ personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’ del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia’ comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita’ rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia’ attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta’, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarieta’ dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita’, l’efficacia e l’economicita’ nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l’accordo tra la Comunita’ delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita’ transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunita’ e delle parita’ di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita’, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull’attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa’ quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita’
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della comunita’;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell’allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e
per un’aria piu’ pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell’adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all’identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell’informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche’ le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O.
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, S.O.
– La direttiva 94/55/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L 319.
– Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale G.U.C.E. 24 dicembre
1996, n. L 335.
– La direttiva 96/49/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 1996, n. L 235.
– La direttiva 96/87/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 24
dicembre 1996, n. L 335.
– Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
– La direttiva 96/35/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 19
giugno 1996, n. 145.
– Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144.
– La direttiva 2000/18/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
19 maggio 2000, n. L 118.
– Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66,
S.O.
– La direttiva 2006/87/CE, e’ pubblicata nella G.U.U.E.
23 settembre 2008, n. L 255.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; c) ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita’ massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche’ i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche’ non viaggino ad una velocita’ superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose; e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e’ utilizzato per il trasporto di merci; f) unita’ navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall’articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all’art. 2:
– L’art. 1, comma 1, n. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O, cosi’
recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). – 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della convenzione:
1) – 33) (Omissis).
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili
ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle
proprie ruote;».

Art. 3 Disposizioni generali 1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e’ autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche’ ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e’ fatto divieto: a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno; b) nell’allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009; c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, cosi’ come l’articolo 3, lettere f) ed h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.

Note all’art. 3:
– Per l’art. 168, del decreto legislativo n. 285 del
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
n. 114, S.O., si veda nelle note all’art. 6.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.

Art. 4 Paesi terzi 1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita’ europea e’ autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell’ADR, nel RID e nell’ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita’ previste dagli articoli 6, 7 e 8.

Art. 5 Recepimento modifiche all’ADR, al RID ed all’ADN 1. Con provvedimento dell’amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche: a) degli allegati A e B dell’ADR; b) dell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e c) dei regolamenti allegati all’ADN.

Art. 6 Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 1. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e’ regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle norme vigenti.»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche’ non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresi’ classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire.»; c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»; d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»; e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»; f) al comma 9, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita’ del trasportatore, cosi’ come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche’ le disposizioni del periodo precedente.». 2. All’espletamento delle attivita’ autorizzative di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 168 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). – 1. Ai fini del trasporto su strada
sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci
pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche’ le
prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio,
al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali e’ regolata dagli Allegati all’accordo di cui al
comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle norme
vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono
essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle
medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, con decreti previamente notificati alla
Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’
prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla
sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose
per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli, purche’ non relative alla
costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’interno, dello sviluppo economico e della salute,
possono essere altresi’ classificate merci pericolose, ai
fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da
seguire.
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della
salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
trasporto merci pericolose sul territorio nazionale che
sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le
autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono
essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze
di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza
pubblica.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
previa notifica alla Commissione europea, ai fini
dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno,
della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico, puo’ derogare le
condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di
merce, purche’ non relative a materie a media o alta
radioattivita’;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su
brevi distanze.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, e’ soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell’art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a euro 7.369.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all’idoneita’ tecnica dei veicoli o delle cisterne
che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e
alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali
violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita’ del
trasportatore, cosi’ come definite nell’accordo di cui al
comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente e della carta di circolazione del
veicolo con il quale e’ stata commessa la violazione per un
periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II,
del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma
4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 8, nonche’ le disposizioni del
periodo precedente.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta
dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 373 a euro 1.498.
9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 150 a euro 599.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.».

Art. 7 Modifiche all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto 1. L’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e’ sostituito dal seguente: «Art. 35 – 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni. 2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1, recepiti nell’ordinamento in conformita’ alle normative vigenti. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche’ non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresi’ essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneita’ tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e’ soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorita’ amministrativa competente e’ il Prefetto del luogo ove la violazione e’ accertata.». 2. All’espletamento delle attivita’ autorizzative di cui al comma 5 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8 Disciplina del trasporto per via navigabile interna delle merci pericolose 1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. La circolazione delle unita’ navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonche’ le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unita’ navali sono regolate dagli allegati all’accordo di cui al comma 1. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima e’ ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, puo’ prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unita’ navali, purche’ non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresi’ essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo’ altresi’ essere imposto l’obbligo dell’autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorita’ competente, nonche’ i criteri e le modalita’ da seguire. 5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell’articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo’ derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantita’ di merce, purche’ non relative a materie a media o alta radioattivita’; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. 8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e’ punito con l’ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l’arresto fino a sei mesi. 9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneita’ tecnica delle unita’ navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unita’ navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e’ soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu’ rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose. 10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’autorita’ amministrativa competente e’ il prefetto del luogo ove la violazione e’ accertata. 15. All’espletamento delle attivita’ autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all’ entrata del bilancio dello Stato. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

Note all’art. 8:
– L’art. 5, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27,
sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1966, n. 112, cosi’ recita:
«Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in
qualsiasi quantita’ e delle materie radioattive in
quantita’ totale di radioattivita’ o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l’industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per
i trasporti e l’aviazione civile e con il Ministro per la
marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita’
totale di radioattivita’ o di peso che non ecceda i valori
che saranno determinati con decreto del Ministro per
l’industria e il commercio, emanato con le forme dell’art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell’esecuzione del
trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e
termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
preceda di almeno 48 ore l’inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita’, e di materie radioattive in quantita’
totale di radioattivita’ o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da
vettori terrestri, aerei e marittimi all’uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall’osservanza delle vigenti norme
sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per l’industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per
l’energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle materie radioattive, in accordo con le norme di base
fissate dalla Comunita’ europea dell’energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme
regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al comma
precedente, il trasporto delle dette materie deve essere
effettuato nell’osservanza delle disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile per i
trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina
mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche
delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
che risultino applicabili.».
– L’art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n.
136, S.O., cosi’ recita:
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). – 1. Per
il trasporto delle materie di cui all’art. 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e
integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto
altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche’
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita’ e disponibilita’, restano ferme le
disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste
da dette disposizioni, rilasciate sentiti l’ANPA e il
Ministero dell’interno, possono essere stabilite
particolari prescrizioni definite dall’ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita l’ANPA, sono emanate le norme
regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in
attuazione delle direttive e raccomandazioni dell’Unione
europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al
comma 1 sono tenuti ad inviare all’ANPA un riepilogo dei
trasporti effettuati con l’indicazione delle materie
trasportate. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita l’ANPA, sono
stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le
modalita’, i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonche’ gli eventuali esoneri.».
– Il capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi’ recita:
«Le sanzioni amministrative.».

Art. 9

Ulteriori limitazioni in caso di incidente

1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di
sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi
inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di
urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con
provvedimento dell’amministrazione, di concerto con i Ministeri
dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili
di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.

Art. 10 Disposizioni transitorie aggiuntive 1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le disposizioni contenute negli allegati all’ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all’uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo’ essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.

Note all’art. 10:
– Per la direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle
premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-11&task=dettaglio&numgu=58&redaz=010G0049&tmstp=1268644787398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 17-3-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’art. 7, comma 1,
come modificato dall’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevede l’individuazione annuale, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura
violazione dell’obbligo di risposta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009, che
ha approvato l’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel
Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010,
aggiornamento 2009-2010, per le quali ai sensi dell’art. 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l’obbligo dei
soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro
richiesti;
Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio
2008-2010, aggiornamento 2009-2010, comprende le rilevazioni
statistiche ritenute essenziali per il Sistema informativo nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno
2008, con il quale e’ stata conferita delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed in particolare
l’articolo unico, primo comma, lettera g), relativo all’attuazione
del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;
Visto l’estratto del verbale della seduta del 20 ottobre 2009 del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
(COMSTAT), di cui all’art. 17 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, concernente l’individuazione, su proposta del
presidente dell’ISTAT, dell’elenco delle rilevazione statistiche per
le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 3, comma 74, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la nota in data 11 novembre 2009, con la quale il presidente
dell’ISTAT ha trasmesso l’elenco delle rilevazioni soprarichiamato e
ha reso noti i principi e i criteri generali sulla base dei quali si
e’ proceduto all’individuazione delle suddette rilevazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Decreta:

E’ approvato l’allegato elenco delle rilevazioni statistiche,
comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio
2008-2010, aggiornamento 2009-2010, per le quali per l’anno 2010 la
mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di
risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 11

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-17&task=dettaglio&numgu=63&redaz=10A03010&tmstp=1269507089048