Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’ 8 settembre 2010 , che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE

2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali Testo rilevante ai fini del SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Direttiva 2010/62/UE della Commissione

dell’ 8 settembre 2010

che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE [1], in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Il progresso tecnico consente di effettuare l’omologazione di un veicolo completo per quanto riguarda i trattori di categoria T4.3 (trattori a ridotta altezza libera dal suolo), quali definiti dalla direttiva 2003/37/CE. È pertanto opportuno modificare la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote [2], la direttiva 2003/37/CE, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote [3] e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote [4] in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo.

(2) Al fine di portare avanti il completamento del mercato interno è opportuno introdurre — nella direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione [5] — prescrizioni sulle prese di forza anteriori per tutte le categorie di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE.

(3) Le prescrizioni sulle zone libere e sulle dimensioni dello scudo protettivo delle prese di forza di cui alla direttiva 86/297/CEE vanno modificate al fine di giungere ad un’armonizzazione di tali zone e dimensioni su scala mondiale e promuovere così la competitività dei produttori dell’Unione a livello globale.

(4) La norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, la norma ISO 500-2:2004 e la norma ISO 8759-1:1998 contengono prescrizioni riconosciute a livello mondiale per le prese di forza di tutti i tipi di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE. Nella direttiva 86/297/CEE è pertanto opportuno far riferimento a tali norme ISO.

(5) La direttiva 2003/37/CE va modificata per tener conto dell’applicazione della direttiva 86/297/CEE ai trattori di categoria T5. Analogamente, è opportuno modificare la direttiva 2003/37/CE per tener conto dell’applicazione della direttiva 2009/60/CE e della direttiva 80/720/CEE ai trattori di categoria T4.3.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/720/CEE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva per "trattore" si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [******].

Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

2. La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [], disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/297/CEE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione";

2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva per "trattore" si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [].

2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

3) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 2009/60/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva per "trattore" si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.

2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

3. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.";

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 2009/144/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva per "trattore" si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.

2. Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

3. La presente direttiva si applica ai trattori delle categorie T1, T2, T3 e T4.";

2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva.

Articolo 6

1. Per le categorie T1, T2 e T3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012.

2. Per la categoria T4.3 di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016.

3. Per i veicoli delle categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli e ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 8 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

[1] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

[2] GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.

[3] GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15.

[4] GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

[5] GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19.

[******] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

[] GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.";

[] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.";

————————————————–

ALLEGATO I

Nell’allegato I della direttiva 80/720/CEE, il punto I.2 è sostituito dal seguente:

"I.2. Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤ 1150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm a un’altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto (cfr. figure 1 e 3).

Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un’altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un’altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento."

————————————————–

ALLEGATO II

"
"

ALLEGATO I

Disposizioni generali e prescrizioni relative alle prese di forza

1. Definizione e campo di applicazione

1.1. Per "presa di forza" (pdf) si intende un albero esterno del trattore destinato a trasmettere energia di rotazione alla strumentazione.

1.2. La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza di cui al punto 1.1 montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore.

2. Domanda di omologazione CE

2.1. La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario utilizzando la scheda informativa il cui modello figura nell’allegato II, parte 1.

2.2. Essa deve essere corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore soggette alle prescrizioni della presente direttiva.

2.3. Al servizio tecnico responsabile dell’omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire le prove prescritte dalla presente direttiva.

3. Scheda di omologazione CE

Per ogni omologazione concessa o rifiutata occorre completare una scheda conforme al modello che figura nell’allegato II, parte 2.

4. Disposizioni generali

Le prese di forza, di cui siano dotati i trattori, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato.

Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.1. Disposizioni relative alle prese di forza posteriori

Ai trattori con prese di forza posteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, e della norma ISO 500-2:2004 conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Applicazione delle norme sulle prese di forza posteriori delle diverse categorie di trattori

X Norma applicabile.

– Norma non applicabile.

X1) Norma applicabile ai trattori con carreggiata superiore a 1150 mm.

X2) Norma applicabile ai trattori con carreggiata pari o inferiore a 1150 mm.

[*] [**] [***]

Norma applicabile | T1 C1 | T2 C2 | T3 C3 | T4.1 C4.1 | T4.2 C4.2 | T4.3 C4.3 | T5 C5 |

ISO 500-1:2004 [1] [3] | X | – | X1) | X1) | X1) | X | X1) |

ISO 500-2:2004 [2] | – | X | X2) | X2) | X2) | – | X2) |

4.2. Disposizioni relative alle prese di forza anteriori

Ai trattori con prese di forza anteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 8759-1:1998 conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Applicazione delle norme sulle prese di forza anteriori delle diverse categorie di trattori

X Norma applicabile.

X3) Norma applicabile ai trattori dotati di prese di forza specificate in questa norma.

X4) Norma applicabile, eccettuata la clausola 4.2.

Norma applicabile | T1 C1 | T2 C2 | T3 C3 | T4.1 C4.1 | T4.2 C4.2 | T4.3 C4.3 | T5 C5 |

ISO 8759-1:1998 | X | X | X3) | X4) | X | X4) | X |
""

ALLEGATO II

Parte 1

SCHEDA INFORMATIVA N. […]

a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice.

I disegni vanno forniti in scala adeguata e con sufficiente grado di dettaglio in formato A4. Anche eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca/marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):

0.4. Categoria del veicolo [1]:

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

4.12. Presa/e di forza (frequenza di rotazione e rapporto con quella del motore) (numero, tipo e posizione):

4.12.1. Presa/e di forza principale/i:

4.12.2. Altra/e:

4.12.3. Protezione/i della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto):

Parte 2

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’amministrazione

Comunicazione riguardante

– l’omologazione [2]

– l’estensione dell’omologazione [2]

– il rifiuto dell’omologazione [2]

– la revoca dell’omologazione [2]

di un tipo di trattore per quanto riguarda la direttiva 86/297/CEE.

Numero di omologazione: …

Motivo dell’estensione: …

Sezione I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo di trattore:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul trattore [3]:

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo [4]:

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

Sezione II

1. Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.
"

"

[*] Nella norma ISO 500-1:2004 l’ultima frase del punto 6.2 non è applicabile.

[**] Ai fini della presente direttiva questa norma si applica anche ai trattori con prese di forza la cui potenza, misurata conformemente alla norma ISO 789-1:1990, è superiore a 20 kW.

[***] Per le prese di forza di tipo 3, quando sia possibile ridurre le dimensioni dell’apertura dello scudo protettivo al fine di adeguarlo agli elementi nei quali deve essere inserito, il manuale d’uso deve contenere quanto segue:

– avvertenza relativa alle conseguenze e ai rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo,

– istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’inserimento e il disinserimento delle prese di forza,

– istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore.

[1] Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

[2] Barrare se non pertinente.

[3] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di trattore oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri vanno rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (per esempio ABC?123?).

[4] Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta’ personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 1-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e
successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2008;
Vista la delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della
liberta’ personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze e dell’interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e attuazione

1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della liberta’ personale, ai fini della
loro esecuzione nell’Unione europea, nei limiti in cui tali
disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali
nonche’ in tema di diritti di liberta’ e di giusto processo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative della liberta’ personale,
ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un
organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea con la
quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura
di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e’
stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all’estero»: la procedura con cui una sentenza
di condanna pronunciata in Italia e’ trasmessa a un altro Stato
membro dell’Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della
sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall’estero»: la procedura con cui e’ trasmessa
in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una
sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell’Unione
europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o
illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato
e a seguito di un procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale
detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza
di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento
penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la
sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e’ trasmessa
la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua
esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall’autorita’
competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di
eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata
dall’autorita’ giudiziaria dello Stato di emissione;
m) «autorita’ competente»: l’autorita’ indicata da uno Stato
membro ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro;
n) «certificato»: il certificato contenuto nell’allegato I alla
decisione quadro.

Art. 3

Autorita’ competenti

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 2 della decisione
quadro, l’Italia designa come autorita’ competenti il Ministero della
giustizia e le autorita’ giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui
al presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla
ricezione delle sentenze e del certificato, nonche’ della
corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della
giustizia cura altresi’ la trasmissione e la ricezione delle
informazioni ai sensi dell’articolo 20.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e’ consentita la
corrispondenza diretta tra le autorita’ giudiziarie. In tale caso,
l’autorita’ giudiziaria italiana competente informa immediatamente il
Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una
sentenza di condanna.

Art. 4

Competenza

1. La trasmissione all’estero e’ disposta, sempre che ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 5:
a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo
665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla
esecuzione delle pene detentive;
b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di
misure di sicurezza personali detentive.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV
del libro XI del codice di procedura penale.

Art. 5

Condizioni di emissione

1. La trasmissione all’estero e’ disposta all’atto dell’emissione
dell’ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice
di procedura penale ovvero, quando l’ordine e’ gia’ stato eseguito,
in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la
residua pena o misura di sicurezza da scontare e’ inferiore a sei
mesi.
2. L’autorita’ giudiziaria competente dispone la trasmissione se
non ricorre una causa di sospensione dell’esecuzione e quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza all’estero
ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona
condannata;
b) il reato per il quale e’ stata emessa la sentenza di condanna
e’ punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in
quello dello Stato di esecuzione;
d) la persona condannata non e’ sottoposta ad altro procedimento
penale o non sta scontando un’altra sentenza di condanna o di
applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere
dell’autorita’ giudiziaria competente per il procedimento penale in
corso o per l’esecuzione.
3. La trasmissione all’estero e’ disposta:
a) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza
della persona condannata in cui quest’ultima vive, ovvero
b) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza
della persona condannata in cui quest’ultima sara’ espulsa, una volta
dispensata dall’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a
motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella
sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa
o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza
di condanna, ovvero
c) verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha acconsentito
alla trasmissione.
4. E’ sempre richiesto il consenso della persona condannata per la
trasmissione verso uno degli Stati membri indicati al comma 3,
lettera c), salvo che si tratti dello Stato dove la persona
condannata e’ fuggita o e’ altrimenti ritornata a motivo del
procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il
consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona
condannata personalmente e per iscritto.

Art. 6 Procedimento 1. L’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4 procede alla trasmissione all’estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione. 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l’autorita’ giudiziaria procede alla trasmissione all’estero solo dopo averla sentita. 3. Prima di procedere alla trasmissione all’estero, l’autorita’ giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorita’ competente dello Stato di esecuzione al fine di: a) verificare la condizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera a); b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata; c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c); d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale. 4. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all’estero e’ disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione. 5. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 4, la trasmissione all’estero e’ disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata. 6. Il provvedimento con cui e’ disposta la trasmissione all’estero deve contenere l’indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso e’ data in ogni caso comunicazione all’interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all’allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l’atto di cui al periodo precedente e’ trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione perche’ provveda alla notifica. 7. Il provvedimento e’ trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all’inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non e’ necessaria o se a questa provvede l’autorita’ giudiziaria, il provvedimento puo’ essere trasmesso direttamente all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e’ altresi’ trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. 8. L’autorita’ giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell’esecuzione e puo’ revocare il provvedimento quando, prima dell’inizio dell’esecuzione all’estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all’articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della sospensione e della revoca e’ data comunicazione all’interessato, al Ministero della giustizia e all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate. 9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da’ comunicazione all’autorita’ giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all’estero.

Art. 7 Trasferimento delle persone condannate 1. La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, e’ trasferita nello Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna e’ comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informarne l’autorita’ giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno. Il Ministero della giustizia e l’autorita’ competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine piu’ breve. 2. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 e’ reso impossibile da circostanze impreviste, il Ministero della giustizia ne informa immediatamente l’autorita’ competente dello Stato di esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno, concordando una nuova data per il trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 3. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all’esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione. 4. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta’ personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa e’ stata trasferita, sulla richiesta provvede la corte di appello del distretto dell’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso e’ dato quando il reato per il quale e’ richiesto permette il trasferimento ai sensi dell’articolo 10. La corte nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 13. 5. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione e’ necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 16 della decisione quadro, la richiesta di transito e’ formulata dal Ministero della giustizia.

Note all’art. 7:
– L’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI de Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi’ recita:
«3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro
di emissione richieda di sottoporre la persona a un
procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un
provvedimento coercitivo della liberta’, provvede la corte
di appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A
tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato
estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8,
paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e
decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’assenso e’ rilasciato quando il reato per il quale e’
richiesto consente la consegna di una persona ai sensi
della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando
ricorre uno dei casi di cui all’articolo 18.».

Art. 8

Arresto provvisorio

1. L’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4, se
la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, puo’
chiederne l’arresto provvisorio o l’adozione nei suoi confronti di
ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel
territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento.
2. La richiesta di arresto e’ formulata mediante la compilazione
del riquadro e) del certificato.

Art. 9

Competenza

1. La trasmissione dall’estero non puo’ essere autorizzata senza la
decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione
appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la
persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel
momento in cui il provvedimento e’ trasmesso all’autorita’
giudiziaria ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
3. Se la competenza non puo’ essere determinata ai sensi del comma
2, e’ competente la corte di appello di Roma.
4. Quando la richiesta di trasmissione dall’estero ha per oggetto
una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei
riguardi di piu’ persone e non e’ possibile determinare la competenza
ai sensi del comma 2, e’ competente la corte di appello del distretto
in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero
delle persone ovvero, se anche in tale modo non e’ possibile
determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi
dell’articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del
distretto in cui e’ avvenuto l’arresto.

Art. 10

Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in
un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini della sua
esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso
l’Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento
inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o
amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito
alla sentenza di condanna;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in
quello dello Stato di emissione;
d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla
trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4;
e) il fatto e’ previsto come reato anche dalla legge nazionale,
indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione
del reato, salvo quanto previsto dall’articolo 11;
f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza
applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la
legislazione italiana, salva la possibilita’ di un adattamento nei
limiti stabiliti dal comma 5.
2. La corte di appello procede altresi’ al riconoscimento quando
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c),
d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso
all’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei
confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2.
3. Se la corte di appello ritiene di poter procedere al
riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il
Ministero della giustizia, l’autorita’ competente dello Stato di
emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e
dell’esecuzione parziale, purche’ tali condizioni non comportino un
aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il
certificato si intende ritirato.
4. Il consenso della persona condannata non e’ richiesto se
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere a)
e b), ovvero se la persona condannata e’ fuggita in Italia o vi e’
altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito
della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato
l’esecuzione in Italia ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza
applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle
previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al
loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di
sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla
misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili,
ne’ piu’ gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la
sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza
restrittiva della liberta’ personale non possono essere convertite in
pena pecuniaria.

Art. 11 Deroghe alla doppia punibilita’ 1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e’ chiesta la trasmissione e’ punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della liberta’ personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e’ richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 12

Procedimento

1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato
membro dell’Unione europea, ai fini dell’esecuzione in Italia, una
sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua
italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di
appello competente ai sensi dell’articolo 9. La trasmissione della
sentenza di condanna puo’ essere richiesta allo Stato di emissione
anche dal Ministro della giustizia, purche’ ricorrano le condizioni
di cui all’articolo 10.
2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della
trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, che
l’esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, nei confronti di una
persona condannata che non ha la cittadinanza italiana, il consenso
all’esecuzione e’ dato con decreto dal Ministro della giustizia.
3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta
difformita’ rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il
suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della
pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero
della giustizia, puo’ formulare richiesta allo Stato di emissione di
trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana
della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa,
fissando a tale scopo un termine congruo.
4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l’arresto della persona
condannata in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna,
il Ministero della giustizia ne da’ altresi’ comunicazione al
Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero
dell’interno, anche ai fini di cui all’articolo 15, comma 1,
trasmettendogli copia della documentazione disponibile.
5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio
sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento, anche parziale,
della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la
persona condannata, anche ai fini dell’acquisizione del consenso al
trasferimento, ove non dato in precedenza. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.
6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta
giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza
di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze
eccezionali, sia ravvisata l’impossibilita’ di rispettare tale
termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero
della giustizia, che ne da’ comunicazione allo Stato di emissione. In
questo caso il termine e’ prorogato di trenta giorni.
7. Della sentenza e’ data, al termine della camera di consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti,
anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del
provvedimento.
8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento
la trasmette al procuratore generale per l’esecuzione.
9. Quando la decisione e’ contraria al riconoscimento, la corte di
appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari
applicate.
10. La sentenza della corte di appello e’ soggetta a ricorso per
cassazione e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22
della legge 22 aprile 2005, n. 69.
11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile e’
immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della
giustizia, che provvede a informare le competenti autorita’ dello
Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia del Ministero dell’interno. Se il
riconoscimento e’ negato perche’ la sentenza di condanna deve essere
eseguita in un altro Stato membro, la medesima e’ trasmessa, anche
tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione
ritenuto competente.

Art. 13

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di
condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu’ delle condizioni di cui agli
articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato e’ incompleto o non corrisponde
manifestamente alla sentenza di condanna e non e’ stato completato o
corretto entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata e’ stata giudicata in via
definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione
europea purche’, in caso di condanna, la pena sia stata gia’ eseguita
ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu’ essere
eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall’estero e’ stata
chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia’ verificata
la prescrizione del reato o della pena;
e) se e’ stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena e’ prescritta secondo la legge italiana;
f) se sussiste una causa di immunita’ riconosciuta
dall’ordinamento italiano che rende impossibile l’esecuzione della
pena;
g) se la pena e’ stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del fatto, non era imputabile per eta’
secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte
del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 12, la durata
della pena ancora da scontare e’ inferiore a sei mesi;
i) se la sentenza di condanna e’ stata pronunciata in contumacia,
a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul
riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall’autorita’
giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a
un procedimento penale o di privarla della liberta’ personale, per un
reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di
condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e’ avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o
psichiatrico o altra misura privativa della liberta’ personale
incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato,
salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla
legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte
all’interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo
equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed
n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il
riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia,
l’autorita’ competente dello Stato di emissione e richiede ogni
informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alla sentenza con cui e’ applicata una
misura di sicurezza.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

ECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2010 Autorizzazione ad assumere unita’ di personale per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita’ economica;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, aggiunto dall’art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191
del 2009 e successivamente modificato dall’art. 9, comma 7, del
richiamato decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere
dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita’ di cui al comma 10, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso
dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
Visto il comma 12 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le
modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti
economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’
di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli
assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112
del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione;
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in
cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono,
anche con le modalita’ indicate nell’art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare,
entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure
concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinquies del ripetuto articolo art. 2, del
decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l’esclusione
dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo
per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse
ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo
operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della
protezione civile, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il
Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia
italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche’ per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale
indicato nell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001;
Viste le note del Ministero dell’interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n. 5019 e del Ministero
della Difesa – Ufficio legislativo in data 6 settembre 2010, n.
8/39864, in merito alle assunzioni rispettivamente del personale
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con le quali
ciascuna amministrazione specifica per le relative assunzioni gli
oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l’art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in
rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle
percentuali previste dall’art. 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall’ art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non
supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa
citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono
procedere per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del
decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e
integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ di
personale per ciascuna indicate e per un onere a regime
corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna
amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’
di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all’anno 2010.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno e
del Ministero della Difesa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 settembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,registro n. 16, foglio n. 329

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 176 Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 28-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2009), ed in particolare
l’articolo 50 concernente l’esercizio della delega legislativa per
l’attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato
con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l’articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

Individuazione dell’autorita’ competente ai fini del regolamento (CE)
n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. La Consob e’ l’autorita’ competente ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti
indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le
misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo
regolamento.
2. Ai fini dell’esercizio delle rispettive competenze, la Consob,
la Banca d’Italia, l’Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa,
collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le
agenzie di cui al comma 1 e l’utilizzo dei rating a fini
regolamentari da parte dei soggetti indicati dall’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle
predette autorita’.».
2. All’articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 1-quater, e’ inserito il seguente:
«1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito
registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle
relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli
24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni
attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo in societa’ che svolgono le attivita’
riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver
ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating
del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i
cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
dell’agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle
attivita’ di rating, nonche’ le persone strettamente legate ai
predetti soggetti ai sensi dell’articolo 114, comma 7, secondo
periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste
dall’allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e
delle relative disposizioni attuative.».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sostenuti
dalla Consob sono coperti con le contribuzioni dovute ai sensi
dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/