REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2010, n. 2 Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 4 del 29 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. Sono distaccate dal comune di Bergamo ed aggregate al comune
di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, le porzioni di territorio
identificate come ambito n. 1, ambito n. 2 e ambito n. 3, secondo le
delimitazioni territoriali risultanti dalla pianta planimetrica e
dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

Art. 2

Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni
comunali di cui all’art. 1 sono regolati dalla provincia di Bergamo,
ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29
(Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni
comunali e provinciali).

Art. 3 Strumenti urbanistici 1. I comuni di Bergamo e Orio al Serio provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4

Rimborso spese

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla
provincia di Bergamo in attuazione delle funzioni di cui all’articolo
2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai
sensi dell’art. 13 della legge regionale 29/2006 e della legge
regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale).

Art. 5 Norma finanziaria 1. Alle spese di cui all’art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull’UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 25 gennaio 2010 Formigoni Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/952 del 19 gennaio 2010 (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 3 Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2010 e Bilancio pluriennale 2010 – 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7
del 21 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno
finanziario 2010 e’ approvato in euro 18.838.980.845,98 in termini di
competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in
euro 32.913.639.410,18 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il
versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno
finanziario 2010.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno
finanziario 2010 e’ approvato in euro 18.838.980.845,98 in termini di
competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in
euro 28.223.428.584,97 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i
limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese
entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione
della spesa per l’anno finanziario 2010, fatti salvi i vincoli di
spesa previsti dalla legge finanziaria 2010.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’Unita’ previsionale di base
(UPB) 7.28.64 denominata «Fondi di riserva per spese obbligatorie e
per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione
amministrativa e reclamati dai creditori» della somma di euro
300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte
corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi
precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio
precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si
prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2010. Per la copertura
finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB 6.23.57 denominata «Spese
generali, legali, amministrative e diverse» della somma di euro
75.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la
copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nell’UPB di base 4.15.38
denominata «Assistenza sanitaria» della somma di euro 25.000.000,00
per ricapitalizzazione aziende sanitarie locali ed aziende
ospedaliere ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 27
agosto 2002, n.17 – piano decennale – annualita’ 2010. Per la
copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di
amministrazione – avanzo di amministrazione.
8. E’ autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro
378.500.000,00 cosi’ come da elenco allegato sotto la lettera A. Per
la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie
di cui al comma 7.

Art. 2 Quadro generale riassuntivo 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2010 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

Art. 3 Bilancio pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2011-2012.

Art. 4 Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali 1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura e’ precostituita dai fondi speciali di cui all’art. 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. 2. Nel bilancio annuale 2010, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00. 3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 e’ consentito, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilita’ dai fondi di cui al comma 2.

Art. 5 Ricorso al mercato finanziario 1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 4 e 5, e dell’art. 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a societa’ che svolgano attivita’ strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C). 2. Il limite complessivo entro il quale e’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 e’ di euro 447.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato. 3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non puo’ decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2010. 4. La giunta regionale, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 448/2001 e successive norme vigenti in materia, e’ autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passivita’ totali a carico della Regione.

Art. 6 Fondi di riserva 1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l’anno finanziario 2010, ciascuno in distinta unita’ previsionale di base di parte corrente: a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 20.000.000,00 per la competenza e ad euro 20.000.000,00 per la cassa; b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 10.000.000,00 per la competenza e ad euro 10.000.000,00 per la cassa; c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00 .

Art. 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente
legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi
rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in
funzioni obiettivo ed unita’ previsionali di base, anche per quanto
concerne le contabilita’ speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 della legge regionale n. 7/2002.

Art. 8 Approvazione elenco spese obbligatorie 1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’art. 17, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002, allegato D.

Art. 9 Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unita’ previsionali di base diverse 1. La giunta regionale e’ autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unita’ previsionali di base della stessa funzione obiettivo, cosi’ come dettagliatamente indicato nell’elenco allegato sotto la lettera E. 2. La giunta regionale e’ autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti unita’ previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB 22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

Art. 10 Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania 1. E’ allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2010 sotto la lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, giusto quanto disposto dall’art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 11

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2010 i documenti previsti dall’art. 13, comma 1, lettera
a) della legge regionale n. 7/2002.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge
regionale n. 7/2002, art. 13, comma 1, lettere b) e c), art. 18,
comma 11, lettere a) e c), art. 20, comma 5, lettere a), b) e c), e’
rinviata fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art.
50 della legge regionale n. 7/2002.

Art. 12

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge, emanata in conformita’ alla legge regionale
n.7/2002, e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 21 gennaio 2010

BASSOLINO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009

Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 298 del 22-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto l’art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
il quale prevede, per l’anno 2009, che le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’
cessate nell’anno precedente;
Visto l’art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27
dicembre 2006, cosi’ come modificato dal decreto legge n. 112 del
2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523
del medesimo articolo;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27
dicembre 2006, cosi’ come modificato dal decreto legge n. 112 del
2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli
enti pubblici di cui all’art. 70 del d.lgs. n.165 del 2001;
Visto l’art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure
selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del
personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l’art. 3, commi da 90 a 94, che
amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con
modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 3, ed in
particolare l’art. 6-bis che reca reclutamento di ufficiali in
servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, previo espletamento di
procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all’art. 66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto legge n.
112 del 2008, concernenti rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato» che prevede che il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero della salute sono tenuti a
presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi
dell’art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, anche ai fini dell’attuazione delle misure di cui all’art.
74, del decreto legge 112 del 2008;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto legge n. 112
del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione;
Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare
l’art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore
dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed
organismi pubblici statali, nonche’ strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti
interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso
art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a
tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia’
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita’,
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
finalita’ di cui al comma 4 dell’art. 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, sono altresi’ fatte salve le assunzioni
dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
normativa vigente;
Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto legge n.
78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’art. 66, commi 3,
5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Viste le note delle Amministrazioni ed Enti con le quali chiedono
l’autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi
dell’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
precedente, da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle
unita’ cessate per mobilita’, e dei relativi oneri;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni non supera le
risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere l’urgenza rappresentata di assunzione a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale,
salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge;
Tenuto Conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’
di posti in dotazione organica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto
2008, n. 133, sono autorizzate le assunzioni, mediante procedure di
stabilizzazione, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di
cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unita’ di
personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna
amministrazione. Sono, altresi’, autorizzate, come indicato nella
medesima Tabella, le assunzioni di n. 67 unita’ di personale
nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legge
23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed
integrazioni, in legge 23 aprile 2009, da effettuare previo
espletamento di procedure concorsuali.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo, per le amministrazioni destinatarie, il blocco
delle assunzioni previsto dall’art. 17, comma 7, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 come richiamato nelle premesse del presente
decreto.
4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere
effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sara’ cura delle
amministrazioni verificare il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva
del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche
amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello
stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. Le stesse amministrazioni
sono responsabili degli accertamenti effettuati e della regolarita’
delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.
5. Per le assunzioni di cui al comma 1 le amministrazioni sono
tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le
necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a
regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure
di stabilizzazione dovranno altresi’ fornire dimostrazione del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
6. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero Istruzione
universita’ e Ricerca, del Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali (ex Salute), del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero infrastrutture e trasporti (settore
infrastrutture), del Ministero dell’interno – Vigili del fuoco, del
Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri e del bilancio
dell’Ente nazionale dell’aviazione civile.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 17, foglio n. 284

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 16-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010,
con il quale e’ stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si
sono verificati esondazioni dei corsi d’acqua, allagamenti e danni
alla viabilita’, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche’ una
situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita’;
Ravvisata la necessita’ di disporre l’attuazione degli interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza nei territori
alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni ed il riavvio delle attivita’ produttive, nonche’
la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati
dall’evento in questione;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l’espletamento di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al
rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l’intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre
2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Liguria e’ nominato Commissario
delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi di
cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei
comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche
avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono
sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite,
all’accertamento dei danni, all’adozione di tutte le necessarie ed
urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai
predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita’
per l’avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza
delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le
loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria
competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione
delle strutture regionali, degli enti territoriali e non
territoriali, nonche’ delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un
piano degli interventi per il superamento dell’emergenza, ed
all’avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati
ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo
modalita’ definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali
interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque
prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di
apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma
urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli
interventi di somma urgenza necessari, nonche’ per l’avvio dei primi
interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori
interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della
viabilita’, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di
pubblica utilita’, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza
che sono stati danneggiati, nonche’ per la stabilizzazione dei
versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei
corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita’;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per la ripresa delle attivita’ produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d’intesa
con gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le spese
sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione, debitamente documentate.
5. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia’ interessati da altri eventi alluvionali.
6. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di
cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica
utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, il
Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all’art. 1, comma 1, ove non sia possibile l’utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
all’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell’ambito delle risorse di cui all’art.
5.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, per gli interventi di competenza, provvede
all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente,
o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri,
visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi
dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito
positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In
caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso
espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita
conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla
convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di
motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed
opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in
deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui
termini sono ridotti della meta’.
5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il
decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.

Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato,
debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed
impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa
Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi
sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle
spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

Art. 4 1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010. 2. Il Commissario delegato, per le attivita’ di cui alla presente ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all’art. 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.

Art. 5

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e’
stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo
della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e’ autorizzata
l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del
Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato puo’ utilizzare ulteriori ed eventuali,
risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga
alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da
precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con
apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte
all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche’
ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita’ di cui alla
presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le
spese sostenute ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della legge 24
febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento
della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente ordinanza, il crono programma delle attivita’ previste
nel piano di cui all’art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario
delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti, nonche’ indicando le misure che si intendono adottare
per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti
dal crono programma.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/