MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 11 aprile 2011, n. 82

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 131 del 8-6-2011

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
Visto, in particolare, l’articolo 228 del predetto decreto
legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita’ di
attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso,
per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo
quanto disposto dagli articoli 179 e 180;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante norme
per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l’intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta dell’8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010
e del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta
n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell’11 aprile 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali, esclusioni

1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la
formazione e proteggere l’ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni
in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile
il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto
dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si
applica quanto disposto dall’articolo 7.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile; d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio; e) gestione: le attivita’ per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonche’ l’attivita’ di controllo sulle predette operazioni; f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attivita’ di gestione degli PFU; g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene; h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attivita’ imprenditoriale, genera PFU; i) ricambio: l’attivita’ di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione; l) autorita’ competente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto; n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale; o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all’allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell’autorita’ competente contestualmente all’approvazione annuale del contributo di cui all’articolo 5.

Art. 3 Obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici 1. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita’ di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita’ di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all’estero per riutilizzo o carcasse cedute all’estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno e’ fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all’autorita’ competente, mediante il modulo di cui all’allegato A, la quantita’ e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno e’ fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all’autorita’ competente, mediante il modulo di cui all’allegato B, le quantita’, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente e di inviare alla stessa autorita’ un rendiconto economico completo della gestione. 4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l’importatore puo’ gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all’autorita’ competente, utilizzando il modulo di cui all’allegato C, entro il 30 novembre dell’anno precedente. La durata dell’incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare. 5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla rendicontazione dell’anno precedente. Le societa’ consortili hanno l’obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al trenta per cento dell’avanzo di amministrazione accertato, alla gestione degli stock storici esistenti. 6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall’origine, alla raccolta, all’impiego.

Art. 4

Struttura operativa associata

1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all’obbligo
di cui all’articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di
una o piu’ strutture societarie dotate di autonoma personalita’
giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede
ad ogni attivita’ di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di
comunicazione e di rendiconto, le facolta’ e gli altri adempimenti
previsti dall’articolo 3.
2. Alla societa’ consortile i produttori e importatori aderenti
comunicano, nei tempi e con le modalita’ da definirsi autonomamente,
i dati di cui all’articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo
di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il
31 maggio di ogni anno. L’avvenuto trasferimento alla struttura
societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,
da comunicarsi senza dilazione all’autorita’ competente unitamente
alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati,
costituisce, per il produttore e per l’importatore degli pneumatici,
adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero
da ogni relativa responsabilita’.
3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno
immediata comunicazione della propria costituzione all’autorita’
competente con elencazione dei produttori ed importatori di
pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali
strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente i
soggetti di cui al comma 1, trasmettono all’autorita’ competente
l’atto costitutivo e lo statuto della societa’ consortile, per la
successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica
della conformita’ alla normativa vigente delle finalita’ individuate
e dell’assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione
dello statuto o della composizione della societa’ e’ tempestivamente
trasmessa all’autorita’ competente ai fini dell’approvazione.
4. Annualmente i produttori, gli importatori e le societa’
consortili eventualmente costituite inviano all’autorita’ competente
copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul
raggiungimento degli obiettivi programmati.

Art. 5 Contributo ambientale per la gestione degli PFU 1. Il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ determinato in misura tale da assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura dei costi della gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l’ambiente. 2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all’autorita’ competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all’allegato D del presente decreto per l’anno solare successivo. L’autorita’ competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo e lo approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che giustifichino una revisione immediata dell’ammontare del contributo stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o delle loro eventuali forme associate, l’autorita’ competente puo’, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rideterminare l’ammontare del contributo stesso. 3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l’ammontare del contributo di cui al comma 2. 4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo e’ indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo e’ differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come individuate nell’allegato E. 5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.

Art. 6 Sanzioni 1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantita’ minime individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, tale determinazione, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, verra’ effettuata, a seguito di richiesta dell’organo di controllo procedente, dall’autorita’ competente. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689. 7. Per garantire la finalita’ della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono all’autorita’ competente ed agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.

Art. 7 PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitivita’ economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 2. Entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e’ costituito presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all’articolo 1, comma 3. Il Comitato e’ composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall’ACI, che ne assume la presidenza. 3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attivita’ di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicita’ e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticita’ emergenti. 4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate le attivita’ di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi. 5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua con le modalita’ di cui al comma 10, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, l’entita’ del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all’autorita’ competente la quale, entro trenta giorni, approva l’ammontare del contributo. Il contributo e’ riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, e’ affidata all’ACI con la vigilanza del Comitato. Dal centoventesimo giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento decorre l’obbligo, da parte dei rivenditori, di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita. 6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all’allegato D al presente decreto, ai fini dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicita’, informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita’ dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono reinvestiti nella gestione dell’anno successivo. 7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui al comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo. 8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all’interno dei target di responsabilita’ della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantita’ di cui all’articolo 3, comma 2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, cosi’ come indicato all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5 ed e’ commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri tecnici per l’individuazione delle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo conto delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta e al ciclo di trattamento degli PFU, nonche’ delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5.

Art. 8 Istituzione del tavolo permanente di consultazione 1. E’ istituito presso l’autorita’ competente un tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all’articolo 1. 2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’ composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle organizzazioni nazionali dell’industria (dei quali due in rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell’artigianato. 3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con la finalita’ di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di una maggiore tutela ambientale nonche’ dell’applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicita’. Il tavolo ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU. 4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e
gestione degli pneumatici a fine vita:
a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento
del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l’ottanta per cento del
quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento
per cento del quantitativo definito all’articolo 3, comma 1;
2. La prima dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, e’
effettuata nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento con riferimento all’anno 2010; la prima
dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 3, e’ effettuata entro il
31 maggio 2012, con riferimento all’anno 2011; la prima dichiarazione
di cui all’articolo 3, comma 4, e’ effettuata entro il sessantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui
all’articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimo
giorno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del presente decreto, una quantita’ di pneumatici nuovi
pari in peso a cento equivale ad una quantita’ di PFU pari in peso a
novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci
per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo.
5. A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del
presente regolamento sara’ applicato il contributo di cui
all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro: Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 272

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

LEGGE 14 giugno 2011, n. 99 Accordo di cooperazione culturale e scientifica

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156 del 7-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama,
firmato a Roma il 2 maggio 2007.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Copertura finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere dall’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4040): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) in data 27 gennaio 2011. Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 febbraio 2011 con pareri delle commissioni I, V, VII e X. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011. Esaminato in aula l’11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2692): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 ed il 24 maggio 2011. Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 115

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell’articolo 2 della legge n. 51 del 2010, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2011 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 20-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 75 della Costituzione;
Visto l’articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte
dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum
indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011, per
l’abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia
di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a
seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum di cui in premessa, l’articolo 1, commi
1, 2, 3, 5 e 6, e l’articolo 2 della legge 7 aprile 2010, n, 51,
recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in
udienza» quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25
gennaio 2011 della Corte costituzionale, sono abrogati.
2. L’abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011, n. 131

Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 5-8-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il
disposto dell’articolo 74, comma 3;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione al citato articolo 74,
comma 3, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto
legislativo, riservando a uno o piu’ successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti,
delle modalita’ di applicazione e della data di entrata in vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto
n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l’intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del
regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella quale si
prevede esclusivamente l’utilizzo di risorse aggiuntive ai fini
dell’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 aprile 2011;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita’ di
applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.

Art. 2 Disposizioni applicabili 1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita’ indicati, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) articolo 2; b) articolo 3, in quanto compatibile con la peculiarita’ dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita’ delle relative funzioni istituzionali, con esclusione dell’ultima parte del comma 2 da «secondo modalita’» fino alla fine del comma; c) articolo 4, con esclusione dell’ultima parte della lettera f) del comma 2 da «nonche’» sino alla fine della stessa lettera e tenuto conto, quanto alla valutazione della performance organizzativa, della peculiarita’ dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della specificita’ delle relative funzioni istituzionali; d) articolo 5, fermo restando che la programmazione degli obiettivi di cui al comma 1 e’ su base annuale e con esclusione di quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 2; e) articolo 6; f) articolo 7, comma 1, fermo restando che il provvedimento ivi citato e’ adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, comma 2, fermo restando che le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono organizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, comma 3, con esclusione delle parole: «secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13»; g) articolo 8, in quanto compatibile con la peculiarita’ dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita’ delle relative funzioni istituzionali; h) articolo 9, in quanto compatibile con la peculiarita’ dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita’ delle relative funzioni istituzionali, con esclusione delle parole: «dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi» di cui alla lettera d) del comma 1; i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento; j) articolo 11, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 4 del presente regolamento, fermo restando che il comma 5 si applica avendo riguardo alla peculiarita’ dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla specificita’ delle relative funzioni istituzionali e che il comma 6 trova applicazione nell’ambito di uno specifico decreto di attuazione dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di responsabilita’; k) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a) e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina dell’organo incaricato di svolgere, in quanto compatibili, le funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui alla lettera b); l) articoli 13 e 14, nei termini, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 5 del presente regolamento; m) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c). 2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita’ indicati, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) articolo 17; b) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole: «i dipendenti che conseguono», e comma 2; c) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 6 del presente regolamento; d) articolo 20; e) articolo 21; f) articolo 22, fermo restando che l’assegnazione del premio di cui al comma 3 compete alla struttura titolare delle funzioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento; g) articolo 23; h) articolo 24; i) articolo 25; j) articolo 26; k) articolo 27, con esclusione dei commi 2 e 3; l) articolo 28.

Art. 3 Disposizioni in materia di valutazione della performance 1. Gli organi di indirizzo politico – amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano annualmente, entro il 30 novembre, linee guida per l’individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche’ per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione e di quella individuale, valevoli per l’anno successivo. 2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico – amministrativo emanano direttive annuali per l’azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonche’ gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione. 3. Gli organi di indirizzo politico – amministrativo assicurano, anche per il tramite della struttura titolare delle funzioni di cui all’articolo 5, l’effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, anche ai fini dell’attivazione di eventuali interventi correttivi. 4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dalla struttura titolare delle funzioni di cui all’articolo 5, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce e adotta, nelle forme previste dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’ del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche’ le modalita’ di monitoraggio e verifica dell’andamento della performance. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono individuati attraverso il ricorso alle modalita’ previste dal sistema di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4 Trasparenza 1. Gli organi di indirizzo politico – amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano un Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalita’ e lo sviluppo della cultura dell’integrita’. 2. La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle informazioni concernenti l’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse, i risultati dell’attivita’ di misurazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita’. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito»: a) le direttive annuali per l’azione amministrativa e la gestione, nonche’ l’indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli obiettivi programmati; b) l’ammontare dei premi collegati alla performance; c) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita’ al vigente modello europeo; d) le retribuzioni dei dirigenti; e) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico – amministrativo; f) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del conseguente risparmio sul costo del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 5 Funzioni di valutazione della performance 1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, assicurando lo svolgimento, con indipendenza di giudizio e riferendo direttamente agli organi di indirizzo politico – amministrativo, dei seguenti compiti: a) cura del perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; b) coordinamento delle attivita’ di valutazione previste ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999; c) supporto agli organi di Governo e di amministrazione per le attivita’ di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico; d) predisposizione di criteri per la definizione delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 1, di criteri per lo svolgimento del controllo di gestione e per l’utilizzo delle relative risultanze, nonche’ per la definizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’; e) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance; f) garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti; g) supporto tecnico e metodologico agli organi di indirizzo politico – amministrativo per l’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; h) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrita’, attestando l’assolvimento dei relativi obblighi, nonche’ delle iniziative di promozione delle pari opportunita’; i) comunicazione tempestiva delle criticita’ riscontrate ai competenti organi interni di Governo e di amministrazione; j) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonche’ dell’utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita’, in quanto compatibili con la peculiarita’ dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la specificita’ delle relative funzioni istituzionali; k) proposta agli organi di indirizzo politico – amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei relativi premi.

Art. 6 Criteri per la differenziazione delle valutazioni 1. L’attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio e’ predisposta dalla struttura titolare delle funzioni di cui all’articolo 5 sulla base dei livelli di performance individuale, attribuiti al personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e al personale non dirigenziale, secondo il sistema di misurazione e valutazione di cui all’articolo 3, comma 5. 2. Il sistema di valutazione della performance individuale tiene conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione: a) articolazione in fasce di merito; b) grado di realizzazione delle performance; c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati; d) moltiplicazione del peso ponderato attribuito a ciascuna fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano. 3. Le fasce di merito e i corrispondenti pesi ponderati sono articolati in: a) fascia di merito alta, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 100% e ad un peso ponderato pari a 1; b) fascia di merito media, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 80% e ad un peso ponderato pari a 0,80; c) fascia di merito bassa, corrispondente a un grado di realizzazione delle performance pari al 60% e ad un peso ponderato pari a 0,60; d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle performance inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari a zero, che non da’ luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale. 4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere a) e b), non puo’ essere collocato piu’ dell’80% dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 3 non puo’ essere collocato meno del 20% del personale. 5. Per l’attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 maggio 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 372

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