Cassazione civile 11011 del 2011 Quando si ha mutatio libelli e quando mera emendatio?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

C.S., locatrice di un immobile a uso commerciale, sito in (OMISSIS), chiese al locale Tribunale di emettere decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 8.297,91, oltre accessori, a titolo di canoni arretrati, nei confronti di Fenic s.r.l. – obbligata principale, in quanto conduttrice – nonchè di Flannel Gray s.r.l. e di Marina Yachitng s.p.a., quali cedenti intermedie del contratto di locazione, e come tali obbligate solidalmente L. n. 392 del 1978, ex art. 36.

Emesso il provvedimento monitorio, Marina Yachting s.p.a. propose opposizione, deducendo, tra l’altro, di non avere mai inviato alla locatrice alcuna comunicazione di cessione di contratto.

L’opposta, riconoscendo la veridicità di tale circostanza, eccepì che, costituendo la predetta comunicazione una condizione di efficacia della cessione nei confronti del locatore, la controparte era ancora direttamente obbligata al pagamento dei canoni.

Con sentenza del 9 maggio 2007 il giudice adito rigettò l’opposizione.

Proposta dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha rigettato in data 19 febbraio 2008.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Moncler s.r.l., già Marina Yachting s.p.a. formulando due motivi, con pedissequi quesiti.

Resiste con controricorso C.S..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1 E’ anzitutto destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per inosservanza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., in dipendenza della inapplicabilità della normativa in materia di sospensione feriale dei termini processuali. Questa Corte ha invero a più riprese ribadito che nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 solo per la fase sommaria, la quale si conclude, in caso d’opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d’urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (Cass. civ., 27 maggio 2010, n. 12979). Tanto sull’assunto che la L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno non si applica, tra l’altro, alle controversie previste dall’art. 429 (ora 409) c.p.c., si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito relativo, facendo la norma richiamo, in sostanza, alla natura della causa e non alle forme processuali dalle quali essa è governata (Cass. civ. 18 aprile 2003, n. 6267).

2.1 Quanto al merito del proposto ricorso, col primo motivo l’impugnante denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè mancanza o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Le critiche si appuntano contro la ritenuta insussistenza nella fattispecie di un’ipotesi di mutatio libelli, argomentata dall’impugnante sotto il profilo che, mentre nel ricorso per decreto monitorio l’ingiungente aveva individuato quale suo debitore principale Fenic s.r.l. e quali coobbligati solidali Marina Yachting s.p.a. e Flannel s.r.l., nel corso del giudizio, preso atto che nessuna comunicazione L. n. 392 del 1978, ex art. 36 era mai stata effettuata e che quindi nessuna cessione del contratto di locazione poteva considerarsi intervenuta, aveva ricondotto la responsabilità di Marina Yachting s.p.a. alla perdurante titolarità in capo alla stessa del contratto locativo, così modificando sia il petitum che la causa petendi della pretesa azionata.

Del tutto incongrua, a fronte di siffatti rilievi, erano quindi le ragioni addotte dalla Corte d’appello a sostegno della scelta decisoria adottata, sostanzialmente basate su una pretesa invalidità della sublocazione e della cessione di contratto, nelle locazioni a uso diverso da quello abitativo, in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, essendo affatto evidente che tema controverso non era la validità o meno della cessione, ma l’esistenza o meno della denunciata mutatio libelli.

2.2 Col secondo mezzo la ricorrente società lamenta vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta persistenza in capo a Marina Yachting della qualità di conduttrice, benchè dalla istruttoria espletata fosse emerso, come dato incontestabile, che tra la cessazione del rapporto di cui questa era parte e l’instaurarsi di un vincolo negoziale con Fenic s.r.l., erano intercorsi ben quattro contratti locativi aventi ad oggetto il medesimo immobile, il che rendeva inequivocabile l’accettazione da parte della concedente di conduttori diversi da quelli originari.

3 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Occorre muovere dalla considerazione che, con riferimento alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in base al disposto della L. n. 392 del 1978, art. 36, il conduttore può, purchè insieme trasferisca o lochi l’azienda, sublocare l’immobile o cedere il contratto anche senza il consenso del locatore, dandogliene comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; che il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; che, in caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte.

L’elaborazione giurisprudenziale, spesso sollecitata da acute analisi dottrinarie, ha peraltro chiarito:

a) che la ratio della norma, in buona parte riproduttiva del disposto della L. 27 gennaio 1963, n. 19, art. 5 è da ravvisare nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento delle aziende, tutelando l’avviamento connesso alla loro localizzazione in immobili condotti in locazione dall’imprenditore (confr. Cass. civ. 19 gennaio 2010, n. 685);

b) che, a fronte del potere di scelta del cessionario, attribuito in via esclusiva al cedente, la speculare esigenza di tenere indenne il locatore dalle eventuali, negative conseguenze di tale vicenda contrattuale, alla quale egli resta del tutto estraneo e che nondimeno è obbligato a subire, si estrinseca e nel diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, e nell’obbligazione di garanzia, gravante sul cedente che non sia stato dal ceduto espressamente liberato (confr. Cass. civ. 1 dicembre 2009, n. 25279;

Cass. civ. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. civ. 13 dicembre 2007, n. 26234);

c) che, alla sola condizione che, insieme al contratto di locazione venga trasferita anche l’azienda, la cessione deve ritenersi ipso facto perfezionata con l’accordo cedente – cessionario, mentre la prescritta comunicazione al ceduto, con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti, è condizione di opponibilità allo stesso dell’intervenuto trasferimento del contratto (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 741; Cass. civ. 26 maggio 1999, n. 5102);

d) che tra il cedente e il cessionario dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal semplice beneficium ordinis, che consente al locatore di agire nei confronti del cedente dopo che sia rimasta infruttuosa la preventiva richiesta di adempimento – attuata anche attraverso una semplice messa in mora – rivolta al conduttore (confr. Cass. civ. 4 giugno 2009, n. 12896 e Cass. civ. 13 dicembre 2007, n. 26234, in motivato dissenso, quest’ultima, da Cass. civ. 1 giugno 2004, n. 10485, che aveva ricostruito i rapporti tra cedente e cessionario in termini di solidarietà pura);

e) che, in caso di cessioni plurime, tutti i cessionari intermedi sono responsabili nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni e dal loro rapporto diretto di garanzia con il cessionario e ciò in quanto, espunto il consenso del ceduto dalla piattaforma degli elementi costituivi o di efficacia della cessione, in spregio ai principi in tema di successione nel debito, si è privilegiata l’opzione ermeneutica che accorda al locatore una tutela rafforzata, facendo in sostanza della prima cessione, contro il rischio di successivi trasferimenti del contratto a cessionari di comodo e inaffidabili, una sorta di peccato originale di cui tutti i cedenti, a partire dal primo, devono continuare a farsi carico (confr. Cass. civ. 10485/2004 e 26234/2007, cit.);

f) che alla obbligazione gravante sui cedenti intermedi va applicata la regola generale della presunzione di solidarietà (solidarietà cd. pura), ex art. 1294 cod. civ., posto che nessun beneficium ordinis è stato per essi previsto o imposto implicitamente o esplicitamente dalla legge (confr. Cass. civ. 10485/2004 e 26234/2007, cit.).

4 Tanto precisato, con riferimento al diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, sul versante processuale va invece rimarcato quanto segue.

E’ consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum eterogeneo, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che vengano aperti temi d’indagine nuovi, con l’effetto che, spostati i termini della controversia, la difesa della controparte ne risulti disorientata e alterato il regolare svolgimento del processo; si ha invece semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che, fermi i fatti costituivi, si specifichi meglio l’interpretazione o la qualificazione giuridica della pretesa azionata, oppure si modifichi il petitum, nel senso di ampliarlo o di limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della posizione soggettiva fatta valere (confr. Cass. civ. 27 luglio 2009, n. 17457).

5 L’applicazione al caso di specie dei principi sostanziali e formali, testè enunciati, impone, anzitutto, di ritenere infondato l’assunto che la modifica tipologica della responsabilità di Moncler – da solidale a principale abbia dato luogo, sul piano processuale, a un’inammissibile mutatio libelli. E’ sufficiente all’uopo osservare che, ferma l’entità della somma domandata, il fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere nei confronti dell’ingiunta è pur sempre l’inadempimento del cessionario conduttore all’obbligo di pagare i canoni di locazione, inadempimento di cui la cedente società è stata chiamata a rispondere, L. n. 392 del 1978, ex art. 36.

Peraltro, la circostanza che la qualificazione in termini di obbligato principale dell’opponente – per effetto dell’emersione della inopponibilità della cessione al locatore, in mancanza di ogni comunicazione dell’intervenuta cessione – sia stata indotta, anzi necessitata, da un’allegazione della stessa ricorrente, disvela l’inconsistenza del denunziato vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., essendo nulla più che un artificio dialettico predicare, in tale contesto, che vi sia stata introduzione di un tema di indagine affatto nuovo e che la difesa dell’opponente ne sia risultata disorientata.

Non è superfluo ricordare che questa Corte costantemente afferma che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti^- autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione dei fatti medesimi ein genere, all’applicazione di una norma giuridica non invocate dall’istante; ma implica soltanto il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso, oppure di emettere una pronuncia su domanda nuova, quanto a causa petendi, per tale intendendosi quella fondata su fatti non ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio (confr. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ. 12 maggio 2006, n. 11039).

6 In definitiva il primo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio di diritto per cui, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, e con riferimento all’ipotesi che, trasferita l’azienda ubicata nell’immobile locato, venga ceduto anche il relativo contratto di locazione, la modificazione del titolo della responsabilità del cedente, L. n. 392 del 1978, ex art. 36, da solidale a principale, in ragione della mancanza della prescritta comunicazione – mancanza allegata dallo stesso cedente – non realizza sotto alcun profilo una mutatio libelli preclusa dalle norme processuali che presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio, ma integra, al più, una mera emendatio.

7 Quanto sin qui detto consente agevolmente di confutare anche i rilievi formulati nel secondo motivo di ricorso. L’irrilevanza dei contratti locativi intermedi ai fini della persistenza in capo a Moncler della qualità di conduttrice, è conforme ai principi, innanzi ricordati, e della persistente responsabilità del primo cedente e di tutti i cessionari intermedi, in caso di cessioni plurime, e della irrilevanza della conoscenza che dell’intervenuta cessione il locatore ceduto abbia acquisito aliunde, in mancanza della comunicazione prescritta dalla L. n. 392 del 1978, art. 36, a meno che egli, avendola conosciuta, non l’abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall’art. 1407 cod. civ. (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 741).

In tale contesto il giudice di merito ha correttamente rimarcato che Moncler, al fine di vedersi esentata dal pagamento ingiunto, avrebbe dovuto provare proprio quella formale comunicazione della intervenuta cessione, che essa stessa aveva invece escluso, essendo la comunicazione propedeutica all’esercizio della facoltà del locatore di liberare il cedente.

Ne deriva che le critiche della ricorrente si risolvono in definitiva nella denuncia, puramente assertiva, di carenze motivazionali, in realtà inesistenti, per giunta argomentate sulla base di una errata ricostruzione del contesto normativo di riferimento.

Il ricorso è rigettato. La difficoltà delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 8 agosto 2011, n. 160 Regolamento concernente le modalita’ di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica

nonche’ i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’ per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 29-9-2011

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l’articolo 6, recante disposizioni per il corso di
formazione per allievi vigili del fuoco;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7
maggio 2008, recante «Recepimento dell’accordo sindacale integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Considerato altresi’ che, a norma del comma 6 del medesimo articolo
6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento
del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita’ di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione
pratica, nonche’ i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita’;
Effettuata l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio 2011;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n.
3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalita’ di svolgimento
dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche’ i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’ del corso di
formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2 Sedi didattiche 1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo’ svolgersi anche presso altre sedi. 2. Al fine di assicurare l’efficacia dell’attivita’ didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in piu’ sezioni.

Art. 3

Finalita’ del corso e aree di studio

1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione e tre mesi di applicazione pratica.
2. L’attivita’ didattica del periodo di formazione di nove mesi e’
articolata in lezioni teoriche e pratiche e puo’ essere organizzata
in moduli.
3. Il corso, che ha carattere residenziale, e’ finalizzato allo
sviluppo di competenze di ruolo e all’acquisizione di tecniche
operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di
dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come
vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il corso si articola nelle seguenti aree di studio:
competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente;
competenze operative ordinarie;
competenze e valori di ruolo;
competenze comportamentali;
standard motorio professionale.
4. Obiettivo del corso e’ altresi’ quello di formare gli allievi a
uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la
passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza
dell’autoprotezione e la cultura dell’efficienza fisica.
5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi
criteri di valutazione, nonche’ i piani di studio sono individuati
con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
nell’ambito delle finalita’ indicate dal presente articolo.

Art. 4

Prove di verifica periodiche

1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di
apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si
articola il corso e per verificare contestualmente il regolare
svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a
verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la
somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso
test a controllo eventualmente computerizzato.
2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di
correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto
del direttore centrale per la formazione.
3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di
verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo
finale del periodo di formazione.
4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una
valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza,
gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta.
5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze
nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle
competenze minime per l’allievo vigile del fuoco che non ha superato
la prova di recupero.

Art. 5 Esame finale 1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico. 2. L’esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione, e’ articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento. 3. L’esame finale teorico-pratico si intende superato se l’allievo raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al comma 2. 4. L’allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell’esame teorico-pratico, e’ ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell’esame. 5. L’allievo puo’ ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell’esame teorico-pratico. 6. L’allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si presenti ad una delle prove dell’esame teorico-pratico e’ considerato rinunciatario e dimesso dal corso. 7. Il voto complessivo finale del corso di formazione e’ costituito dai risultati dell’esame teorico-pratico, nonche’ dalla valutazione delle prove di verifica periodiche.

Art. 6

Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica periodiche e’ nominata
con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Vice
Capo Dipartimento vicario. E’ presieduta da un dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed e’
composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti
al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e
dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei
capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con qualificazione di istruttore professionale.
2. La commissione dell’esame finale teorico-pratico e’ nominata con
decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
3. La commissione di cui al comma 2 e’ presieduta da un dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore
a dirigente superiore ed e’ composta da un rappresentante della
scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque
componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e
dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno
appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo
dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con qualificazione di istruttore professionale.
4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico
restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’Interno di equivalente qualifica, in
servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu’
componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti
sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con
successivo provvedimento.

Art. 7

Giudizio di idoneita’ al servizio di istituto

1. Il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e’
espresso, per l’allievo vigile del fuoco che abbia superato l’esame
teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su
proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze
delle prove d’esame.
2. Il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto deve essere
motivato ed e’ espresso in relazione alle risultanze degli atti
d’ufficio.

Art. 8 Periodo di applicazione pratica 1. L’allievo vigile del fuoco che supera l’esame teorico-pratico e ottiene il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto e’ avviato all’espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, e’ organizzato con il sistema dell’addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato. 3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalita’ di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica. 4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell’Ufficio presso cui e’ applicato. La relazione e’ costituita da un giudizio sulla condotta complessiva. 5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova e’ ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del Comando o dell’Ufficio presso cui e’ applicato, da formularsi con la relazione di cui al comma 4.

Art. 9 Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 2011 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 26 delle legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge
comunitaria 2009;
Visto l’articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge
comunitaria 2008;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all’alimentazione umana;
Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la
predetta direttiva 2001/114/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attuazione organica delle direttive
2007/61/CE e 2001/114/CE

1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della
direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni
tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all’alimentazione umana.
2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato,
parzialmente o totalmente disidratato, destinati all’alimentazione
umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai
lattanti ed alla prima infanzia.
3. Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto
liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale
eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o
parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti,
eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente
disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l’aggiunta
di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di
estratto secco totale ottenuto dal latte.
4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido
ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte
totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una
miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e’ uguale o
inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.
5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le
denominazioni di vendita riportate nell’allegato I.
6. Ai prodotti definiti all’allegato II si applicano le
disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti
dell’allegato I cui si riferiscono.

Art. 2

Aggiunte

1. Nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ai fini della
correzione del tenore proteico del latte, e’ consentito l’impiego
delle seguenti materie prime:
a) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle
proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte
parzialmente scremato o del latte scremato;
b) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la
materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del
latte parzialmente scremato o dal latte scremato;
c) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da
siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per
cento m/m su sostanza secca; puo’ essere anidro o contenere una
molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito di un
miscuglio di entrambi.

Art. 3

Conservazione e trattamento

1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei
prodotti di cui all’articolo 1 si ottiene mediante:
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e
simili per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1.1;
b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all’allegato I, punto
1.2;
c) disidratazione per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2.
2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato I, punto
1.2 e’ autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantita’
aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.

Art. 4

Tenore proteico

1. Il tenore proteico del latte puo’ essere corretto ad un livello
minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata,
sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel
latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina.

Art. 5

Etichettatura

1. Ai prodotti di cui all’articolo 1 si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
2. I prodotti di cui all’articolo 1 devono riportare:
a) l’indicazione della percentuale di materia grassa del latte
espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i
prodotti di cui all’allegato I, punto 1.1, lettera d), punto 1.2,
lettera g), e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui
all’allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro
ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla
denominazione di vendita;
b) per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2, destinati alla
vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di
diluizione o di ricostituzione integrate dall’indicazione del tenore
di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la
ricostituzione;
c) sull’etichettatura la dicitura «non e’ un alimento per lattanti
minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi,
confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie
possono figurare solo sull’imballaggio globale, ad eccezione della
denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole
unita’.
3. Le denominazioni di vendita di cui all’allegato I sono riservate
ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel
commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i
medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le
denominazioni di cui all’allegato II, alle condizioni e con le
espressioni linguistiche ivi indicate.

Art. 6

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
514.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile
1974, n. 138.

Art. 7 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all’allegato I e all’allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all’articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, e’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

Art. 8

Modificazioni tecniche degli allegati

1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati
annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive
comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,
intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso
del predetto termine.

Art. 9 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 8 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Romani, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Palma, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 marzo 2011, n. 206 Regolamento recante regime di aiuti per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 286 del 9-12-2011

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998,
n. 71, supplemento ordinario;
Visto l’articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di
aiuti, per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese
agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 luglio 2004, n. 170;
Visto l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca e
dell’acquacoltura gli interventi previsti dall’articolo 66 comma 3
della citata legge n. 289/ 2002;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e
medie imprese" 2006/C 194/02;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)7917 del 11
novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n. 136/2010 relativo
al capitale di rischio a favore delle PMI nei settori
dell’agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e’ stato
ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107,
paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13
gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di
partecipazione in un’impresa, rappresentata dalle azioni emesse per
gli investitori;
2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il
cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui
profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non sono
garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si
intende l’investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di
societa’ non quotate in borsa, compreso il venture capital;
4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della
fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un
progetto iniziale;
5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a
imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a
livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo
sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il
finanziamento concesso per la crescita e l’espansione di una societa’
che puo’ o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di
aumentare la capacita’ produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato
o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.

Art. 2

Finalita’

1. Il «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di cui
all’articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di seguito
denominato Fondo, e’ gestito in conformita’ agli Orientamenti
Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese"
2006/C 194/02.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento
di piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nel
successivo art. 4 del presente decreto, con l’obiettivo di
promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di
nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate
all’espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che
presentano un quadro finanziario sano, un business plan con
potenzialita’ di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento,
management e personale impegnato con provata esperienza e capacita’
operative.
4. Il Fondo non puo’ effettuare operazioni finanziarie finalizzate
al consolidamento di passivita’ onerose, nonche’ quelle a favore di
imprese in difficolta’ finanziaria come definite dalla Commissione
europea (Comunicazione 2004/C 244/02).

Art. 3 Natura dell’intervento 1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta. 2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in: a) assunzioni di partecipazione minoritarie; b) prestiti partecipativi. 3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell’acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo articolo 4. 4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l’intervento del Fondo e’ limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l’intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1. 3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a presentare un piano di investimento che illustri in maniera dettagliata il mercato di riferimento, i prodotti, l’andamento dei costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini della preventiva valutazione della redditivita’ dell’investimento.

Art. 5 Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo 1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie. 2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base. 3. L’uscita dal capitale sociale dell’impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO). 4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, e’ erogato in unica soluzione ed e’ rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi e’ determinato in funzione del rating dell’impresa e comunque non potra’ superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita’ Europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base. 5. Il Fondo non puo’ effettuare piu’ di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l’ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette non puo’ superare l’importo complessivo di 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di dodici mesi. 6. Il Fondo non effettuera’ operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita’ dell’impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all’articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

Art. 6

Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo

1. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire
tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato, di nuove quote o
azioni minoritarie di fondi privati che effettuano investimenti in
favore delle imprese indicate nell’articolo 4 del presente decreto. I
predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura di gara
pubblica aperta e trasparente.
2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l’uscita
del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle
azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori
terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

Art. 7 Gestione del Fondo secondo criteri commerciali 1. Il gestore del Fondo applichera’ le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione delle risorse e provvedera’ alla costituzione di un Comitato Consultivo degli investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale. 2. Nelle operazioni finanziarie indirette, la gestione delle risorse sara’ assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e i fondi privati di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzato a stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli investimenti nonche’ la remunerazione del gestore in base ai risultati economici dei fondi.

Art. 8 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182 e’ modificato come segue: – il periodo "…in conformita’ alla comunicazione della Commissione della Comunita’ Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001" e’ sostituito con "in conformita’ agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02"; 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182: – articolo 1, commi 2, 3 e 4; – articolo 2; – articolo 3; – articolo 4. 3. Il presente decreto e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2011 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 5, foglio n. 169

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/