DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2012 Nomina dei componenti del Consiglio dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del 25-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto l’articolo 1, comma 3 della legge n. 249 del 1997, cosi’ come modificato dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, recante disposizioni per la nomina e la durata degli organi dell’Autorita’, per il quale il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno da nominare componenti del Consiglio dell’Autorita’ medesima; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l’articolo 23, comma 1, lett. a), che dispone la riduzione dei componenti del Consiglio dell’Autorita’ in parola, escluso il Presidente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 2005, con il quale sono stati nominati, per la durata di sette anni, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; Considerato che l’Assemblea del Senato della Repubblica, in data 6 giugno 2012, ha proceduto alla elezione del prof. Antonio Preto e del dr. Francesco Posteraro a componenti del Consiglio dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; Considerato che l’Assemblea della Camera dei deputati, in data 6 giugno 2012, ha proceduto alla elezione del prof. Maurizio Decina e del dr. Antonio Martusciello a componenti del Consiglio dell’Autorita’ in parola; Decreta: Art. 1 1. Il prof. Antonio Preto ed il dr. Francesco Posteraro, eletti dall’Assemblea del Senato della Repubblica, il prof. Maurizio Decina ed il dr. Antonio Martusciello, eletti dall’Assemblea della Camera dei deputati, sono nominati, per la durata di sette anni, componenti del Consiglio dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi per la registrazione. Dato a Roma, addi’ 11 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 53

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Trino e nomina del commissario straordinario.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 178 del 1-8-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trino (Vercelli); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all’ente, a seguito delle quali non puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’ allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1 Il consiglio comunale di Trino (Vercelli) e’ sciolto.

Art. 2 La dottoressa Raffaella Attianese e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 17 luglio 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2012 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 recante: «Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015»

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 6-8-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attivita’
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in
attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal
Governo italiano nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’allegato 1, relativo alle «opere
essenziali», al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008;
Visto il Piano industriale approvato, in data 20 aprile 2012, dal
Consiglio di Amministrazione della Expo 2015 Spa;
Vista la nota, datata 13 giugno 2012, dell’Amministratore Delegato
della Expo 2015 Spa;
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Expo 2015
Spa, in data 11 giugno 2012, ha deliberato la modifica del citato
allegato 1, aggiornandolo alle mutate condizioni organizzative e
realizzative legate alla gestione dell’Expo Milano 2015 ed anche al
fine di renderlo compatibile con il Piano Industriale approvato dal
Consiglio di Amministrazione. In data 20 aprile 2012;
Ritenuta, quindi, la necessita’ di procedere all’aggiornamento
dell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 2008;
Sentito il Presidente della Regione Lombardia;
Sentito il Presidente della Provincia di Milano:
Sentito il Sindaco della Citta’ di Milano;

Decreta:

Art. 1

1. L’Allegato 1, al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, relativo alle «opere essenziali», e’
sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto.
Roma, 15 giugno 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dello sviluppo economico
e delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 328

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LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 10-8-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia
di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. All’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,
impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai
servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le
attivita’ di informazione per la protezione delle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla
protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».

Art. 2 Modifica all’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorita’ delegata 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ inserito il seguente: «1-bis. L’Autorita’ delegata non puo’ esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) sulla base delle direttive di cui all’articolo 1, comma
3-bis, nonche’ delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera
c) del presente comma, coordina le attivita’ di ricerca informativa
finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e’ inserito il
seguente periodo: «Con le modalita’ previste da tale regolamento e’
approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30, il piano annuale delle attivita’ dell’ufficio
ispettivo.»;
c) e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze
operative dell’AISE e dell’AISI, gli approvvigionamenti e i servizi
logistici comuni».

Art. 4 Modifica all’articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identita’ di copertura 1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualita’ di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».

Art. 5

Modifica all’articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in
materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e’ inserito il seguente:
«2-bis. E’ compito del Comitato accertare il rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 8, comma 1, nonche’ verificare che le
attivita’ di informazione previste dalla presente legge svolte da
organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la
sicurezza rispondano ai principi della presente legge».

Art. 6 Modifica all’articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 1. Al terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» e’ sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

Art. 7 Modifiche all’articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresi’, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche’ sul piano annuale delle attivita’ dell’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i)». 2. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell’atto».

Art. 8 Modifica dell’articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari 1. L’articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ sostituito dal seguente: «Art. 34. – (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) – 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all’accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo’ richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Art. 9 Modifica all’articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento 1. All’articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 e’ allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attivita’ relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonche’ alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».

Art. 10 Modifica all’articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato 1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato».

Art. 11 Modifica all’articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato 1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell’articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e’ inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato».

Art. 12

Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
materia di potenziamento dell’attivita’ informativa

1. L’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Nuove norme per il potenziamento dell’attivita’
informativa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’
delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di
cui all’articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a
richiedere l’autorizzazione per svolgere le attivita’ di cui
all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
quando siano ritenute indispensabili per l’espletamento delle
attivita’ loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ richiesta al procuratore
generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli
adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5284):
Presentato dall’ on. Massimo D’Alema ed altri in data 14 giugno
2012.
Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede
legislativa, il 4 luglio 2012 con pareri delle Commissioni II, III,
IV, V e IX.
Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 4, 5, 11,
12 e 17 luglio 2012 e approvato il 19 luglio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3417):
Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede
deliberante, il 24 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª,
4ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 25 e 31
luglio 2012 ed approvato il 1° agosto 2012.

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