MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 29 marzo 2012, n. 53 Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni….

…dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 106 del 8-5-2012

Visto l’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il
comma 13 che rinvia ad uno o piu’ decreti del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, l’adozione delle norme regolamentari
concernenti l’organizzazione e il funzionamento della Agenzia stessa;
Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245,
"Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell’articolo 48, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";
Visto l’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, che consente di modificare con apposito decreto emanato ai sensi
del gia’ citato articolo 48, comma 13 le norme regolamentari di cui
al predetto decreto interministeriale n. 245/2004;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nelle sedute del 9 febbraio e del 15 marzo 2012;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 febbraio 2012;
Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 3745 in data 19
marzo 2012;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita’

1. In attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, al decreto ministeriale 20 settembre 2004, n.
245, "Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma
dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326", di seguito "Regolamento", sono apportate le seguenti
modificazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco, recita:

"Art. 48.

(Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall’anno 2004, fermo restando quanto
gia’ previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di
assistenza farmaceutica territoriale, l’onere a carico del
SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di
ricovero ospedaliero, e’ fissata, in sede di prima
applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a
livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale
percentuale puo’ essere rideterminata con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso
informativo sull’assistenza farmaceutica relativa ai
farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle
varie forme di assistenza distrettuale e residenziale
nonche’ a quelli utilizzati nel corso di ricoveri
ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla
base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004,
tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo
dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l’unitarieta’ delle attivita’ in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e’ istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l’Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. L’Agenzia e’ dotata di personalita’ giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla
regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilita’ e ai prezzi.
4. Sono organi dell’Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre
componenti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia
e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal
Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. L’Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all’Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e’ affidato il
compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l’erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche’ per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell’Osservatorio
sull’impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell’Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l’elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche’, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell’ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche’ per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e’
inferiore o uguale al prezzo piu’ basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa
di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle
lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire,
anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del
superamento, la quota di spettanza al produttore prevista
dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i
prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene
rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni
attraverso l’adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell’accesso
all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura
del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita’, iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita’ ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l’inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi’ alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell’Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all’adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall’Agenzia, e’ ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
sono adottate con delibere del consiglio d’amministrazione,
su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
proposta e’ allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all’Agenzia le unita’ di personale
gia’ assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra’ superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all’Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L’Agenzia puo’ assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo’ far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita’ finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L’Agenzia puo’ altresi’ avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita’ finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita’, ai sensi dell’articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall’Istituto Superiore di sanita’, nonche’ da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle
Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell’Agenzia e dell’Osservatorio sull’impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche’ per l’attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all’articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l’Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita’ editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell’Agenzia.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita’
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente
al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche
di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
11. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e’
autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta’
all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall’anno 2005, al finanziamento
dell’Agenzia si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Con uno o piu’ decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia, prevedendo che l’Agenzia per
l’esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia’
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del
settore dell’assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13 che regolamenta l’assolvimento di tutte le
funzioni gia’ svolte dalla medesima Commissione da parte
degli organi e delle strutture dell’Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all’Agenzia autocertificazione
dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno
precedente per le attivita’ di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute
(404).
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
presso l’Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate decurtate delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall’Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l’impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all’istituzione, nell’ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di
un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture
individuate dalle Regioni, con finalita’ di consulenza e
formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei
Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le
organizzazioni di categorie e le Societa’ scientifiche
pertinenti e le Universita’;
3) alla realizzazione di ricerche sull’uso dei farmaci
ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative
tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico
aggiunto, nonche’ sui farmaci orfani e salvavita, anche
attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Universita’ ed
alle Regioni;
4) ad altre attivita’ di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall’Agenzia.
21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con
provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita’ presso i medici, gli operatori sanitari
e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore
trascurabile;
d) definizione delle modalita’ con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da
aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e’ soppresso.
E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi
con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura e’ depositato un registro
con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in questione e tali dati devono essere accessibili alle
Regioni e all’Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la
propria motivata opposizione» sono sostituite dalle
seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
Regione dove ha sede l’evento». Nel medesimo comma sono
altresi’ soppresse le parole: «o, nell’ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della
riunione».
24. Nel comma 3 dell’articolo 6, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto
membri a» fino a: «di sanita’» sono sostituite dalle
seguenti: «un membro appartenente al Ministero della
salute, un membro appartenente all’istituto Superiore di
Sanita’, due membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome».
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell’eventuale conflitto di
interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
le strutture private accreditate e’ incompatibile, con
attivita’ professionali presso le organizzazioni private di
cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211.
27. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: «all’autorita’
competente» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia
italiana del farmaco, alla Regione sede della
sperimentazione»;
b).
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e
regionali dell’accordo collettivo per la disciplina dei
rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto
dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico
regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell’Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall’articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all’articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le
parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali
coperti da brevetto sul principio attivo».
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base all’articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall’articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
fatta eccezione per l’ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano essi specialita’ o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi’ come definito
dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita’ e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all’insediamento degli Organi dell’Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni.".
Il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245
(Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma
dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326) e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 28
settembre 2004, n. 228.
Il testo dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recita:

"Art. 17.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

(Omissis).
10. Al fine di garantire la massima funzionalita’
dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
rilevanza e all’accresciuta complessita’ delle competenze
ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli
obiettivi di semplificazione e snellimento di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell’articolo
48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di
cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245, e’ modificato, in modo da assicurare l’equilibrio
finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della
finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare,
con deliberazioni assunte ai sensi dell’articolo 22 del
citato decreto n. 245 del 2004, l’assetto organizzativo
dell’Agenzia di cui all’articolo 17 del medesimo decreto n.
245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell’ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
presente lettera sono sottoposte all’approvazione del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva
tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonche’, di diritto, il
direttore generale dell’Aifa e il presidente dell’Istituto
superiore di sanita’; i requisiti di comprovata
professionalita’ e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell’economia sanitaria e della farmaco-economia;
che le indennita’ ai componenti, ferma l’assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la
misura media delle corrispondenti indennita’ previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorita’
nazionali competenti per l’attivita’ regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell’Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le
funzioni istituzionali dell’Agenzia, che l’Agenzia stessa
puo’ rendere nei confronti di terzi ai sensi dell’articolo
48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del
2003, stabilendo altresi’ la misura dei relativi
corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun
titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per
il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle
funzionalita’ informatiche della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in
commercio, nonche’ per la gestione informatica delle
relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE.".
Si riporta il testo dell’articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".

Note all’art. 1:
Per il testo dell’articolo 17, comma 10, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, vedasi nelle note alle
premesse.
Per il testo dell’articolo 48, comma 13, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, vedasi nelle note alle
premesse.

Art. 2

Natura giuridica e ulteriori attribuzioni del Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia

1. All’articolo 2, comma 2 del Regolamento, dopo la parola
"efficacia" sono aggiunte le seguenti: "nonche’ del principio di
leale collaborazione con le regioni, assicurando il costante raccordo
con le competenti strutture dei servizi sanitari regionali.".
2. All’articolo 6 del Regolamento, dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente:
"2-bis. Al fine di garantire la massima funzionalita’
dell’Agenzia in relazione alla rilevanza e complessita’ delle
competenze alla medesima attribuitele, il Consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale, puo’ modificare
l’assetto organizzativo dell’Agenzia nel rispetto delle modalita’
procedimentali richiamate dal successivo articolo 22, comma 3.".

Note all’art. 2:
Il testo dell’articolo 2 del citato decreto
interministeriale n. 245 del 2004, come modificato dal
presente decreto, recita:

"Art. 2.

(Natura giuridica)

1. L’Agenzia, che ha sede in Roma, e’ dotata di
personalita’ giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia
amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale.
2. L’Agenzia opera in base ai principi di legalita’,
imparzialita’ e trasparenza, con criteri di efficienza,
economicita’ ed efficacia nonche’ del principio di leale
collaborazione con le regioni, assicurando il costante
raccordo con le competenti strutture dei servizi sanitari
regionali.".
Il testo dell’articolo 6 del Regolamento di cui al
citato decreto interministeriale n. 245 del 2004, come
modificato dal presente decreto, recita:

"Art. 6.

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito in
conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 48, comma
4, lettera b) della legge di riferimento, e’ composto da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, e da quattro componenti,
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza, tutti scelti tra persone di comprovata
esperienza in materia sanitaria.
2. Il Consiglio di amministrazione adotta, su proposta
del Direttore generale dell’Agenzia, le delibere relative
alle materie di cui all’articolo 48, comma 5, lettere c),
d), e) ed f) della legge di riferimento.
2-bis. Al fine di garantire la massima funzionalita’
dell’Agenzia in relazione alla rilevanza e complessita’
delle competenze alla medesima attribuitele, il Consiglio
di amministrazione, su proposta del direttore generale,
puo’ modificare l’assetto organizzativo dell’Agenzia nel
rispetto delle modalita’ procedimentali richiamate dal
successivo articolo 22, comma 3.
3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su
istruttoria del Direttore generale:
a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo e il
programma triennale ed annuale di attivita’ dell’Agenzia e
li trasmette al Ministro della salute;
b) delibera i regolamenti interni dell’Agenzia;
c) delibera la dotazione organica complessiva e il
numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;
d) approva i periodici rapporti informativi predisposti
dal Direttore generale ai sensi dell’articolo 48, comma 5,
della legge di riferimento;
e) verifica che i contratti e le convenzioni siano
stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal
Consiglio medesimo;
f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui
all’articolo 48, comma 19, della legge di riferimento,
adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;
g) istituisce il Centro di informazione indipendente
sul farmaco di cui al citato articolo 48, comma 19, della
legge di riferimento;
h) provvede alla nomina della Commissione per la
promozione della ricerca e sviluppo nel settore
farmaceutico di cui all’articolo 21 del presente
regolamento;
i) approva la lista degli esperti dell’Agenzia con
comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i
relativi compensi, nel limite massimo di venti unita’. Per
assicurare le attivita’ di consulenza per l’Agenzia, per le
funzioni istruttorie nell’ambito delle sottocommissioni,
dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a
livello europeo, puo’ avvalersi, nei limiti delle risorse
disponibili, di consulenti, ai quali e’ corrisposta una
indennita’ di presenza;
j) propone al Ministro della salute la variazione delle
tariffe per l’autorizzazione all’immissione in commercio
dei medicinali.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su:
a) la verifica della corrispondenza delle attivita’
dell’Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle
priorita’ ed alle direttive del Ministro della salute e
rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di cui
all’articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
b) la nomina dei componenti dell’Osservatorio per il
monitoraggio delle politiche regionali e per il supporto
alle singole regioni di cui all’articolo 18 del presente
regolamento;
c) a decorrere dall’anno 2005, il compenso dei membri
degli organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente
regolamento, nel rispetto della disposizione recata
dall’articolo 48, comma 12, della legge di riferimento.
5. Con provvedimento del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sara’ stabilito il compenso da corrispondere al presidente
e ai componenti del Consiglio di amministrazione.".

Art. 3

Razionalizzazione degli organi collegiali dell’Agenzia

1. All’articolo 19 del Regolamento:
a) al comma 1 dopo la parola "operano" sono inserite le seguenti:
"anche a supporto dell’attivita’ del Consiglio di amministrazione e
comunque in raccordo tra loro,";
b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 sono cosi’ sostituiti:
"4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto
tecnico-consultivo all’Agenzia ai fini della contrattazione prevista
dall’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato
prezzi e rimborso sono nominati con decreto del Ministro della
salute, e sono composti ciascuno da dieci membri di cui tre designati
dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente,
uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e quattro dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti di diritto
il direttore generale dell’Agenzia e il presidente dell’Istituto
superiore di sanita’. I componenti non di diritto durano in carica
tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I
componenti non di diritto della Commissione consultiva
tecnico-scientifica sono scelti tra persone di comprovata e
documentata competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel
settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di diritto
del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata
professionalita’ ed esperienza almeno quinquennale nel settore della
metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell’economia
sanitaria e di farmacoeconomia nonche’ dell’organizzazione sanitaria
e tra esperti in diritto sanitario.
6. L’organizzazione e il funzionamento della Commissione
consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono
disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale.
7. A ciascun componente non di diritto della Commissione
consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
spetta un’indennita’ annua lorda di euro 25.000.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal
precedente comma e a quelli derivanti dal funzionamento dei medesimi
organi collegiali si provvede mediante le risorse di cui all’articolo
48, comma 8, lettera b), c) e c-bis) del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, integrato dal comma 5-quinquies dell’articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
c) il comma 9 e’ abrogato.
2. Dopo l’articolo 19 del Regolamento e’ inserito il seguente:
"19-bis. Revoca, sospensione e decadenza dei componenti non di
diritto degli organi collegiali – 1. Le ipotesi di sospensione per
conflitto di interessi dei componenti non di diritto della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e
rimborso sono disciplinati con delibera del Consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale. I componenti non
di diritto devono altresi’ dichiarare, all’atto della nomina, di non
essere in posizione di conflitto di interessi con l’attivita’ delle
commissioni. I componenti della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso vengono
dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei
requisiti della nomina nonche’ nei casi di accertata e mancata
rimozione delle cause di incompatibilita’.".
3. Gli articoli 20 e 21 del Regolamento sono abrogati.
4. All’articolo 22, comma 3 del Regolamento le parole " la
determinazione del compenso dei membri degli organi di cui agli
articoli 19, 20, e 21del presente regolamento" sono soppresse.

Note all’art. 3:
L’articolo 19 del citato Regolamento, come modificato
dal presente decreto, recita:

"Art. 19.

(Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato
prezzi e rimborso)

1. Nell’ambito dell’Agenzia operano anche a supporto
dell’attivita’ del Consiglio di amministrazione e comunque
in raccordo tra loro, la «Commissione consultiva
tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci» e il
«Comitato prezzi e rimborso».
2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge
le funzioni gia’ attribuite alla Commissione unica del
farmaco, nonche’ i compiti attribuitile dall’articolo 48,
comma 5, lettere d), e) ed l) della legge di riferimento;
essa svolge, altresi’, attivita’ di consulenza
tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o
del Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione di cui al precedente comma adotta le
proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico
scientifico e sanitario, anche sulla base dell’attivita’
istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.
4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di
supporto tecnico-consultivo all’Agenzia ai fini della
contrattazione prevista dall’articolo 48, comma 33, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il
Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del
Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci
membri di cui tre designati dal Ministro della salute, uno
dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro
dell’economia e delle finanze e quattro dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti
di diritto il direttore generale dell’Agenzia e il
presidente dell’Istituto superiore di sanita’. I componenti
non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili
consecutivamente per una sola volta. I componenti non di
diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica
sono scelti tra persone di comprovata e documentata
competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel
settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di
diritto del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra
persone di comprovata professionalita’ ed esperienza almeno
quinquennale nel settore della metodologia di
determinazione del prezzo dei farmaci, dell’economia
sanitaria e di farmacoeconomia nonche’ dell’organizzazione
sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.
6. L’organizzazione e il funzionamento della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso sono disciplinati con delibera del
Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore
generale.
7. A ciascun componente non di diritto della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso spetta un’indennita’ annua lorda di euro
25.000.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto
disposto dal precedente comma e a quelli derivanti dal
funzionamento dei medesimi organi collegiali si provvede
mediante le risorse di cui all’articolo 48, comma 8,
lettera b),c) e c-bis) del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5 -quinquies
dell’articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
9. (abrogato).".
L’articolo 20 del citato Regolamento, abrogato dal
presente decreto, recava:" Centro di collegamento
Agenzia-Regioni".
L’articolo 21 del citato Regolamento, abrogato dal
presente decreto, recava: "Commissione per la promozione
della ricerca e sviluppo".
Si riporta il testo dell’articolo 22, comma 3, del
citato Regolamento, come modificato dal presente decreto:

"Art. 22.

Vigilanza

1. L’Agenzia e’ sottoposta alla vigilanza del Ministero
della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministro della salute puo’ disporre ispezioni
anche per la verifica dell’osservanza delle disposizioni
impartite e richiedere al Direttore generale dell’Agenzia i
dati e le informazioni sull’attivita’ svolta dalla stessa.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di
adozione dei regolamenti interni, gli atti di
programmazione, le variazioni del ruolo organico, il
bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono
trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, li approva nei
trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il
riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i
trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si
intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il
Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni
puo’ recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo
per il controllo, oppure puo’ motivare in merito alle
ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente
testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti,
i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto
alla approvazione o all’annullamento degli atti.
4. Le variazioni del ruolo organico di cui al
precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 25, comma 2, del
presente regolamento, sono approvati con il concerto del
Ministero della funzione pubblica.
5. Per l’approvazione degli atti di programmazione dei
bilanci si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.".

Art. 4

Servizi e utilita’ resi a terzi e diritto annuale

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 17, comma 10,
lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono individuati i
seguenti servizi che l’Agenzia puo’ rendere nei confronti dei terzi
ai sensi dell’articolo 48, comma 8, lett. c-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
a) attivita’ nazionale di consulenza scientifica;
b) attivita’ di formazione e formazione continua per operatori di
settore;
c) analisi di ricerche e studi di settore;
d) attivita’ editoriali.
2. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del
direttore generale, aggiorna l’elenco dei servizi di cui al comma 1,
secondo le modalita’ previste dall’articolo 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e stabilisce altresi’ la misura
degli importi dei corrispettivi per l’erogazione dei singoli servizi,
con delibere da sottoporre all’approvazione del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
aggiornandoli agli indici ISTAT.
3. Ai fini del comma 2, i corrispettivi dei servizi compatibili con
le funzioni istituzionali dell’Agenzia sono calcolati sulla base dei
costi sostenuti per gli investimenti finalizzati alla realizzazione
dei servizi e sulla base dell’impegno professionale orario delle
risorse dell’Agenzia. Tali corrispettivi sono determinati in modo da
risultare competitivi rispetto a quelli praticati dall’Agenzia
europea dei medicinali (EMA) o da altre agenzie regolatorie degli
Stati membri dell’Unione europea.
4. L’erogazione dei servizi di cui al comma 1, e’ subordinata
all’adozione della deliberazione del consiglio di amministrazione
dell’Agenzia che determina i corrispettivi secondo la procedura di
cui al comma 2.
5. In applicazione dell’articolo 17, comma 10, lettera d), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ introdotto, per ciascuna
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in corso di
validita’, un diritto annuale di euro mille (1000,00) a carico di
ciascun titolare. Tempi e modalita’ per la corresponsione del diritto
annuale sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione.
6. Per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE gli importi dei corrispettivi dei servizi e del diritto
annuale sono ridotti del 25%. Analoga riduzione degli importi dei
corrispettivi dei servizi si applica in favore degli enti pubblici.

Note all’art. 4:
Per il testo dell’articolo 17, comma 10, lettere c) e
d), del citato decreto-legge n. 98 del 2011, vedasi nelle
note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 48, comma 8, lettera c-bis,
del citato decreto-legge n. 269 del 2003, vedasi nelle note
alle premesse.
La raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003 concerne la definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 5

Invarianza di oneri

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

p. Il Ministro dell’economia e delle finanze
il vice Ministro
Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN.
LAVORO, registro n. 6, foglio n. 72

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012 , n. 69 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali….

….e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 31-5-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge
comunitaria 2010;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione
tra le autorita’ nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori;
Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento e del Consiglio del
25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. All’articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 :
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) chiamata, la
connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico che consente la comunicazione
bidirezionale;»;
2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) reti di
comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o
con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per
la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi
per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»;
3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) rete
pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «rete di comunicazione
elettronica» sono inserite le seguenti: «o da un servizio di
comunicazione elettronica»;
b) al comma 3, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:
«g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che
comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la
modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati
personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto
della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.».
2. All’articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Obblighi relativi ai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta,
ai sensi dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia
affidata l’erogazione del predetto servizio, misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo
32-bis»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione
elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili
soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la
protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli
altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche
accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da
archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche’ assicurano l’attuazione di una politica di
sicurezza.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1» sono
inserite le seguenti: «, 1-bis».
3. Dopo l’articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e’ inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati
personali). – 1. In caso di violazione di dati personali, il
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare
pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di
altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo
l’avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e’ dovuta se il fornitore
ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di
protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai
dati oggetto della violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia’ provveduto, il Garante puo’,
considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione,
obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona
l’avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene
almeno una descrizione della natura della violazione di dati
personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere
maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare
i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati
personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le
conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o
adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo’ emanare, con proprio provvedimento, orientamenti
e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha
l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato
applicabile a tale comunicazione, nonche’ alle relative modalita’ di
effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di
attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla
direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di
dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate,
le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in
modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente articolo. Nell’inventario figurano
unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico affidi l’erogazione del predetto
servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al
fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni
necessarie a consentire a quest’ultimo di effettuare gli adempimenti
di cui al presente articolo.».
4. All’articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, comprese quelle che supportano i
dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione».
5. All’articolo 122, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente: «1. L’archiviazione
delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di
un utente o l’accesso a informazioni gia’ archiviate sono consentiti
unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso
il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalita’
semplificate di cui all’articolo 13, comma 3. Cio’ non vieta
l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni gia’
archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
societa’ dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o
dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione
delle modalita’ semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene
anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di
metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente
o dell’utente.»;
b) il comma 2, e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere
utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di
dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilita’ per il
contraente o l’utente.»;
c) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Salvo quanto
previsto dal comma 1, e’ vietato l’uso di una rete di comunicazione
elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.».
6. All’articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo la parola: «manifestato» e’ inserita la seguente:
«preliminarmente».
7. All’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L’uso di sistemi automatizzati» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi
automatizzati»;
2) dopo la parola: «automatizzati» sono inserite le seguenti: «di
chiamata o di comunicazione»;
3) le parole: «dell’interessato» sono sostituite dalle seguenti:
«del contraente o utente»;
b) al comma 5:
1) dopo la parola: «mittente» sono inserite le seguenti: «o in
violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70,»;
2) dopo le parole: «di cui all’articolo 7» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «, oppure esortando i destinatari a visitare siti web
che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del
2003».
8. Dopo l’articolo 132, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e’ inserito il seguente:
«Art. 132-bis (Procedure istituite dai fornitori). – 1. I fornitori
istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste
effettuate in conformita’ alle disposizioni che prevedono forme di
accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul
numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle
risposte date.».
9. Dopo l’articolo 162-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e’ inserito il seguente:
«Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico). – 1. La
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 1, e’
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis,
comma 2, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente
o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la
comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si
applica l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo’ essere
applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari
realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione della violazione
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 164-bis,
comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis,
comma 7, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano
nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato
l’erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano
comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi
dell’articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini
degli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.».
10. Al comma 1 dell’articolo 164-bis del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «162,» sono inserite le
seguenti: «162-ter,».
11. Al comma 1 dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti:
«nelle comunicazioni di cui all’articolo 32-bis, commi 1 e 8,».
12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola:
«abbonato», ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente:
«contraente».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre
2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi’ recita:
"Art. 9. Delega al Governo per l’attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu’ decreti legislativi per dare attuazione alle
direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita’ nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa
all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e
2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,
concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante
l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative
alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l’adeguamento e
l’integrazione delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati
personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269.
3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8,
gli operatori di rete locale che d’intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all’80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media audiovisivi nazionali, cosi’ come definiti
precedentemente, puo’ essere trasmesso dagli stessi
operatori locali a condizione che per la stessa capacita’
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi’, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita’, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita’;
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell’ambito dei procedimenti restrittivi
dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
linea con i principi di neutralita’ tecnologica e dei
servizi, nel rispetto degli accordi internazionali
pertinenti, nonche’ nel prioritario rispetto di obiettivi
d’interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita’ di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle
direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di
reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia
necessario, al fine di evitare interferenze dannose;
proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici
riesaminando periodicamente la necessita’ e la
proporzionalita’ delle misure adottate; assicurare la
qualita’ tecnica del servizio; assicurare la massima
condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l’uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed integrita’ delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli
utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,
dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
anche per cio’ che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica, in tema di prezzi, qualita’, tempi e
condizioni di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo di
facilitare la loro confrontabilita’ da parte dell’utente e
l’eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune
modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
riferimento alla disciplina dell’incompatibilita’
sopravvenuta ovvero della durata dell’incompatibilita’
successiva alla cessazione dell’incarico di componente e di
Presidente dell’Autorita’ medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita’ europee di
regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche’ di
protezione dei dati personali e delle informazioni gia’
archiviate nell’apparecchiatura terminale, fornendo
all’utente indicazioni chiare e comprensibili circa le
modalita’ di espressione del proprio consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per la
navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di
competenza, del Garante per la protezione dei dati
personali e della Direzione nazionale antimafia quali
autorita’ nazionali ai fini dell’articolo 15, paragrafo
1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti
efficienti e innovazione nelle infrastrutture di
comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni
che attribuiscano all’autorita’ di regolazione la facolta’
di disporre la condivisione o la coubicazione delle
infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di
promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell’obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di
settore dell’Unione europea e nel rispetto delle
specificita’ delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un’effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
la protezione dei dati personali, nell’adempimento delle
funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel
rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei
compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia’
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione
delle norme introdotte dall’articolo 2 della citata
direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del
sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto
periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in
favore dell’ente gestore» sono sostituite dalle seguenti:
«in favore del titolare dell’archivio».
6. Dall’esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
"Art. 24. (Disposizioni finali)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti
legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini dell’acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
secondo le procedure di cui all’articolo 1 della medesima
legge.
2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 7 e’
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
La direttiva 2002/58/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 31
luglio 2002, n. L 201.
La direttiva 2009/136/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2009/140/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.

Note all’art. 1:
Il testo dell’articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 4. (Definizioni).
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita’ di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita’,
alle modalita’ del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, cui si riferiscono
i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non puo’ essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o piu’ unita’ dislocate in
uno o piu’ siti;
q) «Garante», l’autorita’ di cui all’articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e’ necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi’,
per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell’identita’;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l’autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo’ accedere,
nonche’ i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati
e alle modalita’ di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
g-bis) violazione di dati personali: violazione della
sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalita’ di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalita’ di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalita’ di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.".
Il testo dell’articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi
dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia
affidata l’erogazione del predetto servizio, misure
tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli
adempimenti di cui all’articolo 32-bis.
1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di
cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle
reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale
autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
la protezione dei dati relativi al traffico ed
all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche’ assicurano l’attuazione di una politica
di sicurezza.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l’adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia e’ definita
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalita’ previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa e’ resa al Garante e all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni.".
Il testo dell’articolo 121 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 121. (Servizi interessati).
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e
di identificazione.".
Il testo dell’articolo 122 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 122. (Informazioni raccolte nei riguardi
dell’abbonato o dell’utente).
1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a
informazioni gia’ archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con le
modalita’ semplificate di cui all’articolo 13, comma 3.
Cio’ non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o
l’accesso alle informazioni gia’ archiviate se finalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della societa’ dell’informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale
servizio. Ai fini della determinazione delle modalita’
semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche
conto delle proposte formulate dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche
allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che
assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o
dell’utente.
2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al
comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi
che siano di facile e chiara utilizzabilita’ per il
contraente o l’utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e’ vietato
l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o
per monitorare le operazioni dell’utente.".
Il testo dell’articolo 123, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi’
recita:
"Art. 123. (Dati relativi al traffico)
(Omissis).
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico puo’ trattare i dati di
cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a
fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio
consenso, che e’ revocabile in ogni momento.
(Omissis).".
Il testo dell’articolo 130 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 130. (Comunicazioni indesiderate).
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e’ consentito con il consenso del contraente o
utente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalita’ ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalita’ di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonche’ ai sensi
di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1,
mediante l’impiego del telefono e della pasta cartacea per
le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche
in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione
della quale e’ intestatario e degli altri dati personali di
cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e’ istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del
registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato
all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita’ tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e’
intestatario secondo modalita’ semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita’ tecniche di funzionamento e
di accesso al registro mediante interrogazioni selettive
che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel
registro stesso, prevedendo il tracciamento delle
operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita’
dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita’ o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche’ del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita’ dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di
dati per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera b), di garantire la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e di fornire
all’utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita’ e sulle modalita’ di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il
titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, puo’ non
richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e
in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalita’ di cui al presente comma, e’ informato
della possibilita’ di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per
le finalita’ di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l’identita’
del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i
diritti di cui all’articolo 7, oppure esortando i
destinatari a visitare siti web che violino il predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo il Garante puo’, provvedendo ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresi’
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni."
Il testo dell’articolo 164-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
"Art. 164-bis. (Casi di minore gravita’ e ipotesi
aggravate)
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,
162, 162-ter, 163 e 164 e’ di minore gravita’, avuto
altresi’ riguardo alla natura anche economica o sociale
dell’attivita’ svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
(Omissis).".
Il testo dell’articolo 168 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
"Art. 168. (Falsita’ nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante).
1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’articolo
32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui
all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
Il decreto legislativo n. 196 del 2003 e’ citato nelle
note alle premesse.

Art. 2

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO 7 giugno 2012, n. 76 Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari…

….nonche’ le modalita’ di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 134 del 11-6-2012

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo
16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, recante regolamento concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei
professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi
4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Acquisiti i pareri dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario
nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della
ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre
2011 e 19 ottobre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 febbraio 2012;
Considerata la necessita’ di definire criteri e parametri per la
valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresi’ di definire i criteri e le modalita’ mediante le
quali e’ accertata la coerenza dei criteri e parametri di
qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli
richiesti ai candidati all’abilitazione per la prima fascia ai sensi
dell’articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno
2012;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per ANVUR: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della
ricerca;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei
professori universitari;
g) per abilitazione: l’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per commissione: la commissione per l’abilitazione scientifica
nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo
15, comma 1, della Legge;
l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui
all’articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio
2006, n. 18, di riordino del CUN;
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una
valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili
di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il
risultato di una misura;
o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali e’
resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei
parametri;
p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalita’
prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista
medesima in due parti uguali;
q) per eta’ accademica: il periodo di tempo successivo alla data
della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore
concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternita’, di
altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli per motivi di studio, nonche’ di interruzioni
dell’attivita’ scientifica per fondati motivi da valutare in
relazione al curriculum del candidato;
r) per indice h di Hirsch: l’indice h, definito da Jorge E.
Hirsch (Universita’ della California, San Diego – USA);
s) per ISSN: l’International Standard Serial Number, ossia il
codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle
pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su
uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le
disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia
dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
t) per ISBN: l’International Standard Book Number, ossia il
codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi
pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione,
assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN,
secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata
in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
Si riporta il testo dell’articolo 16, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la
qualita’ e l’efficienza del sistema universitario):
"Art. 16. Istituzione dell’abilitazione scientifica
nazionale
(Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attivita’ di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita’ che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo’ presentare ai fini del conseguimento
dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza
e congruita’ dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
d) l’indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento
dell’abilitazione;
e) i termini e le modalita’ di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l’individuazione di modalita’ informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicita’
degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita’ di bilancio degli atenei, di
un’unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari all’interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un
commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
universita’ di un Paese aderente all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da’ luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita’;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu’ di un commissario della stessa
universita’; la possibilita’ che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita’ didattica, nell’ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in
servizio all’estero di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita’ scientifica complessiva, con
particolare riferimento all’ultimo quinquennio;
l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che
della commissione faccia parte almeno un commissario per
ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta
professori ordinari; la commissione puo’ acquisire pareri
scritti pro veritate sull’attivita’ scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu’ di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell’abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per
l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell’abilitazione come titolo
preferenziale per l’attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all’articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell’abilitazione presso universita’ dotate di idonee
strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita’ prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240):
"Art. 4 . Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN,
l’ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri
differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo
presente la specificita’ delle aree, ai fini della
valutazione dei candidati di cui all’articolo 8, comma 4.
Con lo stesso decreto puo’ essere previsto un numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo’
presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione,
anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In
ogni caso tale numero non puo’ essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica
dell’adeguatezza e congruita’ dei criteri e parametri di
cui al comma 1, sentiti il CUN, l’ANVUR e il CEPR. La
revisione o l’adeguamento degli stessi e’ disposta con
decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati
della valutazione delle politiche di reclutamento di cui
all’articolo 5, comma 5, della legge.
(Omissis).".
"Art. 6. Commissione nazionale per l’abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia
(Omissis).
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e
parametri di qualificazione scientifica, coerenti con
quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’articolo
4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima
fascia nel settore concorsuale per il quale e’ stata
presentata domanda.
5. L’accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari e’ effettuata dall’ANVUR per ciascuna area
disciplinare, nell’ambito delle competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione
vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).".
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell’articolo 33, sesto comma,
della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 33.
(Omissis).
Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
(Omissis).".
L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che
la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Per il testo dell’articolo 16, comma 3 della citata
legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo.
Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note al titolo.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche’
sperimentazione organizzativa e didattica) e’ stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
S.O.
Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (
Istituzione del Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica) e tecnologica e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
Il testo della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari) e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n.
258.
Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e’ stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all’art. 1:
Per i riferimenti alla legge n. 240 del 2010, si vedano
le note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta il testo dell’articolo 15, comma 1, e
dell’articolo 16, comma 1, della citata legge n. 240 del
2010:
"Art. 15. Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita’, i settori concorsuali in relazione ai quali
si svolgono le procedure per il conseguimento
dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali.
Ciascun settore concorsuale puo’ essere articolato in
settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18,
22, 23 e 24 della presente legge, nonche’ per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
(Omissis).".
"Art. 16. Istituzione dell’abilitazione scientifica
nazionale
1. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L’abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1, lett. a),
della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale):
"Art. 1. Composizione
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e’ organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e’
composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di
aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore;
(Omissis).".

Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo
16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6,
commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attivita’
scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati
all’abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per
area, che ciascun candidato puo’ presentare ai fini della valutazione
nella procedura di abilitazione;
c) le modalita’ di accertamento della coerenza dei criteri e
parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti
commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati
all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Note all’art. 2:
Per il testo dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b)
e c) della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note
al titolo. Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011, si vedano le note al titolo.

Art. 3
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di
abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e
di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un
motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del
candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i
parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati
dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in
base al quale l’abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno
ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in
considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda
fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
3. L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di
ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere
in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e
parametri piu’ selettivi ai fini della valutazione delle
pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con
atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello
dell’universita’ sede della procedura di abilitazione. La
ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e
motivata.

Art. 4
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione
alle funzioni di professore di prima fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e’ volta ad accertare la piena maturita’ scientifica dei
candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche
affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualita’ e
originalita’, tali da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri
di valutazione la capacita’ di dirigere un gruppo di ricerca anche
caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale,
l’esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la
capacita’ di attrarre finanziamenti competitivi in qualita’ di
responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la
capacita’ di promuovere attivita’ di trasferimento tecnologico. La
commissione puo’ stabilire, con le modalita’ di cui all’articolo 3,
comma 3, di non utilizzare uno o piu’ di tali ulteriori criteri in
relazione alla specificita’ del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C,
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno
del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle
pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che
utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C,
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento
ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del
decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine,
va tenuto conto dei periodi di congedo per maternita’ e di altri
periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e
diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore
concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’eta’ accademica e, ove
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore
concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata
mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) responsabilita’ scientifica per progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca
(fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione
internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attivita’
scientifica;
i) nei settori concorsuali in cui e’ appropriato, risultati
ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e
commercializzazione di brevetti;
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione,
con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a
una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del
2011:
"Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione
sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con
decreto del competente Direttore generale del Ministero,
per ciascun settore concorsuale e distintamente per la
prima e la seconda fascia dei professori universitari.
(Omissis).".

Art. 5
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione
alle funzioni di professore di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e’ volta ad accertare la maturita’ scientifica dei
candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della
qualita’ e originalita’ dei risultati raggiunti nelle ricerche
affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di
valutazione la comprovata capacita’ di coordinare o dirigere un
gruppo di ricerca, la capacita’ di attrarre finanziamenti competitivi
almeno in qualita’ di responsabile locale e la capacita’ di
promuovere attivita’ di trasferimento tecnologico. La commissione
puo’ stabilire, con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, di
non utilizzare uno o piu’ di tali ulteriori criteri in relazione alla
specificita’ del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E,
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno
del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di
merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che
utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E,
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento
ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del
decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine,
va tenuto conto dei periodi di congedo per maternita’ e di altri
periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e
diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore
concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’eta’ accademica e, ove
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore
concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato
mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca
(fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attivita’
scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui e’ appropriato, risultati
ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e
commercializzazione di brevetti;
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione,
con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a
una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Note all’art. 5:
Per il testo dell’articolo 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note all’articolo 4.

Art. 6
Indicatori di attivita’ scientifica

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli
indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi
al principio secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita
esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica
complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla
base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A,
numero 3, lettera b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli
indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi
al principio secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita
esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica
complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia,
sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato
A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato B, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli
indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio
secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita esclusivamente
ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’importanza e dell’impatto della
produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per
la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di
cui all’allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato B, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli
indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio
secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita esclusivamente
ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica
complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla
base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato B,
numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi
e’ tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalita’ di
cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l’ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette
al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli
allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all’allegato
B, definiti secondo modalita’ stabilite con propria delibera.

Art. 7
Pubblicazioni presentate dai candidati

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero
massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare e’
stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero
massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare e’
stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le
pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel
limite massimo prescritto.

Art. 8
Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera
h), secondo periodo della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del
Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della
quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i
professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di
cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una
qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri
stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale
di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul
sito del Ministero.
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato
dall’allegato F, evidenziando in particolare le attivita’ svolte
nell’ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda
devono attestare:
a) la continuita’ della produzione scientifica, con particolare
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di
pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del
Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternita’ e di
altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli per motivi di studio;
b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con
quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima
fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera
b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all’articolo
4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), e’
assicurato dall’appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e
dalla positiva valutazione dell’attivita’ svolta di cui all’articolo
6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui
all’articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza e’ accertata, per i
settori concorsuali di cui all’allegato A, sulla base degli
indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati,
e, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, sulla base degli
indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il
professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, del Regolamento, appartiene a un
settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di
abilitazione, la qualificazione dello stesso e’ valutata in relazione
al settore concorsuale di appartenenza.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Direttore generale per l’universita’,
lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, di
seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo
settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il
proprio curriculum, redatto ai sensi del comma 2;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la
positiva valutazione da parte dell’ateneo ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, della Legge;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno
soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la
trasmette all’ANVUR.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l’ANVUR accerta
il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.
6. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione
acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti
stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale
comunica all’interessato entro dieci giorni i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, l’interessato puo’ presentare per
iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da
documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore
generale, l’ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle
osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e’ data ragione all’interessato con apposito
provvedimento del Direttore generale.
7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il
Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la
lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i
nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per
esservi inclusi.
8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della
positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge.

Note all’art. 8:
Per il testo dell’articolo 16, comma 3, lettera h),
della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al
titolo.
Per il testo dell’articolo 6, commi 4 e 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note al titolo.
Si riporta il testo dell’articolo 6, commi 2, 3 e 6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011:
"Art. 6 – Commissione nazionale per l’abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia
(Omissis).
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del
Ministero costituisce un’apposita lista composta per
ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno
presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri
della commissione sono individuati mediante sorteggio
all’interno della lista medesima. Ai membri delle
Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita’.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano
esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai
sensi dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero,
attestando il possesso della positiva valutazione di cui
all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il
curriculum e la documentazione concernente la complessiva
attivita’ scientifica svolta, con particolare riferimento
all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento
nella lista i professori ordinari di universita’ italiane.
(Omissis).
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di
cui al comma 2 e’ inferiore a otto, si provvede
all’integrazione della stessa, fino a raggiungere il
predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti
commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all’atto della presentazione della domanda
ai sensi del comma 2, non hanno manifestato
l’indisponibilita’ a fare parte di commissioni relative a
settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il
sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non
consente comunque di raggiungere il numero di otto unita’
occorrente per la formazione della lista, la stessa e’
integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante
sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore
concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore
concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al
sorteggio quando il numero delle unita’ disponibili e’ pari
o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I
professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del
secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi
requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del
comma 3, e il medesimo livello di qualificazione
scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio
dei commissari e’ quindi effettuato nell’ambito della lista
cosi’ integrata.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 7, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 6. Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo
(Omissis).
7. Le modalita’ per l’autocertificazione e la verifica
dell’effettivo svolgimento della attivita’ didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi’ la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche’ in relazione
all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita’ gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita’ a valutare
positivamente o negativamente le attivita’ dei singoli
docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell’attivita’ di ricerca ai fini
del comma 8.
(Omissis).".

Art. 9
Revisione dei criteri e parametri

1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l’ANVUR, il CUN e il
CEPR, procede alla verifica dell’adeguatezza e congruita’ dei criteri
e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonche’ del numero
massimo delle pubblicazioni di cui all’articolo 7, e relativi
allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della
valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5,
comma 5, della Legge, nonche’ delle migliori prassi diffuse a livello
internazionale, e dispone l’eventuale revisione degli stessi con
proprio decreto.
2. Al termine della seconda tornata delle procedure di
abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l’ANVUR,
il CUN e il CEPR, verifica l’adeguatezza e congruita’ degli
indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne
dispone con proprio decreto l’eventuale revisione.

Note all’art. 9:
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 5, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 5. Delega in materia di interventi per la
qualita’ e l’efficienza del sistema universitario
(Omissis).
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell’attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell’ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l’intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta’ di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita’; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
(Omissis).".

Art. 10

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’ANVUR svolge le attivita’ previste dal presente regolamento
nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 giugno 2012

Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN.
LAVORO, registro n. 8, foglio n. 51

Note all’art. 10:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e’ stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul….

…fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 161 del 12-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio
2006 e successive modificazioni, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed
in particolare, l’articolo 56, paragrafo 4;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l’articolo 7
concernente l’ammissibilita’ delle spese nell’ambito dell’obiettivo
«Convergenza» e dell’obiettivo Competitivita’ regionale ed
occupazione, e l’articolo 13 in materia di ammissibilita’ delle spese
nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1784/1999, ed in particolare l’articolo 11 relativo
all’ammissibilita’ delle spese;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione, dell’8
dicembre 2006 e successive modificazioni, che stabilisce modalita’,
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento
(CE) n. 1080/2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.
196, di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
Visto l’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modilicazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.
1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto
riguarda l’ammissibilita’ degli investimenti a favore dell’efficienza
energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
Visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010;
Vista la presa d’atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 26 febbraio 2009, dell’Accordo siglato tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 12
febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed alle
competenze;
Visto l’articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che ha trasferito al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni, gia’ attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai
sensi del decreto-legge n. 181 del 2010, previste dall’articolo 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18
novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca e’ stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18
novembre 2011, recante conferimento dell’incarico per la coesione
territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2012, con il quale il Ministro senza portafoglio Fabrizio
Barca e’ stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento,
di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di
vigilanza e verifica, nonche’ ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri
relativamente alla materia delle politiche per la coesione
territoriale;
Visto l’articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico, ad eccezione della Direzione Generale per l’incentivazione
delle attivita’ imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro
per la coesione territoriale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per gli affari europei;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema
di ammissibilita’ delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n. 196, al fine di adeguare il pertinente quadro
normativo nazionale alle modifiche apportate al regolamento (CE) n.
1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dai regolamenti (CE) n. 396/2009
e 397/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
e dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, tenendo altresi’ conto dell’Accordo
siglato fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi di sostegno
al reddito.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). – 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 56, paragrafo 4, del
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio
2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
«Art. 56. (Ammissibilita’ delle spese). – (Omissis).
4. Le norme in materia di ammissibilita’ delle spese
sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le
eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun
Fondo. Esse riguardano la totalita’ delle spese dichiarate
nell’ambito del programma operativo.».
– Il testo del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999 e’ pubblicato nella G.U.U.E.
31 luglio 2006, n. L 210.
– Si riporta in particolare il testo dell’art. 7, cosi’
come modificato dal regolamento CE 397/2009 e dal
regolamento UE 437/2010 e dell’art. 13 del citato
regolamento:
«Art. 7. (Ammissibilita’ delle spese). – 1. Le spese
seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:
a) gli interessi passivi;
b) l’acquisto di terreni per un importo superiore
al 10% della spesa ammissibile totale per l’operazione
considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati
l’autorita’ di gestione puo’ autorizzare una percentuale
piu’ elevata per operazioni a tutela dell’ambiente;
c) la disattivazione di centrali nucleari;
d) l’imposta sul valore aggiunto recuperabile.
1-bis. In ogni Stato membro, le spese per i
miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo
di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono
ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello
stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi
ammissibili nelle norme nazionali, in conformita’ dell’art.
56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine
di sostenere la coesione sociale.
2. Le spese per l’edilizia abitativa, ad esclusione
di quelle per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di
energie rinnovabili previste nel paragrafo 1-bis, sono
ammissibili nei seguenti casi:
a) per gli Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e
nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o
di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall’esclusione sociale;
b) per tutti gli Stati membri soltanto nell’ambito
di un approccio integrato per le comunita’ emarginate.
L’allocazione per l’edilizia abitativa ammonta a un
massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai
programmi operativi interessati ovvero al 2% della
dotazione totale del FESR.
2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma
fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le
spese sono limitate ai seguenti interventi:
a) rinnovo delle parti comuni nell’edilizia
plurifamiliare esistente;
b) rinnovo e cambio d’uso di edifici esistenti di
proprieta’ di autorita’ pubbliche o di operatori senza
scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a
persone con esigenze particolari.
Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli
interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione
degli edifici esistenti.
La Commissione adotta l’elenco dei criteri necessari
per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a),
e l’elenco degli interventi ammissibili conformemente alla
procedura di cui all’ art. 103, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Le norme di ammissibilita’ di cui all’art. 11 del
regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni
cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo
d’applicazione dell’ art. 3 di tale regolamento.
4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono
considerate ammissibili a un contributo del FESR, purche’
siano sostenute conformemente alle normative nazionali,
comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni
specifiche sottoindicate:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un’operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l’insieme o una parte dei costi di un’operazione.
Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono
essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una
diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate
per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.
I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono
stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo
e verificabile.
L’importo forfettario di cui al punto iii) non eccede
la somma di 50.000 EUR.».
«Art. 13.(Norme in materia di ammissibilita’ delle
spese). – Per determinare l’ammissibilita’ delle spese, si
applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli
Stati membri che partecipano ad un programma operativo
nell’ambito dell’obiettivo ”Cooperazione territoriale
europea”, eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.
La Commissione stabilisce, ai sensi dell’ art. 56,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto
salvo l’art. 7 del presente regolamento, norme comuni in
materia di ammissibilita’ delle spese secondo la procedura
di cui all’art. 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1083/2006.
Qualora l’art. 7 preveda diverse norme in materia di
ammissibilita’ delle spese in diversi Stati membri che
partecipano ad un programma operativo nell’ambito
dell’obiettivo ”Cooperazione territoriale europea”, le
norme piu’ ampie di ammissibilita’ si applicano a tutta la
zona interessata dal programma».
– Si riporta il testo dell’art. 11 del regolamento CE
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, cosi’ come modificato dal regolamento (CE) n.
396/2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, pubblicato
nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
«Art. 11. (Ammissibilita’ delle spese). – 1. Il Fondo
contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all’art.
53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1083/2006, puo’ includere le risorse finanziarie costituite
collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
L’assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o
globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni
di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia
e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme
in materia di appalti pubblici.
2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un
contributo del Fondo:
a) l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
b) gli interessi passivi;
c) l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli,
infrastrutture, beni immobili e terreni.
3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a
un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purche’
siano sostenute conformemente alle normative nazionali,
comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni
specifiche sottoindicate:
a) le indennita’ o retribuzioni versate da un terzo
a beneficio dei partecipanti ad un’operazione e certificate
al beneficiario;
b) nel caso di sovvenzioni:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un’operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l’insieme o una parte dei costi di un”’operazione”;
c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili
di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente
per la durata di un’operazione, nella misura in cui
sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all’acquisto di
tale attivo.
Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e
iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di
esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se
sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa
operazione.
I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii),
sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto,
equo e verificabile.
L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto
iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.
4. Le norme di ammissibilita’ enunciate all’art. 7
del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni
cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo
d’applicazione dell’ art. 3 del suddetto regolamento.».
– Il testo del regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione che stabilisce modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale, e’ pubblicato nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 371.
– Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
3 ottobre 2008 (Regolamento di esecuzione del regolamento
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294.
– Si riporta il testo dell’ art. 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009,
n. 22, S.O.:
«Art. 19. (Potenziamento ed estensione degli
strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal
lavoro o di disoccupazione, nonche’ disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga). – 1.
Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del
presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni
di euro per l’anno 2009, di 304 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2012, nei limiti delle quali e’
riconosciuto l’accesso, secondo le modalita’ e i criteri di
priorita’ stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai
seguenti istituti di tutela del reddito in caso di
sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento
della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo
familiare, nonche’ all’istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all’art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo
comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’art.
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all’art. 7, comma 3,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7,
comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’art.
12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12
milioni e subordinatamente a un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di
sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in
caso di licenziamento, pari all’indennita’ ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori
assunti con la qualifica di apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre
mesi di servizio presso l’azienda interessata da
trattamento, per la durata massima di novanta giornate
nell’intero periodo di vigenza del contratto di
apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e’
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all’art. 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita’ lavorativa e le relative motivazioni,
nonche’ i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita’ al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all’atto della presentazione
della domanda per l’indennita’ di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l’intervento
integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l’eventuale ricorso all’utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita’ in deroga alla normativa vigente e’ in ogni
caso subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo quadriennio
2009-2012, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011
e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13
milioni, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e
comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro,
fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, e’ riconosciuta una somma liquidata in
un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito
percepito l’anno precedente e comunque non superiore a
4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di
cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata presso l’INPS di cui all’ art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall’ art. 1, comma 212, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita’ non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno
due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente
almeno tre mensilita’ presso la predetta Gestione separata
di cui all’ art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
2-bis. Per l’anno 2009 ai fini dell’attuazione
dell’istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e’ destinata l’ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all’ art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall’ art. 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il
medesimo anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo dei
pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’
art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
2-ter. In via sperimentale per l’anno 2010, per
l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all’art. 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita’ di applicazione dei
commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche’ le procedure di
comunicazione all’INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
4. Lo stesso decreto puo’ altresi’ effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L’INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un’apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all’art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa’ Italia lavoro S.p.a. e l’Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L’INPS provvede altresi’ al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al
lavoro, l’INPS comunica al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella
borsa continua nazionale del lavoro di cui all’ art. 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di
sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all’assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro,
l’obbligo di accettare un’offerta formativa o un’offerta di
lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12 dell’art. 13 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale
delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, promuove
la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche’ la modifica di quelli vigenti, al
fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche’ ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e’ consentito operare a ciascuna parte,
dando priorita’ ai vettori che si impegnino a mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di quelli vigenti, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile, al fine di garantire al Paese la
massima accessibilita’ internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita’ non puo’ essere
inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo si
provvede per 35 milioni di euro per l’anno 2009 a carico
delle disponibilita’ del Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita’, e’
altresi’ integrato di 254 milioni di euro per l’anno 2009,
di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
e di 54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Al
relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell’INPS di una quota pari a 100 milioni di
euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall’aumento
contributivo di cui all’art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme
residue non destinate alle finalita’ di cui all’art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con
conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla
disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del
trattamento e’ subordinato all’intervento integrativo, il
sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al
comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I
contratti e gli accordi interconfederali collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative
sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere
sul territorio nazionale, nonche’ i criteri di gestione e
di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all’art. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012,
volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto
di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al
trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita’ di
mobilita’ in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo’ essere previsto,
nell’ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la
formazione continua e i fondi di cui all’art. 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita’ tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell’ammontare eventualmente gia’ utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l’importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall’INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l’addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e’
altresi’ tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall’INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l’INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e’ avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa,
anche integrate ai sensi del procedimento di cui all’ art.
18, nonche’ con le risorse di cui al comma 1 eventualmente
residuate, possono essere utilizzate con riferimento a
tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo
restando il limite del tetto massimo nonche’ l’uniformita’
dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell’armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate
per l’anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita’, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita’ e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell’art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura
dei trattamenti di cui al presente comma e’ ridotta del 10
per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono
essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l’anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita’ di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e’ subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita’ ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai
sensi dell’art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il
lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del
datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia’ maturati.
10-bis.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2009,
a carico del Fondo per l’occupazione.
12. Nell’ambito delle risorse indicate al comma 9,
sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per
l’anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’art. 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa’
derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai
sensi dell’ art. 21, comma 1, lettera b), della medesima
legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di
un’indennita’ pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche’ della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche’ per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L’indennita’ e’ riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita’. L’erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell’INPS e’ subordinata
all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita’
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita’
marittime.
13. Per l’iscrizione nelle liste di mobilita’ dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all’art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: ”31
dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
2008” sono sostituite dalle seguenti: ”e di 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009”.
14. All’art. 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: ”31 dicembre 2008”
sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2009”. Ai
fini dell’attuazione del presente comma, e’ autorizzata,
per l’anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ art. 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell’esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
All’ art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all’ art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono
inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita’, di cui all’art.
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per l’anno 2009, a carico del Fondo per
l’occupazione.
16. Per l’anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa’
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione.
17. All’ art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: ”e di
80 milioni di euro per l’anno 2008” sono sostituite dalle
seguenti: ”e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009”.
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del
Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ altresi’ riconosciuto il
rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati di eta’ fino a tre
mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell’oftalmologia, per l’anno 2009 e’ autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. All’onere derivante dal
presente comma si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’art. 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009, e’ posto a carico del bilancio dello Stato.
L’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell’eta’ prevista per
l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l’onere conseguente e’ posto a carico del bilancio
dell’INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita’, che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all’art. 38, comma 2, la lettera b) e’ abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del
presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita’ del fondo di cui all’art. 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.».
– Si riporta il testo del Regolamento (CE) 396/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1081, relativo al Fondo sociale europeo
per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo
del FSE, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126:
«Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione
Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunita’
europea, in particolare l’ art. 148,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’art. 251 del
trattato, considerando quanto segue:
(1) L’ art. 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, statuisce che le
norme in materia di ammissibilita’ delle spese sono
stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni
previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il
Fondo sociale europeo (FSE).
(2) L’ art. 11, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del
FSE a norma dell’ art. 11, paragrafo 1, di detto
regolamento.
(3) La crisi finanziaria giustifica la necessita’
di semplificare ulteriormente le norme al fine di
facilitare l’accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.
(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte
dei conti europea ha raccomandato alle autorita’
legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere
la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in
debita considerazione la semplificazione della base di
calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a
pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di
costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».
(5) Al fine di garantire la necessaria
semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del
controllo delle operazioni che beneficiano di una
sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un
metodo di rimborso basato sul risultato, e’ opportuno
aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili,
segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su
tabelle standard di costi unitari.
(6) Al fine di garantire la certezza del diritto
con riguardo all’ammissibilita’ delle spese, e’ opportuno
che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni
del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione
retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata
in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.
(7) E’ opportuno pertanto modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1081/2006, hanno adottato il
presente regolamento:
Art. 1 – L’ art. 11, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1081/2006 e’ modificato come segue:
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) nel caso di sovvenzioni:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un’operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l’insieme o una parte dei costi di un"operazione";
2) sono aggiunti i seguenti commi: «Le opzioni di
cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere
combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa
categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per
diversi progetti relativi ad una stessa operazione.
I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e
iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo
giusto, equo e verificabile.
L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto
iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.» .
Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° agosto
2006.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addi’ 6 maggio 2009».
– Si riporta il testo del Regolamento (CE) n. 397/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilita’
degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa,
pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126:
«Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione
Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunita’
europea, in particolare l’ art. 162,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’art. 251 del
trattato CE, considerando quanto segue:
(1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita
sostenibile a lungo termine dell’Europa, il 26 novembre
2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa
a un piano europeo di ripresa economica che evoca
l’importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare
l’efficienza energetica dell’edilizia, compreso il settore
abitativo.
(2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
appoggia gli interventi nel settore dell’edilizia
abitativa, compreso l’aspetto dell’efficienza energetica,
soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a
tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui
all’art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno agli
investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle
energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa
andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.
(3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti
effettuati nell’ambito di programmi pubblici conformemente
agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici.
(4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi della politica di coesione di cui all’art. 158
del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la
coesione sociale.
(5) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte
dei conti europea ha raccomandato alle autorita’
legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la
concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in
debita considerazione la semplificazione della base di
calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore
ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti
sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle
«spese effettive».
(6) Al fine di garantire la necessaria
semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del
controllo delle operazioni che beneficiano di una
sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un
metodo di rimborso basato sul risultato, e’ opportuno
aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili,
segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i
costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.
(7) Al fine di garantire la certezza del diritto
con riguardo all’ammissibilita’ delle spese, e’ opportuno
che queste ulteriori forme di costi ammissibili si
applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe
pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere
dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 1080/2006.
(8) E’ opportuno pertanto modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1080/2006,
hanno adottato il presente regolamento:
Art. 1 – L’ art. 7 del regolamento (CE) n.
1080/2006 e’ modificato come segue:
1) e’ inserito il seguente paragrafo:
«1-bis. In ogni Stato membro, le spese per i
miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo
di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono
ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello
stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di
alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformita’
dell’ art. 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.;
2) al paragrafo 2, la frase introduttiva e’
sostituita dalla seguente: «2. Le spese per l’edilizia
abitativa, fatta eccezione di quelle a favore
dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie
rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili
soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione
europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data,
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»;
3) e’ inserito il seguente paragrafo: «4. Nel
caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate
ammissibili a un contributo del FESR, purche’ siano
sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese
quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche
sottoindicate:
i) i costi indiretti, dichiarati su base
forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un’operazione;
ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle
standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
iii) somme forfettarie destinate a coprire
l’insieme o una parte dei costi di un’operazione.
Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono
essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una
diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate
per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.
I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono
stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo
e verificabile.
L’importo forfettario di cui al punto iii) non
eccede la somma di 50.000 EUR.» .
Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’ art. 1, paragrafo 3, si applica a
decorrere dal 1° agosto 2006.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addi’ 6 maggio 2009.».
– Si riporta il testo del Regolamento (CE) n. 437/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo
regionale per quanto riguarda l’ammissibilita’ degli
interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle
comunita’ emarginate, pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio
2010, n. L 132:
«Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione
europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’ art. 178,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di migliorare la coesione economica e
sociale dell’Unione, e’ necessario sostenere interventi
limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati
ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data.
Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni
stabilite all’art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale.
(2) Le spese dovrebbero essere programmate
nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o
di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall’esclusione sociale. A fini di
chiarezza, le condizioni in base alle quali possono essere
effettuati gli interventi nel settore dell’edilizia
abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate.
A tal fine, le spese per gli interventi nel settore
dell’edilizia abitativa dovrebbero essere programmate
tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla
fonte di finanziamento. Inoltre dovrebbero essere
considerate come spese ammissibili solo quelle per
interventi su edifici esistenti.
(3) In numerosi Stati membri, l’alloggio
costituisce un fattore decisivo d’integrazione per le
comunita’ emarginate che vivono in aree urbane o rurali. E’
quindi necessario estendere a tutti gli Stati membri
l’ammissibilita’ delle spese per gli interventi nel settore
dell’edilizia abitativa alle comunita’ che vivono nelle
aree urbane o rurali.
(4) Indipendentemente dalla circostanza che le
comunita’ vivano in aree urbane o rurali dovrebbero essere
considerate come spese ammissibili, a causa dell’infima
qualita’ delle loro condizioni di alloggio, anche le spese
destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante
nuove costruzioni, di alloggi esistenti.
(5) Conformemente al principio n. 2 dei principi di
base comuni sull’inclusione dei rom reiterato dal Consiglio
nelle sue conclusioni sull’inclusione dei rom dell’8 giugno
2009, gli interventi in materia di edilizia abitativa
destinati ad un gruppo specifico non dovrebbero escludere
altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche
analoghe.
(6) Conformemente al principio n. 1 di tali
principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di
segregazione, gli interventi nel settore dell’edilizia
abitativa per le comunita’ emarginate dovrebbero
intervenire nell’ambito di un approccio integrato che
comprenda, in particolare, azioni nei settori
dell’istruzione, della salute, delle politiche sociali,
dell’occupazione e della sicurezza e misure tese
all’abolizione della segregazione razziale.
(7) E’ opportuno assicurare condizioni uniformi di
esecuzione per quanto concerne l’adozione dell’elenco dei
criteri necessari per la determinazione delle zone colpite
o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione
sociale e l’adozione dell’elenco degli interventi
ammissibili. L’art. 291 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea dispone che le regole e i principi
generali relativi alle modalita’ di controllo da parte
degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione siano stabiliti
preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la
procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di
tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi
interruzione dell’attivita’ legislativa dell’Unione, e’
opportuno che continuino ad essere applicate le
disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalita’ per l’esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione .
(8) E’ pertanto opportuno modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1080/2006,
hanno adottato il presente regolamento:
Art. 1 – L’ art. 7, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1080/2006 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le spese per l’edilizia abitativa, ad
esclusione di quelle per l’efficienza energetica e per
l’utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1
bis, sono ammissibili nei seguenti casi:
a) per gli Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea il 1° maggio 2004 o dopo tale data e
nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o
di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal
deterioramento fisico e dall’esclusione sociale;
b) per tutti gli Stati membri soltanto
nell’ambito di un approccio integrato per le comunita’
emarginate.
L’allocazione per l’edilizia abitativa ammonta a
un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai
programmi operativi interessati ovvero al 2% della
dotazione totale del FESR.
2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b),
ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le
spese sono limitate ai seguenti interventi:
a) rinnovo delle parti comuni nell’edilizia
plurifamiliare esistente;
b) rinnovo e cambio d’uso di edifici esistenti di
proprieta’ di autorita’ pubbliche o di operatori senza
scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a
persone con esigenze particolari.
Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli
interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione
degli edifici esistenti.
La Commissione adotta l’elenco dei criteri
necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2,
lettera a), e l’elenco degli interventi ammissibili
conformemente alla procedura di cui all’art. 103, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.».
Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento e’ obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addi’ 19 maggio 2010».
– Si riporta il testo dell’ art. 7, comma 26, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica). convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010,
n. 176, S.O.:
«Art. 7. (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). – (Omissis).
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.».
– Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 dicembre 2011 (Delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza
portafoglio per la coesione territoriale dott. Fabrizio
Barca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
2012 n. 39:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 16 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca
e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con
il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato
conferito l’incarico in materia di politiche per la
coesione territoriale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e
n. 303;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30
luglio 2010, n. 122, ed in particolare l’ art. 7, comma 26,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le
funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta
eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione;
Visto l’art. 7, comma 27 del citato decreto-legge n.
78/2010 in cui si prevede che il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della
Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’
imprenditoriali, nonche’ il comma 28 che prevede la
ricognizione delle risorse;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, ed in particolare l’art. 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 giugno 2007, recante istituzione del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento
della politica economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1° marzo 2011 e, in particolare, gli articoli
25 e 27;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la coesione
territoriale le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1 – 1. A decorrere dal 17 novembre 2011, il
Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale,
dott. Fabrizio Barca, e’ delegato ad esercitare le funzioni
di coordinamento, di indirizzo, di promozione di
iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica,
nonche’ ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,
relativamente alla materia delle politiche per la coesione
territoriale.
2. In particolare, salve le competenze attribuite
dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e’ delegato:
a) a esercitare le funzioni di cui all’art. 7,
commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione
30 luglio 2010, n. 122;
b) a promuovere e coordinare le politiche e gli
interventi finalizzati allo sviluppo economico dei
territori, promuovendo e indirizzando i processi di
concertazione e di interscambio, nell’ambito dei diversi
livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze
operanti nell’economia dei territori. A tal fine, adotta le
iniziative necessarie per assicurare un costante e
sistematico monitoraggio della dinamica delle economie
territoriali per promuovere, ove necessario, interventi o
azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera
a) il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della
Direzione generale per l’incentivazione delle attivita’
imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la
coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa e, limitatamente alle funzioni
delegate dal presente decreto, al Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera
b) il Ministro per la coesione territoriale si avvale del
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.
Art. 2 – 1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il
Ministro senza portafoglio dott. Fabrizio Barca e’ altresi’
delegato ad esercitare le funzioni di supervisione delle
attivita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di investimenti pubblici e affari economici, ivi
incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento
anche alla finanza pubblica, nonche’ di monitoraggio e
valutazione degli andamenti economici.
2. Per l’adempimento delle funzioni delegate di cui
al presente articolo il Ministro Fabrizio Barca si avvale
del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento
della politica economica.».
– Il parere del Consiglio dei Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 21
marzo 2011, e’ stato depositato in data 13 aprile 2011, n.
01446/2011.

Note all’art. 1:
– Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294.
– Il testo del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999, e’ pubblicato nella G.U.U.E.
31 luglio 2006, n. L 210.
– Il testo del regolamento CE 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi’ come
modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento
(CE) n. 1784/1999, e’ pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio
2006, n. L 210. Si veda anche nelle note alle premesse.
– Per i riferimento normativi relativi al testo del
Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081,
relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di
costi ammissibili a un contributo del FSE, pubblicato nella
G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126, si rinvia alla relativa
nota in premessa.
– Per i riferimento normativi relativi al testo del
Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto
riguarda l’ammissibilita’ degli investimenti a favore
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
nell’edilizia abitativa, pubblicato nella G.U.U.E. 21
maggio 2009, n. L 126, si rinvia alla relativa nota in
premessa.
– Per i riferimenti normativi relativi al testo del
Regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006
sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda
l’ammissibilita’ degli interventi in materia di edilizia
abitativa a favore delle comunita’ emarginate, pubblicato
nella G.U.U.E. 29 maggio 2010, n. L 132, si rinvia alla
relativa nota in premessa.

Art. 2
Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il secondo periodo e’ soppresso;
b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1081/2006, cosi’ come modificato dal regolamento (CE) n.
396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e
dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come
modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni
stabilite dall’Autorita’ di Gestione di cui all’articolo 59 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono
ammissibili:
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del
20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unita’ di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma
8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre
una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per
diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».

Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 2 decreto del Presidente della
Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione), modificato dal presente decreto, e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294.
– Per il testo dell’art. 11, paragrafo 3, del
Regolamento CE 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi’ come modificato dal
regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al Fondo sociale
europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1784/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L
210, si rinvia alla relativa nota in premessa.
– Per il testo dell’art. 7, paragrafo 4, del
Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999,
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, si
rinvia alla relativa nota in premessa.
– Si riporta il testo dell’art. 59 del Regolamento CE
n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,
pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210:
«Art. 59 (Designazione delle autorita’). – 1. Per
ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
a) un’autorita’ di gestione: un’autorita’ pubblica
o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o
locale, designato dallo Stato membro per gestire il
programma operativo;
b) un’autorita’ di certificazione: un’autorita’
pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o
locale, designato dallo Stato membro per certificare le
dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del
loro invio alla Commissione;
c) un’autorita’ di audit: un’autorita’ pubblica o
un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale,
funzionalmente indipendente dall’autorita’ di gestione e
dall’autorita’ di certificazione, designato dallo Stato
membro per ciascun programma operativo e responsabile della
verifica dell’efficace funzionamento del sistema di
gestione e di controllo.
La stessa autorita’ puo’ essere designata per piu’ di
un programma operativo.
2. Lo Stato membro puo’ designare uno o piu’
organismi intermedi per svolgere una parte o la totalita’
dei compiti dell’autorita’ di gestione o di certificazione,
sotto la responsabilita’ di detta autorita’.
3. Lo Stato membro definisce le norme che
disciplinano le sue relazioni con le autorita’ di cui al
paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento,
lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le
autorita’ di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri
compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali,
giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.
4. Fatto salvo l’art. 58, lettera b), alcune o tutte
le autorita’ di cui al paragrafo 1 possono essere parte
dello stesso organismo.
5. Norme specifiche in materia di gestione e
controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006
per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo
”Cooperazione territoriale europea”.
6. La Commissione adotta le modalita’ di applicazione
degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui
all’ art. 103, paragrafo 3.».

Art. 3
Efficienza energetica ed energie rinnovabili

1. Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n. 196, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti
dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili).
– 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese
per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di
energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica gia’ esistenti ed ancora di proprieta’
pubblica, come definiti dall’articolo 1, comma 1, della legge 24
dicembre 1993, n. 560, nonche’ agli immobili pubblici adibiti sia ad
uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per
l’edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni
contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE)
n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010.».

Note all’art. 3:
– Il testo dell’art. 7, paragrafo 1-bis, 2 e 2-bis del
Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, cosi’ come modificato dal regolamento CE
397/2009 e dal regolamento UE 437/2010 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31
luglio 2006, n. L 210, e’ riportato nelle premesse.
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, della legge
24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306:
«1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale
pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli
acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di
cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con
concorso o con contributo dello Stato, della regione o di
enti pubblici territoriali, nonche’ con i fondi derivanti
da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo
Stato, da enti pubblici territoriali, nonche’ dagli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro
consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
regionale.».

Art. 4
Interventi di tutela attiva dell’occupazione

1. Dopo l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n. 196, e’ inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Spese connesse agli interventi di tutela attiva
dell’occupazione). – 1. Nell’ambito delle operazioni cofinanziate dal
Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli
interventi di politica attiva e la connessa indennita’ di
partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli
ammortizzatori in deroga, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’Accordo fra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle
competenze.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Barca, Ministro per la coesione
territoriale

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
registro n. 6, foglio n. 311

Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 19 del citato decreto-legge n. 185
del 2008, e’ riportato nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.