LEGGE 1 ottobre 2012, n. 178 19/10/2012 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 244 del 18-10-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come
definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attivita’ di scavo»;
b) all’articolo 91 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva l’idoneita’ tecnico-professionale in relazione
al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla
presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita’ di scavo nei cantieri e’ eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e’ collocato il
cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa
specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104,
comma 4-bis. L’attivita’ di bonifica preventiva e sistematica e’
svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorita’ militare
competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e della
tipologia dei terreni interessati, nonche’ mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute»;
c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui
all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita’ di scavo,»;
d) all’articolo 104 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del comma
2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacita’
tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l’espletamento delle attivita’ relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito
presso il Ministero della difesa. L’idoneita’ dell’impresa e’
verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a
scadenze biennali»;
e) all’allegato XI, dopo il punto 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita’ di scavo»;
f) all’allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e’ inserita
la seguente:
«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita’ di
scavo».
2. L’albo di cui al comma 4-bis dell’articolo 104 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d),
del presente articolo, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta
formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi
Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali,
dell’interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneita’
delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonche’ per
le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di
esperti di cui al periodo precedente non e’ corrisposto alcun
emolumento, indennita’ o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia
decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino
a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in
vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire
l’attivita’ le imprese gia’ operanti ai sensi delle medesime
disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3222):
Presentato dall’on. Moffa il 16 febbraio 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari
sociali), in sede referente, l’8 marzo 2010 con pareri delle
Commissioni I, IV, V, VIII, X e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII , in sede referente,
l’11, 27 maggio; 1° luglio; 9, 23 e 30 novembre 2010; 16 maggio 2011.
Esaminato in Aula il 6 settembre 2011 ed approvato, in un Testo
Unificato con l’atto n. 3481 (on. Farina Coscioni ed altri) il 7
settembre 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2892):
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede referente, il 15
settembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 27
settembre; 11, 12 e 19 ottobre 2011; 17 aprile 2012.
Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed approvato il 12 settembre
2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Arese e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 249 del 24-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio
2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arese
(Milano);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 luglio
2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Arese (Milano) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Anna Pavone e’ nominata commissario straordinario per la provvvisoria gestione del Comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 4 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185 Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 30-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare misure
finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e’ abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla
predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in
vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si
provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme
gia’ erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente
comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di
euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, a 13 milioni per
l’anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno
2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere
dal 2014.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l’estinzione e’ dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San Marco la Catola e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 266 del 14-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Marco
la Catola (Foggia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da sette
consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) e’ sciolto.

Art. 2 La dott.ssa Maria Beatrice Giuliani e’ nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 29 ottobre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.