DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell’intestatario della carta di circolazione, intestazione…

…temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 273 del 22-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare,
l’articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina
di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
Visto, altresi’, il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29
luglio 2010, n. 120, che prevede l’emanazione di norme regolamentari
per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 100, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio
2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di
circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e
del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita’ ed economicita’
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l’attuazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma
1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla
medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, in materia di carta di circolazione

1. Dopo l’articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e’ inserito il seguente:

«Art. 247-bis.

Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e
intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario
della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e
rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione
societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto
giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza
della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico
registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle
generalita’ della persona fisica intestataria della carta di
circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli
interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad
altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai
rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea
disponibilita’, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di
comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in
custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e’ annotato il
nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto,
ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono
esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i
componenti del nucleo familiare, purche’ conviventi;
b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta,
nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto
archivio e’ annotato il nominativo del locatario e la scadenza del
relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli
destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando
la speciale targa di cui all’articolo 246, comma 2, in dotazione dei
Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza
conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di
circolazione, intestata a nome del locatore, e’ annotato il Corpo di
polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo
contratto;
d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci,
mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore
responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta
di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in
disponibilita’ di soggetto diverso dall’intestatario per periodi
superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali
che, in conformita’ alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque
determinino tale disponibilita’.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All’articolo 256, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.

Art. 3 Modifiche all’articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All’articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b): 1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»; 2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»; 3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»; b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»; c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».

Art. 4 Modifiche all’articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All’articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse; b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.

Art. 5 Modifiche all’articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All’articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»; 2) alla lettera a), la parola: «scritte» e’ sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» e’ soppressa; b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».

Art. 6 Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonche’ quella posteriore dei loro rimorchi»; 2) la lettera b) e’ soppressa; 3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse; 4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»; 5) la lettera q) e’ soppressa; 6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse; b) al numero 3: 1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»; 2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ». 2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.».

Art. 7 Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »; b) nell’intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»; c) nell’intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»; d) alla figura III 4/b Art. 258, e’ inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»; e) alla figura III 4/c Art. 258, e’ inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»; f) la figura III 4/d Art. 258 e’ soppressa; g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»; h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»; i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»; l) la figura III 4/t Art. 258 e’ soppressa; m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» e’ sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell’articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta’ di immatricolare nuovamente quelli gia’ immessi in circolazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 14 novembre 2012, n. 203 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 278 del 28-11-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del codice di
procedura penale, nonche’ gli obblighi previsti dalla vigente
normativa, chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una
persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e,
per le circostanze in cui e’ avvenuto il fatto, ritiene che dalla
scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumita’
personale della stessa, puo’ denunciare il fatto alle forze di
polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e’ raccolta dalla polizia
locale, questa la trasmette immediatamente al piu’ prossimo tra i
presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell’avvio
dell’attivita’ di ricerca di cui al comma 4, nonche’ per il
contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui
all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
3. Copia della denuncia e’ immediatamente rilasciata ai
presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell’autorita’ giudiziaria,
l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l’immediato
avvio delle ricerche e ne da’ contestuale comunicazione al prefetto
per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario
straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi
dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le
iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso
degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato
sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.
Nell’ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto
valuta, altresi’, sentiti l’autorita’ giudiziaria e i familiari della
persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di
informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e
radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di
informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la
denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza,
ne da’ immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo
sono realizzati secondo le norme gia’ vigenti in materia, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 306):
Presentato dal sen. Bianconi il 30 aprile 2008.
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni 2ª , 4ª,
5ª, 6ª, 11ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione in sede referente il 16 luglio; 1°
ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile; 6
maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1°
e 22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e 20 luglio
2011.
Assegnato nuovamente alla 1ª Commissione, in sede deliberante, il
19 luglio 2011.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante ed approvato
in un Testo Unificato con l’atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il
27 luglio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4568):
Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede
referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V, VII,
VIII e XII.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 29
settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20 giugno; 5 e 31
luglio 2012.
Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa, il
3 ottobre 2012.
Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il
3 ottobre 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B):
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 5ª e
8ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione il 16, 24 e 25 ottobre 2012 ed
approvato il 31 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cercola e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 6-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008, sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cercola
(Napoli);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati
contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da undici
consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non
puo’ essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Cercola (Napoli) e’ sciolto.

Art. 2 Il dott. Antonio Scozzese e’ nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Chiaravalle e nomina del commissario straordinario.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 del 11-12-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile
2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di
Chiaravalle (Ancona);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 ottobre
2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge:
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per
far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:
Visto l’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona) e sciolto.

Art. 2 Il dott. Antonio Corona e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addi’ 23 novembre 2012 NAPOLITANO Cancellieri, Ministro dell’interno

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.