Disposizioni in materia di rilascio di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC, a norma dell’art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro per l’innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;

Visto, in particolare, l’art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;

Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;

Visto, altresi’, il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalita’ di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;

Visto che il citato comma 7 dell’art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalita’ di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;

Visto che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall’attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita’ produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;

Ritenuto di dover individuare le modalita’ di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita’ di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Art. 2.

Modalita’ di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l’affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.

2. L’attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.

3. Le modalita’ di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l’invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e’ quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1.

3. Le modalita’ e le procedure tecniche relative alla conoscibilita’ dell’atto saranno precisate nell’ambito delle specifiche del servizio.

4. La volonta’ del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Art. 4.

Modalita’ di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell’adempiere a quanto previsto dall’art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.

3. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l’ espletamento della procedura.

4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 5.

Procedura di scelta dell’affidatario

1. Per l’individuazione dell’affidatario, anche costituito in associazione temporanea d’impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell’affidatario nonche’ gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6.

Monitoraggio del servizio PEC

1. L’affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonche’ ogni altro elemento atto a verificare l’effettiva funzionalita’, anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.

2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.

Art. 7.

Accessibilita’ degli indirizzi di PEC ai cittadini

1. L’affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all’art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualita’ e sicurezza ed interoperabilita’ definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Diffusione e pubblicita’ dell’iniziativa

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell’iniziativa e le modalita’ di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9.

Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti

1. I pubblici dipendenti, all’atto dell’assegnazione di una casella di PEC da parte dell’amministrazione di appartenenza, possono optare per l’utilizzo della stessa ai fini di cui all’art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per adempire alle finalita’ di cui all’art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie o con l’affidatario del servizio, definiscono le modalita’, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

MODALITA’ PER LA RICHIESTA, L’ATTIVAZIONE, L’UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalita’ di richiesta del servizio.

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all’estero, puo’ chiedere l’attivazione di un’utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).

Sul sito sono evidenziate: le regole per l’attivazione e l’utilizzo del servizio da parte del cittadino;

i requisiti tecnici per l’accesso al servizio;

le buone prassi per l’utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;

i manuali d’uso di riferimento.

Sul sito e’ altresi’ disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell’affidatario del servizio e la normativa di riferimento.

Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.

La richiesta si perfeziona con l’attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell’utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volonta’ del cittadino di aderire alle condizioni d’uso del servizio di posta elettronica certificata.

La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l’indicazione delle modalita’ di attivazione.

Attivazione del servizio.

L’attivazione dell’utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e’ resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L’elenco di tali uffici e’ inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.

I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all’attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all’atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.

L’ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando cosi’ luogo all’attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.

L’ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d’uso del servizio.

Utilizzo del servizio.

Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalita’ operative ed alle regole indicate sul sito.

L’uso del servizio e’ personale e riservato. Non e’ consentito accedere ad un’utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.

La password per l’accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.

Il cittadino puo’ richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell’avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L’affidatario del servizio puo’ rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalita’ addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l’invio di comunicazioni in formato cartaceo, l’inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.

All’indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu’ recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche’ numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e’ compito e responsabilita’ del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.

Possono altresi’ essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonche’ altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita’ della PEC. L’affidatario deve altresi’ assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.

L’affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l’integrita’ nel tempo delle informazioni.

Recesso dal servizio.

In qualunque momento il cittadino puo’ comunicare la sua volonta’ di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione e’ effettuata, previa autenticazione, tramite un’apposita funzione del sito.

Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall’avvenuta comunicazione del recesso.

In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recanti misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Testo: LEGGE 23 aprile 2009, n. 38

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Regolamento recanti disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 115, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 17 febbraio 2009, n. 29

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 29 del 17 febbraio 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «Testo unico») e, in particolare:

l’articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento;

l’articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;

l’articolo 18, che disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l’articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in tema di societa’ finanziarie e strumentali, escluso l’ultimo periodo della lettera b), che include le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

l’articolo 106, comma 1, che prevede l’obbligo dell’iscrizione nell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;

l’articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attivita’ di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l’esercizio delle suddette attivita’ nei confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;

l’articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l’altro, al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita’, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 106, comma 3;

l’articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l’altro, che le modalita’ di iscrizione nell’elenco generale sono indicate dalla Banca d’Italia;

l’articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell’Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d’Italia e la Consob, criteri oggettivi riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia;

l’articolo 113, che prevede un’apposita sezione dell’elenco generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del medesimo articolo;

l’articolo 114, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l’esercizio nei confronti del pubblico e nel territorio della Repubblica delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 del Testo unico e prevede che le disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano ai soggetti gia’ sottoposti, per legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attivita’ finanziaria svolta, disponendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione;

l’articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l’articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga una o piu’ delle attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;

l’articolo 155, comma 2, che include nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 le societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l’articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall’articolo 32, terzo comma, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106 del Testo unico;

l’articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo Testo unico;

l’articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 del Testo unico e che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni applicative del comma 5 medesimo, individuando in particolare le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:

l’articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, previsto dall’articolo 107 del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformita’ delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;

l’articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie garantite;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

Considerata l’esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l’esercizio in via prevalente delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

Considerato che la finalita’ di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell’economia e’ perseguibile con l’adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall’articolo 107, comma 1, del Testo unico;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l’assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa’ di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto normativo e nell’operativita’ degli intermediari, la necessita’ di modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in particolare, i Decreti ministeriali del:

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita’ indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche’ in quali circostanze ricorre l’esercizio nei confronti del pubblico;

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attivita’ finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1;

6 luglio 1994, recante modalita’ di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

28 luglio 1994, recante la disciplina dell’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ finanziarie elencate all’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie nonche’ a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);

31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative dell’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute;

9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare:

l’art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia le competenze e i poteri attribuiti all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;

l’art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all’UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia;

l’art. 62, comma 3, che, tra l’altro, sopprime l’UIC e fa succedere la Banca d’Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’UIC e’ titolare.

Sentite la Banca d’Italia e la Consob;

Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre 2008;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «elenco generale», l’elenco di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

d) «elenco speciale», l’elenco di cui all’articolo 107, comma 1, del Testo unico;

e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;

f) «confidi», i soggetti indicati nell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del Testo unico nell’apposita sezione dell’elenco generale;

g) «cambiavalute», i soggetti di cui all’articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l’attivita’ consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

h) «gruppo di appartenenza», le societa’ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonche’ controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

i) «mezzi patrimoniali», l’ammontare determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto;

j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;

k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione;

l) «esercizio di attivita’ finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l’esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale all’estero;

m) «esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l’ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attivita’ dello stato patrimoniale, ovvero l’ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell’intermediario finanziario;

n) «esercizio in via rilevante dell’attivita’ di rilascio di garanzie», la situazione in cui l’ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni;

o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell’elenco generale;

p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell’Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

r) «rilascio di garanzie», l’attivita’ indicata dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto;

s) «societa’ cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa’ che, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che puo’ essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un’area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo degli articoli: 1, comma 2, lettera f); 11, commi 3, 4, 4-bis,4-ter e 4-quater; 18; 59, comma 1, lettere b) e c); 106, comma 1, comma 4, lettera a), lettera b) e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132, 155 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:

«Art. 1, comma 2, lettera f) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;

Art. 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attivita’ ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu’ Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e’ consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle societa’, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, puo’ determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attivita’ bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Art. 18 (Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). – 1. Le disposizioni dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa’ finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attivita’ di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi’ le disposizioni previste dall’art. 79.

Art. 59 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente capo:

a) Omissis;

b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attivita’ di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformita’ alle delibere del CICR; una o piu’ delle attivita’ previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita’ finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ che hanno carattere ausiliario dell’attivita’ delle societa’ del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta’ e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.

Art. 106 (Elenco generale). – 5. L’UIC indica le modalita’ di iscrizione nell’elenco e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB.

Art. 107 (Elenco speciale). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). – 1. L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1, e’ riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l’art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’ e di indipendenza, l’art. 109.

Art. 114 (Norme finali). – 1. Fermo quanto disposto dall’art. 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia’ sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attivita’ finanziaria svolta. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione.

Art. 121 (Nozione). – 1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale.

Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’amministrazione giudiziaria del ministero della giustizia

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2008
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, il cui art. 24, comma 1, dispone che la distribuzione degli organici dell’amministrazione della giustizia, nell’ambito delle aree funzionali e tra le medesime, puo’ essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, purche’ le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 216, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale amministrativo appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un totale complessivo di n. 47.366 unita’ di cui n. 420 delle qualifiche dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 che agli articoli 5 e 6 istituisce, tra l’altro, gli Uffici del direttore tecnico e le Direzioni generali regionali e interregionali nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria con contestuale incremento della dotazione organica pari a n. 223 unita’ di personale, di cui n. 19 con qualifica dirigenziale di livello generale;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008, Ministeri istituzionali – Giustizia, registro n. 9, foglio n. 208, con il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e’ stato individuato il contingente di personale amministrativo, in servizio presso gli Uffici giudiziari militari del Ministero della difesa che sono soppressi dalla medesima legge, che transita nei ruoli del personale amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria, per un totale complessivo di n. 88 unita delle aree funzionali;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007;

Visto l’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono stabilite delle specifiche norme in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni nonche’, in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle stesse che devono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico previsti per ciascuna amministrazione;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 29872.U del 6 agosto 2008 e relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con nota n. 54292.U in data 6 novembre 2008, con la quale e’ stata rappresentata l’esigenza, per quanto riguarda i Dipartimenti per gli affari di giustizia e dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, di procedere all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, al fine di consentire la ricognizione dei contingenti di organico del personale amministrativo non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria in conseguenza dei provvedimenti in materia di organici sopra indicati, l’adeguamento delle dotazioni organiche al nuovo sistema di classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal citato Contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne individua l’articolazione nelle aree prima, seconda e terza, nonche’ l’attuazione dell’art. 74, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

Atteso che, per il Dipartimento per gli affari di giustizia e per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, la vigente dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale, come individuata in esecuzione dei provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, e’ costituita dai seguenti contingenti del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da n. 1.620 unita’ nella posizione economica C3, n. 5.467 nella posizione economica C2, n. 9.877 nella posizione economica C1, n. 10.474 nella posizione economica B3, n. 10.535 nella posizione economica B2, n. 6.423 nella posizione economica B1 e n. 2.842 nella posizione economica A1, per un complessivo di 47.238 unita’;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale dei predetti Dipartimenti, come prospettata dal Ministro della giustizia, e’ compatibile con quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, nonche’ con le disposizioni recate dall’art. 74, comma 1, lettera c) della legge 6 agosto 2008, n. 133, poiche’ essa comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma 1, lettera c), con la conseguente diminuzione di 3.536 unita’ rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Amministrazione giudiziaria, mediante l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 24, comma 1 della legge 19 gennaio 2001, n. 4 e richiesto dal Ministro della giustizia con la sopra citata nota;

Preso atto, altresi’, del verbale del 22 luglio 2008 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, cosi’ come rappresentata dall’Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche’ l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Ferma restando l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 74, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sono rideterminate secondo l’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell’Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, declinera’, nell’ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione, i contingenti di personale delle aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce retributive.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sara’ tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.