DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. 163 Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile
1941, n. 633;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo
all’istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita’
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in
materia di diritto d’autore e disciplina della proprieta’ letteraria;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l’articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
dell’11 dicembre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei beni e della attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina delle opere orfane

1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo l’articolo 69 sono inseriti i
seguenti:

«Art. 69-bis

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei,
accessibili al pubblico, nonche’ gli archivi, gli istituti per il
patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio
pubblico hanno la facolta’ di utilizzare le opere orfane di cui
all’articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le
seguenti modalita’:
a) riproduzione dell’opera orfana ai fini di digitalizzazione,
indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni
di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di
interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la
concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e
fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui
al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione
delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle
stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in
qualsiasi utilizzo dell’opera orfana, nelle formule d’uso, il nome
degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati
individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell’adempimento della
propria missione di interesse pubblico, hanno la facolta’ di
concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere
orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non
possono imporre ai beneficiari dell’eccezione di cui al presente
articolo alcuna restrizione sull’utilizzo di opere orfane e non
possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di
utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell’utilizzo da
parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere, ne’ arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

Art. 69-ter

1. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano alle
seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima
pubblicazione in uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di
mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione in uno
Stato membro dell’Unione europea e considerate orfane ai sensi
dell’articolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani,
rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di
biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico,
nonche’ nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio
cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati
nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei,
accessibili al pubblico, nonche’ nelle collezioni di archivi o di
istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da
emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano
conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre
2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio
pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre
emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere
cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi
di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o
commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate
a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere
considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano altresi’
alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle
categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso
le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, entro il 29
ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma
che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette
organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le
utilizzazioni sono consentite solo se e’ ragionevole presumere, sulla
base di documentate espressioni di volonta’, che i titolari dei
diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui all’articolo 69-bis si applicano altresi’
alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi,
incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei
fonogrammi di cui al comma 1.

Art. 69-quater

1. Un’opera o un fonogramma, come individuati dall’articolo 69-ter,
sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale
opera o fonogramma e’ stato individuato oppure, anche se uno o piu’
di loro siano stati individuati, nessuno di loro e’ stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata
conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente e’ svolta anteriormente all’utilizzo
dell’opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all’articolo
69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi
di buona fede e correttezza professionale. La ricerca e’ svolta
consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle
previste dall’articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o
di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei
diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere
consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso
della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi
per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti
debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla
consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali
Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d’autore, l’inizio della ricerca diligente e
gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un’opera o
un fonogramma possano essere considerati orfani, nonche’ gli esiti
delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un’opera o un
fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni
devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei
fonogrammi e i riferimenti per contattare l’organizzazione
interessata. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
comunicano, altresi’, qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto
d’autore, e’ costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle
organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca
diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all’articolo 69-bis,
comma 1, o da soggetto da loro incaricato, e’ conclusa decorso il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un’apposita
pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, dell’esito della consultazione delle fonti senza che la
titolarita’ sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo comunica all’organizzazione
che ha effettuato la ricerca l’eventuale rivendicazione dell’opera da
parte di uno o piu’ titolari.
6. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia
stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 puo’
prevedere l’obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a
carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia piu’ di un titolare dei diritti su un’opera o su un
fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure,
anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di
una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l’opera
o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei
limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti
identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente e’ svolta nello Stato membro dell’Unione
europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione,
di prima diffusione dell’emissione. Per le opere cinematografiche o
audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno
Stato membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta
nello Stato membro dell’Unione europea in cui sia stabilita la sua
sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi
in Stati membri dell’Unione europea diversi, la ricerca diligente
deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all’articolo 69-ter, comma 2, la ricerca
diligente e’ effettuata nello Stato membro dell’Unione europea in cui
e’ stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma
pubblicamente accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca e’ effettuata in Italia, si
applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la
ricerca e’ effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato
membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta seguendo
le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla
legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi gia’
considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un
altro Stato membro dell’Unione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere
anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1,
conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in
modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
trasmette senza indugio all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente
accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del
presente articolo che hanno permesso di concludere che un’opera o un
fonogramma sono considerati un’opera orfana;
b) l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane
conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e
dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell’organizzazione
interessata.

Art. 69-quinquies

1. Il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma
considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita’ di
porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli
utilizzi delle opere non piu’ orfane possono proseguire solo se
autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui
all’articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera
orfana spetta un equo compenso per l’utilizzo di cui all’articolo
69-bis.
3. La misura e le modalita’ di determinazione e corresponsione
dell’equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi
stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e
le associazioni delle categorie interessate di cui all’articolo
69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono
in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati
all’uso effettuato dell’opera, la natura non commerciale
dell’utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi
connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la
promozione dell’apprendimento e la diffusione della cultura, nonche’
l’eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante
fra quelli previsti dall’articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui
non vi sia l’accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non
ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione
di cui all’articolo 194-bis, al fine di determinare la misura
dell’equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti
possono adire la competente Autorita’ giudiziaria, affinche’, secondo
i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalita’ di
determinazione dell’equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 e’ dovuto dalle organizzazioni che
hanno utilizzato l’opera o il fonogramma.

Art. 69-sexies

1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo
status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti
rivendicando la titolarita’ presso le organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarita’ dei diritti si applica
il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo
194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
comunica prontamente all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente
accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

Art. 69-septies

1. Le fonti di cui all’articolo 69-quater, comma 2, comprendono le
seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale
delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri
d’autorita’ per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli
editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti
letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell’agenzia italiana ISBN, per i libri
pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright
Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i
titoli scolastici);
8) l’Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei
Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o
attraverso sistemi che ne consentono l’interrogazione integrata quali
VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible
Registries of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l’ISSN (International Standard Serial Number) per i
periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni
di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni
italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva,
inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la
fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di
tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste,
quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, in
particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni
che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico
o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori,
come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il
materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code)
per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording
Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle societa’ di gestione collettiva, in
particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di
fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6) l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e
altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che
rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».

Art. 2

Disposizioni applicative

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle opere e
ai fonogrammi di cui all’articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate
ai sensi della normativa sul diritto d’autore alla data del 29
ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si
applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29
ottobre 2014.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 69-quater, comma 4, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per
l’implementazione di una banca dati, dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 69-quater,
comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente
decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l’anno 2014, si
provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’
articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184 Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo
9, comma 2, e l’articolo 17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e in
particolare l’articolo 21;
Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare l’articolo 12;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l’articolo 32;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12
novembre 2008;
Vista la decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23
marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 28 agosto 2014;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 32, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le
organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica
italiana competente per il Paese o per l’organizzazione
internazionale di distacco;
f) «ufficio consolare»: l’ufficio consolare italiano competente
per il Paese o per l’organizzazione internazionale di distacco;
g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II;
h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi
dell’Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per
l’azione esterna e le agenzie.

Art. 2

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero, d’intesa con la Presidenza, assicura la diffusione
delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e
pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste
dall’Unione europea.
2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature
sulla base delle priorita’ definite nell’ambito del coordinamento e
programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Verificati la
rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto,
l’interesse dell’amministrazione e la possibilita’ di futura
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita, le
amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna
amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al
presente comma.
3. Il Ministero inoltra le candidature all’Unione europea e alla
Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione
fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorita’
definite nell’ambito del coordinamento e programmazione di cui
all’articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni
dall’adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e
alla Presidenza l’inizio, il termine ed eventuali proroghe del
distacco degli END.

Art. 3

Coordinamento e programmazione

1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con
le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del
personale da distaccare e monitorare l’attivita’ del personale
distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati.
2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove
attivita’ di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle
risorse a cio’ destinate, formazione sugli END e partecipa alle
attivita’ di cui al comma 1. Il punto di contatto e’ individuato
preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all’articolo 20
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell’ufficio di cui
all’articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il
nucleo stesso

Art. 4

Svolgimento del periodo del distacco
presso l’Unione europea

1. Il Ministero, d’intesa con la Presidenza, informa i funzionari
da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorita’
del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del
periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza
riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio
prestato e sul raggiungimento delle priorita’ del sistema Paese nel
settore in cui hanno operato.
2. Gli END mantengono i contatti con l’amministrazione di
appartenenza, secondo modalita’ indicate da quest’ultima all’inizio
del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con
periodicita’ almeno annuale, gli END trasmettono all’amministrazione
di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini
del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi
partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di
appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.
3. Ai fini della valutazione della performance individuale le
amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali
degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque
disponibili, anche acquisiti presso l’Unione europea. Le
amministrazioni, di regola prima dell’inizio del periodo di distacco
dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici
dell’Unione europea le modalita’ di acquisizione, su base almeno
annuale, dei predetti elementi di giudizio.
4. La durata massima del periodo di distacco e’ stabilita dalla
normativa delle istituzioni dell’Unione europea.
5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui
all’articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

Art. 5

Contingente massimo di END

1. Il contingente massimo di END e’ fissato in 300 unita’.
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna
amministrazione puo’ distaccare i propri dipendenti entro un massimo
del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all’unita’
superiore.

Art. 6

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni
interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel
contesto delle priorita’ di politica estera.
2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la
rispondenza al profilo richiesto, l’interesse dell’amministrazione e
le possibilita’ di valorizzazione dell’esperienza professionale
acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro
30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi
ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di
giudizio anche mediante uno o piu’ colloqui con il dipendente
interessato, che possono essere svolti con modalita’ a distanza.
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento
le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa
l’esistenza di accordi di reciprocita’ relativi a distacchi presso
Stati esteri.
4. L’avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati
esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva
stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono
subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono
ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla
firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio
1974, n. 112, laddove necessari.
5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l’acquisizione presso
l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente di destinazione di
elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la
ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell’articolo 7,
comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti
su basi di reciprocita’.
6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e
al Ministero l’inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco.
7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli
adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al
Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7

Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri
o organizzazioni ed enti internazionali

1. D’intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni
interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle
eventuali priorita’ del sistema Paese nel settore in cui essi saranno
chiamati ad operare.
2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la
rappresentanza diplomatica.
3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con
l’amministrazione di appartenenza, secondo modalita’ indicate da
quest’ultima. Con periodicita’ almeno annuale, i predetti trasmettono
all’amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio
prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla
Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle
amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato.
4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini
della valutazione della performance individuale e di ogni altro
elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni
fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco.
5. La durata massima del distacco e’ fissata in 5 anni complessivi
nel corso dell’intero periodo di servizio prestato alle dipendenze
della pubblica amministrazione.
6. La disciplina del trattamento economico del personale in
distacco e’ stabilita dalle intese di cui all’articolo 6, comma 4,
secondo i principi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Art. 8

Banca dati

1. Presso il Ministero e’ istituita una banca dati, organizzata in
sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a
posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal
punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e
delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie:
a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o
prestano servizio come END presso le istituzioni dell’Unione europea
con l’indicazione dell’ufficio o degli uffici presso i quali hanno
prestato o prestano servizio;
b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a
posizioni END sono state trasmesse all’Unione europea;
c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il
consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con
l’indicazione dei settori d’interesse per un eventuale distacco
nell’ambito dell’Unione europea;
d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o
prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti
internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 32,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle
amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella
banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), gia’ in possesso del
Ministero, sono immesse nella banca dati.
3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalita’ di
costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al
comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ il Ministero.
4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla
banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne
facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni
registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per
le finalita’ previste dall’articolo 32, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalita’,
l’amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l’esperienza
professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli
interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalita’
del presente regolamento.

Art. 9

Valorizzazione dell’esperienza maturata

1. L’esperienza maturata con il distacco all’estero e’ titolo
preferenziale valutabile, a parita’ di altre condizioni, per
l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni
orizzontali o verticali di carriera all’interno dell’amministrazione
di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto
all’estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza
demerito.
2. L’amministrazione tiene conto dell’esperienza maturata
all’estero nell’assegnazione del dipendente alla fine del periodo di
distacco.

Art. 10

Comportamento del personale distaccato

1. Durante il distacco all’estero, il dipendente distaccato e’
tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La
sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici
adottati ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro
imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite
e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di
comportamento stabilite dall’ente di destinazione.
2. Il dipendente distaccato puo’ pubblicare scritti, anche non
firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o
diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su
argomenti connessi con l’attivita’ dell’amministrazione di
appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni
internazionali, informando l’amministrazione di appartenenza e la
rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo
giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza
diplomatica puo’ formulare osservazioni, nell’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi
autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
3. In conformita’ con la normativa europea, il comma 2 non si
applica alle pubblicazioni e alle attivita’ a rilevanza esterna
svolte dagli END nell’esercizio delle funzioni d’ufficio presso
l’Unione europea.
4. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di
sicurezza fornite dall’autorita’ presso cui e’ distaccato. In
mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza
diplomatica o l’ufficio consolare competente per territorio e si
conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute.
La violazione degli obblighi previsti dal presente comma puo’ dare
luogo a responsabilita’ disciplinare.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le
amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza l’istituzione di nuove strutture.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 ottobre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Delrio

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Mogherini

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. ne n. 3119
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CAMERA DEI DEPUTATI CONVOCAZIONE Convocazione del Parlamento in seduta comune

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono
convocati, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati
regionali, giovedi’ 29 gennaio 2015, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente della Repubblica.

La Presidente della Camera dei deputati
Laura Boldrini

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2015, n. 45 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste in materia di abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento ed il Presidente della Commissione…

… di coordinamento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste;
Visto l’articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto
dall’articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella
riunione del 25 settembre 2014;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste, espresso nella seduta del 18 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di
coordinamento nella regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste
1. In attesa dell’adeguamento degli articoli 31, 45 e 46 dello
Statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione
e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa,
il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze
e il Consiglio della Valle non procedono alla nomina dei loro
rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento.
2. L’articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta), e’ abrogato.
3. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4,
11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), e
l’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in
materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo).
4. Restano ferme le rispettive competenze del Ministero
dell’interno e del Presidente della regione nell’esercizio delle sue
funzioni prefettizie in materia di contrasto alle infiltrazioni
malavitose negli organi elettivi degli enti locali e le ipotesi di
sospensione, incandidabilita’ e decadenza dalle cariche elettive
disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 17 marzo 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.