ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 124 del 29-5-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza
nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco a seguito degli
eventi meteorologici dei giorni dal 15 al 18 luglio 2009;
Considerato che, nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009 le province di
Varese, Bergamo, Como e Lecco sono state colpite da eccezionali
eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della
viabilita’ stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;
Considerato che, i predetti eventi hanno causato nei territori
delle suddette province l’innesco di fenomeni franosi, con
conseguente inondazione di alcune porzioni di centri abitati;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumita’ e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la
situazione determinatasi mediante l’utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i
primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l’intesa della regione Lombardia con nota del 4 maggio
2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Lombardia e’ nominato commissario
delegato per gli eventi meteorologici in rassegna e provvede alla
realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche’ a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l’adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell’emergenza, il predetto commissario delegato, previa
individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si
avvale dell’opera di due o piu’ soggetti attuatori, all’uopo
nominati, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base
di specifiche direttive ed indicazioni, nonche’ della collaborazione
degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato in particolare provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione
straordinaria della viabilita’, degli alvei dei corsi d’acqua ed alla
stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati
interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in
sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi, nonche’ alla
realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di
prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici in attuazione del
piano generale delle acque;
c) predispone, anche per piani stralcio e sulla base di risorse
finanziarie gia’ disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno
eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento presso le
Amministrazioni interessate, il piano generale degli interventi
indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita’,
comprensivo della quantificazione dei relativi oneri; Possono essere
ricompresi nel piano, ed attuati con le procedure e deroghe di cui
alla presente ordinanza, ulteriori interventi urgenti finanziati
dalla Comunita’ europea, dalle amministrazioni statali, dalle
regioni, dagli enti locali e da enti o societa’ erogatori di servizi
pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione
del rischio. La priorita’ nell’attuazione degli interventi deve
essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali
danneggiate, alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei
dei corsi d’acqua e delle opere di difesa idraulica ed alla
stabilizzazione dei versanti;
d) all’individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisori
dove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla
situazione emergenziale in atto, avvalendosi anche per tali
interventi delle deroghe di cui all’art. 6, definendo d’intesa con
gli enti ordinariamente competenti le modalita’ per il loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati;
e) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del
rischio conseguente all’inadeguatezza dei sistemi preposti
all’allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso,
al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni
alluvionali.
4. Il commissario delegato provvede, altresi’, al rimborso delle
spese sostenute dai comuni, nonche’ da altri enti ed amministrazioni
impegnate nelle fasi della prima emergenza.

Art. 2 1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita’ e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l’utilizzazione delle strutture pubbliche, puo’ affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all’art. 6. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata, in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all’assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta’. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d’emergenza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita’ da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d’azione, cadenzati per semestri successivi e con l’indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Art. 4

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita’ imprenditoriali,
artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato e’
autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un
massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attivita’
industriali, commerciali, produttive, agrituristiche, zootecniche,
ittiche ed ittico- produttive, artigianali, professionali, di
servizi, turistiche ed alberghiere, nonche’ a favore di societa’
sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che
abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa.
2. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza,
corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il
periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita’ sopraelencate
e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, ovvero
da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per
le attivita’ avviate nel corso dell’anno 2009, l’istanza deve essere
corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato
alla certificazione tributaria ai sensi dell’art. 36 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che
determinano il reddito ai sensi dell’art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito
stesso e’ determinato sulla base di perizia giurata.
3. Per le medesime finalita’, il commissario delegato e’
autorizzato ad erogare un contributo, in misura non superiore al 30%
di quello previsto dal comma 1, sulla base delle spese documentate
sostenute per l’acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere
indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di
cui in premessa.

4. Laddove i beni danneggiati siano localizzati in aree ad alto
rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi sono
riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a
provvedere, entro i termini di scadenza dello stato di emergenza, a
recepire ed adottare i vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio
redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonche’
a predisporre ed adottare la conseguente e dovuta pianificazione
d’emergenza. Il commissario delegato, scaduto lo stato d’emergenza,
comunichera’ al Dipartimento della protezione civile i risultati
delle verifiche a tal proposito effettuate e le eventuali azioni
intraprese nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 5

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito
degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputate dalle
eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte
ripianati con l’erogazione di indennizzi da parte di compagnie
assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla
presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale
differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo
ed il contributo previsto.

Art. 6 1. Per l’attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato e’ autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8,14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede con oneri a carico delle risorse stanziate, ai sensi dell’art. 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2010, n. 3867, a favore della regione Lombardia per il superamento dell’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, nonche’ attraverso eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da amministrazioni statali o enti pubblici. 2. Il commissario delegato puo’ utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del commissario delegato medesimo e sottoposte all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d’intervento. Il provvedimento dovra’ essere accompagnato da una relazione sullo stato d’attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonche’ le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse. Il provvedimento dovra’, altresi’, contenere il quadro generale delle nuove priorita’ derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un’analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti. 3. Per l’utilizzo delle risorse occorrenti per il superamento dell’emergenza in rassegna, e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale in favore del commissario delegato. 4. Il commissario delegato e’ tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=124&redaz=10A06372&tmstp=1275983940945

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione Legge n. 46 del 7 Maggio 2009, G.U. n. 105 dell’8/5/2009

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.

1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge Regionale n. 6 del 09-03-2009 Regione Basilicata. Modifica dell’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 19 maggio 2004.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 12
del 10 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Il comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n.9,
(Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio
delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi) è così sostituito:

“4. La restituzione del contributo di cui al comma 3, per gli autobus, ricorre
all’accertamento, anche per una sola volta, dell’inadempienza commessa
dall’azienda e si applica sull’autobus adoperato.”

ARTICOLO 2

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 marzo 2009

DE FILIPPO

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 31-03-2009 Regione Calabria. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18 del 21 agosto 2007 e n. 33 del 16 ottobre 2008.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 6
del 1 aprile 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1 del 7 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All’articolo 28 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 è aggiunto il
seguente comma «Il valore del canone, dell’affrancazione o della
legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere
superiore a quello delle aree edificabili.»

ARTICOLO 2

1. Il termine di cui alla legge regionale n. 33 del 16 ottobre 2008, è
prorogato al 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fonte:http://camera.ancitel.it