Legge Regionale n. 4 del 31-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 52
del 31 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e
statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed
ambientale del proprio territorio attraverso le attività del settore agricolo,
promuove lo sviluppo dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende
agricole.

2. La presente legge è volta in particolare a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con
specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione
dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del
territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarit
paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi
offerti dall’azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo,
alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema
agroalimentare regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre
la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le
diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte
a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali
e della cultura enogastronomica regionale.

ARTICOLO 2

Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n. 15 (Norme per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia di agriturismo svolge funzioni
normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con
apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri
necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di
svolgimento della stessa nonché le procedure amministrative e di controllo
applicabili.

3. Le Province e le Comunità montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del
1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle
attività agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro
competenza.

4. Le Province, in particolare, concedono l’abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di
connessione con l’attività agricola, detengono l’elenco degli operatori
agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia
dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della
ricettività ed il movimento turistico. Le Province possono costituire
commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l’andamento
dell’offerta turistica rurale.

5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo
svolgimento dell’attività agrituristica.

ARTICOLO 3

Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di
capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione
con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

2. Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui
alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla
sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti
enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con
enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attivit
e del patrimonio rurale.

3. Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle attività svolte da
cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell’Albo regionale istituito ai
sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e
per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre
1991, n. 381), nell’ambito dell’attività agricola rientra anche l’attivit
agrituristica.

4. Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo
ed i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché
tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall’impresa agricola.

5. E’ altresì ammesso l’utilizzo di lavoratori esterni all’impresa, liberi
professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di
intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi
culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per
l’animazione territoriale o per le attività e servizi complementari
all’agriturismo.

ARTICOLO 4

Connessione e complementarietà con l’attività agricola

1. La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che
deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di
lavoro da impiegare nell’attività agricola sono superiori a quelle calcolate
per svolgere l’attività agrituristica.

3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni
di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del
territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle
tecniche colturali adottate stabilmente dall’imprenditore agricolo.

ARTICOLO 5

Ospitalità

1. L’ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei
fabbricati adibiti all’attività agrituristica e fino ad un massimo di otto
piazzole in spazi aperti.

2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto
camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei
siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei
territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani.

3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima
di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente più di tre
posti letto per singola camera ammobiliata.

4. L’impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di
eccellenza, di cui all’articolo 17 della presente legge, può derogare ai
limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di
ulteriori cinque camere.

5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo e nel rispetto dell’articolo 11, commi 1 e 4, della presente legge,
possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le
piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

ARTICOLO 6

Somministrazione di pasti e bevande

1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’impresa
agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della
materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali
utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta
pasti giornalieri su base mensile.

2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni
camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui
all’articolo 10.

3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e
valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della
cultura alimentare dell’Emilia-Romagna.

4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le
seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell’azienda agricola e prodotti ricavati da materie
prime dell’azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici
regionali inseriti nell’apposito Albo ministeriale, prodotti biologici
regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro
consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati
direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro
strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento
del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per
cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o
in Unioni di Comuni montani.

6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente
articolo deve essere superiore, in valore, all’80 per cento del prodotto
totale annuo utilizzato.

7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto
possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole
regionali.

8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo
svolgimento dell’attività agrituristica di somministrazione di pasti e
bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per un periodo
massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in
particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie che hanno colpito
l’impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali.

ARTICOLO 7

Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

1. Al fine di valorizzare l’ambiente, il patrimonio storico e rurale o le
risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un
corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti
aziendali.

2. Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al
comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere
offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o
ristorazione agrituristica.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

Legge Regionale n. 9 del 29-04-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 18
del 6 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale
tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e
sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il
coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di
sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di
ordine pubblico e sicurezza e in virtu’ della competenza residuale attribuita
alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria
attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta
disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la
sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e
successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e
dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e
delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l’accesso ai
ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di
formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale
disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso
della Regione allo sviluppo della cultura della legalita’ e alla prevenzione
dei fenomeni di illegalita’.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano
politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l’insieme
delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un’ordinata e civile
convivenza e la qualita’ della vita nelle citta’ e nel territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Politiche regionali)

1. Per le finalita’ indicate dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli
enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla
criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e
sulle situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalita’ nella
vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l’istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l’attivita’
operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio
sul territorio;
d) compie attivita’ di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi
all’organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento
delle relative funzioni;
e) favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione
della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per
l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di
emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla
collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le
Forze dell’ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

ARTICOLO 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze
ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a
completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce,
presso la direzione centrale competente, l’Osservatorio regionale sulla
sicurezza integrata, di seguito denominato <>.

2. L’Osservatorio e’ organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e
per la realizzazione di politiche integrate attraverso:
a) il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche in materia di
sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attivita’ di ricerca finalizzata all’analisi dei fenomeni di criminalita’ e
insicurezza sul territorio regionale;
c) attivita’ di informazione, documentazione e valutazione degli interventi
effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla
messa in sicurezza delle aree piu’ degradate e ad alto tasso di criminalita’
sul territorio di competenza del singolo ente locale.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 2, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con universita’ degli
studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi
specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali,
a richiesta, devono mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le
informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel
dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. L’Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione,
anche tenendo conto delle specificita’ territoriali, nonche’ funzioni di
monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente
legge. In particolare, l’Osservatorio si occupa:
a) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’, in generale,
che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di
polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione
e di bullismo;
c) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’ e
pericolosita’ sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze
stupefacenti e psicotrope e derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche;
d) dell’analisi e della valutazione del fenomeno dell’usura, dei reati contro
il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del
territorio;
e) del monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente
sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all’interno degli istituti scolastici di
percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attivita’
di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

5. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione
centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata
della legislatura ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di
Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
e) due esperti designati dalle Universita’ degli Studi di Trieste e Udine,
competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico
di cui all’articolo 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi
delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul
territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di
volontariato e solidarieta’ maggiormente rappresentative a livello nazionale,
presenti sul territorio regionale;
l) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e’ nominato un membro
supplente per i casi di assenza o impedimento.

7. L’Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma
5, lettere g), h) e i).

8. Il Presidente puo’ invitare alle sedute, se la situazione lo richieda,
senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed
enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed
esperti.

9. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di
una richiesta motivata di un terzo dei componenti e puo’ essere articolato in
sottocommissioni per aree tematiche.

10. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Ai componenti dell’Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio
presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto
di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si
svolgono i lavori dell’Osservatorio, e’ riconosciuto il trattamento di
missione previsto per i dipendenti regionali.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 2 dek 16-02-2009 Regione Liguria.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 4
del 25 febbraio 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo,
valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie
e di alta formazione))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2007, è inserito il
seguente:
“1.bis. La Regione riconosce e promuove iniziative e progetti di particolare
interesse regionale nel campo della ricerca, dell’innovazione e dell’alta
formazione proposti dai soggetti di cui al comma 1.”.
2. Dopo l’articolo 3 della l.r. 2/2007 è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis
(Poli di Ricerca e Innovazione)

1. La Regione promuove i Poli di Ricerca e Innovazione, quali
raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start-up di imprese
innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca
attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l’attivit
innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di
installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze.”.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia
di cultura))

1. L’articolo 6 della l.r. 33/2006 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 le parole “E’ istituita
una Sezione speciale del Registro di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle
parole “E’ istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle
Istituzioni di interesse regionale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 le parole “alla Sezione”
sono sostituite dalle parole “al Registro”.
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 33/2006 le parole “alla Sezione
speciale del” sono sostituite dalla parola “al”.
5. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 33/2006 è abrogato.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 30-03-2009 Regione Lombardia. Istituzione della figura e dell’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 13
del 30 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 3 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Istituzione)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena
attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle
persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione,
dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso
il Consiglio regionale il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito
denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell’ONU sui diritti del
fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989), e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie
funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale
e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa
ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Nell’esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la
propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni,
ove costituiti.

ARTICOLO 2

(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori,
iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza,
finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in
particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1,
comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia),
nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle
comunità locali;

b) concorre a verificare l’applicazione sul territorio regionale delle
convenzioni di cui all’articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni
internazionali che tutelano i minori, nonché l’applicazione e l’attuazione
delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia
di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di
discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità,
nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte
quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della
dignità di tutti i minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali
territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio
per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con
gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell’evasione e dell’elusione
dell’obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di
perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro
il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato
sociale e le organizzazioni sindacali;

g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei
minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla
magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di
accoglienza;

h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti
iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abuso dell’infanzia e
dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n.
269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle
persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione
genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti
sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio
nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di
cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla
vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo
stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i
profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di
segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste
a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella
scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei
luoghi in cui sono collocati per disposizione dell’autorità giudiziaria e
tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le
situazioni che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o
giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse
tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare
i casi di rischio per l’incolumità fisica;

l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo
regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e
delle province;

m) collabora con l’Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge
regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con
l’Osservatorio regionale sull’integrazione e la multietnicità e con gli
osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle
loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare
sull’attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e
socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono
effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli
interventi di cui al comma 1, lettera k).

ARTICOLO 3

(Attività inerenti alla tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi
regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche
tramite l’organizzazione di corsi di formazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008,
n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella
materia della tutela e della curatela.

ARTICOLO 4

(Poteri)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, il Garante
può:

a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono
ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi
territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi
che richiedono interventi immediati d’ordine assistenziale o giudiziario;

b) verificare l’adempimento, nei termini fissati dai decreti dei
tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle
province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non
fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai
fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare
la funzionalità dell’attività amministrativa e segnalare eventuali condotte
omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d’offerta sociali e
socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove
sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le
autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti
minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti
amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi
ragionevoli di definizione.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Garante può coordinarsi con il
Difensore civico regionale e le altre autorità di garanzia dandosi reciproca
segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell’ambito delle
rispettive competenze.

ARTICOLO 5

(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per
l’elezione del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 18
gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura
in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea
specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel
settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati
all’infanzia e all’adolescenza.

3. Non sono eleggibili all’ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori
regionali, provinciali e comunali;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e
delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e
province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende
pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o
dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi
titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica
amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del
posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di
quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di
incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale
invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi
non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata
comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza
prevista per l’elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per
gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non
cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato
Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’espletamento della
propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo
le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il Garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della
collaborazione:

a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad
associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed
istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) del Difensore civico regionale, come previsto all’articolo 4, comma 2;

c) degli osservatori regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m);

d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle
ASL e delle AO, d’intesa con i comuni e con le province;

e) della polizia locale.

ARTICOLO 7

(Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante)

1. Presso l’Ufficio del Garante di cui all’articolo 6, comma 1, è istituita la
Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante di cui fanno parte una
rappresentanza delle associazioni del terzo settore che operano nell’ambito
dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione
sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 8

(Trattamento economico)

1. Al Garante spetta l’indennità di funzione nel limite del cinquanta per
cento di quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge
regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri
della regione Lombardia). Al Garante spetta altresì il trattamento di missione
nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 6, comma 1, della
medesima legge.

ARTICOLO 9

(Clausola valutativa)

1. Il Garante informa il Consiglio regionale sull’attività svolta e sui
risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti
dei minori.

2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione
annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall’articolo 2 e,
per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie
impiegate e gli esiti prodotti;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le
indicazioni sulle soluzioni da adottare;

c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti
e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle
politiche minorili;

d) l’entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché
le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da
parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti
determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di
stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. All’autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si
provvederà con successivo provvedimento di legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it