Legge Regionale n. 4 del 15-07-2009 Regione Trentino Alto Adige. Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 2
L’ORGANO REGIONALE
DI RIESAME DEI BILANCI
E RENDICONTI

ai sensi dell’articolo 84, nono comma, dello Statuto di autonomia
(D.P.R. 31.8.1972, n. 670)
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Variazioni nell’entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009,
approvato con l’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono
introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella A.

ARTICOLO 2

(Variazioni nella spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009,
approvato con l’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono
introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella B.

ARTICOLO 3

(Disposizioni diverse)

1. All’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine
dell’esercizio 2008 riportati negli stati di previsione dell’entrata,
rispettivamente della spesa per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le
variazioni, in aumento e in diminuzione, pari agli scostamenti dall’ammontare
definitivo dei residui stessi.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Regione Emilia Romagna Leggi Piano Casa LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
1. All’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita:

Risoluzioni Ris. 3/DF del 10/08/09 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Disciplina tributaria delle aree portuali
oggetto di concessioni demaniali.
Con riferimento al quesito circa la corretta applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) sulle aree portuali oggetto di concessioni demaniali, si ritiene utile, per
una più puntuale delimitazione del perimetro di applicazione della fattispecie, fornire ulteriori
chiarimenti rispetto a quelli diramati con la risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003 nella quale
è stata affrontata in via generale la problematica relativa all’interpretazione dell’art. 18,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nel modificare l’art. 3, comma 2, del
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, ha disposto che “nel caso di concessione su aree demaniali
soggetto passivo è il concessionario”.
In particolare, in ordine al concetto di “area demaniale”, si precisa che essa è
esente da ICI – ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 504 del 1992 – qualora
faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente
necessarie alle attività portuali e, come tale, vada incorporata in un’unità immobiliare censita
al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1, specificamente individuata nella circolare n.
4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del territorio.
Qualora, invece, all’interno dell’“area demaniale” si realizzino interventi od
opere non destinate agli usi suddetti ed aventi caratteristiche tali da far assumere all’area, o a
porzione di essa, natura di un’autonoma unità immobiliare ai sensi del D.M. 2 gennaio 1998,
n. 28, si deve procedere alla presentazione delle dichiarazioni in catasto, rappresentando le
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variazioni intervenute. Dette unità immobiliari potrebbero, quindi, essere assoggettate al
pagamento dell’ICI nell’eventualità in cui venissero accertate in una categoria diversa da
quelle richiamate nel gruppo “E” del quadro di qualificazione catastale.
In questi termini deve essere, pertanto, correttamente interpretato quanto
espresso nella circolare congiunta del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell’Agenzia
del territorio e dell’Agenzia del demanio, prot. n. M_ TRA/DINFR 2592, del 4 marzo 2008.
Occorre evidenziare che sono comunque assoggettabili all’ICI i fabbricati che
insistono sulle aree in questione, laddove, ovviamente, gli stessi siano censiti al Catasto
Edilizio Urbano in una categoria catastale diversa da quella del gruppo “E”.
Si ricorda, infine, che, nel caso in cui, per gli immobili iscritti nelle categorie
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, commi
40 e seguenti del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, occorre procedere alla presentazione della relativa dichiarazione in catasto. Infatti, le
norme appena citate prevedono che nelle unità immobiliari censite nelle suddette categorie
catastali non possono essere più compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso
commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale. Dette unità immobiliari richiedono una revisione della loro
qualificazione e, quindi, della rendita e devono essere dichiarate in catasto da parte dei
soggetti obbligati, seguendo la procedura delineata dalle disposizioni in parola.
Il Direttore Generale delle Finanze

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2009

Proroga del riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari alla societa’ «Agroblu S.r.l.», in Rho.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1995, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al riconoscimento dell’idoneita’ a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l’individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle
politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 dell’8 novembre 2000, recante le modalita’ di presentazione
della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di
ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati
necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui all’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 18065 dell’11 ottobre
2007 con il quale la societa’ «Agroblu S.r.l.», con sede legale in
via San Bernardo, 35 – 20017 Rho (Milano), e’ stata riconosciuta
idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini
registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla
determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita’ per mesi 24 dalla data di ispezione;
Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell’idoneita’ ad effettuare prove ufficiali di
campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell’entita’ dei residui di prodotti
fitosanitari della societa’ «Agroblu s.r.l.», con sede legale in via
San Bernardo, 35 – 20017 Rho (Milano), concesso con il provvedimento
prot. n. 18065 dell’11 ottobre 2007, e’ prorogato fino al 31 dicembre
2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare
la validita’ del riconoscimento.
Il presente decreto sara’ inviato all’organo di controllo per la
registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: Blasi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11442&tmstp=1255071339804