Legge Regionale n. 10 del 03-04-2009 Regione Marche. Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti.
2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del diritto al gioco e
dello sport di cittadinanza durante tutto l’arco della vita, finalizzata alla
formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle
relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della
salute.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di cittadinanza
qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in
favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che
ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni
fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire
l’integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito
professionistico e semiprofessionistico.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per
l’esercizio delle attività indicate all’articolo 2;
b) favorisce l’integrazione delle politiche del gioco e delle attivit
ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo
interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei
servizi per la mobilità e il tempo libero;
c) promuove l’attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni
sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell’ambito delle
finalità di cui alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive
senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale
di cui all’articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la
promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione
sociale).

ARTICOLO 5

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione
assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
c) le modalità di presentazione delle domande.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, l’entità della spesa, a
decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel
rispetto degli equilibri di bilancio.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 26-01-2009 Regione Piemonte.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e
dell’offerta turistica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 29 gennaio 2009
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)
1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi
contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e
fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
2. Nell’ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione
riconosce e valorizza altresì l’essenziale valenza dei territori montani e di
tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale
e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello
sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi
impianti e tracciati destinati all’attività sciistica.

ARTICOLO 2

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree
sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire
la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le
modificazioni e l’esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo
all’aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa
e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle localit
montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14
dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico
per il trasporto di persone).

ARTICOLO 3

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla
normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla
legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o
partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che
abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 2.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 6 del 16-03-2009 Regione Puglia.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n.
42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009) e interpretazione autentica
dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.
40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 44
del 20 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica e integrazione dell’elenco allegato A della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 42)

1. L’elenco allegato A di cui all’articolo 2 (Individuazione delle spese
obbligatorie e inderogabili) della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42
(Disposizioni relative all’ esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2009), è modificato escludendo il capitolo 1360 “Spese
per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso
spese di viaggio l.r. 12.8.1981, n. 45” – UPB 4.2.1 – e contestualmente
integrato con i capitoli di spesa di seguito riportati:

Capitolo

UPB

Declaratoria capitolo

1150

1.1.1

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/97

1315

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI

1316

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE.

1317

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.

1481

2.1.1

SPESE OPERATIVE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PUNTO IMPRESA, ISTITUITO CON L.R. 16/97 ART. 65. (L.R. 9/2000)

3048

10.5.1

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI COMPRESO PERSONALE DIRIGENZIALE. ART.28 L.R. 26/84.

114299

10.4.4

RATE DI AMMORTAMENTO IN FAVORE DELLA BANCA OPI S.P.A. CON ONERI A CARICO DELLO STATO (L.178/02) – QUOTA INTERESSI.

213015

2.1.2

SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL’ASSESSORATO I.C.A.

511044

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI AL TERREMOTO 1980/81 PER ESIGENZE ABITATIVE. ART. 3 L.32/92 E L. 388/2000. QUOTA INTERESSI.

512025

6.1.3

SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. (L.R. 27/85)

592041

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO DODICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPRL QUOTA INTERESSI (L.N. 194/98 – ART. 2, COMMA 5) .

592043

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE TPRL. QUOTA INTERESSI – L.194/98.

592046

10.4.4

MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D – D.M. N. 3730 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592048

10.4.4

MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D – D.M. N. 3731 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592061

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA’ CICLISTICA L. 366/98 E L. 166/2002. QUOTA INTERESSI.

1110090

10.4.1

FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE

1122062

10.4.3

RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

1122063

10.4.3

RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 2

(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40)

1. In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la
disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre
2007, n.40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), come confermata
dall’articolo 5 (Disposizioni di carattere tributario) della l.r. 42/2008, va
intesa nel senso che l’aliquota indicata a fianco dei singoli scaglioni di
reddito, come riportati nel medesimo comma 7 dell’articolo 3 della l.r.
40/2007, si applica all’intero ammontare del reddito imponibile.

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 42/2008)

1. L’articolo 6 della l.r. 42/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Finanziamento dei referendum consultivi)

1. Al fine di garantire l’effettuazione dei referendum consultivi,
fissati per il 19 aprile 2009, per l’istituzione dei Comuni di Palese – S.
Spirito, Carbonara e Ceglie -Loseto, indetti con decreti del Presidente della
Giunta regionale 21 novembre 2008,
n. 1049 e 1050, così come rispettivamente modificati e integrati dai
successivi decreti 26 gennaio 2009, n.68 e 69, si provvede a iscrivere sul
capitolo 1740 – UBP 4.1.1. – del bilancio di previsione 2009 la somma di euro
500 mila.

2. All’erogazione e ripartizione della somma di cui al comma 1 in favore
degli enti coinvolti provvede il competente Servizio enti locali con le
modalità di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27
(Norme sul referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni e
integrazioni.

3. Gli enti destinatari delle somme provvedono, a conclusione delle
operazioni connesse ai referendum consultivi, a trasmettere al Servizio enti
locali specifica rendicontazione delle spese sostenute.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 07-07-2009 Regione Sicilia. Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 32
del 10 luglio 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;
Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell’art. 17-bis dello
Statuto regionale è stata avanzata;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati
regionali

1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n.
29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è
sostituito dai seguenti: