Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti.
2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del diritto al gioco e
dello sport di cittadinanza durante tutto l’arco della vita, finalizzata alla
formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle
relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della
salute.
ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di cittadinanza
qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in
favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che
ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni
fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire
l’integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito
professionistico e semiprofessionistico.
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per
l’esercizio delle attività indicate all’articolo 2;
b) favorisce l’integrazione delle politiche del gioco e delle attivit
ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo
interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei
servizi per la mobilità e il tempo libero;
c) promuove l’attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni
sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell’ambito delle
finalità di cui alla presente legge.
ARTICOLO 4
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla
presente legge i seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive
senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale
di cui all’articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la
promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione
sociale).
ARTICOLO 5
(Programma annuale)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione
assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
c) le modalità di presentazione delle domande.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, l’entità della spesa, a
decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel
rispetto degli equilibri di bilancio.
Le Leggi Regionali
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