Cass. pen., sez. IV 31-10-2008 (02-10-2008), n. 40926 Determinazione dell’indennizzo – Tripartizione dell’importo massimo liquidabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli accoglieva la domanda di R.P., assegnando al medesimo, a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 27 aprile al 17 maggio 1993 (dall’8 maggio 1993 in regime di arresti domiciliari), la somma di Euro 17.609,34.
Per determinare l’indennizzo nella misura anzidetta, il giudice della riparazione spiegava:
che l’art. 643 c.p.p., comma 1, applicabile in virtù del richiamo delle disposizioni in materia di errore giudiziario contenuto nell’art. 315 c.p.p., comma 3, commisura la riparazione alla durata della detenzione subita ed alle sofferenze di ordine personale e familiare (morali e patrimoniali) derivate;
che a ciascuno dei predetti pregiudizi va "astrattamente riservato" un terzo (Euro 172.152,30) della somma massima liquidabile (Euro 516.456,90) per la riparazione ai sensi dell’art. 315 c.p.p., comma 2;
– che l’indennizzo per le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna" va determinato in proporzione all’indennizzo dovuto per la detenzione subita e, in particolare, non può essere inferiore al decimo e superiore al decuplo di quest’ultimo.
Ciò premesso, la Corte determinava:
– in Euro 1.257,81 la somma dovuta per la detenzione (78,61 Euro al giorno in caso di detenzione in carcere; riduzione del 50% per gli arresti domiciliari);
in Euro 10.062,68 l’importo dovuto per le conseguenze personali (sofferenze morali, riflessi negativi sui rapporti familiari e sociali, discredito professionale, anche in considerazione del risalto dato dal quotidiano (OMISSIS) alla notizia dell’arresto);
– in Euro 6.289,05 l’indennizzo dovuto per le conseguenze familiari (i suoi congiunti avevano risentito della sua compromessa reputazione).
2. Avverso l’anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, per mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento ed affidando le proprie doglianze a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione di legge in punto di determinazione dei criteri di liquidazione dell’indennizzo.
Osserva in proposito che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell’indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. E’ frutto, pertanto, di erronea applicazione di legge "calcolare la quota – base dell’indennizzo da deputare al ristoro della detenzione, prendendo come dividendo" non l’importo massimo di Euro 516.456,90, ma il terzo di detta somma (Euro 172.152,30).
L’adottato metodo di determinazione (la divisione in tre quote dell’importo massimo) non risponde – secondo il ricorrente – neppure a canoni di logica, atteso che le "tre" voci della suddivisione possono avere un’incidenza maggiore o minore a seconda dei casi concreti.
2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla determinazione dell’indennizzo e "alla quantificazione delle singole quote".
La Corte non ha spiegato per quali ragioni ha inteso quantificare la quota relativa alle conseguenze personali in Euro 10.062,68, cioè in una somma pari ad otto volte quella determinata con riguardo alla detenzione subita.
E lo stesso è a dirsi con riferimento all’importo di Euro 6.289,05 liquidato per le conseguenze familiari.
Rileva, infine, il ricorrente che l’importo di Euro 10.062,68 appariva, in ogni caso, incongruo se posto in relazione in relazione alle rimarcate sofferenze morali, ai riflessi negativi sui rapporti familiari e sociali, al discredito professionale derivatone ad un incensurato commercialista ed al risalto dato dalla stampa quotidiana alla notizia dell’arresto.
3. Con memoria per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto dichiararsi l’infondatezza del ricorso o l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
La Corte di appello ha effettuato le proprie valutazioni dopo avere "creato" parametri e criteri rigidi (la suddivisione dell’importo massimo liquidabile in tre quote riservate, rispettivamente, alla detenzione, alle sofferenze personali ed alle conseguenze familiari;
l’introduzione di un cornice indicativa di un rapporto di proporzione tra indennizzo per la detenzione, da un lato, e conseguenze personali o familiari, dall’altro) dei quali non vi è traccia alcuna nelle norme in materia e nell’interpretazione delle medesime offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 13 gennaio 1995, Min. Tesoro in c. Castellani; Cass. S.U. 9 maggio 2001, Min. tesoro e Caridi), che hanno chiarito che il legislatore ha volutamente evitato di prescrivere al giudice l’adozione di rigidi parametri valutativi in considerazione della delicatezza della materia e delle difficoltà per l’interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita (si aggiunga che Cass. S.U. 13 gennaio 1995, Min. Tesoro in c. Castellani, cit., parla dei "due", non tre, parametri della detenzione e delle conseguenze personali e familiari e pone i medesimi sullo stesso piano, precisando che i criteri equitativi di liquidazione devono tenere conto "non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari, scaturite dalla privazione della libertà").
Il legislatore ha lasciato, in altre parole, al giudice della riparazione ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto. Naturalmente entro i confini della ragionevolezza e della coerenza, che, nel caso in esame – come rilevato dal ricorrente – appaiono ampiamente superati dalla metodologia seguita, sfociata nell’arbitrio e nella scelta di criteri contrari alla logica comune.
Nulla vieta – è stata ancora una volta la Corte a ribadirlo (Cass. S.U. 9 maggio 2001, Min. tesoro e Caridi, cit.) – che il giudice proceda ad una ideale divisione del "fondo" disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse "voci di danno" elencate dall’art. 643 c.p.p..
Ma ciò il giudice deve fare, al fine di raggiungere un equo effetto remunerativo, nell’esplicazione del suo potere discrezionale di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, senza subire il condizionamento di rigidi contenitori "quantitativi" delle singole voci di danno o di limiti oltre i quali verrebbe meno un asseritamente necessario rapporto di proporzione tra le somme dovute a ristoro delle stesse.
Unico limite: l’esplicazione del potere anzidetto non può condurre a risultati comportanti uno sfondamento del tetto, normativamente fissato, dell’entità massima della liquidazione.
E’ frutto, in conclusione, di erronea applicazione delle norme che disciplinano la materia sia la rigida tripartizione dell’importo massimo liquidabile (che ha condotto la Corte di appello a determinare in Euro 78,61, anzichè in Euro 235,82, il tetto relativo ad un giorno di detenzione in carcere), sia la previsione di una cornice entro cui riconoscere la sussistenza di un asseritamente richiesto rapporto di proporzione tra l’indennizzo per la detenzione e le somme dovute a ristoro delle altre voci di danno previste.
5. La concreta liquidazione effettuata subisce, naturalmente, gli influssi negativi delle anzidette erronee determinazioni e la decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, alla quale si rimette il regolamento delle spese tra le parti per il presente giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, 6 novembre 2009, n. 23635 Figli naturali,cognome paterno o cognome doppio ?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto del 18.03.2008, il Tribunale per i minorenni di Sassari disponeva, ai sensi dell’art. 262, comma secondo, c.c., che il minore G. (nato il omissis), figlio naturale riconosciuto di A. P. e di M. G., il quale ne aveva effettuato il riconoscimento (il omissis) in epoca successiva a quello materno, assumesse il cognome del padre in aggiunta a quello della madre.

Con decreto del 18.06-2.07.2008, la Corte di appello di Sassari, sezione per i minorenni, respingeva il reclamo della P..

La Corte distrettuale osservava e riteneva, tra l’altro:

– che permane sempre un interesse del minore alla identificazione della propria paternità

– che, conseguentemente, sebbene l’attribuzione del patronimico non sia automatica, ben potendo essere esclusa nelle ipotesi in cui non giovi al minore (o per cattiva e pregiudizievole nomea o perché venga a ledere una situazione di notorietà sociale già consolidata, che identifichi compiutamente il piccolo), ove tali ipotesi non siano presenti, appare giovevole la esatta identificazione della genitorialità

– che proprio il favorevole sviluppo dei rapporti tra padre e figlio implicava la vantaggiosità per il bambino nel riconoscersi anche nel cognome paterno, senza che tale soluzione potesse essere avvertita come costrizione della sua volontà

– che non era stata fornita prova alcuna del fatto che il piccolo avesse maturato nei rapporti sociali la consapevolezza del dovere essere identificato col solo cognome materno.

Questo decreto, notificato il 24.07.2008, è stato impugnato dalla P. sulla base di due motivi, con ricorso notificato il 29.10.2008 al G. ed il 28.10.2007 al P.g. presso il giudice a quo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il ricorso la P. denunzia, conclusivamente anche formulando due quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 262 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)”

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 262 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 5)”

Con i due motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, la ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, la decisione adottata dalla Corte distrettuale e segnatamente l’affermazione secondo cui “sussiste l’interesse della minore all’identificazione della propria paternità da realizzare mediante l’attribuzione del cognome paterno”, osservando in sintesi anche

– che ai fini dell’attribuzione del cognome il giudice deve sostanzialmente riferirsi a due aspetti, ossia all’eventuale acquisizione da parte del minore di una precisa identità per il tramite del cognome materno o al pregiudizio eventualmente conseguente all’assunzione del cognome del padre, legato alla personalità di questa

– che il giudice può optare per il doppio cognome solo se in concreto ciò corrisponda all’interesse del minore, avuto riguardo al diritto all’identità personale dello stesso

– che non avendo convissuto con il G. non si è mai creato un nucleo di tipo familiare individuabile con il cognome di quest’ultimo

– che nell’attribuzione del cognome il giudice deve avere riguardo all’interesse del minore in funzione della identificazione della sua identità già in atto, da rapportare anche all’età dello stesso

– che nella specie il figlio di omissis anni aveva acquisito un consolidato valore identificativo della sua persona nel cognome della madre, con cui aveva sempre convissuto, e della cui consapevolezza la prova doveva essere tratta in via presuntiva

– che è stato erroneamente utilizzato in rapporto alla funzione del cognome l’argomento circa la strumentalità del patronimico al rafforzamento del rapporto padre figlio.

Le censure non hanno pregio.

Giova ricordare che i commi secondo e terzo dell’art. 262 cod. civ. prevedono che nell’ipotesi di riconoscimento paterno della filiazione successivo a quello materno, il figlio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, e demanda al giudice, nel caso di minore età del figlio, la relativa decisione. In tale caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all’unico criterio di riferimento dell’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità nell’attribuzione del cognome (Cass. 200802751; 200716989; 200612641). L’art. 262, comma terzo, cod. civ. affida, dunque, al giudice una valutazione ampiamente discrezionale, da condurre non secondo schemi predeterminati e casistiche limitanti, ma con riguardo a qualsiasi aspetto che possa influire sull’apprezzamento dell’interesse del minore, in rapporto alle due previste e diverse ipotesi dell’accertamento giudiziale e del riconoscimento della filiazione, valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione.

Anche alla luce degli esposti richiami la conclusione dei giudici di merito, secondo cui l’interesse della minore appariva garantito dall’assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello originario materno, appare aderente al dettato normativo ed irreprensibile per il profilo motivazionale, dal momento anche che non è stata disposta la sostituzione del cognome materno, ma l’aggiunta del paterno; che ai fini dell’assunzione di entrambi i cognomi non è stato tralasciato, ma giustamente valorizzato anche il profilo esistenziale del minore, e segnatamente il suo contesto di vita anteatta ed attuale, onde pure assicurare l’aderenza del segno di identificazione ai tratti della sua personalità sociale in formazione e, quindi, a giusto presidio del diritto del bambino ad assumere il cognome che più plausibilmente lo faccia apparire come sé medesimo; che, inoltre, l’argomento del benefico effetto della decisione sul consolidamento del rapporto affettivo del padre con il figlio appare essere stato utilizzato in mera funzione rafforzativa della decisione.

Pertanto il ricorso deve essere respinto, affermando il seguente principio di diritto «Nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall’art. 262, comma terzo, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all’unico criterio di riferimento dell’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, quale anche rinveniente ai fini dell’attribuzione del cognome di entrambi i genitori dalla pregressa durevole convivenza del medesimo minore con la madre.».

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 3575 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto depositato il 23/11/2006, la corte d’appello di Firenze ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla corresponsione a favore dei ricorrenti D.S. e V. D. della somma di Euro 2250,00 ciascuno, nonchè al rimborso delle spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti al Tar Toscana, per ottenere la integrazione della indennità di buonuscita e della pensione, durato sette anni e cinque mesi.

La corte d’appello ha valutato nel caso superata di quattro anni e cinque mesi la durata ragionevole del processo presupposto, fissata in tre anni, ed ha riconosciuto al ricorrente, alla stregua dei criteri applicati dalla giurisprudenza sia Europea che nazionale, la somma di Euro 500,00 per ogni anno di eccessiva durata, così riducendo l’importo standard di 1000,00 Euro per anno, tenuto conto dell’esito del giudizio e del valore economicamente modesto della pretesa.

Il D. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio resistono con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1.- Va in primis dichiarata l’inammissibilità del ricorso come proposto e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che il giudizio di merito, definito con il decreto depositato il 23/11/2006, si è svolto legittimamente nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso che nei giudizi di equa riparazione per violazione del termine ragionevole, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze la legittimazione residuale spettante in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica esclusivamente ai giudizi nella fase di merito introdotti successivamente all’entrata in vigore di detta modifica (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225) e non a quelli iniziati prima, come nel caso, e ritualmente svoltisi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sul principio, vedi Cass. 21352/2009 e Cass. 4864/2006).

1.2.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la corte territoriale, in violazione del diritto vivente, in relazione alla durata irragionevole di 4 anni e 5 mesi, liquidato la somma di Euro 1880,00, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo, in un importo irragionevole, adottando il parametro medio di Euro 1000,00 ed ignorando il parametro di Euro 2000,00 per la causa previdenziale e di lavoro in oggetto, ed applicando il criterio riduttivo di Euro 500,00 per anno di ritardo irragionevole, anche in presenza del giudizio presupposto di natura previdenziale e di lavoro.

1.3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed alla L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere la corte territoriale valutato ai fini della riduzione del quantum l’esito del giudizio ed il valore economico della pretesa.

1.4.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando quale fatto controverso il valore economicamente modesto della pretesa, che è invece elevato.

2.1.- Il primo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

E’ opportuno premettere che, come costantemente ritenuto da questa corte,la liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ex L. n. 89 del 2001, affidato al giudice del merito, deve rispettare la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati da quella Corte per i casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione.

Venendo all’esame del caso di specie, va fatta applicazione dell’orientamento di questa corte come reso palese, tra le altre, nella pronuncia n. 14753/2010, che si è espressa nei termini seguenti: "anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 conv. nella L. n. 133 del 2008 – a norma del quale "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" – questa Corte aveva statuito che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, andasse riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa potesse subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, la cui mancata o ritardata presentazione può incidere unicamente sulla determinazione dell’entità dell’equa riparazione spettante, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28507;

Cass. 12 ottobre 2005, n. 19801; 12 ottobre 2005, n. 19804; 22 gennaio 2008, n. 1365). Ciò in quanto l’istanza di prelievo, prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, (e richiamata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 19) con lo scopo di fare dichiarare il ricorso urgente onde ottenerne la trattazione anticipata rispetto agli altri pendenti sul ruolo, non costituisce adempimento necessario, ai fini dello svolgimento del processo amministrativo e la CEDU ha più volte rilevato, nella sua giurisprudenza, che in base all’art. 6, par. 1, della Convenzione, nel calcolo del periodo di ragionevole durata del processo non possa avere influenza l’omissione o il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, in quanto quell’omissione o ritardo non sospendono nè differiscono il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda proposta. Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto sostanziale avallo dalla CEDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi c. Italia), la quale, in due recentissime decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. P Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Quanto al caso di specie va considerato che il D.L. n. 112 del 2008, pur disponendo per il futuro (Cass. 28 novembre 28428; 10 ottobre 2008 n. 24901), evidenzia e da rilievo legislativo alla circostanza che nei giudizi amministrativi l’istanza di prelievo, nella prassi, ha da lunghissimo tempo assunto una funzione di segnalazione al giudice del permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, molte volte venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione, quali atti di autotutela o sanatorie. Con la conseguenza che la sua mancata presentazione, con il passare del tempo dalla proposizione della domanda, ha finito con il costituire indice, quanto meno, di scarso interesse alla stessa". Non può invece trovare accoglimento la parametrazione al maggior importo di Euro 2000,00 per la particolare natura delle controversia (previdenziale e di lavoro), alla luce della giurisprudenza di questa corte come espressa nella sentenza 6898/08 e successive 16298/2008 e 19691/09, secondo cui "non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita". 2.2.- E’ invece infondato il secondo motivo, atteso che quanto meno è utilizzabile ai fini della quantificazione dell’indennizzo il criterio del valore modesto della pretesa (sul principio, vedi Cass. 1630/2006).

2.3.- E’ altresì infondato il terzo motivo, atteso che la corte territoriale ha valutato il valore economicamente modesto della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto dal D. sulla base della sentenza nel detto giudizio e nel corso della motivazione ha esplicitato il concetto della posta in gioco, sì che la sentenza impugnata deve ritenersi immune da omissioni e contraddittorietà sul piano logico formale e della correttezza giuridica. Il riferimento all’art. 96 c.p.c. è infine del tutto privo di ogni argomentazione.

3.1.- Ne deriva che il decreto impugnato, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nei limiti come sopra esposti, deve essere cassato e, decidendosi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendosi conto degli elementi sopra indicati, considerate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al giudice amministrativo oltre i limiti ragionevoli di durata, che ha evidenziato, in relazione al comportamento della parte, uno scarso interesse alla causa, nonchè considerate la natura e la consistenza della pretesa azionata e i margini di riduzione ricavabili dalle sopra indicate decisioni della CEDU, l’indennizzo può essere liquidato in favore del ricorrente nella misura forfettaria complessiva di Euro 3750,00, con gl’interessi dalla domanda sino al saldo come richiesto. Il Ministero convenuto va altresì condannato, per il principio della soccombenza (prevalente), al pagamento delle spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità, negli importi indicati in dispositivo e con distrazione a favore dell’avv. De Paola, quanto alle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il 1^ motivo del ricorso, rigetta il 2^ ed il 3^ motivo e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3750,00 per indennizzo e gli interessi legali su detta somma dalla domanda, nonchè le spese del giudizio, che determina per il giudizio di merito, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 351,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori, con distrazione a favore dell’avv. G. De Paola, antistatario, e per il giudizio di legittimità, in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 5929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Pe.Fr., figlio ed unico erede di V.L., citò innanzi al Tribunale di Acqui terme V.D. (fu Gi.);

P.A.; V.M.; V.D. (fu G.); Z.A.W.; P.D. e P.S., chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà su un ulteriore loculo, oltre a quelli già occupati dalle salme dei propri genitori, nell’edicola funeraria ubicata in (OMISSIS), intestata alla famiglia V. e composta di 15 loculi. Si costituirono i soli V.M., V.D. (fu G.), V.D. (fu Gi.) ed Z.A., contestando che il Pe., in quanto nipote ex sorore dei costituenti il sepolcro, potesse vantare diritti alla sepoltura in foco, gli stessi spettando ai soli fratelli V..

Integrato il contraddicono con P.G. – che non si costituì – l’adito Tribunale respinse la domanda, interpretando l’azione intrapresa come diretta all’accertamento di uno jus sepulchri gentilizio, come tale insensibile alle vicende successorie, e ritenendo pertanto che il novero degli aventi diritto ad essere sepolti nella cappella fosse ristretto a quelli rientranti nella cerchia di familiari dell’intestatario del sepolcro; nel concreto il Tribunale rilevò che il sepolcro era stato fondato nel 1948 dai fratelli Gi., G. e V.L., figli di D., i quali si erano obbligati a costruire a loro spese una cappella funeraria da intestare alla famiglia V. fu D. per la sepoltura dei componenti della suddetta. Ne sarebbe derivato, secondo il Tribunale, che l’attore, pur avendo il nonno D. come stipite comune, non sarebbe disceso dai tre fratelli fondatori e quindi non avrebbe avuto diritto alla sepoltura in loco. La Corte di Appello di Torino, decidendo sull’appello del Pe. e nel contraddittorio di V.M.; V.D. (fu G.) V.D. (fu Gi.), agente anche come erede della P., deceduta nelle more, e di Z.A., essendo rimasti contumaci i P., riformò l’appellato sentenza e dichiarò il diritto del Pe. ad essere sepolto in un loculo dell’anzidetta edicola funeraria.

La Corte distrettuale pervenne a tale decisione ritenendo che l’atto di fondazione del sepolcro dovesse essere interpretato nel senso che i fondatori avessero destinato la cappella non solo alle proprie famiglie ma a quelle del capostipite comune " V. fu D.", (dunque comprendendovi anche le famiglie delle sorelle), pervenendo a tale risultato dall’analisi dell’atto fondativo in uno con l’accordo intervenuto, lo stesso giorno, tra tutti i germani V. ( Gi., G., L., L. e M.), avente ad oggetto vari atti di cessione e divisione dei beni comuni, in relazione all’eredità di V.D. fu Gi..

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso in cassazione V. D. (fu G.); V.D. (fu Gi.) in proprio e quale erede di P.A., sulla base di due motivi; si è costituito il Pe., resistendo con controricorso:

dette parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito all’interpretazione della scrittura privata 21 aprile 1948, assumendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dedotto che il fondatore e destinatario della cappella fosse il capostipite comune V. D. fu Gi., così determinando per derivazione il diritto del Pe..

2 – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omessa, erronea e contradditoria valutazione di prove documentali decisive per la risoluzione della controversia, lamentando l’interpretazione della Corte distrettuale delle convenzioni stipulate da tutti i germani V. lo stesso giorno dell’atto fondativo dello jus sepulchri.

3 – Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente- non sono fondati.

3/a – Va innanzi tutto osservato che il riferimento, contenuto nella sentenza della Corte torinese, al capostipite comune " V. fu D." come punto di riferimento per determinare la volontà dei fondatori ad estendere ai suoi discendenti lo jus sepulchri, non è affatto erroneo – come invece sostengono i ricorrenti – in quanto il verbo "essere" venne usato – nella specie – come aggettivo al ne di indicare il già avvenuto decesso della persona nominata (il fu V.D.): seguendo invece l’interpretazione dei ricorrenti – secondo la quale il passato remoto avrebbe indicato l’ascendenza paterna ( V., figlio del defunto D.) sarebbe mancata l’indicazione del nome proprio del soggetto al quale il riferimento patronimico veniva fatto.

3/b – I motivi poi sono anche infondati: 1 – perchè, a fronte di una censura di omessa o contraddittoria motivazione, non espongono le ragioni per le quali le argomentazioni del giudice di secondo grado sarebbero carenti o intrinsecamente contraddittorie nelle loro proposizioni; 2 – perchè sono diretti a sostituire alla interpretazione del giudice d’appello, sul punto sorretta da motivazione congrua e logica, una diversa, senza dedurre la violazione delle norme regolamentanti l’ermeneutica negoziale;

3 – perchè il ricorso non contiene l’esposizione della convenzione 21 aprile 1948, così violando il principio di autosufficienza.

4 – Respinto il ricorso le spese vanno ripartite secondo la soccombenza, giusta la liquidazione contenuta m dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre iva, cap e spese generali come per legge.

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