T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1618 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso – con cui è impugnato il giudizio di non idoneità, espresso in data 6.10.2010, dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 443/1992, a seguito dell’accertamento dei requisiti psicofisici quale aspirante Agente del Corpo di polizia penitenziaria, (con la diagnosi "non negatività per la ricerca dei metaboliti urinari per sostanze d’abuso)" relativo alla procedura di assunzione di personale riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) – il ricorrente ha prospettato il seguente motivo di diritto:

1). Violazione di legge ed eccesso di poter per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; violazione di legge per violazione art. 123, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 443/1992; eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, erroneità ed incompletezza dell’istruttoria e difetto della motivazione.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è fondato è merita accoglimento.

In particolare, con il motivo dedotto, l’interessato sostiene che l’art. 123 del D. Lgs. n. 443/1992, che disciplina le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria, al comma uno, lettera b), prevede tra esse: "l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena"; nella specie, la patologia che gli è stata riscontrata non rientra nella previsione di legge non potendo configurare un uso abituale di sostanze stupefacenti.

Il Collegio rileva, sul punto, che l’interpretazione letterale e logica della disposizione impone di ritenere condivisibile l’argomentazione svolta dal ricorrente.

In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato è sostanzialmente incongrua in quanto la patologia riscontrata al ricorrente non può farsi rientrare nel citato disposto normativo e, dunque, non è presupposto idoneo per fondare la predetta esclusione dalla procedura di concorso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-05-2011, n. 10473 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Busto Arsizio, il rag. T.F., premesso di avere, quale iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Ragionieri e i Periti Commerciali (CNPR), ottenuto la pensione di anzianità con decorrenza 1.1.04, esponeva che la prestazione era stata liquidata in base alla delibera del Comitato dei delegati della Cassa del 22.6.02, per la quale la base di calcolo cui applicare il coefficiente di rendimento era portata dalla media dei migliori 15 redditi annuali degli ultimi 20 anteriori alla maturazione del diritto a pensione, alla media di tutti i redditi professionali percepiti per ogni anno di contribuzione.

Ritenendo illegittima la liquidazione, T. chiedeva il ricalcolo della pensione secondo i criteri anteriori al 22.6.02 in applicazione del principio del pro rata, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, con condanna della Cassa agli arretrati dalla data di decorrenza della pensione.

2.- Accolta la domanda con decorrenza dall’1.7.03, proponeva appello la Cassa nazionale lamentando che l’applicazione del criterio del pro rata fatta dal primo giudice era basata su erronea interpretazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12. 3.- Con sentenza pubblicata il 17.7.08, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione, rilevando che la delibera 22.6.02 attuava la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, per il quale gli enti previdenziali privatizzati (quale la CNPR) erano tenuti ad assicurare la stabilità delle rispettive gestioni su un arco temporale non inferiore a 15 anni mediante l’adozione di provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. La norma prevedeva, tuttavia, che tali poteri dovessero rispettare il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate all’introduzione delle dette modifiche.

La Cassa avrebbe, dunque, dovuto salvaguardare l’anzianità già maturata dall’assicurato, applicando il nuovo sistema di determinazione della prestazione solo per il periodo di iscrizione successivo alla modifica.

Il giudice di merito non riteneva, inoltre, che nella specie potesse tenersi conto delle modifiche apportate alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (Legge Finanziaria 2007), il quale, nell’elevare ad un arco temporale non inferiore a trenta anni la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati e lasciando alla loro discrezionalità i limiti di applicazione del principio del pro rata, faceva salve le deliberazioni da essi adottate prima che entrasse in vigore la legge.

Quest’ultima norma non ha, infatti, carattere retroattivo o interpretativo della disciplina previdente, di modo che solo dalla sua entrata in vigore (1.1.07) l’autonomia regolamentare degli enti non incontra più i rigidi limiti previsti dal precedente testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Neppure poteva ritenersi che la legge finanziaria in questione avesse voluto validare gli atti della CNPR che avevano violato la precedente disciplina.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Ragionieri e i Periti Commerciali, cui risponde l’assicurato con controricorso e memoria.
Motivi della decisione

5.- La Cassa ricorrente deduce la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 (nel testo originario e nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e della L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 1 sotto i seguenti tre profili.

5.1.- Primo motivo. Parte ricorrente sostiene che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 non sarebbe applicabile nel caso di specie, in cui la Cassa ha proceduto non ad un riequilibrio finanziario, ma ad una riforma integrale dell’ordinamento, della struttura, delle fonti di approvvigionamento e delle modalità di erogazione delle prestazioni, la quale si è concluso con il passaggio dal sistema retributivo (a ripartizione) a quello contributivo (a capitalizzazione) a decorrere dall’1.1.04. 5.2.- Secondo motivo. La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nel modificare il testo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 avrebbe validato i provvedimenti in precedenza adottati dagli Enti di previdenza e ritualmente approvati dai Ministeri vigilanti, anche se contrastanti con il testo precedente dell’art. 3, comma 12, atteso che in caso contrario essa non avrebbe alcun senso e risulterebbe superflua, in ragione dell’irretroattività della nuova e più elastica normativa introdotta in materia dalla L. n. 296 del 2006. 5.3.- Terzo motivo. Dato che, ai sensi della L. n. 414 del 1991, art. 1 il calcolo della pensione può avvenire esclusivamente al momento della maturazione dei requisiti di diritto, è alle norme vigenti in questo momento che va fatto riferimento per la considerazione dell’anzianità contributiva, che deve essere necessariamente considerata unitariamente, non essendo possibile in questo momento il suo frazionamento in più tronconi per effettuare separati conteggi per ciascun periodo e sommarne i risultati. Nel caso di specie, alla data della delibera del 22.6.02 l’assicurato non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, dovrebbe dunque trarsene la conseguenza che lo stesso non potesse vantare un diritto da tutelare con lo strumento del pro rata.

6 – La Cassa di previdenza propone anche un quarto motivo, con cui lamenta l’omessa motivazione circa la rilevanza o meno del momento in cui viene a maturazione il diritto a pensione, che nel caso di specie decorre dall’1/1/04 e, quindi, da momento successivo alla delibera 22.6.02. 7.- Il ricorso non è fondato.

8.- La controversia trae origine dalla delibera 22.6.02 del Comitato dei delegati della Cassa, per la quale la base di calcolo cui applicare il coefficiente di rendimento era stata portata dalla media dei migliori 15 redditi annuali degli ultimi 20 anteriori alla maturazione del diritto a pensione, alla media di tutti i redditi professionali percepiti per ogni anno di iscrizione e contribuzione.

Il sistema di calcolo così introdotto (ulteriormente modificato con la delibera 7.6.03, qui non rilevante) determinava una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato con il sistema precedente, e quindi una minor misura della quota della pensione retributiva già maturata. Di qui la controversia, con cui il professionista ha chiesto e ottenuto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro rata sancita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che per quanto qui interessa recita: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dal predetto D.Lgs., art. 2, comma 2, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultante e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

La Cassa ricorrente solleva sostanzialmente tre questioni: 1) (n. 5.3, terzo motivo di ricorso) è che il principio del pro rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; b) (n. 5.1, primo motivo) la regola deliro rata di cui a citato L. n. 335 del 1995, art. 3 non opererebbe nel caso della delibera in esame, perchè non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; e) (n. 5.2, secondo motivo) la delibera in contestazione avrebbe in ogni caso ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui alla citata L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. 9.- Fatta questa premessa, deve rilevarsi l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, da trattarsi prioritariamente in quanto inerente principi di carattere generale e che, come tale, ove accolto, sarebbe in grado di determinare in radice l’annullamento della sentenza impugnata.

Una sentenza di questa Corte (Cass. 25.6.07 n. 14701) ha affermato che il principio del pro rata "deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative" con la conseguenza che non sarebbe "applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, in quanto può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento".

Questo orientamento è stato però disatteso dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.09.10 n. 20235 e 16.11.09 n. 24202). Cass. N. 24202 rileva che "il principio del pro rata – come questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (v. la sentenza n. 22240 del 25.11.04) – non può che essere inteso nel senso enunciato (dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), laddove – con riferimento specifico ai lavoratori (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed a forme sostitutive ed esclusive della stessa e) soggetti, nel passaggio dal sistema retribuivo al sistema contributivo di calcolo della pensione, ad entrambi i sistemi (cioè ai lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni) – stabilisce che, in tale caso, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione – corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (cioè, alla entrata in vigore del sistema contributivo) – calcolala, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente ai trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati, nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione, in ossequio – appunto – al principio deliro rata, hanno diritto ad altrettante quote di pensione, da calcolare, in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata, secondo il sistema rispettivamente in vigore.

La Corte, così decidendo, consapevolmente si discosta dal proprio contrario precedente (Cass. n. 14701 del 2007 ), il quale, trascurando la prospettata normativa di fonte legislativa, perviene alla conclusione – non sorretta tuttavia da alcuna base giuridica – secondo cui il principio del pro rata "deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative" con la conseguenza che non sarebbe "applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, (in quanto) può avvenire esclusivamente al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento".

In conformità a questo più recente orientamento va quindi ribadito che è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all’epoca di maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni (che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesa previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente.

In questi casi il legislatore – giacchè solo a lui compete la scelta -deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all’epoca di liquidazione della pensione, con l’ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base della anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera com’è nella specie) e l’altra, ossia la anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole.

La stessa esigenza si ravvisa per la pensione per cui è causa, il che comporta l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.

10.- Le argomentazioni testè svolte conducono pianamente al rigetto anche del primo motivo di ricorso (v. n. 5.1), con cui si sostiene che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 imporrebbe l’applicazione del principio del pro rata solo nei casi di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico", e non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

In primo luogo il tenore testuale della norma non consente questa interpretazione ed in ogni caso sarebbe incongruo escludere la regola del pro rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e più incide sui trattamenti pensionistici, ed imporlo invece quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti.

Invero, è proprio nei casi di "rivoluzioni" del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre tutta l’anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera per solo per gli ultimi anni, o addirittura degli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla citata sentenza n. 24202 del 2009, che la più importante fattispecie di pro rata sia stata introdotta proprio dalle L. n. 335 del 1995, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo.

D’altra parte anche il sistema del pro rata rientra nell’ambito di previsione della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 2che recita "le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni sue disposizioni". 11. Patimenti infondato è il secondo motivo (v. n. 5.2) con cui si prospetta che la delibera del 2002 sarebbe in ogni caso "divenuta legittima" ad opera dello ius superveniens, ossia della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12: col primo si innalza l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone che: "In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. … Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

11.1.- Con l’ordinanza n. 124 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, censurata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 38 Cost., nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge stessa e determina – secondo il rimettente – la sanatoria della delibera del 22 giugno 2002 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale, della cui legittimità si controverteva nel giudizio a quo. Ha affermato la Corte che la questione non sembrava diretta a dirimere un dubbio di legittimità costituzionale ma si risolveva nella richiesta alla Corte di un avallo all’interpretazione, non univoca nè basata su un diritto vivente, che il rimettente riteneva dovesse essere attribuita alla norma impugnata.

Indi, con la successiva sentenza 23.10.09 n. 263, il Giudice delle leggi ha confermato il giudizio di inammissibilità, affermando che il rimettente aveva omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sè suscettibile di eliminare in radice l’ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero accoglibili. In relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perchè suscettibile di un’interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme.

11.2.- La principale differenza rispetto alla norma precedente, che imponeva il rispetto del principio del pro rata, è l’attenuazione di esso: non deve più esser "rispettato" ma si deve averlo presente tenendo altresì conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni; il principio è un vincolo non più cogente, bensì elastico in quanto concorrente con esigenze di gradualità e di equità tra generazioni. Ciò significa che dal primo gennaio 2007 l’autonomia regolamentare degli enti non incontra più i limiti posti dal vecchio testo dell’art. 3, e. 12, della L. 335 del 1995 ma quelli, meno rigidi, del nuovo testo.

La stessa Cassa ricorrente riconosce che non si tratta di norma interpretativa e quindi retroattiva, ma di disposizione destinata ad operare dall’1.1.07, secondo la L. medesima, art. 1, u.c.. La Cassa invoca, però, l’ultima parte della disposizione per cui "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della presente legge" e sostiene che ciò che il legislatore ha voluto è proprio di far salve, per il passato, le delibere e gli atti adottati nell’esercizio di un’autonomia spintasi, in ipotesi, oltre i limiti stabiliti dalla previgente normativa, ratificando e "sanando" l’irregolarità commessa. Aggiunge la Cassa, infatti, che la disposizione sarebbe del tutto inutile se interpretata nel senso di far salvi solo gli atti pregressi purchè validi, giacchè gli atti validi non hanno necessità dì alcuna ratifica.

11.3.- Tale tesi è infondata.

Va in primo luogo osservato che la disposizione invocata vale non solo per la CNPR, attuale ricorrente, ma per tutti gli organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (escluse quelle sostitutive che pure erano incluse nell’atto di privatizzazione, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, come Enasarco, Inpgi, Enpam), ossia per le Casse Avvocati e Procuratori, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri ed Architetti. Vi sarebbe, dunque, una amplissima sanatoria di tutte le delibere di modifica della regolamentazione delle pensioni, ossia di atti, risalenti a tempi diversi e di cui nulla sia sa, neppure se abbiano contenuto "anticipatorio" della nuova legge, come la Cassa ricorrente sostiene per la sua delibera del 2002, con l’unica condizione di essere stati approvati dai ministeri vigilanti antecedentemente al primo gennaio 2007.

Sarebbe invero incongruo ritenere che la norma abbia inteso attuare una sanatoria, proiettata nel passato, di una serie indefinita di atti delle Casse, a contenuto non identificato, i quali, all’epoca della loro emanazione, non erano conformi alla legge vigente.

Inoltre, come non si è mancato di rilevare, "far salvo" un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma, non anche, che esso sia conforme a legge, di talchè gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.

11.4.- Va disattesa, inoltre, la tesi che solo con l’interpretazione propugnata dalla CNRP la disposizione troverebbe ragion d’essere, mentre, diversamente opinando sarebbe del tutto inutile.

Va infatti rilevato che il mantenimento di efficacia di tali atti si giustifica invece pienamente per il periodo "successivo" all’entrata in vigore della L. del 2006, ossia dopo le modifiche apportate dalla disposizione in commento, allorquando è stato modificato il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti delle Casse, basati non più sui bilanci tecnici redatti dai singoli Enti com’era in precedenza ( D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2), ma "in esito" ad un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati dal Ministero dell’Economia, sentiti gli enti interessati, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuati, nonchè del nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Si poteva infatti ritenere che, in relazione ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007 in poi, non ci si potesse più avvalere delle delibere precedenti, che quindi fossero da ritenere automaticamente caducate, perchè non elaborate alla stregua dei nuovi criteri. La ratifica era quindi necessaria, perchè sorgeva la necessità di conferire ultrattività alle vecchie delibere, anche se non redatte ai sensi della nuova legge ormai vigente ratione temporis: In altri termini, la sanatoria di cui all’ultima parte del comma 763 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, allorquando le regole per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarle secondo le prescrizioni del nuovo sistema. Si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti.

Conclusivamente, dovendosi escludere sanatorie di sorta della delibera della Cassa del 2002 ad opera della legge del 2006, la medesima è illegittima, onde il motivo va rigettato.

12.- Il quarto motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nella presente causa), nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., S.u., 21.10.07 n.20603).

Nel caso di specie la parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere e, pertanto, il motivo all’esame risulta inammissibile.

Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi tenendo conto del riferimento fatto alla L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 1, comma 4 sia per la mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. in relazione all’eventuale violazione di tale norma, sia perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè tale vizio e riferito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, ex plurimis, Cass. 10.1.95 n. 228 e 12.4.02 n. 5271).

13.- In definitiva il ricorso va rigettato.

Deve dunque affermarsi che è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già, compera in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali"), ove effettuato dalla Cassa in violazione della regola del pro rata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12 applicabile anche alle pensioni per cui è causa.

Deve, inoltre, affermarsi che il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 (quaranta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12761 Agevolazioni tributarie Contenzioso tributario

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 7.12.2006 è stato notificato a M.C. un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 7.11.2005), che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari n. 251/03/2001, che aveva integralmente respinto il ricorso della contribuente medesima avverso avviso liquidazione.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 26.1.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione l’Ufficio aveva revocato le agevolazioni spettanti D.L. n. 12 del 1985, ex art. 1 in fattispecie di acquisto di prima casa di abitazione (per difetto del requisito della residenza in capo agli acquirenti) ed aveva provveduto alla liquidazione delle imposte suppletive dovute in relazione alla compravendita di immobile di civile abitazione sito in (OMISSIS) stipulata in Cagliari e registrata l’11.4.1988. Contro detto provvedimento la M. aveva proposto ricorso che era stato respinto dalla CTP di Cagliari con la sentenza depositata il giorno 22.3.2001. Contro detta sentenza aveva interposto appello la stessa M. con ricorso notificato il 14.4.2005 assumendo (oltre ad altre censure) di avere avuto conoscenza della decisione del giudice di primo grado soltanto per effetto dell’avvenuta notifica di cartella di pagamento in data 22.2.2005, atteso che sia l’avviso di trattazione della causa di primo grado che il dispositivo della sentenza di primo grado le erano stati comunicati presso l’indirizzo di Piazza Italia n. 10 in Cagliari, anzicchè presso l’indirizzo di Piazza Italia n. 8 in Cagliari indicato nel ricorso introduttivo di primo grado per le notificazioni. L’adita Commissione Regionale ha accolto l’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa alla Commissione Provinciale di Cagliari.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che -atteso che l’avviso dell’udienza di trattazione del primo grado di giudizio non risultava ritualmente notificato, all’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo di primo grado – la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di circa Euro 8.500,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 -data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali- dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 51, comma 1. Inammissibilità del ricorso in appello perchè intempestivo".

Dopo avere evidenziato che la appellante aveva proposto il ricorso in appello oltre i termini di legge decorsi dal deposito della sentenza di primo grado, l’Agenzia ricorrente esponeva che non poteva integrare l’ipotesi prevista dall’art. 38, comma 3 dianzi menzionato (che consente l’impugnazione oltre il termine annuale nel caso in cui la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza") la mera nullità della comunicazione dell’avviso di trattazione e del dispositivo della sentenza di primo grado, in difetto della prova (che spetta comunque all’appellante di fornire) "della mancata conoscenza del processo", specificamente nell’ipotesi in cui sia nota la proposizione del ricorso, come necessariamente accade quando la parte negligente sia il ricorrente stesso.

Il motivo di censura è fondato.

L’art. 327 c.p.c., comma 2, concerne esclusivamente la situazione di "ignoranza del processo" nella quale sia rimasta -per nullità della citazione o della relativa notifica o della notifica dell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento o delle comparse che contengono domande nuove- la parte contumace. E’ del tutto evidente che la norma non sia applicabile all’attore (nella fattispecie il ricorrente) che sia costituito nel giudizio, non potendosi in alcun caso attribuire a tale parte del processo la qualifica di contumace (ed invero, come questa Corte ha evidenziato, per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 327 c.p.c., comma 2, "costituisce condizione essenziale che la parte contumace sia rimasta tale perchè, a causa del contenuto della citazione, del ricorso o della loro notificazione, non è stata messa in grado di prendere parte al giudizio, mentre non si applica quando la parte, messa in grado di partecipare al giudizio o comunque costituitasi, rimane poi assente per vizi di svolgimento dello stesso": Cass. n. 8245 del 2003).

E’ altrettanto evidente che la norma sia applicabile solo quando l’ignoranza del processo – la quale deve essere, peraltro, totale – sia dovuta alla nullità di ben determinati atti, tra i quali non trova spazio la comunicazione dell’udienza di discussione, pur comportando la omessa notifica di tale comunicazione la nullità della sentenza eventualmente pronunciata.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in proposito, che la decadenza dall’impugnazione per inosservanza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (richiamato nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38) è evitata solo quando la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo; e per determinare la conoscenza del processo è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso (come necessariamente accade quando la parte negligente sia il ricorrente stesso) e non è necessario sia stata anche comunicata la data dell’udienza di discussione del ricorso (così come previsto, nel "vecchio contenzioso", dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 e, nel nuovo processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22), nonostante simile omissione comporti nullità della decisione (Cass. n. 9897 del 2001, in motivazione; nello stesso senso cfr. Cass. nn. 6375/2006). Ciò perchè "la sentenza del primo giudice, pure affetta da nullità, è pronuncia esistente e il suo vizio si è convertito, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., in motivo d’impugnazione esperibile nei termini di legge e la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza, senza che tale regime, frutto del bilanciamento del principio di certezza delle situazioni giuridiche con il diritto di difesa, si ponga in contrasto con la Costituzione" (Cass. n. 10497 del 2003; nello stesso senso cfr. Cass. n. 10223/2003).

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto, essendo inammissibile l’appello perchè pacificamente proposto dalla contribuente oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, e quindi con la sentenza di primo grado ormai passata in giudicato, il processo non poteva essere proseguito (cfr.

Cass. n. 10208/2002).

Le spese seguono la soccombenza.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna la parte intimata alle spese di lite liquidate in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 905 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La pretesa della ricorrente di accedere agli atti della causa civile tra F.R. SNC e il dottor F.C., pendente presso la III sezione civile del Tribunale di Milano, a seguito del diniego opposto dal giudice dott.ssa T. con ordinanza del 21 ottobre 2010, è radicalmente destituita di fondamento.

2. Il rimedio disciplinato dagli articoli 22 ss. l. 241/1990 e, in rito, dall’articolo 116 c.p.a., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi "detenuti" da una pubblica amministrazione, non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale. Anche i "dati giudiziari" cui si riferisce il codice della privacy sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi. Deve escludersi, in radice, il diritto di accesso agli atti di un processo.

Peraltro, l’interesse conoscitivo della ricorrente, ove strumentale alla tutela dei suoi interessi giuridici, può trovare ampia soddisfazione per il tramite degli istituti istruttori offerti dall’ordinamento processuale civile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;

CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 600,00;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.