T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1996 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza n. 72 del 2007, il Comune di Baranzate ingiungeva alla società G. Spa la demolizione di una serie di opere abusive realizzate dalla società su area agricola (deposito di materiale ferroso con asfaltatura del sedime), ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Contro tale ordinanza era proposto ricorso davanti al TAR Lombardia (RG 244/2008), che lo respingeva con sentenza della Sezione II, 20.2.2008, n. 338.

La decisione di primo grado era oggetto di appello al Consiglio di Stato.

Con atto a firma del Responsabile dell’Area Gestione Territorio del 13.2.2009, l’Amministrazione comunale accertava successivamente l’inottemperanza alla pregressa ordinanza di demolizione n. 72/2007, disponendo la trascrizione dell’atto stesso nei pubblici registri ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del DPR 380/2001.

Contro tale provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di danni, per i motivi che possono così essere sintetizzati (motivi peraltro riferiti tutti all’ingiunzione di demolizione del 2007):

1) violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001, difetto di motivazione in relazione al principio di tutela dell’affidamento, difetto di adeguata istruttoria e sviamento;

2) violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 ed eccesso di potere per illogicità e sviamento;

3) violazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 in relazione all’art. 10 del DPR 380/2001 ed all’art. 7 comma 2°, lett. b) e c), della legge 94/1982 ed eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e per errata rappresentazione del presupposto;

4) violazione per falsa applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 in relazione all’art. 10 del DPR 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria adeguata e per errata rappresentazione del presupposto.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Con decreto del Presidente della II Sezione n. 254 del 25.2.2009, era accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche contenuta nel ricorso.

In esito alla camera di consiglio del 4.3.2009, la domanda cautelare era accolta con ordinanza n. 286/2009, seppure temporaneamente e con contestuale rinvio all’udienza camerale del 2 aprile 2009, in attesa della decisione del giudice d’appello sulla sospensione della citata sentenza del TAR Lombardia n. 338/2008.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza della IV Sezione n. 1203 del 10.3.2009, respingeva però l’istanza di sospensione della sentenza n. 338/2008.

Alla successiva udienza in camera di consiglio del 2.4.2009, davanti al TAR Lombardia, la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 7.7.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire, sollevata dalla difesa comunale nei propri scritti.

L’eccezione merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato l’atto del Comune con il quale il responsabile dell’ufficio ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 72/2007 (ordinanza allo stato esecutiva ed efficace, visto che il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza del TAR che ha ritenuto legittima l’ordinanza medesima), adottando le conseguenti determinazioni previste dall’art. 31 del DPR 380/2001, commi 3° e 4°.

Come noto, i due commi di cui sopra prevedono che, qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione (come nel caso di specie), l’Amministrazione accerti l’inottemperanza alla demolizione stessa, attraverso un atto che, previa notificazione all’interessato, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, quest’ultima necessaria per dare pubblicità legale all’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene abusivo, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe.

L’atto di accertamento dell’inottemperanza è certamente impugnabile per vizi propri (ad esempio, qualora il Comune per sbaglio non si avveda dell’avvenuto adempimento, anche parziale, dell’ordine di demolizione o per erronea determinazione dell’area da acquisire al patrimonio dell’ente locale), ma nel caso di specie i mezzi di gravame non attengono specificamente all’atto impugnato, ma al pregresso ordine di demolizione, la cui legittimità è già stata ritenuta da questo Tribunale con la più volte menzionata sentenza n. 338/2008 (cfr. doc. 12 della ricorrente), sentenza la cui efficacia non è stata sospesa dal Consiglio di Stato (cfr. doc. 4 del resistente).

In mancanza di censure specifiche contro l’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il presente ricorso deve reputarsi inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, in quanto dal richiesto accoglimento non potrebbe derivare alcuna concreta utilità all’esponente.

Infatti, nell’ipotesi di rigetto dell’appello e quindi di conferma della sentenza della scrivente Sezione n. 338/2008, la ricorrente non avrebbe alcuna ragione di contestazione dell’atto in questa sede impugnato, contro il quale non sono state mosse censure per vizi autonomi; nel caso contrario, invece, di accoglimento integrale dell’appello e di annullamento dell’ordine di demolizione in riforma della sentenza di primo grado, l’atto di accertamento dell’inottemperanza perderebbe efficacia ipso iure, essendo fondato su un presupposto (abusività delle opere oggetto della demolizione), che sarebbe smentito dal Consiglio di Stato (in altri termini, l’annullamento dell’ordine di demolizione avrebbe un effetto direttamente caducante e non meramente viziante dell’atto di accertamento dell’inottemperanza).

Ciò premesso, è altresì evidente che non occorre disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 del codice di procedura civile e dell’art. 79 del codice del processo amministrativo, come chiesto dalla difesa della ricorrente anche del corso dell’udienza pubblica, visto che non sussiste pregiudizialità, in senso tecnicogiuridico, fra la presente controversia e quella pendente davanti al giudice amministrativo d’appello.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di cui sopra esime il Collegio dalla trattazione del merito della causa.

2. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta, attesa non solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma tenendo altresì conto che del lamentato danno non è stata offerta in giudizio idonea e concreta prova, in violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 del codice civile e dell’art. 64 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 104/2010).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Comune di Baranzate, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30489 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 27.10.2009 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, in sede di opposizione proposta contro precedente provvedimento reiettivo, rigettava ancora l’istanza di D.R.A. tesa ad ottenere declaratoria di estinzione dei reati di cui alla sentenza 17.06.1998 emessa ex art. 444 c.p.p..

Rilevava invero detto giudice come fosse ostativa la commissione, da parte dell’istante, di delitto perpetrato il 05.04.2001, e dunque entro il quinquennio, di cui a sentenza 21.12.2005, a nulla rilevando che la pena di tale ultima sentenza fosse stata dichiarata estinta per indulto e che per la stessa la D.R. avesse poi ottenuto riabilitazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta condannata che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo: la riabilitazione conseguita, eliminando ogni effetto penale, doveva ritenersi consentire la chiesta estinzione dei reati di cui alla sentenza 17.06.1998. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero l’effetto estintivo ex art. 445 c.p.p., comma 2, è precluso dalla commissione, nei termini di legge, di un nuovo delitto (o contravvenzione della stessa indole) da parte del soggetto che abbia definito il primo addebito ex art. 444 c.p.p..

E’ pacifico che si debba avere riguardo alla commissione di un fatto costituente delitto (o contravvenzione della stessa indole) come evento storico, accertato con sentenza passata in giudicato, quale fattore ritenuto dall’ordinamento penale di immeritevolezza del beneficio dell’estinzione del reato giudicato con il favorevole rito alternativo ex art. 444 c.p.p..

Nè tale disposizione normativa risulta superabile dall’intervenuta riabilitazione in ordine al reato commesso nei termini di legge (nella fattispecie nel quinquennio, trattandosi di delitto).

A tal fine occorre rilevare come l’art. 178 c.p., nel disporre gli effetti della riabilitazione (ed in particolare l’estinzione "di ogni altro effetto penale della condanna"), faccia salva diversa disposizione di legge ("salvo che la legge disponga altrimenti") quale devono intendersi i limiti ostativi ex art. 445 c.p.p., comma 2.

Del resto diversa interpretazione risulterebbe anomala nel sistema, ove si ricordi che l’intervenuta riabilitazione non impedisce l’effetto penale di essere la condanna, oggetto della riabilitazione, comunque ostativa alla sospensione condizionale della pena (v, art. 164 c.p., comma 2, n. 1), effetto, fatto salvo, sicuramente meno rilevante dell’estinzione del reato, e che comunque conferma che la conseguita riabilitazione non annichilisce in toto il fatto storico dell’accertata commissione del reato in questione.

In definitiva il ricorso, infondato nella sua unica prospettazione, deve essere rigettato.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente D.R.A. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-09-2011, n. 7637 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto (n. 4385/2011) il sig. S.G., nella qualità di Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, il sig F.C. ed il sig.. E.C., quali membri effettivi del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda anzidetta, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento sia del silenzio diniego, formatosi sull’esposto presentato dal primo a nome dell’intero collegio, in data 7.2.2011, a mezzo di raccomandata A/R recapitata in data 911.2.2011, con cui si chiedeva alla Regione Lazio ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di verificare la legittimità di quanto affermato dal Commissario straordinario dell’ATER con comunicazione del 16.12.2010, ed in particolare se la decadenza del collegio dei revisori dei conti prospettata dal Commissario anzidetto non pregiudicasse la formazione del bilancio consuntivo per l’anno 2010, sia del susseguente provvedimento di decadenza dalla carica dei revisori dei conti

Espongono che con la citata comunicazione il Commissario straordinario dell’ATER Provincia di Roma faceva presente che, ai sensi dell’art. 55, comma 4 dello Statuto della Regione Lazio, il Collegio dei revisori dei conti era decaduto, insieme agli altri organi istituzionali dell’Azienda, precisando che il Consiglio Regionale si era insediato il 12.5.2010 e che gli organi istituzionali delle ATER erano decaduti dalla carica il 10.8.2010, rappresentando, inoltre, che i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono designati dal Consiglio Regionale.

Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell’esposto, non avendo gli enti preposti provveduto sulle istanze in esso contenute, e non avendo gli stessi fornito risposta alcuna i ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale deducendo:

a) l’erronea applicazione ad opera del Commissario dell’ATER Provincia di Roma dell’art. 55, comma 4 dello statuto della Regione Lazio, non applicabile alle ATER in quanto soggetti non espressamente ricompresi nell’elencazione degli enti pubblici contenuta nello statuto medesimo.

Conseguentemente, ai sensi della normativa applicabile alle ATER (artt. 6 e 8 della LR n.30/2002) la durata in carica degli organi dell’azienda, incluso il collegio dei revisori, corrisponde alla durata della legislatura ed in ogni caso fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell’azienda.

Il Commissario straordinario dell’ATER Provincia di Roma dott. Giovanni Abbruzzetti ha erroneamente adottato un provvedimento di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda ritenendo applicabili normative del tutto estranee al funzionamento dell’Azienda stessa.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l’ATER che hanno pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.

Con il presente gravame i ricorrenti impugnano, uno actu, sia il silenzio diniego formatosi sull’esposto inoltrato dal sig. G. alla Regione Lazio ed alla Corte dei Conti, Sezione regionale del controllo con cui si chiedeva di verificare la legittimità di quanto comunicato ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell’ATER Provincia di Roma da parte del Commissario straordinario dell’Azienda stessa, in ordine alla asserita decadenza dell’organo di controllo a far data dal 10.8.2010, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 55, comma 4 dello statuto della Regione Lazio, sia il conseguente provvedimento di decadenza dalla carica di componenti del collegio dei revisori dei conti dell’ATER.

Le Amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, atteso che nel caso in esame non sarebbe configurabile alcun silenzio diniego in quanto non sussisterebbe alcuna previsione legislativa che attribuisca al silenzio serbato dall’Amministrazione il significato di diniego di accoglimento dell’istanza proposta dal sig. G..

Eccepiscono, altresì, l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto il provvedimento del Commissario straordinario dell’ATER risulta essere conosciuto dai ricorrenti, per loro stessa ammissione, fin dal 16.12.2010, data in cui hanno dichiarato di aver conosciuto la comunicazione commissariale del 9.12.2010, mentre il presente gravame risulta essere stato notificato il 17 maggio 2011 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di cui all’art. c.p.a..

Nel merito, controdeducono l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Le eccezioni sono fondate.

Quanto al primo profilo, il Collegio ritiene doversi procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Osserva, a tale riguardo, che il silenzio, nel caso di specie prospettato dalla parte ricorrente quale diniego, deve ritenersi sussistente e configurabile quale rigetto dell’istanza presentata da un soggetto privato all’Amministrazione ogniqualvolta la legge conferisca all’inerzia di quest’ultima, come ad esempio nella fattispecie di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990 o di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il significato di diniego di accoglimento dell’istanza medesima.

Trattasi di ipotesi in cui la legge attribuisce all’inerzia dell’Amministrazione un significato tipizzato di accoglimento o di rigetto della domanda del privato, che configura il cosiddetto silenzio significativo il cui presupposto è costituito dall’esistenza di uno specifico obbligo dell’Amministrazione a provvedere, espressamente determinato ex lege.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, i ricorrenti hanno inoltrato all’Amministrazione regionale una comunicazione esposto con la quale hanno chiesto di verificare la legittimità dell’operato del Commissario straordinario dell’ATER Provincia di Roma in merito alla ritenuta decadenza dell’organo di controllo a far data dal 10.8.2010.

A fronte di tale atto, configurabile quale atto di impulso rivolto alla P.A. a svolgere una determinata attività, nel caso di specie d’indagine e di controllo sull’attività posta in essere dal Commissario straordinario, non è rinvenibile alcuna disposizione normativa che attribuisca all’inerzia dell’Amministrazione valenza di silenzio significativo e, segnatamente, l’equivalenza di determinazione negativa.

Ne consegue che la mancata configurabilità nella fattispecie in esame di un silenzio significativo conduce a ritenere inammissibile l’impugnativa del silenzio diniego proposta dalla parte ricorrente.

Parimenti, anche l’ulteriore eccezione pregiudiziale deve ritenersi suscettibile di accoglimento.

Occorre rilevare che l’atto introduttivo del giudizio tende, altresì, all’annullamento del procedimentocomunicazione di decadenza del collegio dei revisori dei conti dell’ATER intimata adottato dal Commissario straordinario dell’Azienda territoriale medesima in data 9.12.2010 il quale risulta essere stato impugnato con ricorso notificato il 17 maggio 2011, ossia ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla data di ricezione del citato provvedimento avvenuta per mezzo fax in data 16.12.2010.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Le spese e gli onorari di giudizio, stante la peculiarità delle fattispecie in esame, possono essere integralmente compensati fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8217 Trasferimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (riassunto, dinnanzi a questo Tribunale, dopo esser stato sottoposto all’esame di un giudice territorialmente incompetente), la signora L.M.C. ha impugnato (reputandolo illegittimo per eccesso di potere) il provvedimento (del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui – l’11.3.2011 – se ne è rigettata (in buona sostanza) l’istanza di trasferimento presso il Comando Provinciale VV.F. di Catania.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il predetto ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, al riguardo

che, nel caso di specie, è stata fatta corretta applicazione del D.M. 11.3.2011 (adottato, a sua volta, in ossequio ai principi di cui alla Circ. Min. Int. n.21304 del 15.7.2010): dandosi, cioè, il dovuto rilievo alle vacanze riscontrabili (ed, anzi, riscontrate) nel ruolo del riferimento (quello, per intenderci, di Funzionario AmministrativoContabile) e nel totale dell’organico della sede richiesta;

che la Circolare invocata dalla ricorrente (la n.12607/2010) ha un carattere meramente ricognitivo; e, per effetto di essa, la p.a. intendeva solo disporre di un quadro generale delle varie aspirazioni ai trasferimenti. (Onde poter eventualmente procedere, relativamente alle sedi che fossero risultate carenti di personale, ai futuri ripianamenti).

E dunque; atteso che la sede etnea (a differenza di quella ragusana: alla quale la C. era stata assegnata) presentava – all’atto dell’avvio del procedimento di cui è causa (e, del resto, la situazione non è – a tutt’oggi – sostanzialmente mutata) – un significativo esubero di personale, le impugnate determinazioni amministrative – espressione di una potestà (autoorganizzatoria) ampiamente discrezionale (nella cui esplicazione non può che farsi prevalere – su quello privato, con esso eventualmente contrastante – l’interesse pubblico al buon funzionamento degli Uffici) – si appalesano intrinsecamente legittime: ed, in quanto tali (essendosi anche rispettati, da parte della resistente, i principi di trasparenza e di "par condicio" degli amministrati: e non risultando, in particolare che – nella circostanza – si sia inteso soddisfare un interesse diverso da quello protetto dalle norme attributive del potere concretamente esercitato), immeritevoli di caducazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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