T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 524 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 25 giugno 2009 – prot. n. 500/2009, ha rigettato l’istanza presentata dalla signora F.K., volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in considerazione della riscontrata inesistenza della ditta alle dipendenze della quale la predetta aveva dichiarato di lavorare e, conseguentemente, dell’insussistenza del requisito in capo alla medesima dello svolgimento di regolare attività lavorativa e del possesso di un reddito personale derivante da fonte lecita;

Considerato che con ordinanza n. 146 in data 4 marzo 2010, emessa all’esito dell’udienza camerale in data 3 marzo 2010, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto di confermare la prognosi di infondatezza formulata nella fase cautelare, atteso che la ricorrente, oltre a non contestare i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato assunto l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno "per motivi di lavoro subordinato", è sprovvista dei requisiti di legge per ottenere il permesso per "attesa occupazione";

Ritenuto, in particolare, che la perdurante mancanza di una regolare attività lavorativa all’atto dell’emanazione del provvedimento impugnato sia una circostanza che, oltre a non consentire all’interessata di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non le consenta nemmeno di avvalersi della previsione di cui all’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ora invocata, atteso che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, in ogni caso, la necessaria preesistenza di un rapporto di lavoro, che, nel caso di specie, è risultato invece insussistente;

Ritenuto, altresì, che tale tipo di permesso assolve unicamente alla funzione di consentire allo straniero extracomunitario, che perda il posto di lavoro per licenziamento o dimissioni, di fruire di un ragionevole lasso di tempo per reperire una nuova occupazione e, nel caso di specie, dal momento della presentazione dell’istanza a quello di adozione del provvedimento avversato la straniera ha comunque avuto a disposizione più di due anni di tempo per reperire una regolare attività lavorativa;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere, quindi, rigettato.

Ritenuto che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese e le competenze di giudizio, che vengono liquidate nell’importo complessivo di Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-06-2011, n. 5031 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

V.I. s.r.l. ha acquistato, nell’ambito di una procedura di esecuzione coattiva, la proprietà di un complesso immobiliare in Roma, via Prenestina n. 911, con destinazione industriale.

Il 13.7.2006 ha presentato all’Ufficio Condono Edilizio (U.C.E.) del Comune di Roma istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 40 della legge 28.2.1985 n. 47, per il mutamento di destinazione d’uso degli immobili, da industriale a commerciale. Il 23.6.2009 V.A. s.r.l., collegata a V.I., ha presentato al Dipartimento VIII del Comune di Roma domanda per essere autorizzata ad aprire negli immobili stessi una media struttura di vendita di automobili.

Il 19.5.2010 l’U.C.E. ha respinto l’istanza di sanatoria e al provvedimento negativo ha fatto seguito la reiezione della domanda di autorizzazione commerciale, con determinazione dirigenziale del 16.9.2010.

Le società impugnano i provvedimenti innanzi a questo Tribunale.

Deducono violazione di legge, vizi di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha controdedotto alle censure, argomentando l’assenza di prove adeguate a supporto della modifica della destinazione dell’uso per gli immobili delle ricorrenti.

Le società ricorrenti hanno prodotto memorie di replica.

La causa è passata in decisione all’udienza del 19 maggio 2011.
Motivi della decisione

La società V.I. ha corredato la domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso da due perizie giurate, con allegate fatture di vendita e documentazione contabile relativa alle imposte sugli acquisti, corrisposte dal 1972 nella misura prevista per il commercio. Ulteriore documentazione prodotta è relativa ai consumi energetici, ai bilanci, al mancato riscontro di personale operaio, ai verbali di assemblea.

L’Amministrazione non ha valutato affatto detta produzione documentale; ma per motivare il rigetto della domanda di sanatoria ha soltanto richiamato le dichiarazioni del consulente tecnico del giudice dell’esecuzione, le quali si limitano a riscontrare la destinazione industriale dell’immobile, secondo i dati catastali all’epoca della vendita.

È, perciò, evidente il difetto nell’istruttoria della pratica, laddove l’U.C.E. non ha nemmeno preso in considerazione gli elementi addotti dalla richiedente, dando invece risalto a dati insufficienti. Occorre, pertanto, un riesame della domanda di sanatoria condotto alla stregua di un confronto motivato tra le argomentazioni, anche documentali, della società interessata e le ulteriori circostanze a conoscenza dell’Amministrazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 17-06-2011, n. 24418 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

1. C.A.M. era imputata del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere, in qualità di proprietaria e committente dei lavori, realizzato opere in assenza o comunque in difformità del permesso a costruire nell’immobile sito nel complesso denominato "(OMISSIS)" in località (OMISSIS), in particolare per avere effettuato la chiusura del sottoscala con aumento della superficie utile coperta di circa mq. 1,90 per un’altezza variabile da mt. 1,35 a mt. 2,60 (accertato in Brindisi il 28/05/2008).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, richiesto dal p.m. di emettere decreto penale di condanna, con sentenza del 18 febbraio 2010 proscioglieva l’imputata perchè il fatto non costituisce reato.

Osservava il g.i.p. che a modestissima entità della superficie e le caratteristiche di altezza, non consentivano di ipotizzare altra destinazione oltre quella originaria e, in particolare, non quella abitativa. Ne consegue che non poteva, ad avviso del G.i.p., parlarsi di aumento di superficie utile. L’opera poteva ricondursi alla tipologia della manutenzione straordinaria e, comunque, se considerata in relazione all’originario permesso a costruire menzionato nella comunicazione notizia di reato, trattandosi di "variante a permesso di costruire" che, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, richiede la "denunzia di inizio attività" di cui all’art. 22, commi 1 e 2, citato D.P.R.. L’omessa denunzia di inizio attività, nelle ipotesi dell’art. 22 commi 1 e 2, è penalmente irrilevante, come espressamente ribadito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 37. 2. Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura la sentenza di proscioglimento sotto il profilo che questa può essere deliberata solo qualora risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato; mentre nella specie il g.i.p., ha motivato la decisione con argomentazioni che si risolvono nell’esame critico degli elementi di accusa addotti dal P.M..

Inoltre il Procuratore ricorrente lamenta che il g.i.p. ha rimarcato la modesta entità dell’opera, sostenendo che la "collocazione di una porta ad un vano già esistente nel sottoscala e delimitato dalle preesistenti pareti sugli altri tre lati" abbia determinato un modesto ampliamento della superficie con altezza tale da ipotizzare destinazione diversa da quella abitativa. In tal modo il g.i.p. ha collocato tale condotta nell’ambito degli illeciti amministrativi;

laddove invece la collocazione della porta aveva certamente variato il prospetto dalla costruzione e comunque vi era stato un ampliamento della superficie, sebbene di modesta entità. 2. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già esaminato una fattispecie del tutto analoga (Cass., sez. 3^, 27 ottobre 2010-25 novembre 2010, n. 41749) pervenendo ad una pronuncia di rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il tribunale i Brindisi.

Ha osservato questa Corte – e qui va ribadito – che va riconosciuto, infatti, carattere di "pertinenza urbanistica" all’opera in concreto realizzata, consistente nella chiusura, attraverso la collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel sottoscala e già delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati. Trattasi di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza della vicina unità immobiliare, che non ne costituisce parte integrante ma è funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio della stessa, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.

Essa – non comportando un incremento volumetrico dell’edificio – si pone in relazione non di ampliamento ma "di servizio" con la costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentalità funzionale), sicchè rientra nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la necessità del permesso di costruire (vedi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), n. 6).

3. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-11-2011, n. 24631

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 gennaio 2009, in accoglimento del gravame interposto da R.S. nei confronti di R. G. ed in riforma della impugnata pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ha condannato R.G. – a conferma del provvedimento interdittale in data 14 ottobre 1997 – a reintegrare l’appellante nel possesso della porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), ivi compreso il rudere ubicato dalla parte opposta rispetto al fabbricato principale, e a non molestare ulteriormente il possesso esercitato dall’appellante sulle porzioni di fabbricato già oggetto di esecuzione, sulla zona di terreno attigua e sul rudere ubicato dall’altra parte della corte;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello R. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 febbraio 2010, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3);

che il secondo mezzo ricorso è rubricato "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5";

che il primo motivo del ricorso – con cui si prospetta violazione e falsa applicazione di legge – è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo-rando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione;

i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della cen-sura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che il secondo motivo del ricorso, là dove si denuncia il vizio di motivazione, è stato redatto senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1, 26 ottobre 2009, n. 22573; Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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