T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-06-2011, n. 5264

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, la ditta ricorrente espone che:

– è titolare delle concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive nn. 3063, 3722 e 155 in provincia di Milano, che esercita nei comuni di Carate Brianza, Cologno Monzese e Monza rilasciate ai sensi dell’art. 2 del regolamento recante norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse sportive organizzate dal CONI ( D.M. 2.6.1998, n. 174);

– il contenuto delle obbligazioni relative al rapporto concessorio emerge dal citato D.M. 2.6.1998, n. 174 e dal contratto di appalto sottoscritto dalle società ricorrenti (come dagli altri concessionari), del quale ultimo facevano parte integrante le modalità di partecipazione alla gara, l’offerta economica, il progetto tecnico presentato dalla ricorrente, la Convenzione CONI/Concessionari approvata con D.M. Finanze 7.4.1999;

– in particolare, l’offerta economica presentata in sede di gara riconosceva al CONI un "minimo garantito annuo";

– non appena iniziata l’attività di raccolta delle scommesse, emergeva, in generale, una realtà del tutto diversa da quella prospettata in quanto, come risulta dalla relazione del Governo al disegno di legge di conversione del D.L. 28.12.2001, n. 452; rispetto al volume stimato di raccolta delle scommesse pari a 9.000 miliardi di lire, quello effettivamente realizzatosi nel 2000 è stato pari a 5.000 miliardi di lire, non idoneo a consentire ai concessionari né il versamento delle somme dovute a titolo di minimo garantito annuo, né il pagamento dell’imposta unica di cui al D.Lgs. 23.12.1998, n. 504,

– stante la crisi del settore, con D.M. Finanze del 28.5.2001, venivano sospese le riscossioni dell’imposta unica e delle quote di prelievo, mentre con D.L. 28.12.2001, n. 452, convertito nella legge 27.2.2002, n. 16, venivano adottati interventi per la definitiva soluzione del problema;

– in attuazione dell’art. 8 del citato D.L. n. 452/2001, veniva pubblicato nella G.U.R.I il decreto interdirigenziale del 6.6.2002

Ciò esposto, ritenendo detto decreto illegittimo, ne ha chiesto l’annullamento, deducendo al riguardo i seguenti motivi, cosi dalla medesima ricorrente paragrafati:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.L. 28.12.2001, n. 452 convertito con legge 27.2.2002, n. 16; eccesso di potere per irrazionalità ed iniquità manifesta. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 per carenza di motivazione.

2. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 8 D.L. 28.12.2001, n. 452 convertito con legge 27.2.2002, n. 16.

3. Violazione dei principi in tema di penale contrattuale. Eccesso di potere per sviamento.

4. Violazione dell’art. 1373 c.c.

5. Violazione dell’art. 2, comma 4, D.M. Finanze n. 174/1998. Ulteriore profilo di violazione dell’art.8 del D.L. 28/12/01 n. 452. Incompetenza.

6. Ulteriore eccesso di potere per irrazionalità manifesta, erroneità nel presupposto, violazione dell’art. 3 comma 2 della L. n. 212/00.

7. Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90. Mancata partecipazione dei diretti destinatari del provvedimento, a fronte della partecipazione al procedimento di soggetti estranei. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità. Eccesso di potere per sviamento.

Con i motivi aggiunti notificati il 12/10/2002 e depositati il 24/10/02 la ricorrente ha impugnato il decreto interdirigenziale del 2/8/02, pubblicato sulla G.U.R.I. del 10/8/02 n. 187 di "Modifica al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse", deducendo il vizio di illegittimità derivata.

Si sono costituire in giudizio le Amministrazione intimate che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

All’udienza pubblica del 12 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento: a) del decreto interdirigenziale del 6.6.2002, con il quale è stata disciplinata la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, in attuazione dell’art. 8 del D.L. 28.12.2001, n. 452, convertito in legge 27.2.2002, n. 16; b) decreto interdirigenziale del 2/8/02, pubblicato sulla G.U.R.I. del 10/8/02 n. 187 di "Modifica al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse".

Su identica questione si è pronunciata la Sezione con sentenza n. 757/2010 le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio e vengono di seguito riportate.

Appare opportuno premettere che, come meglio esposto in narrativa, a seguito dell’inadempimento da parte di numerosi concessionari delle obbligazioni assunte con la convenzione e in considerazione dello stato di crisi in cui versava il settore delle scommesse ippiche e sportive, è stato emanato il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, il cui articolo 8 prevedeva l’adozione di un decreto interdirigenziale con cui sarebbero stati stabiliti criteri oggettivi per la ridefinizione delle condizioni economiche, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

Tale decreto interdirigenziale, che costituisce l’oggetto del ricorso principale, è stato adottato il 6 giugno 2002 ed ha previsto, a decorrere dall’anno 2003, un nuovo criterio di determinazione del minimo garantito sulla base dell’effettiva raccolta per l’anno precedente e la possibilità di una rateazione degli importi dovuti a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, nonché la possibilità di recesso da parte dei concessionari.

La legittimità dell’impugnato decreto è già stata affermata dalla giurisprudenza in sede cautelare (cfr. Cons. St., VI, ordinanza n. 4962/2002;) e di merito (cfr. sentenza Tar Sicilia, Catania, II, n. 623/2006; Tar Lombardia Brescia, n. 287/2003), ribadita con sentenza del TAR Lombardia, Milano, III, 22.1.2008, n. 89 e con la citata sentenza della Sezione n. 757/2010.

Nella già richiamata sentenza n. 757/2010 la Sezione ha ritenuto che l’art. 8 del citato decreto, intitolato "ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate", dopo aver previsto, al primo comma, che con decreto interdirigenziale sarebbero stati stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche e delle relative garanzie previste dalle convenzioni accessive alle concessioni, nel rispetto in particolare del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito, nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all’effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse, ha stabilito, al secondo comma, che la definizione di cui al comma 1, avrebbe dovuto in ogni caso assicurare "congrue forme di adempimento" delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale e interesse, sino alla data di entrata in vigore del decreto, con eventuale ripartizione del debito nell’arco temporale residuo delle concessioni.

L’impugnato decreto agli artt. 1 e 2, pur mantenendo fermo il corrispettivo dovuto dai concessionari a titolo di minimo garantito per le scommesse sportive (art. 1) e per le scommesse ippiche (art. 2) maturato negli anni 2000 e 2001, lo ridetermina per l’anno 2002 nella misura media del prelievo maturato nell’anno 2001, incrementato per gli anni successivi in misura pari all’aumento del volume di gioco raccolto nell’anno precedente.

Nei successivi artt. 3 e 4 ha consentito ai concessionari di pagare il loro debito per le quote di prelievo (art. 3) in due rate, con interessi, e per le somme dovute a titolo di integrazione delle quote di prelievo costituenti il minimo garantito (art. 4) in quatto rate annuali, senza interessi, rispettivamente pari al 10%, al 20%, al 30% e al 40% del debito stesso.

Con le predette disposizioni, quindi, l’amministrazione ha fissato criteri, ancorché vincolanti, per la ridefinizione in via amministrativa delle convenzioni accessive alle concessioni, tanto è vero che il concessionario era libero di accettare o meno tale ridefinizione, essendo stato fatto salvo il diritto di recesso del medesimo.

Inoltre, la diminuzione dell’importo del minimo garantito dall’anno 2002 e la rateizzazione del debito maturato, senza interessi per la parte del minimo garantito, costituiscono senza dubbio un taglio considerevole agli obblighi imposti dalle originarie convenzioni sottoscritte dai concessionari e, quindi, proprio una di quelle "congrue forme di adempimento" previste dall’art. 8 del D.L. n. 452/2001.

Nella specie, peraltro, la ricorrente, ha dichiarato – in seguito ad espressa domanda del relatore il giorno dell’udienza – di aver aderito sia pure con riserva, alle richiamate modalità di pagamento dilazionate, nonché agli ulteriori benefici riconosciuti ai concessionari dall’art. 4, comma 194, della legge n. 350/2003, con i quali è stato ridotto di un terzo il debito residuo riferito agli anni 2000 e 2001 e dilazionato il rimanente debito in altri cinque anni fino al 2008.

Va altresì considerato che con l’art. 39, comma 12 bis, del D.L. 30.9.2003 n. 269, sono state estese ai concessionari della raccolta delle scommesse sportive le disposizioni favorevoli dettate originariamente dall’art. 8, commi 59 della legge 1.8.2003 n. 200 della raccolta delle scommesse ippiche.

Nella suddetta sentenza il Collegio ha poi ritenuta infondata anche la censura con la quale si lamentava l’omessa ridefinizione delle condizioni economiche relative al periodo precedente al 2002.

Come emerge dal contenuto del citato art. 8, sopra sinteticamente richiamato, infatti, tale disposizione non prevede alcuna forma di ridefinizione del minimo garantito per il passato, ma solo incide sulle "forme di adempimento" del debito già maturato. Nessun espresso riferimento è contenuto alla riduzione del debito dei concessionari relativo agli anni pregressi; la ridefinizione delle condizioni economiche non può quindi che operare per l’avvenire, in mancanza di una espressa dichiarazione di efficacia retroattiva del provvedimento e di espresso riferimento al debito degli anni 20002001.

Pertanto, legittimamente il decreto non è intervenuto sulla rideterminazione equitativa dei minimi garantiti per l’anno 2000 e 2001 e, invece, coerentemente, allo scopo di agevolare il pagamento dei debiti pregressi, ne ha previsto la rateizzazione fino al 30.9.2005, previa prestazione di idonea garanzia (art. 4).

Il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 (come pure quello modificativo del 2 agosto 2002, impugnato con i motivi aggiunti) legittimamente, dunque, ha previsto la rideterminazione dei "minimi garantiti" a partire dal 2002, senza procedere ad alcuna riduzione dei corrispettivi dovuti per gli esercizi precedenti (cfr. anche Tar Sicilia, Catania, 21.5.2006, n. 623).

In altri termini, con il decreto legge n. 452/2001 il legislatore ha sollecitato l’Amministrazione a rivedere le condizioni economiche e le relative garanzie previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive fino ad allora sottoscritte, ma non ha affatto inteso rivedere anche le prestazioni economiche dovute in base agli accordi sottoscritti in precedenza.

I criteri adottati dall’Amministrazione per la ridefinizione delle condizioni economiche di esercizio delle concessioni sono poi pienamente rispondenti a quanto previsto dalla norma dell’art. 8 comma 1 del D.L. n. 452/01, convertito in L. n. 16/02, trattandosi di "criteri oggettivi e determinati".

La Sezione, nella predetta sentenza, ha anche ritenuto infondate la censura di incompetenza e quella relativa al recesso del concessionario, riproposte in questa sede dall’odierna ricorrente; in ogni caso occorre rilevare che – non essendosi la ricorrente avvalsa del diritto di recesso – quest’ultima censura deve ritenersi comunque inammissibile per difetto di interesse.

Con la successiva doglianza si deduce, infine, che con l’art. 8, comma 2, lett. b) dell’impugnato decreto si tenderebbe a superare, surrettiziamente, la situazione determinatasi dalla asserita nullità del decreto del Ministro dell’Economia del 13.12.2001, che aveva disposto la corresponsione in unica soluzione dell’imposta sospesa con precedente decreto del 28.5.2001.

Premesso che la lett. b) dell’impugnato decreto riguarda il prelievo maturato nonché l’integrazione delle quote di prelievo, si osserva che pur facendo riferimento alla lett. a), con la quale si dispone il "pagamento dell’imposta unica dovuta fino alla data della sottoscrizione dell’atto di adesione, secondo quanto prescrive il decreto legislativo n. 504 del 1998", la censura è comunque infondata.

Ciò nella considerazione, in primo luogo, che non risulta che la asserita nullità del 13.12.2001 sia stata dichiarata in sede giudiziaria o amministrativa. Né tale decreto sembra impugnato in questa sede e la cui eventuale impugnazione sarebbe comunque tardiva, risultando tale decreto pubblicato nella G.U. n. 296 del 21.12.2001, mentre il ricorso è stato notificato il 20.7.2002.

In secondo luogo, quando anche si fosse determinato il prospettato effetto abrogativo del decreto del 28.5.2001, non può sottacersi che la sospensione era stata disposta "fino al 15 dicembre 2001" alla luce dello "stato di crisi per l’intero settore"; con la conseguenza che alla data dell’impugnato decreto era ormai scaduto il termine (15.12.2001) di efficacia della sospensione e che, comunque, una volta dettata la disciplina per superare tale crisi con il D.L. n. 452/2002, legittimamente con l’impugnato decreto, applicativo, del menzionato decreto – legge, è stato disposto il ripristino dell’obbligo del pagamento dell’imposta in conformità, stante la parità di rango delle norme secondarie in questione, al principio "lex posterior derogat priori".

Infine deve essere respinta l’ulteriore doglianza con la quale la ricorrente configura il corrispettivo minimo garantito alla stregua di una penale contrattuale, in quanto – come ha correttamente rilevato la difesa del CONI – il minimo garantito non è una penale per inadempimento, ma è la prestazione dovuta dal concessionario al concedente a fronte del diritto di esercitare l’attività economica di raccolta delle scommesse. Il corrispettivo minimo garantito è stato determinato con piena discrezionalità dallo stesso concessionario in sede di gara, atteso che il prezzo offerto costituiva l’elemento principale in base al quale sono state formate le graduatorie ed aggiudicate le concessioni.

Con l’offerta del minimo garantito l’aggiudicatario assumeva un’alea contrattuale restando obbligato alla propria prestazione salvo eventi imprevedibili e sopravvenuti tali da giustificare la riduzione ad equità della prestazione stessa, come poi è avvenuto con l’adozione dei decreti impugnati e della successiva legislazione del 2003 che hanno modificato profondamente – a favore dei concessionari – le condizioni economiche dei singoli rapporti eliminando il minimo garantito per quattro su sei anni di concessione, riducendo il debito pregresso di un terzo e spalmandolo su un periodo di otto anni senza interessi.

In conclusione e per i suesposti motivi il ricorso ed i motivi aggiunti – con i quali è stata dedotta la sola censura di illegittimità derivata – risultano infondati e, conseguentemente, devono essere respinti unitamente alla domanda risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, stante la complessità della vicenda contenziosa, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

respinge il ricorso;

respinge i motivi aggiunti;

respinge la domanda risarcitoria;

compensa tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti e onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 4004 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 3160/2006 il Tar per la Toscana accolse il ricorso presentato da appartenenti alla Polizia di Stato, per il riconoscimento in loro favore del supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 147/1990.

In particolare il Tar rilevò che il citato art. 12 non richiedeva che i servizi esterni fossero organizzati in turni per l’arco delle 24 ore e che, pertanto, la domanda fosse fondata, nei limiti peraltro della eccepita prescrizione quinquennale, ovvero per i diritti maturati dopo il 6.12.1991.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno deducendo, in sintesi:

che, anche sulla scorta della giurisprudenza più recente, l’originario ricorso collettivo doveva ritenersi inammissibile, poiché carente delle necessarie indicazioni in ordine alla sede, alla tipologia dei servizi, agli ordini, per ciascuno dei singoli ricorrenti;

– che, nel merito della questione controversa, l’indennità prevista dal citato art. 12 poteva essere riconosciuta solamente in favore di dipendenti che avessero svolto servizi esterni, da intendersi all’area aperta, per l’intero arco della giornata, prima che il successivo d.p.r. 254/1999 estendesse tale beneficio anche al personale di Polizia che esercitasse attività di tutela, scorta, traduzione e vigilanza presso altri uffici.

3. Nella camera di consiglio del 13.9.2007 è stata accolta l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza.

4. Deve ritenersi fondato l’appello già nella parte in cui contesta l’ammissibilità del ricorso in primo grado, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale che è andato consolidandosi in materia (v. Cons. St., VI, n. 1481/2011; 8716/2010; 1056/2009), in epoca peraltro successiva alla sentenza qui impugnata.

5. I ricorrenti di primo grado hanno infatti soltanto genericamente dedotto di aver svolto servizi esterni espletati fuori dalla sede di servizio, senza tuttavia specificare per quali periodi ciascuno di loro è stato impegnato; né sono stati indicati i turni (richiesti dall’art. 12 del d.p.p. 5 giugno 1990, n. 147), stabili e periodici, nell’ambito dei quali detti servizi sarebbero stati prestati e, soprattutto, sulla scorta di quali ordini formali.

Ebbene, a fronte di tale carenza strutturale dell’originaria domanda, tanto più rilevante a motivo della natura collettiva del ricorso di primo grado – che imponeva la specifica indicazione, per ciascuno dei ricorrenti, degli elementi appena indicati -, reputa il Collegio che lo stesso debba ritenersi inammissibile, dato che l’attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda.

Su questo specifico punto, si è già sottolineato (v., ad esempio, Cons. St., VI, n. 1481/2011, cit.) come la ragione sottesa alla attenuazione dell’onere probatorio nel giudizio amministrativo (ed alla applicazione del principio cosiddetto dispositivoacquisitivo) risiede notoriamente nella asimmetria informativa e dispositiva (soprattutto con riguardo all’accesso al materiale probatorio) in cui tendenzialmente versa la parte privata rispetto alla parte pubblica, quando si tratti dell’esercizio del potere pubblico. E come, invece, tutte le volte in cui tale ragione giustificatrice della deroga alle ordinarie regole processuali non ricorra, in quanto l’interessato può indicare quali circostanze di fatto lo abbiano riguardato, non vi sia ragione di disattendere il principio fondamentale che impone all’attore di allegare, sia pure sinteticamente, i fatti costitutivi della domanda e di fornire i relativi elementi di prova (cfr. art. 64 co. 1 c.p.a.).

Nel caso in esame non risulta vi fosse alcun ostacolo che, in concreto, impedisse agli originari ricorrenti di corredare la domanda giudiziale di ogni utile indicazione o elemento fattuale per consentire al giudice di apprezzarne il fondamento.

6. Né potrebbe essere invocato, quanto alla condotta serbata dall’Amministrazione resistente in primo grado, il principio processuale di non contestazione, da ultimo accolto anche nel codice del processo amministrativo (art. 64 co. 2), in quanto tale principio presuppone pur sempre, per la sua effettiva rilevanza, che i fatti, non contestati dalla (contro)parte costituita, siano stati allegati dalla parte attrice in maniera precisa e dettagliata.

7. Ciò posto nel rito, l’appello sarebbe comunque fondato anche nel merito, laddove si ritenga desumibile dal ricorso introduttivo che i ricorrenti siano stati addetti ad attività di "tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità" nel periodo decorrente dall’entrata in vigore dell’art. 12 del citato d.p.r. n. 147/1990 (azionandosi quindi una pretesa per emolumenti da corrispondersi per il periodo luglio 1990 – dicembre 1996, salvi gli effetti della prescrizione riconosciuti anche nella sentenza di primo grado).

Per il periodo così individuabile, va richiamata infatti sempre la giurisprudenza della Sesta Sezione, secondo cui i servizi di scorta e tutela non erano in origine contemplati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle "circolari" del Ministero elencanti i servizi esterni remunerabili, ciò sul presupposto che tali protocolli d’intesa e tali circolari applicative non possano avere valore solo esemplificativo, attesi i riflessi finanziari dell’individuazione di tali servizi e l’espressa considerazione del servizio di scorta – e di vigilanza – quale servizio esterno, solo a decorrere dal 1 giugno 1999 con il d.p.r. 16 marzo 1999 n. 254 (Cons. St., VI, n. 1056/2009, 5215/2006).

8. In conclusione, per tali ragioni, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado.

9. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sopra ricordata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25720 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 24 giugno 2005 ha determinato in Euro 20263,50 l’indennità dovuta dal Ministero dei Beni Culturali ad R.E. per l’avvenuta espropriazione con decreto prefettizio 4 febbraio 2002, di un terreno di sua proprietà ubicato nel comune di Gubbio in zona Pt del P.R.G., come modificato dalla variante appr. con D.P.R.G. Umbria 13 giugno 1980, n. 543 con destinazione a verde pubblico attrezzato di interesse urbano e generale: ciò perchè trattatavasi di un vincolo preordinato all’espropriazione, del quale non doveva tenersi conto secondo il disposto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis con la conseguenza che andava apprezzata l’originaria destinazione residenziale del terreno (ad edilizia popolare e sovvenzionata) da parte dello strumento urbanistico generale del 1960, che gli aveva attribuito natura edificatoria.

Per la cassazione della sentenza il Ministero dei Beni culturali ha proposto ricorso per due motivi; cui resistono R.A. e gli eredi di E., nelle more deceduto, V.M.L. nonchè A. e R.P. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Ministero, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la variante del 1980 aveva proceduto ad una nuova zonizzazione dell’intero comparto attribuendogli destinazione pubblicistica senza localizzare alcuna opera pubblica: perciò assumendo natura conformativa che non poteva essere disattesa nè dalla dimensione del terreno, nè tanto meno dalla sua collocazione nell’ambito di una zona urbanizzata. Il motivo è fondato.

E’ ben vero, infatti che tanto la Corte di Cassazione, quanto la Corte Costituzionale hanno ripetutamente affermato con riguardo alla determinazione dell’indennità di esproprio, che la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio. Sennonchè, proprio questa regola, ora recepita dagli artt. 32 e 37 del T.U. delle espropriazioni appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, comportava l’impossibilità di compiere la ricognizione legale dell’immobile espropriato in base alla zonizzazione eseguita dal P.R.G. del comune di Gubbio app. con D.P.R. 13 agosto 1964 che l’aveva inclusa in zona destinata ad edilizia popolare e sovvenzionata, essendo stata tale destinazione modificata dalla variante del 3 febbraio 1979 appr. con D.P. Reg. Umbria 13 giugno 1980, n. 543; la quale ha istituito la nuova zona Pt destinata a verde pubblico attrezzato di interesse urbano e territoriale comprendendovi tutti i terreni del relativo comparto tra cui quello della cooperativa, peraltro già vincolati dal 1972 allo scopo di eseguire lavori di scavo archeologico ai sensi della L. n. 1089 del 1939 (pag. 4 sent.).

Ora, la stessa Corte territoriale ha ricordato e recepito la distinzione del tutto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, resa anche a sezioni unite, tra vincoli conformativi della proprietà di cui si deve tener conto nella valutazione delle aree espropriande per la stima dell’indennità di espropriazione e vincoli preordinati all’esproprio, invece irrilevanti ai fini della stima del bene ( L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 poi confluito negli artt. 32 e 37 del T.U. avanti cit.): enunciando il principio che in caso di variante il suo carattere conformativo (che soltanto consente di tener conto della nuova classificazione) non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica. Laddove, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di una specifica opera pubblica, con indicazione empiricamente, per ciò detta lenticolare, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione;e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area pur quando la variante ne abbia mutato la classificazione urbanistica, con la conseguenza che esclusivamente in tal caso per la determinazione dell’indennizzo deve farsi riferimento alla previgente destinazione del P.R.G. Ma siffatta distinzione non è stata correttamente applicata alla fattispecie posto che la decisione impugnatala un lato, non ha saputo individuare se e quali opere dovessero essere eseguite e da quale ente (il Ministero o il comune di Gubbio) nella istituita zona Pt, neppure al lume delle diposizioni contenute nelle sopravvenute Norme tecniche di attuazione; e conseguentemente non ne ha localizzato alcuna, e non ha potuto indicare infine nè il provvedimento contenente la localizzazione, nè l’epoca della sua adozione. E ciò malgrado ha concluso tautologicamente che la variante aveva imposto un vincolo preordinato all’espropriazione, peraltro confondendo la relativa nozione con la destinazione di una zona ad usi meramente pubblicistici (verde pubblico, attrezzature pubbliche, impianti pubblici ecc.), che perciò necessariamente richiedono la (futura) acquisizione volontaria o coatta delle relative aree dai precedenti proprietari.

Ha accertato, per converso, e le parti confermato, che il nuovo comparto costituente la zona suddetta era stato individuato dalla variante esclusivamente per estensione – mq. 14.210, comprendente dunque la generalità dei terreni che ne facevano parte – e per collocazione spaziale "a ridosso delle mura delimitanti il centro storico della città di Gubbio" (pag. 7 sent.); non era correlato ad alcun progetto espropriativo per la realizzazione di ben specificati impianti ovvero di opere, nonchè delle prescrizioni ad essi finalizzate (che infatti non risultano mai progettati nè eseguiti), ma rappresentava un indiscutibile segno di un sopraggiunto mutamento della programmazione urbanistica generale del 1960 per l’intendimento del comune di Gubbio di modificarne la previgente destinazione edificatoria onde introdurre in quella porzione del territorio comunale una destinazione pubblicistica idonea a consentire gli scavi e le ricerche archeologici previsti dalla menzionata L. n. 1039 del 1989 e significativamente regolati dall’art. 18 delle menzionate norme di attuazione (pag. 4 sent.), senza recare pregiudizio alla conservazione ed integrità delle mura in questione e dei relativi reperti archeologici: perciò conclusivamente configurando esercizio del potere di azzonamento del proprio territorio nell’ambito di una nuova riconsiderazione del suo assetto per la identificazione di un’intera zona a tale finalità pubblicistica destinata, e perciò resa non edificatoria.

E non ha considerato che bastava il suddetto vincolo archeologico "imposto sul terreno espropriato e su altri circostanti, tutti inclusi nel comparto" fin dall’anno 1972, in epoca addirittura antecedente alla variante (pag. 4), per rendere, da un lato, palese la differenza tra quest’ultima funzione esercitata dal comune e quella di localizzazione di un’opera pubblica all’interno di una zona qualificata edificatoria dallo strumento urbanistico generale (cui si riferiscono le decisioni di questa Corte invocate dalla sentenza impugnata); ed a ribadire, dall’altro, la classificazione non edificabile del terreno espropriato senza necessità di altra indagine, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale, per cui: a) l’imposizione, su un immobile, di prescrizioni dirette a tutelare interessi (storici, artistici od) archeologici, a norma della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11 e 18 rientra tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o ubicazione al fine di garantire l’aderenza della proprietà stessa alla sua funzione sociale ( art. 42 Cost., comma 2); onde ha natura conformativa, non già ablativa, del diritto sul bene; b) detti vincoli legali sono, infatti, connaturati al diritto dominicale e corrispondendo alle caratteristiche interiori nonchè al regime di godimento del bene non aggiungono qualità di pubblico interesse che non siano già indicate dalla sua indole e che vengono, in definitiva, soltanto confermate dal provvedimento amministrativo che le dichiara senza sacrificare, come invece avviene nel caso dell’ablazione, alcuna situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta al di fuori e che vi si contrappone:

perciò risultando del tutto estranei al settore della espropriazione per p.u., alla quale preesistono logicamente e cronologicamente precludendo comunque, ed a prescindere da essa, lo sfruttamento edificabile dell’area (Corte Costit. 245/1976; 202/1974; 9/1973;

56/1968); c) la relativa imposizione, concorrendo alla configurazione giuridica della proprietà e non comportando perciò obbligo di indennizzo, incide negativamente sul valore di mercato dei beni coinvolti divenuti legalmente inedificabili (Cass.3187/2010;

10102/2008; 18681/2005): e, quindi, sul calcolo dell’indennità di espropriazione del terreno. La quale dopo la declaratoria di incostituzionalità ad opera della decisione 181 del 2011 della Corte Costituzionale, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 che rinviava alle disposizioni della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 dovrà essere determinata nell’ambito della sua destinazione non edificatoria con il criterio generale della L. n. 2359 del 1865, art. 39; e consentendo al proprietario di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia possibili e consentite utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), e nel contempo gli eventuali particolari pregi paesaggistici, naturali e storico-archeologici (Cass. sez. un. 2419/2011).

Assorbito, pertanto il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata incorsa nelle numerose violazioni avanti evidenziate, va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Perugia che in diversa composizione provvederà ad una nuova rideterminazione dell’indennità di espropriazione, attenendosi ai principi esposti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7040 Giudici di pace

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’avv. M.G. rappresenta di avere assunto le funzioni di Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale (circondario di Catanzaro) a far data dal 12.5.2003.

All’epoca, in considerazione del fatto che aveva, in precedenza, esercitato la professione forense per 18 anni, gestiva un contenzioso di circa mille cause pendenti.

Asserisce, tuttavia, di essersi da subito adoperato per rimuovere ogni incompatibilità con l’ufficio assunto.

In data 10 giugno 2010, veniva a conoscenza del procedimento disciplinare prot. 16/2010 R.P.D. del 25.5.2010, instaurato nei suoi confronti dal Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, a seguito di una nota, pervenuta in data 21.12.2009, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, con la quale veniva segnalata dal dr. Murgida (Giudice della I^ Sezione penale), l’esistenza di alcuni procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Catanzaro, ove il dr. G. risultava essere difensore costituito, nonché di alcuni procedimenti penali e civili pendenti innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro.

Nella predetta nota del 25.5.2010, veniva contestato al ricorrente di avere esercitato in modo stabile e continuativo l’esercizio dell’attività forense.

Il breve lasso di tempo concessogli per deduzioni difensive, non gli permetteva di mettere insieme la documentazione necessaria ad apprestare la propria difesa.

Successivamente convocato innanzi al Consiglio Giudiziario, apprendeva, in quella sede, di una informativa del Cancelliere del Giudice di Pace di Catanzaro nella quali venivano elencati una serie di procedimenti nei quali egli risultava procuratore costituito.

Chiesto ed ottenuto un differimento della seduta, depositava, quindi, una memoria integrativa, con la quale ritiene di avere confutato ogni singoli addebito mossogli.

In esito al procedimento disciplinare, il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo avere rigettato la richiesta dell’interessato di audizione personale, dichiarava la decadenza del ricorrente dall’incarico del giudice di pace.

La delibera veniva successivamente recepita con decreto del Ministero della Giustizia del 22.3.2001.

Avverso siffatte determinazioni, deduce:

1) Illegittimità, Violazione di legge, Violazione delle norme sul procedimento, Violazione del d.P.R. n. 198/2000, art. 17.

L’avv. G. è stato sottoposto a procedimento di decadenza per supposta violazione degli artt. 8, comma 1 – bis e 1 – ter, nonché 9 della l. n. 374 del 1991.

Il Presidente della Corte d’Appello, una volta ricevuta la nota in data 11.12.2009 del Presidente del Tribunale di Catanzaro, avrebbe dovuto immediatamente iscrivere la notizia nell’apposito registro, mentre, invece, la contestazione degli addebiti è avvenuta solo in data 10.6.2010.

Inoltre, prima di tale contestazione, illegittimamente il Presidente avrebbe effettuato accertamenti e richiesto informazioni.

Sarebbero stati, altresì, violati i termini di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’art. 17 cit., in particolare per quanto riguarda la conclusione del procedimento il quale, tenuto conto del fatto che l’iscrizione nell’apposito registro avrebbe dovuto essere effettuata il 22.12.2009, doveva essere definito entro e non oltre il 21.12.2010.

2) Travisamento dei fatti. Carenza dei presupposti. Illogicità manifesta. Contraddittorietà. Difetto di motivazione.

Sia il locale Consiglio Giudiziario che il C.S.M. non hanno tenuto conto delle controdeduzioni del ricorrente, né comunque è vero che egli avrebbe rinunciato agli incarichi difensivi solo dopo l’avvio del procedimento di decadenza.

Al riguardo, rinvia peraltro alle memorie depositate nel corso del procedimento.

Si sono costituite, per resistere, le amministrazioni intimate, depositando memorie.

Anche il ricorrente ha depositato una memoria.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2011, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto per la decisione ai fini della definizione in forma semplificata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.

2.1. Sono manifestamente infondate, anzitutto, le censure di carattere procedimentale.

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento recante "norme di coordinamento e di attuazione del capo I della l. 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace" emanato con d.P.R. 10.6.2000, n. 198, il procedimento sanzionatorio nei confronti dei giudici di pace è rimesso ad una prudente valutazione del Presidente della Corte d’Appello, il quale, se abbia notizia "non manifestamente infondata" di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari, entro quindici giorni contesta per iscritto il fatto al giudice di pace interessato (comma 1) e contestualmente cura l’immediata iscrizione della notizia in "apposito registro" (comma 2).

È poi prevista una fase istruttoria eventuale, sempre governata dal Presidente della Corte (che può all’uopo delegare altro magistrato – comma 4), al cui esito questi trasmette – "se la notizia non si è rivelata infondata", "con le sue proposte, gli atti al Consiglio giudiziario" per le conseguenti determinazioni (comma 5).

Indi ha luogo la fase innanzi agli organi collegiali: Consiglio giudiziario integrato, cui spetta la deliberazione della "proposta", nonché l’eventuale trasmissione degli atti al C.S.M.; e Consiglio Superiore della Magistratura, competente a provvedere "sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull’ammonimento, sulla censura o sulla revoca" (art. 9, comma 4, della legge n. 374 del 1991).

L’atto conclusivo è infine adottato con decreto ministeriale.

A sua volta, la circolare del C.S.M del 23.10.2002, n. P – 23482/2002, al capo VIII, prevede che il presupposto per l’immediata iscrizione nell’apposito registro e della contestazione all’interessato dei fatti costituenti causa di decadenza o di illecito disciplinare indicate ai commi 1, 2, e 3 dell’art. 9 della l. n. 374 del 1991, è la non manifesta infondatezza della notizia.

Alla lettera c), inoltre, la stessa circolare precisa che: "c) il riferimento alla nozione di manifesta infondatezza comporta che il Presidente della corte d’appello procederà all’archiviazione, senza svolgere alcuna attività istruttoria e senza provvedere alla trasmissione al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, di tutti gli esposti, le denunce, le segnalazioni in relazione ai quali manchino i presupposti per l’esercizio del procedimento di cui sopra".

Stante il quadro normativo testé sintetizzato, non ogni notizia potenzialmente di rilievo disciplinare deve essere immediatamente iscritta nell’apposito registro da parte del Presidente della Corte d’Appello, ma solo quella non manifestamente infondata.

Ne discende che al fine di verificare l’eventuale fondatezza e rilevanza disciplinare delle notizie può prospettarsi la necessità di procedere allo svolgimento di accertamenti o approfondimenti, con la conseguenza che il termine annuale per l’estinzione non può decorrere dal giorno dell’acquisizione di qualsiasi notizia relativa alla possibile sussistenza di un illecito, ma dal giorno in cui tale notizia acquisti carattere di non manifesta infondatezza, ovvero dalla data in cui sono stati esperiti gli accertamenti volti a vagliarne la consistenza (in termini: TAR Lazio – Roma – Sez. I – n. 9447 del 2004; n. 2283 del 2005; n. 2456 del 2006; n. 939 del 2008).

In altri termini, il decorso del termine annuale per la conclusione del procedimento disciplinare a carico dei magistrati onorari non può fondarsi su una qualunque segnalazione ricevuta dal Presidente della Corte d’Appello, occorrendo che questa abbia profili di adeguatezza e pregnanza tali da poter essere iscritta nell’apposito registro.

Nel caso di specie, deve quindi essere integralmente respinta la tesi di parte ricorrente che aggancia alla data del 22.12.2009, l’inizio della decorrenza del termine annuale di durata del procedimento disciplinare.

Relativamente alle ulteriori violazioni di carattere procedimentale dedotte, va poi ricordato che, per costante giurisprudenza della Sezione, la normativa in esame configura come perentorio il solo termine di conclusione del procedimento, fissandolo in un anno dall’iscrizione della notitia criminis nel registro all’uopo istituito, pena l’estinzione del procedimento stesso, sicché tutti gli altri termini indicati nel cit. art. 17 hanno natura ordinatoria (tant’è che la loro inosservanza non è sanzionata in alcuna maniera).

2.2. Nel merito, nel corpo del provvedimento impugnato si dà in primo luogo atto del fatto che il dr. G. ha presentato memorie scritte, effettivamente considerate sia dall’Organo locale che dal C.S.M., tanto che, nella delibera impugnata, se ne riportano ampi stralci, con particolare riferimento ai procedimenti n. 167/2009, 410/2006, 1091/2001, 1343/2000, 2346/1999, 3778/2004, 800122/1999, 60001160/1995, 6003609/1990, 4092/2004.

In secondo luogo, il Consiglio rileva che "la sussistenza dei fatti ascritti all’avv. M.G. (…) risulta inequivocabilmente dagli atti acquisiti e le sue giustificazioni non possono avere efficacia confutante gli addebiti, essendo irrilevante che egli abbia solo dopo l’avvio del presente procedimento rinunziato a tutti gli incarichi difensivi".

Anche in sede di gravame, parte ricorrente non ha potuto ribaltare quanto emerge dalle sue stesse deduzioni difensive in sede disciplinare e cioè che dal giugno 2003 (epoca nella quale ebbe ad assumere le funzioni di giudice di pace) ai primi mesi del 2010 (epoca della contestazione), egli ha continuato ad esercitare l’attività forense nel medesimo circondario in cui svolgeva le funzioni giudiziarie onorarie.

Anzi, appare evidente dalla data di iscrizione a ruolo dei ricorsi oggetto di puntuale contestazione da parte del C.S.M., che, in alcuni casi, egli ha, non solo proseguito nell’esercizio dell’attività forense, ma addirittura assunto nuovi mandati difensivi.

In particolare, è lo stesso avv. G., nella memoria difensiva depositata il 19 ottobre presso il C.S.M., a riconoscere: a) di avere depositato, nella qualità di difensore, richiesta di dissequestro al G.I.P. di Catanzaro il 6 marzo 2008; b) di avere partecipato, in sostituzione di un difensore regolarmente costituito, all’udienza svoltasi il 14 dicembre 2009 innanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro; c) di avere solo gradatamente, e comunque in epoca successiva all’assunzione dell’incarico di giudice di pace, provveduto a rinunciare a tutti i mandati difensivi incompatibili con lo svolgimento di tale incarico.

Come ritenuto dal C.S.M., risulta pertanto inconfutabile la violazione dei divieti posti dall’art. 8 della legge n. 374 del 1991, il quale, ai commi 1 bis e 1 ter, aggiunti dall’art. 6 della legge n. 468 del 1999, prevede, rispettivamente, che "Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado" (comma 1 bis); "Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado" (comma 1 ter).

Tali disposizioni sono chiaramente orientate a garantire l’effettiva e piena terzietà del magistrato onorario, anche sotto il profilo della sua apparenza, oltre che ad evitare forme, ancorché larvate, di strumentalizzazione dell’attività giurisdizionale a fini professionali, ivi comprese quelle connesse all’accrescimento del valore sul mercato dell’attività professionale di soggetti che svolgano funzioni onorarie o che possano vantare una relazione con il magistrato onorario.

La ricognizione del quadro normativo di riferimento si completa con l’illustrazione delle indicazioni recate dalla Circolare n. P15880/2002 dell’1 agosto 2002, capo IV, Par 2, richiamata anche nella delibera impugnata, ove si stabilisce che il primo dei divieti, che dà luogo ad una incompatibilità, ha per destinatari gli avvocato ed è preordinato "ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall’esercizio dell’attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell’ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla ratio della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni".

Quanto al secondo dei divieti, recato dall’art. 8, comma 1 ter, della legge n. 374 del 1991, precisa la Circolare in esame che lo stesso "si dirige all’avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l’esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l’ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell’interpretazione attribuita al comma 1bis, legittimamente è stato ribadito nel comma 1ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall’esercizio, da parte sua, della professione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace.".

L’esercizio di attività forense nel medesimo Circondario in cui sono svolte le funzioni di giudice di pace assume rilievo sia ai fini della decadenza dalle funzioni onorarie in ragione di una situazione di incompatibilità, sia ai fini disciplinari, in quanto integrante una violazione del divieto di legge e lesivo dei valori di imparzialità ed indipendenza delle funzioni giudiziarie e dell’immagine di imparzialità dell’amministrazione della giustizia che la norma intende tutelare.

Nel caso di specie, risulta pienamente accertato che il dr. G. ha continuato ad esercitare in modo stabile e continuativo la professione forense nell’ambito del medesimo circondario in cui svolgeva le funzioni di giudice di pace, realizzando così proprio quella commistione di ruoli che la legge ha inteso evitare, in quanto lesiva dei valori propri della funzione giudiziaria.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorse deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore delle amministrazioni resistenti, che si liquidano complessivamente in euro 1.000, 00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.