Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 25-08-2011, n. 32837

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione Q.E. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12 aprile 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna in ordine a due ipotesi di furto (ex art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 4, il primo ed ex art. 624 bis c.p., il secondo) commessi il primo aprile 2007.

La Q., alla quale era constata anche la recidiva specifica reiterata, era stata ritenuta responsabile di avere sottratto il portafogli dalla borsa di G.R. che, in un centro commerciale, aveva visto la imputata rovistare nella sua borsa dichiarando ai averla inseguita e fatto le dovute contestazioni. Alla negazione di ogni addebito da parte della prevenuta era seguito il rinvenimento del portafogli in un lavello da cucina in esposizione, portafogli mancante della somma di Euro 100.

Nella stessa giornata era stato segnalato altro furto ai danni di B.M., all’interno di un diverso centro commerciale di (OMISSIS).

Tale persona offesa, alla quale una donna aveva sfilato dal braccio la borsa, aveva poi riconosciuto nella imputata l’autrice del furto.

Deduce la difesa il vizio di motivazione e la violazione di legge.

Il primo furto sarebbe stato addebitato alla ricorrente nonostante talune contraddizioni in cui sarebbe caduta la persona offesa. Questa infatti aveva dichiarato ai Carabinieri di avere visto la prevenuta disfarsi del portafogli mentre in dibattimento aveva sostenuto che il portafogli era stato rintracciato da un addetto alla sorveglianza.

Il secondo furto, poi, sarebbe stato addebitato ancora una volta sulla base di dichiarazioni contraddittorie della persona offesa che avrebbe descritto in maniera diversa il colore dei capelli di colei che le aveva sottratto la borsa ed inoltre aveva riferito di averla incontrata casualmente nella caserma dei Carabinieri mentre in udienza aveva precisato di essere stata convocata per il riconoscimento.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I motivi di ricorso costituiscono la riedizione degli omologhi motivi di appello e pertanto soffrono di una prospettazione ai limiti della inammissibilità per genericità come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte.

La genericità dei motivi si desume infatti dalla circostanza che la difesa ricorrente non tiene in alcun conto la motivazione invece plausibile e completa offerta dalla Corte di appello.

I giudici di secondo grado hanno posto in evidenza come il particolare descrittivo relativo alle modalità di ritrovamento del portafogli trafugato nella prima vicenda rievocata sia del tutto marginale e secondario rispetto al fatto che vi è stata una continuità tra l’avvistamento, da parte della persona offesa, di colei che frugava nella sua borsa, l’immediata percezione della mancanza del portafogli, e l’inseguimento della prevenuta alla quale sono state fatte immediate contestarono Non vi è dunque alcuna lacuna o illogicità nella motivazione della Corte che ha ritenuto provata la riferibilità della condotta di furto consumato, alla Q., immediatamente bloccata e tratta in arresto.

Quanto al secondo episodio, ancora una volta la Corte ha dato atto della verificata attendibilità del racconto e della testimonianza della persona offesa la quale e risultata autrice di una accusa genuina anche quando ha confermato il riconoscimento della imputata, sia pure con modalità informali, del tutto legittime. Le contrarie deduzioni della difesa non costituiscono altro, dunque, che una non apprezzabile sollecitazione, rivolta alla cassazione, a valutare diversamente risultati di prova congruamente e plausibilmente già considerati dal giudice del merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 26-09-2011, n. 34763

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28.5.2010, confermava la sentenza 8.6.2009 del Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, che aveva affermato la responsabilità penale di B.M. in ordine ai reati di cui:

– agli artt. 54 e 1161 c.n. (per avere arbitrariamente occupato aree demaniali marittime, installando strutture varie di uno stabilimento balneare e ricreativo in prossimità della battigia – acc. in (OMISSIS));

– al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 44, lett. c), (per avere realizzato le strutture anzidette, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire);

– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere realizzato le strutture anzidette, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo);

e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva condannato alla pena complessiva (interamente condonata) di mesi due di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B., il quale ha eccepito:

– la nullità della stessa, per la omessa indicazione, da parte del primo giudice, del reato considerato più grave ai fini del computo della pena e degli aumenti correlati al riconosciuto vincolo della continuazione;

– l’erroneo disconoscimento della precarietà dei manufatti realizzati (e non ricompresi tra quelli successivamente sanati), che dovrebbero ritenersi sottratti, per le loro caratteristiche oggettive, dal regime del permesso di costruire.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.

1. Quanto alla prima eccezione, appare sufficiente osservare che nella specie il reato più grave, come esattamente evidenziato dalla Corte territoriale, deve considerarsi individuato dal Tribunale in quello sanzionato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 44 ed in ogni caso non è ravvisabile alcuna nullità poichè, secondo giurisprudenza costante, il giudice di appello può supplire, integrandole, ad eventuali insufficienze della motivazione della sentenza appellata.

2. In relazione, poi, al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la natura "precaria" di un manufatto – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3: 26.6.2009, n. 26573, Morandin; 22.6.2009, n. 25965, Bisulca ed altro; 25.2.2009, a 22054, Frank; 7.3.2008, n. 23086, Basile; 13.6.2006, n. 20189, Cavallini) – ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 2, lett. b), – dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73 – prevede che possono essere installate, senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione dell’inizio dei lavori all’Amministrazione comunale (anche per via telematica), le opere dirette a soddisfare obiettive esigerne contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Non implica precarietà dell’opera, però, il carattere stagionale di essa, potendo essere la stessa destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (vedi Cass., sez. 3: 21.2.2006, Mulas; 19.2.2004, Pieri; nonchè C. Stato, sez. 4, 22.12.2007, n. 6615).

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il requisito della temporaneità, non ravvisando un uso realmente precario di manufatti abusivamente realizzati, asseritamente destinati ad essere rimossi al termine della stagione balneare, ed a tale esclusione sono pervenuti con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici.

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3711 Prelazione e riscatto

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Svolgimento del processo

B.M.T. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Ba.Fi., R.J. e Br.Al. chiedendo che venisse accertato il suo diritto di riscattare – L. n. 392 del 1978, ex art. 39 – l’immobile sito in Firenze, contestualmente prospettando la simulazione del contratto con il quale l’immobile, da lei condotto in locazione, era stato permutato con oggetti d’arte, oltre un conguaglio in denaro.

Con sentenza del 27 gennaio 2003 il giudice adito accolse la domanda e, per l’effetto, dichiarato che il contratto in data 24 marzo 1997, a rogito notar Napolitano di Pontedera concluso tra la Ba. e il R., da una parte, e il Br., dall’altra, dissimulava una vendita in frode ai diritti di parte attrice, accolse la domanda di riscatto nonchè quella di risarcimento danni avanzata da B.M. T..

Propose gravame il Br. e la Corte d’appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato le domande della B..

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte B. M.T., formulando un unico motivo, illustrato anche da memoria, e notificando l’atto ad Br.Al., a B. F. e a R.J..

Solo il primo ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Motivi della decisione

1 Con l’unico motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Ricordato che il conduttore è terzo rispetto al contratto del quale assume l’apparente stipulazione, in frode al diritto di riscatto riconosciutogli dalla legge, sostiene l’esponente che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto che il terzo dovesse dimostrare non già l’inverosimiglianza dell’atto simulato, ma la prestazione eseguita in attuazione dell’accordo dissimulato, prova, all’evidenza, diabolica. Assume che la prova della simulazione relativa – trasferimento a titolo di permuta, dissimulante un trasferimento a titolo di vendita – era affidata a presunzioni aventi i caratteri della gravita, della precisione e della concordanza; che, nello specifico, ciascuno degli elementi indiziari addotti a sostegno della versione dei fatti esposta in citazione – difformità tra valore dell’immobile dichiarato nell’atto di permuta e prezzo di vendita effettivamente richiesto; difformità tra dichiarazione di immissione degli alienanti nel possesso degli oggetti d’arte ceduti dal Br. ed effettiva consegna degli stessi, avvenuta a distanza di mesi dal rogito; rilascio, da parte dei primi, malgrado ciò e ad onta del pagamento del conguaglio con assegno bancario, di un quietanza a saldo con rinuncia alla iscrizione dell’ipoteca legale – era, per la sua gravita, sufficiente a far presumere la denunciata simulazione. 2 Le critiche non hanno pregio.

Il rigetto della domanda è stato argomentato dalla Corte territoriale con il rilievo che l’attrice non aveva assolto agli oneri probatori da cui era gravata: che non aveva, in particolare, dimostrato che la permuta in forza della quale, a fronte del trasferimento della proprietà dell’immobile, il Br. aveva ceduto agli alienanti oggetti d’arte del valore di settecentosettantacinque milioni di lire e aveva altresì versato un conguaglio in denaro di trecentotrenta milioni di lire, dissimulava, in realtà, una compravendita. E invero, dall’istruttoria espletata non era emerso, neppure in via logica, che, in luogo della dazione di beni infungibili, il Br. avesse versato una somma di denaro;

ovvero che il conguaglio avesse avuto ad oggetto un importo di gran lunga superiore a quello dichiarato; che infine l’interesse degli alienanti agli oggetti d’arte fosse del tutto marginale. In particolare non costituivano indici univoci della rispondenza al vero della versione dei fatti fornita dall’attrice nè la circostanza che gli arredi permutati fossero stati consegnati ai signori Ba. e R. solo il 21 luglio 1997, a distanza di vari mesi dalla sottoscrizione del rogito; nè che, per la vendita del cespite, il R. avesse in precedenza chiesto una somma di gran lunga superiore al valore dichiarato nell’atto di permuta (lire 2.500.000.000, a fronte di lire 1.105.000.000); nè, ancora, che il R. e la Ba. avessero rinunciato alla iscrizione dell’ipoteca legale. Ha aggiunto il decidente che l’allegata cessione, da parte del Br. al R., di altro immobile sito in (OMISSIS) si era rivelata, al postutto, insussistente, essendo solo emersa la conclusione di un contratto preliminare nel quale il Br. era intervenuto come legale rappresentante della società promittente venditrice, contratto poi consensualmente risolto. Di talchè, considerato anche che il Br. aveva assunto su di sè il carico del pagamento al conduttore, in caso di diniego di rinnovazione del contratto alla scadenza, delle migliorie e dell’indennità di avviamento commerciale, doveva, in definitiva, escludersi la sussistenza di elementi indiziari dotati dei requisiti di gravita, precisione e concordanza, dai quali potesse desumersi che il cessionario del cespite aveva versato agli alienanti somme ulteriori, rispetto a quelle indicate in contratto e che, nell’economia dell’affare, non fosse prevalente il valore dei beni infungibili trasferiti.

3 Ritiene il collegio che l’apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento sia logicamente corretto, esente da aporie o da contrasti disarticolanti con la piattaforma probatoria emersa dalla compiuta istruttoria, completo ed esaustivo nell’analisi di tutti gli elementi indiziar segnalati dal ricorrente. Il nodo di fondo delle critiche dell’impugnante è, a ben vedere, la pretesa, assoluta inverosimiglianza in sè della permuta tra un cespite adibito ad attività alberghiera e oggetti d’arte di valore prevalente rispetto al conguaglio (relativamente modesto) versato in denaro, senza considerare che la valutazione della convenienza di una transazione obbedisce a fattori affatto personali, spesso scarsamente comprensibili dall’esterno, e che indici quali il prezzo originariamente richiesto per la vendita dell’immobile o l’affidamento di uno dei paciscenti sul rispetto degli impegni contrattuali da parte dell’altro, hanno una valenza strettamente connessa al contesto fattuale di riferimento, di talchè non ha senso isolarli e apprezzarli in via meramente astratta.

In realtà i motivi di ricorso, deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi in materia di onere della prova nonchè vizi motivazionali, tendono surrettiziamente a introdurre una revisione di profili di stretto merito della decisione impugnata, e cioè una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere integralmente rigettato.

La peculiarità della fattispecie, che ha avuto difformi soluzioni nelle fasi di merito, induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38741

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 febbraio 2009 il Tribunale di Lanciano – sezione distaccata di Atessa – assolveva R.F. dal reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 perchè il fatto non sussiste; revocava il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 28.02.2007.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza datata 6.05.2010, oggetto del presente ricorso, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 250,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; disponeva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi uno se non disposta in via amministrativa.

Avverso tale sentenza il R., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione per i seguenti motivi:

1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) con riferimento alla prova che l’imputato fosse alla guida del mezzo e inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all’art. 62 c.p.p.. Secondo il ricorrente sarebbe assolutamente censurabile e illogica l’affermazione del giudice di appello che ha ritenuto che la prova che egli era alla guida del mezzo al momento del sinistro era ricavabile dal fatto che non furono trovate dalle forze dell’ordine intervenute altre persone, nè segni che potessero dimostrare la presenza di terzi. Nè potevano essere utilizzate ex art. 62 c.p.p. le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato al momento del fatto, mentre, per quel che attiene al referto medico del Pronto Soccorso, non essendo stato sottoscritto tale documento dall’indagato, non si poteva desumere dallo stesso, in assenza della testimonianza dei medici redigenti tale certificato, la prova che il R. fosse alla guida del mezzo.

2) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione ed interpretazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento all’utilizzo in giudizio di certificato medico con esito di prelievo ematico effettuato non per fini terapeutici e senza consenso dell’interessato. Osservava sul punto il ricorrente che il prelievo ematico non fu effettuato per motivi terapeutici, ma su richiesta scritta al Pronto Soccorso effettuata dai Carabinieri intervenuti di procedere al prelievo al fine di verificare lo stato di ebbrezza.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che dal documento relativo ai risultati delle analisi cliniche effettuate sull’odierno ricorrente il risultato del prelievo di sangue con riferimento al tasso alcolemico è risultato pari a 0,80 mg/dl. Pertanto il reato di cui il R. si è reso responsabile è quello previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Tanto premesso, si rileva che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.