Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16512 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Badolato ha accolto la domanda proposta da P.G. nei confronti dell’Enel Distribuzione s.p.a. e condannava questa al risarcimento del danno da inadempimento da contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00, oltre alle spese di lite. Secondo la ricostruzione del giudice di pace l’Enel era rimasta inadempiente al provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica n. 200/1999, integrante il contratto di fornitura, non avendo predisposto una modalità gratuita di pagamento della fornitura.

Il Tribunale di Catanzaro, adito da Enel Distribuzione, con sentenza depositata l’1.6.2009, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda e condannava la parte attrice alle spese del doppio grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice. Resiste con controricorso L’Enel distribuzione s.p.a..
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11/06/2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento;

violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello; violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio a proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato.

A riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20/11/2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E’ orientamento costante della Corte (cfr. Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 (seicento/00) di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 13-05-2011, n. 18884 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14.8.2010, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da F.G. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale del 30.6.2010, con il quale era stato emessa nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per i reati di cui:

-al capo n) della rubrica ( art. 378 cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7: favoreggiamento personale, per avere aiutato il latitante B.G., classe (OMISSIS), a sottrarsi alle ricerche dell’autorità);

-al capo o) della rubrica ( art. 390 cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7: avere aiutato il latitante B.G., classe (OMISSIS), a sottrarsi all’esecuzione della pena, avendogli fornito aiuto logistico ed assistenza, in data antecedente e prossima al suo arresto, avvenuto il (OMISSIS));

-al capo p) della rubrica ( L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7: illecita detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 6,35, ricevuta dal latitante BE.Gr., in data antecedente e prossima al suo arresto, avvenuto il (OMISSIS)).

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza, fondati su di un cospicuo ed approfondito materiale indiziario, raccolto dai carabinieri del R.O.S. di Reggio Calabria nel progetto investigativo denominato "Pettirosso", principalmente inteso alla cattura di BE. G. e B.G., esponenti di spicco della cosca mafiosa "Bellocco" di Rosarno, associazione armata a base familiare tuttora viva ed operante sul territorio, dedita alla commissione di delitti ed all’acquisizione ed al rafforzamento del controllo sulle attività economiche del territorio controllato. Il materiale acquisito era consistito in intercettazioni telefoniche ed ambientali; in sommarie informazioni testimoniali; in documenti; in esiti di servizi di osservazioni e pedinamenti; in accertamenti tecnici sui bunker rinvenuti; in rilevamenti di sistemi di localizzazione radio satellitare G.P.S.. Era stata in tal modo scoperta una vasta ed articolata rete di fiancheggiatori dei latitanti della cosca Bellocco, operanti nelle campagne di (OMISSIS), i quali avevano dato luogo ad un complesso ed efficace sistema di protezione dei latitanti, protrattosi per oltre un decennio 3. I gravi indizi a carico del F. per i reati di cui ai capi n) ed o) sono stati ravvisati:

a)-nella conversazione captata il 1.8.06 a bordo dell’auto nella sua disponibilità, dalla quale era emerso che l’indagato si era lamentato bonariamente con B.G. per non aver ricevuto i dischi da suo padre latitante BE.Gr., del quale aveva altresì chiesto notizie;

b)-nella conversazione captata il 22.8.06, nel corso della quale l’indagato aveva fatto ascoltare ad un suo interlocutore non identificato una canzone che rievocava la cattura di BE. G., avvenuta il (OMISSIS) e che era stata composta da B.G., ed aveva mostrato di conoscere il suo luogo di rifugio; dal che, secondo il Tribunale, era dato desumere che l’indagato fosse depositario di informazioni riservate sulla cosca mafiosa dei Bellocco;

c)-nella conversazione fra presenti del 7.8.06, nel corso della quale l’indagato aveva vantato i suoi buoni rapporti con importanti esponenti della criminalità organizzata, fra cui BE. G.; in tale conversazione poi l’indagato aveva rievocato l’aiuto da lui prestato ad un latitante, che aveva subito diffuse ustioni al corpo per l’esplosione di una bombola di gas; tuttavia la stessa ordinanza impugnata ha chiarito che il soggetto cui l’indagato si era riferito era da intendere non B.G., ma tale B.C.;

d)-nella conversazione del 26.7.06, nel corso della quale l’indagato aveva manifestato la sua aspirazione ad entrare in rapporto diretto con un latitante della famiglia BELLOCCO, identificato in B. G.;

e)-nella conversazione del 13.8.06, intercorsa con FA. G., altro gestore della latitanza di B.G., conversazione fatta di brevi scambi di battute per concordare appuntamenti in località che non venivano precisate e per trattare di persona argomenti che non venivano precisati;

f)-nella conversazione captata il 3.8.06 fra l’indagato ed il FA., in cui si era parlato di cattura di latitanti, di un bunker e di un latitante non meglio precisato che era riuscito nuovamente a sfuggire alla cattura.

4. I gravi indizi a carico dell’indagato per il delitto di cui al capo p) della rubrica sono consistiti nella dichiarazione fatta dall’indagato nel corso di una conversazione captata il 1.8.06, nel corso della quale il medesimo aveva affermato di avere ricevuto la pistola, di cui al capo d’imputazione anzidetto, in dono da BE.Gr..

5. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistere a carico del F. l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto l’assistenza ai latitanti costituiva una delle primarie finalità della ‘ndrangheta, atteso che, in tal modo, l’associazione mafiosa proteggeva sè stessa, alimentava nel contempo la diffusa sensazione della propria impunità ed accresceva la capacità intimidatoria che la contraddistingueva; non si trattava quindi di una singola vicenda di assistenza fatta nei confronti di un singolo criminale, ma di un sistema di protezione dei latitanti, si che l’aiuto prestato dal F. a B.G. era oggettivamente funzionale ad agevolare l’attività della consorteria mafiosa; e l’aggravante in questione era da ritenere riferita anche al reato in materia di armi, atteso che il dono di un’arma da sparo da parte di un esponente di vertice della cosca durante la sua latitanza ad una persona contigua aveva la finalità di gratificare il donatario e rafforzare il suo legame alla cosca mafiosa.

6. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto che dai gravi fatti accertati fosse desumibile l’elevata pericolosità del F. e che sussisteva, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c), il concreto pericolo che il medesimo, una volta rimesso in libertà, avrebbe potuto reiterare nei confronti di altri latitanti i reati commessi, ovvero avrebbe potuto compiere delitti di criminalità organizzata con l’uso delle armi.

Inoltre il Tribunale ha rilevato come l’art. 275 cod. proc. pen., comma 3 poneva a carico del ricorrente, che aveva agevolato un’associazione di tipo mafioso, una presunzione di pericolosità sociale superabile non con il mero decorso del tempo, ma con la positiva dimostrazione della rescissione dei legami con l’associazione mafiosa di riferimento; e tali prove contrarie non erano emerse nella specie.

6. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Reggio Calabria F.G. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:

-carenza di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto le conversazioni intercorse far esso ricorrente e FA.Gi. gravi indizi idonei a supportare la contestata condotta di favoreggiamento; ed il fatto che esso ricorrente avesse inteso relazionarsi con uno o più soggetti latitanti del clan Bellocco non comportava necessariamente una prestazione di assistenza da parte sua, atteso che dalle intercettazioni disposte non erano emerse precise sue condotte ausiliatrici della latitanza di B. G.; era stato cioè ipotizzato una sorta di automatismo probatorio, atteso che la ricerca da parte sua di un incontro con un esponente apicale di un clan mafioso non comportava necessariamente l’aiuto dato al medesimo latitante di sottrarsi alle ricerche dell’autorità; e l’ordinanza impugnata aveva ravvisato la sua specifica condotta favoreggiatrice nella conversazione captata il 7.8.06; tuttavia il soccorso prestato ad un latitante ferito, desumibile da detta conversazione, non era stato da lui portato a B.G., ma ad un cugino di quest’ultimo di nome C..

Anche le altre conversazioni intercettate erano state in modo immotivato lette dal Tribunale come ulteriori indizi a suo carico;

così l’intercettazione del 1.8.06 era stata ritenuta dal Tribunale come prova di un suo incontro con il latitante B.G., mentre invece la stessa ordinanza coercitiva aveva interpretato detta intercettazione come indicativa di una mera sua intenzione di incontrarsi col latitante anzidetto;

-erronea applicazione della Legge panale, riferita alla contestazione dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in ordine al reato d’illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 6,35; non poteva infatti ritenersi tale sua condotta criminosa come funzionale allo scopo di rafforzare un’associazione mafiosa, in quanto detta proiezione finalistica della sua condotta non poteva desumersi unicamente dall’essere stato il fatto inserito in un contesto mafioso; invero costituiva una mera petizione di principio l’aver qualificato la cessione gratuita di una pistola da borsetta, fatta in suo favore dal latitante BE.Gr. come rafforzamento sul piano psichico del suo legame al clan mafioso, al quale il latitante anzidetto apparteneva, in quanto il gesto era stato compiuto da BE.Gr. a titolo personale; nè il Tribunale aveva accertato in che modo la condotta di quest’ultimo avesse oggettivamente agevolato l’attività dell’organizzazione mafiosa, alla quale il BE. apparteneva.
Motivi della decisione

1. E’ fondato il motivo di ricorso proposto da F.G., avente ad oggetto la carenza di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per i delitti di favoreggiamento personale nei confronti del latitante B. G. e di aiuto, fornito al medesimo, per sottrarsi all’esecuzione della pena.

2. E’ noto che sia il reato di favoreggiamento personale, sia quello di procurata inosservanza di pena presuppongono una condotta dell’agente tale da evidenziarne l’attitudine, sia pure astratta, ad intralciare in qualche modo il corso della giustizia; ed è noto che nessun rilievo scriminante può essere conferito all’asserita ininfluenza concreta del comportamento incriminato (cfr. Cass. Sez. 6 n. 24161 del 24 ottobre 2006 dep. 20/06/2007, imp. D’ANGELO, Rv.

236688).

E’ quindi necessario che sussista un comportamento di segno positivo dell’agente, tale da potere essere qualificato come intralcio al corso della giustizia.

3. Nella specie in esame, al contrario, nessuno degli indizi addotti dal Tribunale è idoneo a rappresentare in concreto una qualsiasi attività posta in essere dal ricorrente, idonea ad essere qualificata come favoreggiamento della latitanza di B. G., ovvero come aiuto al medesimo prestato per sottrarsi all’esecuzione della pena.

Gli elementi addotti dal provvedimento impugnato, pur essendo certamente rappresentativi di un’assai discutibile alta considerazione e quasi venerazione che il ricorrente mostra di nutrire per il latitante anzidetto e per l’ambiente malavitoso in cui il medesimo vive, non integrano di per sè alcun comportamento qualificabile come violazione degli artt. 378 e 390 c.p..

Come riferito in parte narrativa, sono sostanzialmente sei i più rilevanti indizi ritenuti dal Tribunale a carico del ricorrente, per i due delitti in esame e precisamente:

a)-la conversazione captata il 1.8.06 a bordo dell’auto nella sua disponibilità, dalla quale era emerso che l’indagato si era lamentato bonariamente con B.G. per non aver ricevuto i dischi da suo padre latitante BE.Gr., del quale aveva altresì chiesto notizie;

b)-la conversazione captata il 22.8.06, nel corso della quale l’indagato aveva fatto ascoltare ad un suo non identificato interlocutore una canzone rievocante la cattura di BE. G., avvenuta il (OMISSIS), canzone scritta da B. G., del quale avrebbe mostrato di conoscere il luogo in cui si rifugiava; dal che, secondo il Tribunale, poteva desumersi che il ricorrente fosse depositario di informazioni riservate sulla cosca mafiosa Bellocco;

c)-la conversazione fra presenti del 7.8.06, nel corso della quale il ricorrente aveva vantato i suoi rapporti con importanti esponenti della criminalità organizzata, fra cui BE.Gr.; in tale conversazione l’indagato aveva in particolare vantato l’aiuto da lui prestato ad un latitante, che aveva subito diffuse ustioni al corpo per l’esplosione di una bombola di gas; tuttavia la stessa ordinanza impugnata ha chiarito che il soggetto cui l’indagato si era riferito era da intendere non B.G., ma tale B.C.;

d)-la conversazione del 26.7.06, nel corso della quale il ricorrente aveva manifestato la sua aspirazione ad entrare in rapporto diretto con un latitante della famiglia BELLOCCO, identificato in B. G.;

e)-la conversazione del 13.8.06, intercorsa con FA.Gi., altro gestore della latitanza di B.G., della quale il Tribunale ha messo in rilievo come fosse consistita in brevi scambi di battute per concordare appuntamenti in località non precisate e per trattare a voce argomenti non precisati;

f)-la conversazione captata il 3.8.06 fra l’indagato ed il FA., in cui si era parlato di cattura di latitanti, di un bunker e di un latitante non meglio precisato che era riuscito nuovamente a sfuggire alla cattura.

Dall’esame di tali supposti indizi emerge chiaramente che essi, pur certamente indicativi di un’evidente contiguità del ricorrente all’ambiente malavitoso facente capo al clan Bellocco, non sono tali da configurare un concreto aiuto portato dal ricorrente al latitante B.G. per aiutarlo a sfuggire alla giustizia; non può in particolare valere come indizio in tal senso nè la semplice conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo in cui il latitante anzidetto si sarebbe nascosto, nè la circostanza che il ricorrente abbia mostrato un’evidente quanto discutibile condivisione emotiva degli sforzi fatti dal latitante medesimo per sottrarsi alla sua cattura.

2. E’ altresì fondato l’altro motivo di ricorso proposto dal ricorrente, avente ad oggetto la contestazione dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 riferita al delitto contestatogli al capo p) della rubrica ( L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14:

illecita detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 6,35, ricevuta dal latitante BE.Gr., in data antecedente e prossima al suo arresto, avvenuto il (OMISSIS)).

Lo stesso ricorrente peraltro non nega la sussistenza a suo carico del reato anzidetto, non avendo in sostanza contestato la valenza dell’indizio ravvisato a suo carico dal Tribunale, indizio costituito dalla dichiarazione da lui fatta nel corso di una conversazione captata il 1.8.06, nel corso della quale egli ha affermato di avere ricevuto la pistola, di cui al capo d’imputazione, in dono da BE.Gr..

Il ricorrente censura unicamente che il Tribunale di Reggio Calabria abbia ritenuto detto reato aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7. Tale ultima circostanza aggravante ben può consistere nella condotta di chi, anche senza essere organicamente inserito in un’associazione mafiosa, abbia tuttavia offerto un contributo significativo al perseguimento delle finalità proprie della cosca mafiosa, essendo solo indispensabile che il comportamento tenuto dal soggetto risulti assistito da una cosciente ed univoca volontà, intesa ad agevolare il sodalizio criminoso considerato nel suo complesso (cfr. Cass. 6, 13.11.08 n. 2696, rv. 242686).

Tanto tuttavia non è ravvisabile nella specie in esame, nella quale un esponente di spicco di un’associazione mafiosa risulta aver fatto dono all’odierno ricorrente di una pistola, apparendo tautologico e meramente assertivo aver ritenuto, come ha fatto il Tribunale di Reggio Calabria, che il gesto di liberalità posto in essere da BE.Gr. abbia finito per rafforzare il vincolo fra il ricorrente e la cosca mafiosa, cui il donante apparteneva; invero un gesto di liberalità, anche se commesso da un pregiudicato, non perde la sua normale valenza di atto per sua natura strettamente personale e riferibile esclusivamente alla persona del donatario, si che, in assenza di ulteriori, specifici elementi oggettivi, non evidenziati dal provvedimento impugnato, appare arduo ritenere che il gesto, valutato in sè e per sè, abbia potuto perseguire la finalità di rafforzare la cosca mafiosa, di cui il donante era esponente.

3. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale del riesame di Reggio Calabria in diversa composizione (cfr. art. 34 cod. proc. pen.), affinchè, in piena autonomia di giudizio, provveda nuovamente ad esaminare il ricorso proposto da F.G., tenendo presenti le lacune motivazionali sopra riscontrate.

4. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati previsti dagli artt. 378 e 390 cod. pen., nonchè all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in relazione al reato di detenzione e porto di pistola e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3231 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di permanere in servizio presso l’ateneo di rispettiva appartenenza, fino al compimento del biennio del biennio ex art.165 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Insorgono gli appellanti sostenendone l’erroneità e chiedendone la riforma.

All’udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, sicché va dichiarata l’improcedibilità del gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21660 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 18 agosto 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da T. F. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli per il riconoscimento degl’interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria su importi tardivamente corrisposti a titolo di retribuzione.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1997, si era concluso con sentenza del 12 luglio 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 6.333,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, condannando infine il Ministero al pagamento della metà delle spese processuali e dichiarando compensato tra le parti il residuo.

2. – Avverso il predetto decreto il T. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi dell’art. 2, comma terzo, lett. a), della legge n. 89 del 2001, infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art 6, par. 1, della CEDU in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2010, n. 23654; 14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

2.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ruttane materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – Sono infine infondati il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

3.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass., Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7766; Cass., Sez. lav., 31 luglio 2009. n. 17868).

E’ proprio un esame complessivo della motivazione, nella specie, a far emergere le ragioni della scelta compiuta attraverso la compensazione parziale delle spese, sinteticamente motivata dalla Corte d’Appello mediante il riferimento alla natura della controversia ed all’esito del giudizio, caratterizzato dalla liquidazione di un indennizzo (Euro 6.333,00) notevolmente inferiore a quello richiesto dal ricorrente (Euro 16.000,00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione, immune da vizi logico-giuridici, appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna T.F. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

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