Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8314 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.D., cessato dall’incarico di amministratore del Condominio di (OMISSIS), ha notificato al nuovo amministratore decreto ingiuntivo del tribunale di Torino, recante condanna al pagamento di Euro 5.920,69, quale compenso per la sua attività.

Il Condominio ha proposto opposizione, assumendo in parte di avere già pagato, in parte di nulla dovere in aggiunta alla somma di Euro 415,00, corrisposta nel costituirsi in giudizio.

Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, ha respinto la domanda del L..

Proposto appello da quest’ultimo, con sentenza n. 3, depositata il 3 gennaio 2008, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Condominio a pagare all’appellante Euro 844,56, oltre al 30% delle spese dei due gradi di giudizio, compensando la parte rimanente.

Il L. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla sua domanda di restituzione delle somme pagate alla controparte in rimborso delle spese processuali, a seguito della sentenza di primo grado, che la Corte di appello ha riformato.

2.- Il motivo è fondato.

La Corte di appello non solo ha omesso di pronunciare sulla domanda, ma l’ha addirittura implicitamente rigettata, dichiarando sia nella motivazione, sia nel dispositivo, di respingere "ogni diversa istanza", rispetto a quelle espressamente accolte.

Non vi è dubbio, per contro, che il ricorrente abbia il diritto alla restituzione delle somme che sono risultate indebitamente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa è stata riformata in grado di appello.

La sentenza deve essere per questa parte riformata.

2.- Il secondo motivo, che ripropone la medesima questione, risulta assorbito.

3.- Il terzo e il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, ed ha quantificato nei termini sopra esposti la somma spettante al ricorrente a compenso della sua attività, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile al caso di specie perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (L. n. 40 del 2006, artt. 6 e 27).

Manca infatti un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa stessa sarebbe inidonea a giustificare la decisione, come prescritto a pena di inammissibilità dalla citata norma (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tali requisiti non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ. Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

I suddetti motivi di ricorso, fra l’altro, attengono al merito della decisione adottata dal tribunale; non evidenziano illogicità od incongruenze interne al percorso logico e argomentativo mediante il quale il giudice di appello è pervenuto alla sua decisione, tali da configurare motivo di impugnazione rilevante in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 4.- La sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo investito dal primo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinchè decida sulla domanda di condanna del Condominio alla restituzione delle somme pagate dal ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo e dichiara inammissibili il terzo e il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 07-03-2011, n. 632

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via preliminare si precisa che, nel corso dell’udienza pubblica, il Presidente del Collegio ha informato le parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., circa la eventualità che a fondamento della decisione fosse posta una questione rilevabile d’ufficio, inerente a difetto di notifica.

Il Tribunale rileva, infatti, l’inammissibilità del ricorso proposto, in quanto notificato al Ministero della Difesa presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in violazione del primo comma dell’art. 11, comma 1, del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, ove si prevede che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente".

Del resto tale disciplina è sicuramente riferibile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ove si stabilisce che "l’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali".

Sotto altro profilo va osservato, da un lato, che il vizio della notificazione non è stato sanato, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 44 del c.p.a. e, dall’altro, che non ricorrono i presupposti richiesti dal quarto comma della stessa norma per la rinnovazione della notifica nulla, tenuto conto che l’esito negativo della notificazione non dipende da causa non imputabile al notificante, ma da errore di diritto.

In definitiva, la nullità della notifica conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 24-03-2011, n. 11786 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Cagliari, confermando la decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto C.G. responsabile del delitto di lesione volontaria aggravata in danno di F.L.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, applicate le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’uso di arma impropria e alla recidiva.

Ha ritenuto il giudice di merito di non dover riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno, non essendo a suo avviso attendibile l’affermazione della persona offesa di aver ricevuto, dopo il fatto, la somma di circa 3.000 Euro in contanti a titolo di risarcimento.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce violazione dell’art. 62 c.p., n. 6 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la deposizione della F. e disconosciuto il sincero pentimento del deducente.

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti.

Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare credito alle affermazioni della persona offesa riguardanti il risarcimento dei danni da essa pretesamente conseguito; ha osservato, al riguardo, non appartenere alla normalità il pagamento in contanti di una somma dell’entità di 3.000 Euro, senza il rilascio di una ricevuta; ed ha considerato altresì, che la sopravvenuta normalizzazione dei rapporti con l’imputato rendeva attendibile che la dichiarazione liberatoria resa dalla F. in sede giudiziale costituisse un tentativo di attenuare le conseguenze penali del comportamento violento tenuto dal C., da lei ormai perdonato.

Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di valorizzare le ragioni che avrebbero potuto condurre a un diverso convincimento si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 12-04-2011, n. 14593

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. e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza deliberata il 5 dicembre 2008 e depositata il 24 febbraio 2009 la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio di questa Corte suprema, giusta sentenza della Sezione Quinta Penale, 17 gennaio 2003, di annullamento della sentenza della ridetta Corte territoriale, 21 novembre 2001:

a) nei confronti di P.A., imputato del residuo delitto di estorsione continuata in danno del commerciante (OMISSIS) (capo sub S della rubrica), limitatamente al diniego della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità;

b) nei confronti di F.R., imputato del delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 2;

c) nei confronti di M.S., imputato di delitti di estorsione continuata in concorso con P. (capo sub S, ibidem) e con M.S. (capo sub D/l, ibidem), limitatamente alla mancata concessione della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche;

d) nei confronti di M.S., imputato dei medesimi reati, limitatamente alla mancata concessione delle ridette attenuanti;

e) nei confronti di R.A.S., imputato del concorso con P. e i M. nella estorsione continuata di cui al capo sub S, ibidem, nei limiti anzidetti;

ha così provveduto:

aa) in ordine a P., ha concesso la attenuante del danno di speciale tenuità; ha dichiarato la stessa prevalente sulla aggravante dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e ha ridotto la pena pel residuo delitto di estorsione sub S, nella reclusione in tre anni, quattro mesi e Euro 400,00 di multa;

bb) in ordine a F., ha qualificato il delitto associativo, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 1, e ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione;

cc) in ordine a Ma.Sa., ha escluso la aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3; ha concesso la attenuante del danno di speciale tenuità e le circostanze attenuanti generiche; le ha dichiarate prevalenti sulla aggravante e, ritenuta la continuazione, ha ridotto la pena ad due anni, otto mesi di reclusione e Euro 500,00 di multa;

dd) in ordine a M.S. ha ridotto la pena per nella medesima misura colla esclusione della aggravante, la concessione delle attenuanti e il riconoscimento della continuazione nei termini testè indicati;

cc) in ordine a R., con analoghe statuizioni, ha ridotto la pena a un anno, otto mesi di reclusione e Euro 300,00 di multa.

2. – Ricorrono per cassazione tutti i succitati imputati;

R., personalmente, mediante atto recante la data del 24 marzo 2009, depositato il 25 marzo 2009; gli altri quattro, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Caruso, mediante atto s.d., depositato il 9 marzo 2009, col quale dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2.1 – R. denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), manifesta illogicità della motivazione, deducendo che al di là della aggravante, già esclusa da questa Corte suprema, colla sentenza, di annullamento, nessuna altra aggravante è stata ritenuta a suo carico; e censura, pertanto, il giudizio di comparazione effettuato dal giudice del rinvio.

2.2 – P. si duole che al riconoscimento delle attenuanti generiche, già lucrate in prime cure, non ha fatto seguito la conseguente diminuzione della pena, in quanto la Corte territoriale ha operato una sola riduzione della pena base in relazione alla concorrente attenuante del danno di speciale tenuità.

Quindi, dopo avere argomentato che la Corte di appello avendo omesso di provvedere alla individuazione del reato base, alla determinazione della relativa pena e all’aumento per la continuazione, avrebbe così mostrato di ritenere la responsabilità per uno solo degli episodi delittuosi, il difensore censura la mancata indicazione dell’unico reato, assertivamente ritenuto, e prospetta la possibilità della prescrizione (in relazione al più favorevole regime della prescrizione dei reati in continuazione, introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251), ove la commissione del delitto sia anteriore al 1994. 2.3 – Sa. e M.S. lamentano della omessa riduzione della pena base, in dipendenza delle concesse attenuanti e invocano la prescrizione, iure superveniente, in relazione alla citata novella.

2.4 – F. denunzia il vizio di motivazione, ritenuta "apodittica", sul punto della responsabilità, affermata dal giudice a quo con generico e indiscriminato riferimento alla pluralità delle fonti collaboranti e al supposto vicendevole riscontro.

Censura, infine, l’omesso esame della gradata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, invocate con i motivi di appello.

3. – Il ricorso di F. è fondato.

L’annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale ha investito nella sua interezza il capo della condanna per il delitto associativo, sulla questione della responsabilità, in quanto la pronuncia rescindente non risulta circoscritta (v. dispositivo) al punto della aggravante della direzione della associazione, oggetto di precipuo scrutinio nella parte motiva.

Orbene laddove il giudicabile, in relazione alle dichiarazioni di reità aveva obiettato con l’atto di gravame che "alcune sono imprecise ( Pu. e Ma.) e altre generiche ( B.)", la Corte territoriale si è limitata a motivare:

"l’appartenenza alla associazione mafisa risulta provata dalle dichiarazioni di più collaboranti che vicendevolmente si riscontrano".

Ma così il giudice di merito è incorso nel vizio di motivazione, in quanto ha omesso proprio di dar conto dei rilievi difensivi in ordine alle succitate dichiarazioni di reità.

La considerazione assorbe l’esame della ulteriore (gradata) doglianza circa le generiche.

4. – I ricorsi di P., di Sa. e di M. S., sono fondati, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha infatti omesso di indicare, in relazione a ciascuna delle attenuanti riconosciute, le corrispondenti diminuzioni della pena.

Consegue il rilievo del vizio della motivazione in parte de qua.

5. – Le questioni, variamente agitate dai succitati ricorrenti P., Sa. e M.S., in ordine alla prescrizione sono, tutte, precluse dal giudicato interno.

Poichè, nei confronti dei ridetti giudicabili, l’annullamento della sentenza di condanna della Corte di appello di Catania, 21 novembre 2001, risulta limitato ai soli punti concernenti le circostanze e il trattamento sanzionatorio, l’accertamento della responsabilità dei medesimi ha acquisito autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 1.

Contrariamente alla tesi difensiva, "il momento attinente all’accertamento della responsabilità" non presenta "connessione essenziale" con i punti concernenti le circostanze del reato e il trattamento sanzionatorio, nel senso (chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte) della "interdipendenza logico – giuridica", in quanto la questione della colpevolezza è affatto insensibile agli epiloghi del giudizio in ordine alle circostanze del reato e alla determinazione della pena (v., in termini, nel senso che l’annullamento sui soli punti delle circostanze e/o della pena preclude il rilievo della prescrizione per effetto della formazione del giudicato parziale sulla colpevolezza: Cass., Sez. Un, 26 marzo 1997, n. 4904, Attinà, massima n. 207640; Sez. 6, 2 aprile 1998, n. 5578, Tafi, massima n. 210612; Sez. 1, 22 febbraio 1999, n. 4703, El Achari, massima n. 213024; Sez. 1, 18 gennaio 2001, n. 9537, Picone, massima n. 218217; Sez. 2, 14 marzo 2007, n. 12967 Mazzei, massima n. 236462; Sez. 4, 20 novembre 2008, n. 2843, Talarico, massima n. 242494; Sez. 2, 9 febbraio 2010, n. 8039, Guerriero, massima n. 246806; Sez. 3, 11 marzo 2010, n. 15101, Romeo, massima n. 246616).

6. – Il ricorso di R. è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per carenza di interesse.

Del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato il ricorrente non ha motivo di dolersi in quanto, nella specie, la Corte territoriale ha dichiarato la prevalenza delle attenuanti con la conseguenza, stabilita dall’art. 69 c.p., comma 2, che "non si tiene conto degli aumenti di pena e si fa luogo soltanto alle diminuzioni".

Nè è, infine, apprezzabile verun interesse del giudicabile in relazione alla corretta definizione giuridica del fatto sotto il profilo della esclusione di una specifica aggravante che, ancorchè subvalente, fosse stata pur tuttavia ritenuta.

La Corte territoriale infatti – ferma la esclusione della aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, già eliminata da questa Corte colla sentenza di annullamento – non ha affermato la ricorrenza di alcuna altra aggravante.

Epperò il riferimento al non pertinente giudizio di comparazione costituisce, frutto di evidente errore, non esercita alcuna influenza sulle concrete statuizioni penali; vitiatur sed non uitiat. E, ai sensi dell’art. 619 c.p.p. questa Corte pone riparo, mediante correzione, giusta dispositivo, senza pronunciare annullamento.

7. -Conseguono a) la declaratoria della inammissibilità del ricorso di R. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza l’ulteriore sanzione del versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, difettando apprezzabile colpa nella proposizione della impugnazione; b) l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di F.R., nonchè, limitatamente al trattamento sanzionatorio, pure nei confronti di P. A., di Sa. e di M.S.; c) il rinvio per nuovo giudizio sul capo e sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Catania; d) il rigetto, nel resto di ricorsi di P.A., di Sa. e di M. S.; e) la correzione della sentenza impugnata, relativamente al capo che concerne R..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di R.A.S. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.R., nonchè, limitatamente al trattamento sanzionatorio, pure nei confronti di P.A., di Sa. e di M. S., e rinvia per nuovo giudizio sul capo e sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Rigetta, nel resto, i ricorsi di P.A., di Sa. e di M.S..

Rettifica la sentenza impugnata, relativamente al capo che concerne R., nel senso che le parole della motivazione "con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante" e le parole del dispositivo "ritenute prevalenti sulla ulteriore aggravante contestata" sono da intendere soppresse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.