Cassazione I Civile, sentenza n. 17191 del 11 agosto 2011 Separazione, affido congiunto, condiviso, figli, famiglia, nonni, tempi di visita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nel settembre 2000 M.C., premesso che nell’ottobre 1995 aveva contratto matrimonio con C.R. e

dall’unione era nata nell’aprile 1996 la figlia D., proponeva domanda di separazione con addebito al

coniuge; il quale a sua volta, costituendosi, chiedeva addebitarsi alla M. la responsabilità del

fallimento dell’unione coniugale. Il Tribunale di Cremona, sentiti testimoni, acquisite informazioni

ed espletata c.t.u., con sentenza del 2 novembre 2006 pronunciava la separazione, respingeva

entrambe le domande di addebito, affidava ad entrambi i genitori la figlia D. disponendo che essa

coabitasse con la madre e regolando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva l’obbligo

di versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di Euro 250,00

mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. 2. L’appello proposto dalla M. – al quale resisteva il

C. proponendo appello incidentale – veniva parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Brescia,

che addebitava la separazione al C., affidava in via esclusiva la figlia D. alla madre, regolava in

misura più contenuta il diritto di visita del padre, ed aumentava a Euro 350,00 mensili (oltre

aggiornamenti di legge e 50% delle spese straordinarie) il contributo a carico di quest’ultimo al

mantenimento della figlia. Osservava la Corte che dai comportamenti del C. e dei suoi genitori

risultanti dai rapporti di servizio e dalle relazioni redatti dai Carabinieri intervenuti più di una volta

nella vicenda matrimoniale prima della separazione- nonchè dalla documentazione relativa ai

comportamenti dei coniugi successivi al ricorso per la separazione, emergevano manifestazioni di

sostanziale disprezzo per la M. da parte di tutti i membri della famiglia C.. Manifestazioni che, per

la disinvoltura con la quale erano state poste in essere e per la loro gravità, non consentivano di

ritenere che si fosse trattato di esternazioni occasionali, estemporanee ed improvvise, e facevano

invece ritenere verosimile che esse fossero frutto di un prolungato e graduale deterioramento dei

rapporti favorito dalla contiguità abitativa tra le due famiglie. Tali elementi, valutati

complessivamente, giustificavano secondo la Corte l’addebito della separazione al C., il quale,

abdicando alla tutela della autonomia del proprio nucleo familiare e della dignità della propria

moglie e mantenendo una condotta che confermava la valutazione compiuta dai consulenti d’ufficio

circa l’esistenza di una sua dipendenza non ancora risolta con la madre, aveva violato l’obbligo,

previsto dall’art. 143 cod.civ., di assistenza morale dovuta alla moglie. Tale contesto, osservava

inoltre la Corte alla luce delle relazioni dei consulenti d’ufficio e del servizio pubblico di assistenza

famigliare, sconsigliava il ricorso all’affidamento condiviso (che richiede, oltre a un accordo sugli

obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale ed un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, nella

specie da ritenere assenti), laddove la attenta, contenitiva e partecipe capacità genitoriale riscontrata

dai consulenti nella M. giustificava l’affidamento esclusivo alla medesima della figlia, essendo

peraltro pregiudizievole per lo sviluppo psicologico di quest’ultima una distribuzione in parti uguali

del tempo di collocazione presso i due genitori (che, costringendo la bimba ad un adattamento a due

realtà tra loro diverse e nemiche, avrebbe costituito il presupposto per la strutturazione in essa di un

rapporto relazionale e di una individuazione di tipo scisso), ed essendo piuttosto necessario ridurre

il più possibile i contatti tra i genitori definendo rigorosamente il giorno di visita del padre, senza

riconoscere ai nonni paterni un autonomo diritto di frequentazione della nipote, distinto ed ulteriore

rispetto alla facoltà dei medesimi di vedere la bambina in occasione delle visite della stessa al

padre. Osservava infine la Corte che il maggior reddito lavorativo del C., il fatto che egli

continuasse a godere della casa coniugale, le incrementate esigenze della figlia e la maggiore

permanenza della medesima con la madre giustificavano l’elevazione all’importo di Euro 350,00

mensili del contributo del C. al mantenimento della minore.

3. Avverso tale sentenza, depositata il 25 settembre 2007 e notificata il 26 ottobre successivo, C.R.

ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 19 novembre 2007, basato su sette motivi.

Resiste M.C. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve rilevarsi la inammissibilità della memoria difensiva in data 11 aprile 2011

depositata dal ricorrente, recante in calce nuova procura difensiva: tale procura è invero priva di

efficacia in quanto rilasciata in calce ad un atto diverso da quelli previsti dall’art. 83 c.p.c., comma

3, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, applicabile ai soli

giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. 2. Con il primo motivo, il C. deduce violazione e

falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè omessa motivazione in relazione alla

ammissione di nuovi mezzi di prova in appello.

Sostiene che la controparte ha depositato per la prima volta in appello ventotto documenti,

quattordici dei quali con data certa anteriore alla proposizione del ricorso di primo grado. E che la

Corte d’appello, nonostante l’eccezione di inammissibilità della produzione tempestivamente

sollevata da esso ricorrente, non si è pronunciata al riguardo omettendo quindi di chiarire, alla luce

dei criteri prescritti dall’art. 345 c.p.c., comma 3, perchè abbia ritenuto di ammettere tale

produzione; ed anzi ha espressamente richiamato alcuni dei suddetti documenti a sostegno della

statuizione in ordine alla domanda di addebito della separazione. Il secondo motivo concerne la

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360

c.p.c., n. 4: il ricorrente lamenta la omessa pronuncia sulla eccezione di tardività della nuova

produzione documentale in appello. 3. Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente perchè

connessi – sono infondati. 3.1 Innanzitutto, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel

caso di mancato esame, nella sentenza impugnata, di questioni di merito (cfr. ex multis Cass. Sez. 3

n. 1701/2009; Id. n. 3357/2009; Cass. S.U. n. 15982/2001); non lo è quindi ove, come nella specie,

si denunci il mancato esame non di una eccezione in senso proprio bensì di una contestazione in rito

relativa all’istruttoria del giudizio di appello. 3.2 D’altra parte, neppure l’altro vizio in procedendo

(violazione art. 345 c.p.c.) può dirsi sussistente. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la

Corte di merito non ha ammesso, neppure implicitamente, tutta la produzione documentale

effettuata in appello dalla M.; si è limitata ad esaminare alcuni documenti che già la sentenza di

primo grado aveva esaminato ed espressamente valutato, traendo dal loro contenuto (oltre che dalle

risultanze delle prove testimoniali assunte in primo grado) conclusioni diverse da quelle espresse

dal primo giudice. Ciò risulta agevolmente dal confronto tra la motivazione della sentenza d’appello

nella parte relativa all’addebito della separazione e quella corrispondente della sentenza di primo

grado (il cui esame è consentito dalla natura processuale del vizio denunciato), ove, alle pagine 9 e

10, si fa espresso riferimento alle relazioni di servizio del Maresciallo Mo. e del Carabiniere C.,

nonchè all’elevato numero di interventi operati dai Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore nel

periodo antecedente alla uscita della M. dalla residenza coniugale, oltre che alle denunce-querele

proposte dalla M. ed alle lettere ed articoli dei genitori del C. "inviati alla stampa e versati in

fascicolo dall’attrice". Si tratta degli stessi documenti sui quali la Corte d’appello ha basato il suo

convincimento, sì che, se di implicita pronuncia possa nella specie parlarsi, essa deve essere

semmai riferita agli altri documenti che la Corte non risulta aver esaminato, e quindi essere intesa in

senso opposto allei implicita ammissione dedotta dal ricorrente. 4. Il terzo motivo concerne la

violazione e falsa applicazione dell’art. 151 cod. civ., comma 2, nonchè il vizio di motivazione sulla

prova dei fatti posti a base della declaratoria di addebito della separazione, con particolare

riferimento alla prova del nesso causale tra il determinarsi della intollerabilità della convivenza e i

comportamenti attribuiti al ricorrente. Il C. sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente ed

immotivatamente ritenuto prove idonee a tal fine atti di iniziativa penale della M. e della sua

famiglia, relazioni di servizio di ufficiali e agenti di P.G. illustranti fatti -peraltro successivi alla

cessazione della convivenza- appresi de relato, verbali di sommarie informazioni testimoniali dai

medesimi raccolte, non confermate testimonialmente nel corso del dibattimento civile, nonchè le

risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado al diverso scopo di valutare

lai richiesta di affidamento condiviso accertando la capacità genitoriale dei coniugi. Osserva in

primo luogo il collegio che il vizio di violazione di legge, pur inserito nella rubrica, non risulta in

effetti compreso nella illustrazione del motivo, che non fa riferimento ad una erronea ricognizione,

nella sentenza impugnata, della fattispecie astratta prevista dall’art. 151 cod. civ., bensì ad una

carente ricognizione, sulla base delle risultanze di causa, della fattispecie concreta in esame. Anche

sotto questo profilo, peraltro, il motivo è privo di pregio atteso che risulta diretto, in effetti, a

contestare le valutazioni di merito espresse dalla Corte d’appello in ordine alle prove acquisite in

istruttorìaf proponendo in alternativa altro vaglio favorevole al ricorrente. Valutazioni di merito che

non possono essere riviste in questa sede essendo sostenute da ampia e puntuale motivazione

immune da vizi logici o da intrinseca contraddittorietà, e rettamente estesa anche alle risultanze

della consulenza d’ufficio espletata in primo grado, il cui apprezzamento da parte del giudice di

merito non può ritenersi impedito dalle finalità per le quali tale mezzo istruttorio è stato disposto.

5. Con il quarto motivo, il C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ.,

commi 1 e 2 e dell’art. 155 bis cod. civ., nonchè vizio di motivazione, in relazione al diniego

dell’affidamento condiviso della figlia minore D.. Sostiene che la Corte, aderendo alle valutazioni

espresse dai consulenti d’ufficio prima della entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, avrebbe

disatteso le modifiche normative da questa introdotte, la cui ratio consiste nel diritto del minore alla

bigenitorialità, diritto del quale la Corte ha privato la minore D. senza dimostrare i motivi della

presunta contrarietà all’interesse della minore dell’affido anche al padre, la cui idoneità genitoriale

era stata accertata dai c.t.u. (ancorchè con l’aggiunta di una valutazione negativa in ordine alla sua

capacità di svolgere il ruolo di genitore responsabile), in tal modo finendo per basare la negazione

dell’affidamento condiviso sulla mera conflittualità e ostilità tra i genitori, che il primo giudice

aveva ritenuto superabile proprio con la necessità, derivante da tale condivisione, di ricercare una

via di collaborazione e di aiuto reciproco nel superiore interesse della corretta crescita della figlia.

Osserva tuttavia il collegio che la sentenza impugnata non ha disatteso il diritto della minore alla

bigenitorialità nel momento in cui ha ritenuto pregiudizievole per l’interesse della medesima

l’affidamento condiviso. La corte di merito ha infatti rettamente incentrato le sue valutazioni

sull’interesse della minore, motivando il suo convincimento sugli effetti pregiudizievoli che

potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della medesima dall’affidamento condiviso, sia – in

positivo- con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella M. sia – in negativo – con riguardo

alla particolare situazione del rapporto del C. con la sua famiglia di origine ed in tale contesto al

comportamento gravemente denigratorio da lui, e dalla sua famiglia, assunto nei confronti della M..

La sentenza non si è dunque limitata ad un generico riferimento ad una mera conflittualità tra

coniugi, ma ha esposto un percorso argomentativo conforme all’orientamento di questa Corte (cfr.

ex multis Cass. n. 16593/2008; n. 1202/2006) e congruamente sostenuto dalla indicazione delle

fonti sulle quali si basa, cioè delle risultanze degli accertamenti in atti, la cui valutazione non può in

questa sede di legittimità essere oggetto di riesame nel merito.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ., comma 2,

nonchè il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione dei tempi di permanenza della

figlia minore presso l’uno e l’altro genitore. Si sostiene che anche la drastica riduzione dei termini di

permanenza di D. presso il padre rispetto a quanto previsto nella sentenza di primo grado (da due

pomeriggi a settimana a un pomeriggio nel periodo scolastico più una giornata dalle 9 alle 22 a

settimana nel periodo estivo, ferma restando la previsione di due fine settimana alternati al mese e

la distribuzione della permanenza -più specificamente regolata- durante le vacanze natalizie,

pasquali ed estive) viola il diritto della minore alla bigenitorialità, considerando che la sola

motivazione esposta dalla Corte -costituita dalla necessità di ridurre al minimo i rapporti tra i

genitori- non potrebbe ritenersi motivo sufficiente per tale drastica riduzione. Osserva il collegio

che -a prescindere dalla modestia della modifica disposta dalla sentenza- il motivo è inammissibile,

giacchè si risolve non già nella denuncia di una violazione di legge bensì in una non consentita

sollecitazione ad un diverso apprezzamento di merito, non consentito alla corte di legittimità.

7. Il sesto motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ., comma 1,

nonchè vizio di motivazione, in riferimento al diniego di riconoscimento di un autonomo diritto di

visita dei nonni. Sostiene il ricorrente che, alla luce della norma sopra richiamata, le figure

ascendentali sono titolari di un autonomo diritto di mantenere continui e significativi rapporti con il

nipote di età minore; e che la forte conflittualità tra le due famiglie non costituirebbe motivo

sufficiente per negare tale diritto. La censura è priva di fondamento. L’art. 155 c.c., comma 1, non

attribuisce agli ascendenti del minore un autonomo diritto avente il contenuto indicato dal

ricorrente. La norma attribuisce invece al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli

ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri

genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca

traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso. Non merita dunque censure la

motivazione della sentenza che, avvalendosi della facoltà discrezionale di provvedere alla concreta

regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva (e tenendo conto fra l’altro di quanto già

esposto circa la posizione assunta dai nonni paterni nella vicenda coniugale in esame), ha ritenuto

idonea a realizzare nella specie l’interesse della minore la possibilità della medesima di vedere 1

nonni paterni in occasione delle visite al padre, che peraltro occupa un’abitazione attigua a quella

nella quale i nonni stessi abitano.

8. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la carente ed insufficiente motivazione in relazione

alle modalità di determinazione del contributo di ciascun coniuge al mantenimento della figlia

minore. Sostiene che la Corte, eseguendo i propri calcoli solo sulla base delle rispettive denunci dei

redditi, non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi concernenti, da un lato, le maggiori spese

che esso ricorrente deve affrontare rispetto alla controparte (la quale si reca in bicicletta al lavoro,

mentre egli deve utilizzare l’autovettura per coprire la distanza di 20 chilometri tra la sua abitazione

e la scuola professionale nella quale presta attività di insegnante), dall’altro la possibilità della quale

dispone la sola M., dipendente comunale, di svolgere lavoro straordinario e di percepire dal

Comune un sostegno per il pagamento dell’affitto. La censura è inammissibile, per la parte in cui

investe direttamente il merito delle valutazioni compiute dalla corte d’appello e ne sollecita una

modifica non consentita in questa sede. E’ infondata, là dove si assume che la ripartizione del

contributo sarebbe stata decisa dalla corte di merito con riferimento ai soli differenti livelli di

reddito delle parti obbligate, avendo invece la sentenza impugnata esposto ulteriori ragioni, che non

sono state fatte oggetto di rilievi in questa sede. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non

merita accoglimento.

9. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in

dispositivo. Deve inoltre provvedersi alla liquidazione, a norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, delle

spese relative al procedimento incidentale instaurato dal C. dinanzi alla Corte d’appello di Brescia

con ricorso (rigettato) per la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373

c.p.c.; procedimento i cui atti sono stati ritualmente prodotti dalla resistente in questa sede ai sensi

dell’art. 372 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 7248/05), unitamente alla nota espositiva. Tali spese,

liquidate come in dispositivo, debbono parimenti porsi a carico del C. in ragione della sua

soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

cassazione, che determina in Euro 3.000,00 per onorar e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese

generali ed accessori di legge. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento incidentale instaurato ai sensi dell’art. 373 c.p.c., dinanzi alla Corte d’appello di

Brescia, che determina in complessivi Euro 1.082,00 di cui Euro 452,00 per diritti e Euro 600,00

per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 408 Vini denominazione d’origine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOC Freisa D’Asti".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da F. che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da F. che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di F., invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da F. a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di F. nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di F.) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da F. nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di F. nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che F. – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di F. in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di F. contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6189 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18.3.85 B.A., P. e F. citarono al giudizio del Tribunale di Bologna P.M., chiedendo l’esecuzione di forma specifica ex art. 2932 c.c., domanda poi mutata in corso di causa in quella di risoluzione per inadempimento, di un contratto preliminare di compravendita, ad oggetto di un complesso immobiliare sito (OMISSIS), oltre alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni, segnatamente per la protratta detenzione del bene.

Si costituiva e resisteva il convenuto, spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione dell’acconto e per il rimborso delle migliorie apportate all’immobile.

Con sentenza non definitiva del 12.5.98,non appellata, l’adito tribunale dichiarò risolto il contratto, disponendo, per la definizione delle reciproche pretese creditizie, il prosieguo del giudizio, all’esito del quale,espletate consulenze tecniche e prova testimoniale, con sentenza del 7.12.01 condannò degli attori alla restituzione dell’acconto di L. 87.000.000, oltre agli interessi, e dichiarò interamente compensati, ritenendoli equivalenti, i reciproci rimanenti crediti, così come le spese di giudizio.

Ma all’esito dell’appello dei C., cui aveva resistito il P., la Corte di Milano, in riforma di quella impugnata, con sentenza del 2.7.04 – 30.3.05, condannava: a) i C. alla restituzione dell’acconto di Euro 44.415,15, oltre interessi, nonchè al pagamento, a titolo di indennità ex art. 1150 c.c., della somma di Euro 26.680,00; b) il P. al risarcimento dei danni, in misura di Euro 49.972,00, ed al pagamento della soma di Euro 116.956,00 ai sensi dell’art. 1148 c.c., con i rispettivi interessi;

c) confermava nel resto la decisione di primo grado e condannava l’appellato alle spese del secondo.

La corte territoriale, premesso, tra l’altro e per quanto interessa ai fini del presente ricorso, che nella determinazione dell’indennità per i miglioramenti apportati all’immobile dal P., possessore in buona fede,doveva prescindersi "dalle valutazioni attribuibili a fenomeni di rivalutazione monetaria e di lievitazione dei prezzi sul mercato immobiliare" e che il tribunale, anzichè utilizzare i precisi dati al riguardo forniti dal c.t.u., aveva fatto riferimento, in maniera sommaria, alla sola differenza di valore del complesso immobiliare tra la data della consegna e quella della restituzione, riteneva invece di doversi al riguardo attenere alla stima analitica esposta dall’ausiliare, relativamente all’apprezzamento commerciale del bene, per l’ipotesi di alienazione, specificamente e direttamente derivante dall’esecuzione dei lavori fatti eseguire dal promissario acquirente, senza tener conto degli incrementi dovuti ai diversi e già citati fattori economico – finanziari di natura esterna.

Contro la suddetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Hanno resistito i C. con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte "violazione o falsa applicazione dell’art. 1150 c.c. – Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Si censura la concreta determinazione dell’indennità liquidata dalla corte di merito per i miglioramenti apportati all’immobile, che sarebbero stati sottostimati, mentre, per converso, sarebbe stata attribuita un’eccessiva incidenza, ai fini dell’accertato aumento di valore (da L. 150 a L. 730 milioni) del bene nel periodo (1984-1996) intercorso tra l’epoca della consegna e quella della stima,ai fenomeni di rivalutazione monetaria e di lievitazione dei prezzi sul mercato immobiliare, finendo con l’attribuire agli stessi un incremento addirittura del 500%. In contrario si obietta che nel periodo in considerazione gli indici di svalutazione monetaria, desumibili dalla rilevazioni dell’ISTAT, sarebbero stati soltanto del 15% circa e che, pur ammettendo che gli immobili avessero registrato, sul relativo mercato, un incremento di valore maggiore, questo sarebbe stato al massimo del 30%; sicchè ben aveva deciso il primo giudice che, nel compensare le reciproche poste di credito, aveva considerato come l’accertato aumento di valore del bene fosse dovuto in massima parte agli "ingenti e ben mirati lavori di rifacimento e ristrutturazione effettuati.." dal deducente".

Le doglianze non meritano accoglimento, risolvendosi in palesi censure di merito non evidenzianti alcun malgoverno delle regole contenute nell’art. 1150 c.c., che nella specie sono state correttamente applicate, considerando – con statuizione che sul punto non ha formato oggetto d’impugnazione – il P. "possessore di buona fede", come tale avente diritto ad un’indennità corrispondente alla misura dell’aumento di valore conseguente ai miglioramenti apportati all’immobile. Dette censure attaccano, sul piano meramente fattuale, la determinazione in concreto di tale indennità, che peraltro è stata effettuata secondo criteri di massima sulla cui necessità di adozione, come si da atto nella sentenza impugnata, lo stesso odierno ricorrente aveva convenuto. A tal riguardo, dunque, in un contesto nel quale non era controverso che, ai fini della determinazione dell’indennità di cui all’art. 1150 citato, comma 3, dovesse tenersi conto soltanto di quella parte di incremento di valore direttamente attribuibile agli apportati miglioramenti e prescindersi da quella conseguente ai fenomeni di inflazione monetaria ed aumento del livello dei prezzi sul mercato immobiliare, il rinvio da parte del giudice di appello all’elaborato peritale, che aveva analiticamente esposto le ragioni del calcolo, operato secondo i criteri sopra indicati, soddisfa all’obbligo della motivazione, nella specie assolto per relationem al recepito parere dell’ausiliare.

Tale rinvio avrebbe potuto integrare difetto di motivazione soltanto nell’ipotesi, nella specie non ricorrente, in cui alcuna delle parti avesse espresso, in sede di merito, specifiche ed argomentate censure la relazione del c.t.u.; ma tanto non risulta dalla sentenza impugnatale si precisa nel ricorso. Pertanto le critiche a posteriori, basate su valutazioni personali e opinabili dati, peraltro in palese contrasto con il ben notorio andamento dei prezzi del mercato immobiliare (la cui lievitazione nel periodo in considerazione ha di gran lunga sopravanzato, con carattere di generalità su tutto il territorio nazionale, la parallela discesa del potere di acquisto della moneta) ed il connesso generico richiamo all’approssimativa e "salomonica" compensazione dei reciproci crediti operata dal primo giudice, si risolvono in palesi censure in fatto, che, in quanto prive del carattere di specificità e dirette ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, vanno considerate inammissibili.

Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna del soccombente alle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 24-02-2011, n. 7166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, sez.ne distaccata di Gallipoli, con la sentenza di cui in epigrafe, pronunziata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e tenuto conto della recidiva, ha applicato a B.A., D.M.M. e D.M. G. la pena di anni uno e mesi due di reclusione e della multa di Euro 450 con riferimento ai delitti ex artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, artt. 635 e 707 c.p..

Ricorrono per Cassazione i tre imputati.

B. (personalmente) deduce carenza della motivazione della sentenza impugnata circa la colpevolezza dell’imputato e la corretta qualificazione dei fatti allo stesso addebitati.

D.M.M. (personalmente) deduce violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale in ordine all’art. 129 c.p.p., atteso che il giudicante non ha adeguatamente chiarito perchè non abbia adottato decisione assolutoria. Inoltre la modifica della imputazione va operata dal PM e non dal giudice. La richiesta di patteggiamento doveva dunque essere dichiarata inammissibile, non solo per la inesatta qualificazione giuridica, ma anche per errore sul nomen juris.

D.M.G. (tramite difensore) deduce violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., artt. 133, 635 e 707 c.p.. Il giudice non può limitarsi a recepire l’accordo tra le parti, ma deve provvedere quantomeno a una, sia pur sintetica, esposizione dei fatti quali emergono dalle carte processuali.

Nel caso di specie, ciò non è accaduto.

E’ poi erronea la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sia il reato ex art. 635 c.p., sia quello ex art. 707 c.p., assorbiti nel tentativo di furto come aggravato ex art. 625 c.p., n. 2.
Motivi della decisione

I tre ricorsi sono manifestamente infondati e, in parte, generici.

Essi vanno dunque dichiarati inammissibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa delle ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

I ricorrenti deducono innanzitutto violazione di legge e/o vizi motivazionali della sentenza impugnata, relativamente alla dichiarata carenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p..

Al proposito va ricordato che – secondo il costante indirizzo di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (27 marzo 1992, Di Benedetto) e mantenuto fermo anche successivamente – per quanto concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza avessero inteso sostenere la sopra ricordata ipotesi di assorbimento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.