Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10421 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono per cassazione, articolando un motivo di doglianza, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 553/40/05, che, in ragione della affermata inesistenza della notificazione eseguita tramite messo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto contro la sentenza della locale commissione provinciale, in controversia instaurata da Sviluppo Commerciale s.r.l. relativamente ad avviso di accertamento per Irpeg e Ilor dell’anno 1996. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Parte ricorrente sostiene essere errata l’affermazione del giudice tributario a proposito dell’inapplicabilità della speciale disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4 ai fini della notificazione dell’atto di appello. La censura è fondata.

La questione che qui rileva ha trovato sicura soluzione nel. principio di diritto, già enunciato da questa Corte (v. Cass. n. 13969/2001; n. 8465/2005; n. 21516/2005; n. 8976/2007), secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 ha natura di norma generale dettata al fine di regolare le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario. In seno alla medesima, peraltro, il comma 4 possiede una sua specificità, avendo per oggetto solo gli atti dell’amministrazione tributaria, e prevedendo, per questi, un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati.

Tale regola, per ragioni di ordine logico e sistematico, va ritenuta applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello, essendo destinata a cedere soltanto per quanto attiene alla notifica del ricorso per cassazione. Avverso siffatta conclusione non giovano i riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla società controricorrente, in quanto tratti da sentenze (per es. Cass. n. 22849/2005) relative a giudizi pendenti o promuovibili davanti all’a.g.o.. Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, la quale deciderà la controversia facendo applicazione dell’enunciato principio di diritto in uno con il regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2011, n. 12916 Premio contributo assicurativo

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 marzo 2003 il Tribunale di Arezzo, dichiarava la nullità del provvedimento di riclassiflicazione adottato dall’I.N.A.I.L. il 26 dicembre 1996 nei confronti della Sassoli s.r.l. e revocava la cartella esattoriale notificata il 26 ottobre 1999 per il pagamento delle differenze di premio pari a L. 107.446.380. Riteneva il Tribunale che il provvedimento dell’Istituto di assicurazione fosse carente di motivazione. Avverso tale sentenza interponeva appello l’I.N.A.I.L. L’appellante, richiamate le ragioni di merito poste a fondamento della pretesa creditoria (e relative a quanto accertato dagli organi ispettivi nel dicembre 1996), censurava la sentenza nella parte in cui aveva applicato alla fattispecie il principio di diritto (inerente la motivazione del provvedimento) enunciato dalla Cassazione a proposito del (diverso) provvedimento di c.d. oscillazione del tasso, mentre, nel caso di specie, ai sensi del D.M. 18 giugno 1998, si era proceduto ad una riclassificazione delle attività denunciate.

Quanto, poi alla legittimità della riclassificazione, l’I.N.A.I.L. deduceva che era rimasto accertato che la Sassoli s.r.l. avesse provveduto negli anni al montaggio di prefabbricati in ferro sui vari cantieri, utilizzando squadre di personale addette solo a tale mansione: pertanto – a parere dell’appellante – con riferimento alle retribuzioni corrisposte a tali dipendenti la voce corretta di classificazione risultava essere quella di cui al n. 3120 (edilizia industrializzata) e non quella attribuita sulla base della denuncia iniziale (n. 6211 carpenteria metallica con posa in opera).

Concludeva, perciò, per la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda della Sassoli s.r.l. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 6 aprile 2006, respingeva il gravame.

Proponeva ricorso per cassazione L’I.N.A.I.L., affidato a tre motivi.

Resisteva con controricorso la s.r.l. Sassoli in liquidazione.
Motivi della decisione

1. -Con il primo motivo 11.N.A.I.L. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo "i giudici di merito" annullato il provvedimento di riclassificazione per difetto di motivazione, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente aveva chiesto di accertare nel merito la fondatezza della pretesa.

Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato posto che, avendo il Tribunale di Arezzo dichiarato la nullità del provvedimento per assoluta carenza di motivazione, l’Istituto avrebbe dovuto lamentare in sede di gravame il vizio ora dedotto, e ciò, come visto, non risulta dalla lettura della sentenza impugnata, nè l’Istituto ha riprodotto i relativi atti del giudizio, in contrasto col principio dell’autosufficienza.

2. -Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 1988, art. 13 anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 10 e 20, dolendosi che il provvedimento di riclassificazione si basava su di un precedente verbale di accertamento ispettivo, costituente ampia motivazione delle ragioni della riclassificazione anche ai sensi del citato D.M. 18 giugno 1988, art. 13. Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

Anche tale motivo risulta infondato.

Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto censure concernenti l’erronea interpretazione del D.M. 18 giugno 1988 emanato in attuazione della delega espressamente contenuta nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40 posto che tale decreto è dotato di rilevanza normativa esterna ed è, pertanto, suscettibile di esame diretto da parte del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 15 luglio 2010 n. 16586, Cass. 5 agosto 2005 n. 16547), deve rilevarsi che il D.M. 18 giugno 1988, art. 13 in caso di nuova classificazione delle posizioni assicurative, esige da parte dell’I.N.A.I.L. apposita comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato (Cass. 29 agosto 2003 n. 12686).

E’ evidentemente irrilevante che la pronuncia si riferisca al caso dell’aumento del premio in relazione all’andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale, posto che il principio è chiaramente contenuto nel citato art. 13, applicabile al caso in esame.

L’art. 13 (intitolato ai provvedimenti di riclassificazione), stabilisce infatti al comma 1, che "l’I.N.A.I.L., accertato in qualsiasi momento che la classificazione e la relativa tassazione applicate sono errate, procede alle necessarie rettifiche, dandone comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato. Il relativo provvedimento ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di incompleta od erronea denuncia che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto".

Il comma 3 stabilisce che "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di accertata variazione delle incidenze percentuali delle singole voci di tariffa". L’adeguata motivazione del provvedimento di riclassificazione è del resto espressione di un principio generale valido per tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 (Cass. 26 settembre 1998 n. 9660). In tale sentenza questa Corte ha al contempo rilevato, con riferimento alla comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi, di cui all’art. 21 del medesimo D.M. (che parimenti la norma prevede debba essere adeguatamente motivato), che tale prescrizione può dirsi rispettata soltanto quando il provvedimento contenga fin dal momento della sua emissione tutti gli elementi ivi indicati, sicchè alla mancanza di una congrua motivazione contestuale non può sopperirsi successivamente attraverso l’esame della documentazione esibita in giudizio dall’I.N.A.I.L. Ciò si desume non soltanto dai principi generali che regolano la materia, ma anche specificamente dal D.P.R. n. 1124, art. 45 in tema di ricorsi riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi, che fa decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento "de quo" il termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla Commissione prevista dall’art. 39, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 1124: è, infatti, evidente che l’interessato per far valere le proprie ragioni deve essere stato adeguatamente e tempestivamente edotto della motivazione della disposta variazione del tasso.

3. -Con il terzo motivo l’I.N.A.I.L. denuncia violazione e falsa dell’art. 112 c.p.c. "per mancata pronuncia e motivazione su una domanda proposta dalla parte su un punto decisivo della controversia", nonchè violazione, in via analogica, dell’art. 645 c.p.c. per non avere la corte territoriale esaminato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, lamentando che nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, il giudice dell’opposizione non può limitarsi all’esame di eventuali vizi formali dell’atto, ma deve esaminare il merito della pretesa. Anche tale ultimo motivo risulta infondato. Questa Corte ha già evidenziato (sentenza 30 novembre 2009 n. 25208, Cass. 24 ottobre 2008 n. 25757, Cass. 8 luglio 2008 n. 18691), che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza o irregolarità formale della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617 c.p.c. nel testo precedente le modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35), non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contenga alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacchè la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa.

Va infatti rammentato che mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è diretta a far valere l’inesistenza del diritto dell’esecutante a procedere ad esecuzione forzata, cioè l’inesistenza sostanziale dell’azione esecutiva (oltre che la impignorabilità dei beni), l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. è invece, rivolta a far valere i vizi formali degli atti dell’esecuzione, comprendendo in tali atti non soltanto i veri e propri atti esecutivi, ma anche gli atti preliminari all’esecuzione, come è fatto palese dalla formulazione dell’art. 617 c.p.c., ove si fa riferimento alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e della loro notificazione, che sono, appunto, atti preliminari all’esecuzione.

Non possono pertanto applicarsi, come preteso dall’I.N.A.I.L. le disposizioni inerenti il giudizio ordinario di merito, tanto meno quelle in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

4. -Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in Euro 12,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, spese generali i.v.a. e c.p.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 1992 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Carriera, inquadramento e promozioni

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Svolgimento del processo

Premette M.A. – dipendente del Comune di Casoria (NA) con qualifica di "applicata dattilografa – Cat. B1 " – di aver partecipato al concorso interno indetto, con determinazione dirigenziale n. 1248 del 4.8.2004, dal predetto Comune per la copertura di nove posti categ. C Pos. Econ. C1 Profilo Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza e, per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva, di occupare il 3° posto nella medesima, quale vincitrice del concorso, quindi, in posizione utile per conseguire l’inquadramento nel profilo di Agente di Polizia Municipale.

Aggiunge di avere, con atto notificato in data 23.7.2010, diffidato l’intimato Comune a provvedere agli adempimenti conseguenti alla conclusione della prova concorsuale inquadrandola nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

Tanto premesso e preso atto della perdurante inerzia del Comune di Casoria che, nel frattempo, con delibera di Giunta Municipale n. 246/2010 aveva prorogato l’incarico a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale in favore di soggetti esterni all’organico del personale dell’Ente, M.A., con ricorso notificato il 2627.11.2010 e depositato il 20.12.201, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il silenziorifiuto formatosi sull’atto di diffida notificato in data 23.7.2010 e la suddetta delibera n. 246/2010; ha chiesto, altresì, che venisse ordinata al predetto Comune l’esibizione degli atti e dei documenti relativi al concorso de quo, unitamente alla graduatoria con la indicazione dei concorrenti vincitori, alla determinazione dirigenziale n. 1248 del 4.8.2004 ed agli atti istruttori, preliminari e conclusivi riguardanti la delibera n. 246/2010 di indizione del concorso.

All’uopo l’interessata, lamentando l’illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dall’intimato Comune, ha dedotto profili di violazione di legge per elusione dell’obbligo di provvedere e di eccesso di potere per illegittimità manifesta.

L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto avverso l’impugnato silenzio – rifiuto, nei limiti di quanto si andrà esponendo, è fondato, mentre, relativamente alla impugnativa della delibera di Giunta Comunale prot. n. 246 del 17.6.2010, è, pregiudizialmente, inammissibile.

2. L’art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso; in particolare, giusta la previsione di cui all’art. 2, comma 3, della suddetta disposizione la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza.

L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).

3. Orbene, escluse le fattispecie, sub a) e sub c) ed atteso che l’istanza de qua non risultano ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso della ricorrente, sussiste l’obbligo per l’intimato Comune di adottare un provvedimento espresso in ordine all’atto di diffida notificato in data 23.7.2010 in quanto il predetto Comune, con la sua inerzia, senza addurre alcuna giustificazione, ha omesso di adottare i provvedimenti consequenziali alla conclusione del procedimento concorsuale inquadrando la M. nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza, in tal modo, incorrendo in un illegittimo rifiuto di provvedere.

4. Inoltre l’inosservanza dell’obbligo di provvedere sussiste anche in concreto e ciò anche in forza dei superiori principi di buona amministrazione e di proporzionalità dell’azione amministrativa (Cfr.: art. 97 Cost. ed art. 2 L. n. 241/1990) che, comunque, deve sempre svolgersi in maniera tale da perseguire l’interesse pubblico con il minor sacrificio per l’interesse del privato, e, poi, per l’elementare esigenza di tutelare l’affidamento degli interessati.

5. Nella fattispecie in esame l’intimato Comune non ha fornito alcun riscontro all’atto di diffida notificato in data 23.7.2010 dalla ricorrente il cui pregiudizio è legato essenzialmente alla mancato inquadramento nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

6. Ne deriva che, una volta conclusa la procedura concorsuale sussiste l’obbligo da parte del Comune di Casoria, di provvedere agli adempimenti consequenziali adottando un provvedimento espresso debitamente motivato.

7. In definitiva il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’intimata Amministrazione serbato sulla diffida notificata dalla ricorrente al Comune di Casoria in data 23.7.2010 e, nei limiti di quanto sopra rilevato, va accolto e conseguentemente dichiarato l’obbligo del predetto Comune di provvedere inquadrando la ricorrente nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

8. Deve, pertanto, ordinarsi alla intimato Comune di emanare un provvedimento espresso in esito alle predetta diffida entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

9. Il ricorso è, invece, pregiudizialmente, inammissibile relativamente alla impugnativa della delibera di Giunta Comunale prot. n. 246 del 17.6.2010 con la quale il Comune di Casoria ha prorogato l’incarico a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale in favore di soggetti esterni all’organico del personale dell’Ente in tal modo occupando il ruolo ed il posto in organico spettante alla ricorrente.

Al riguardo va evidenziato, sotto il profilo processuale, che non è possibile cumulare nel rito speciale con sentenza semplificata di cui all’art. 117 del D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104, anche domande di annullamento di provvedimenti espressi le quali devono proporsi secondo l’ordinario rito di cognizione.

Dal punto di vista sostanziale, poi, la ricorrente non può vantare alcun interesse a censurare la predetta delibera (peraltro neppure prodotta in giudizio) per l’implicito ed indimostrato presupposto che, con la proroga dell’incarico a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale disposta con la citata delibera dal Comune di Casoria in favore di soggetti esterni all’organico del personale nel ruolo e nel posto in organico a lei spettante, le sarebbe stato precluso l’inquadramento nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

Al riguardo basterà rilevare che impugnativa di tal fatta si presenterebbe ammissibile (ovviamente con la proposizione della domanda secondo il rito ordinario) unicamente nell’eventualità che il Comune di Casoria avesse riscontrato negativamente con provvedimento espresso la richiesta di inquadramento della M. nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza, adducendo la circostanza di trovarsi impossibilitato a provvedere perché il posto ed il ruolo messi a concorso erano stati coperti con la proroga dell’incarico a tempo determinato disposta con la delibera n. 246/2010, in favore di soggetti esterni all’organico del personale; circostanze, queste, nella specie non sussistenti.

11. Infine, stante l’indubbio interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, deve ordinarsi all’intimato Comune l’esibizione degli atti e dei documenti relativi al concorso de quo, unitamente alla graduatoria con la indicazione dei concorrenti vincitori, nonché la determinazione dirigenziale n. 1248 del 4.8.2004 di indizione del concorso.

12. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (7106/2010 R.G.) proposto da M.A., così dispone:

a) accoglie la domanda di annullamento del silenziorifiuto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Comune di Casoria sull’atto di diffida del 23.7.2010, con il conseguente obbligo di adottare i provvedimenti necessari e consequenziali al favorevole esito conseguito dalla ricorrente nella procedura concorsuale cui aveva partecipato;

b) dispone, altresì, in caso di ulteriore inottemperanza, che, in luogo della predetta Amministrazione ed a richiesta di parte, provvederà, se già non provveduto, il Commissario ad acta che s’intende sin d’ora nominato nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di subdelega ad idoneo funzionario della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo;

c) ordina al resistente Comune di Casoria l’esibizione degli atti e dei documenti in motivazione indicati relativamente al concorso de quo;

c) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 246 del 17.6.2010;

b) condanna l’intimato Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16716 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.A.L., Z.A. e R.M.B.M. in ordine ai reati di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, loro variamente ascritti nei singoli capi di imputazione.

L’affermazione di colpevolezza, in relazione alle imputazione per le quali vi è stata pronuncia di condanna, è stata fondata dal giudice di primo grado sulle risultanze delle estese intercettazioni telefoniche, delle attività di osservazione e controllo effettuate dalla polizia giudiziaria, dei sequestri di droga e delle sommarie informazioni rese da alcuni acquirenti delle sostanze stupefacenti;

elementi tutti pienamente utilizzabili per la scelta del rito abbreviato.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano censurato, in generale, la sentenza di primo grado per carenza di motivazione, deducendo che nella stessa erano state riportate integralmente le risultanze delle intercettazioni telefoniche, senza che venisse espressa alcuna valutazione in ordine alla loro rilevanza probatoria.

Con riferimento alla posizione dei singoli imputati sono stati rigettati i motivi di gravame con i quali era stata variamente contestata l’affermazione di colpevolezza e chiesto, in subordine, la concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la riduzione della pena inflitta.

In particolare era stata contestata dalla C. la propria partecipazione alle attività illecite eventualmente poste in essere dal marito R.M.; dallo Z. era stata contestata l’affermazione di colpevolezza, in quanto sostanzialmente fondata solo sulle risultanze di intercettazioni telefoniche di contenuto generico; dal R. contestata, con un atto di appello, l’affermazione di colpevolezza e con altra impugnazione era stato chiesto che il fatto contestato al capo F) dell’imputazione si ritenesse assorbito nella imputazione di cui al capo B), riferendosi entrambe le contestazioni alla stessa sostanza stupefacente.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi di persona la C. ed i difensori degli altri imputati, che la denunciano per vizi di motivazione e violazione di legge.
Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento la C. denuncia manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento all’affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo B) della imputazione e carenza di motivazione con riferimento al reato di cui al capo F). Sul primo punto si deduce che la sentenza impugnata ha desunto argomenti indiziari a sostegno dell’affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo B) dalla ammissione dell’imputata circa possesso della somma di Euro 3.200,00 oggetto di sequestro nella abitazione di Bassiano. Si deduce in contrario che dall’interrogatorio reso al G.I.P., di cui si allega copia, emerge chiaramente che l’ammissione dell’imputata si riferiva al possesso della somma di Euro 1.200,00, ricevuta dai genitori, e di cui è stata documentata la provenienza, per iniziare un percorso di disintossicazione in comunità.

Sul secondo punto si deduce che l’imputazione di cui al capo F) si riferisce a quattro episodi di cessione di sostanze stupefacenti a terzi e che le motivazioni, sia della pronuncia di primo grado che di quella di appello, sono del tutto carenti nella individuazione degli elementi di prova riferibili ai singoli episodi criminosi.

Con il ricorso nell’interesse dello Z. la difesa denuncia, con un unico mezzo di annullamento, carenza di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza.

Si osserva che la prova delle numerose cessioni di sostanze stupefacenti attribuite allo Z. nel capo A) dell’imputazione è stata fondata dalle pronunce dei giudici di merito sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

In estrema sintesi, si deduce che le conversazioni telefoniche intercettate sono state riferite dalla sentenza impugnata ad un costante rapporto di fornitura di droga da parte dell’imputato a tale Corsi, senza che siano riportate le frasi e le espressioni adoperate, dalle quali si è evinto l’univoco significato attribuito alle predette conversazioni in relazione alla cessione di sostanze stupefacenti.

In tale modo, però, non è stato consentito il controllo della motivazione su cui è fondata l’affermazione di colpevolezza e delle ragioni per le quali sono state disattese le deduzioni difensive con le quali si sosteneva il significato generico delle espressioni adoperate dagli interlocutori.

Con il primo mezzo di annullamento del ricorso presentato nell’interesse di R.M. dall’Avv. Marino si denuncia carenza assoluta di motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.

Si deduce che la sentenza di appello non ha sopperito affatto alle carenze motivazionali della pronuncia di primo grado in ordine alla affermazione di colpevolezza dell’imputato, che è stata fondata dalla Corte territoriale sulle genetiche risultanze delle intercettazioni telefoniche in assenza di qualsiasi riscontro, stante anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tossicodipendenti sentiti a sommarie informazioni; che la questione processuale su tale punto, peraltro, non è stata neppure esaminata dalla Corte territoriale.

Con il secondo mezzo di annullamento, sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione della legge processuale, si ribadisce la denunzia di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tossicodipendenti sentiti in sede di sommarie informazioni, trattandosi di persone indagate di detenzione di sostanza stupefacente. Si deduce che la scelta del rito abbreviato non rende utilizzabili anche le prove che non sono tali e si ribadisce la censura per carenza di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza.

Con il terzo mezzo di annullamento si censura per carenza di motivazione e violazione di legge la mancata concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Si deduce che la decisione in ordine alla inesistenza delle condizioni per concedere la chiesta attenuante è stata fondata sulla valutazione della globalità della vicenda, mentre doveva essere effettuata tenendo conto della lieve entità delle singole cessioni di sostanza stupefacente. Con l’ultimo motivo di gravame si denuncia l’eccessività della pena pecuniaria inflitta. Si deduce che il riferimento dell’appellante ai parametri di cui all’art. 133 bis c.p. doveva indurre la Corte territoriale a valutare le condizioni economiche dell’imputato nella graduazione della pena pecuniaria;

valutazione che non è stata effettuata.

Con un unico mezzo di annullamento con il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato dall’Avv Jappelli si denuncia violazione dell’art. 192 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

Con il motivo di gravame viene riproposta la questione dell’assorbimento della fattispecie di cui al capo F) dell’imputazione nel reato di cui al capo B).

Si deduce che in base alle risultanze processuali era emersa prova della sostanziale identità tra la sostanza stupefacente, costituita da eroina e cocaina da destinare allo spaccio per complessivi grammi 500, acquistata tra il (OMISSIS), oggetto di contestazione nel capo F) dell’imputazione, e quella, in quantità minore, detenuta dall’imputato e sequestrata in data 12.3.2007, oggetto di contestazione nel capo B) dell’imputazione. Invero la sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata costituiva evidentemente il residuo di quella originariamente acquistata, tenuto conto delle cessioni a tossicodipendenti effettuate medio tempore, la cui prova era fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

Si deduce, quindi che la sentenza impugnata ha respinto la richiesta di assoluzione dell’imputato fondata su risultanze certe mediante il ricorso ad affermazioni apodittiche ovvero alla congettura che l’imputato avesse effettuato anche altri acquisti di sostanza stupefacente; che la motivazione, inoltre, risulta illogica, in quanto si da sostanzialmente atto della rispondenza del quantitativo di stupefacente sequestrato il (OMISSIS) con quello acquistato tra il (OMISSIS).

I ricorsi non sono fondati.

L’affermazione di colpevolezza della C. in ordine al reato di cui al capo B) dell’imputazione (detenzione a fini di spaccio di grammi 500 circa di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina) non è stata affatto fondata dai giudici di merito sull’ammissione del possesso della somma di danaro di cui al motivo di ricorso, bensì sulle attività di osservazione della polizia giudiziaria, cui è stata sottoposta l’imputata insieme al marito, nonchè sul rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente nella abitazione di cui la C. aveva la disponibilità; sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito ed altri soggetti.

Sempre sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche risulta fondata l’affermazione di colpevolezza con riferimento agli altri reati a lei ascritti (capo F unificati sotto il vincolo della continuazione), oltre che sulle dichiarazioni di tale G. R., acquirente della sostanza stupefacente.

Sicchè l’affermazione della colpevolezza dell’imputata in ordine ad entrambi i reati a lei ascritti risulta fondata su una motivazione congrua, estesa a tutti gli elementi offerti dal processo, e del tutto immune da vizi logici.

Anche il motivo di gravame di cui al ricorso dello Z. è infondato.

In relazione alla posizione di detto imputato la sentenza contiene precisi riferimenti al contenuto delle conversazioni telefoniche mediante la indicazione di espressioni (quali quelle afferenti alla indicazione di quantitativi ed altre) significative della cessione di sostanze stupefacenti, sicchè la censura sul punto si palesa, oltre che infondata, inammissibile per la sua genericità.

E’ appena il caso di ricordare in punto di diritto che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, il linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate, (sez. 6, 8.1.2008 n. 17619, Gionta ed altri, RV 239724; sez. 6, 11.12.2007 n. 15396 del 2008, Sitzia ed altri, RV 239636; conf. sez. 4, 28.10.2005 n. 117 del 2006, Caruso, RV 232626).

Inoltre a carico dello Z. sono state, altresì, valorizzate dai giudici di merito le dichiarazioni di tale C. che aveva acquistato da lui sostanza stupefacente.

Sicchè anche l’affermazione di colpevolezza di detto imputato è fondata su un apparato argomentativo esaustivo ed immune da vizi logici.

Sono infine infondati entrambi i ricorsi presentati nell’interesse del R..

Osserva il Collegio in ordine all’unica questione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tossicodipendenti, dedotta nel ricorso dell’Avv. Marino, che sul punto è ormai consolidato l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo il quale "L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste".

(sez. un. 22.2.2007 n. 21832, Morea, RV 236370; sez. 6, 10.10.2008 n. 40586, P.G. in proc. Bua, RV 241358).

Orbene, nel caso in esame, non risulta che gli acquirenti delle sostanze stupefacenti siano stati a loro volta indagati del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Peraltro, e in ogni caso, con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai predetti acquirenti di sostanze stupefacenti, ove risultasse eventualmente che anche essi sono stati successivamente indagati, sul punto questa Suprema Corte si è già pronunciata in relazione al rito scelto dall’imputato, affermando che "Nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, sia perchè la richiesta del rito speciale costituisce un’implicita rinuncia al dibattimento e quindi all’esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sia perchè l’art. 350 c.p.p., comma 7, ne preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale.

(sez. 1, 23.9.2008 n. 40050, Ponte, RV 241554; sez. 3, 20.1.2010 n. 10643, Capozzi e altri, RV 246590).

Sicchè correttamente sono state utilizzate, quale elemento di prova a carico dell’imputato, stante la scelta del giudizio abbreviato, le dichiarazioni degli acquirenti delle sostanze stupefacenti.

Quanto alle doglianze in punto di motivazione contenute in entrambi i ricorsi osserva la Corte che anche l’affermazione di colpevolezza del R. ha formato oggetto di motivazione esaustiva, fondata su specifiche risultanze delle intercettazioni telefoniche, su attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria, sulle dichiarazioni degli acquirenti, oltre che sul sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione di cui la moglie, C., aveva la disponibilità.

Pertanto, anche l’affermazione della colpevolezza del R. ha formato oggetto di motivazione esaustiva e del tutto immune da vizi logici.

Con riferimento alla esclusione dell’assorbimento del reato di cui al capo F) in quello di cui al capo B) costituisce ragione sufficiente la rilevata, dai giudici di merito, carenza di prove certe che si trattasse della stessa partita di sostanza stupefacente.

L’esclusione della diminuente di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, ha formato oggetto di adeguata motivazione mediante il riferimento al dato quantitativo, correttamente riferito alla detenzione della sostanza stupefacente nel suo complesso.

Il motivo di gravame in ordine alla misura della pena pecuniaria, infine, si palesa generico, non venendo indicate le specifiche ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad applicare la diminuzione della pena pecuniaria, ma anche eventualmente l’aumento, previsto dall’art. 133 bis c.p. ovvero a graduare diversamente detta pena, la cui misura peraltro risulta comunque prossima al minimo edittale.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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