Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2952 Competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 8371 del 2004, la Regione Calabria propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 3208 del 14 novembre 2003, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da D. s.c.r.l. per l’annullamento del decreto n. 327 del 30.12.1999 del Dirigente Generale del 12° Dipartimento – Formazione professionale e Politiche del lavoro; del verbale n. 4 del 22.9.1999 della Commissione di Valutazione dei ricorsi relativi al Piano regionale di formazione obiettivo 3 anno 1998/1999; della delibera della G.R. n. 1121 del 31.3.1999 nella parte in cui ha escluso la società ricorrente dall’attribuzione del corso di formazione professionale per la figura di "Tecnico recupero e restauro manufatti civili ed industriali"; del verbale dell’11.3.1999 della Commissione di Valutazione; di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, nonché per il risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura del mancato finanziamento cui avrebbe avuto titolo così come risultante dagli atti.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso che con deliberazione n. 3597 del 4.7.1997, la G.R. della Calabria aveva approvato il piano regionale di formazione professionale per il biennio 1998/1999, fissando all’uopo i parametri di riferimento per la delibazione delle istanze delle imprese partecipanti.

La società ricorrente, che aveva chiesto il finanziamento per cinque progetti, risultava assegnataria solo del corso per "operatori CAD sistemi territoriali".

In relazione al corso "Tecnici recupero restauro manufatti civili ed industriali" obiettivo 3, misura A 5.7. C, sott. 3 la società ricorrente si era classificata al 3° posto preceduta da due ditte che non potevano beneficiare del finanziamento avendo già raggiunto il limite di assegnazione in base alle rispettive potenzialità operative. Ciò nonostante il corso in argomento non era stato assegnato alla ricorrente, bensì alla Smile CGIL classificatasi al VI posto.

La D. coop. a r.l. avverso tale determinazione ha proposto ricorso amministrativo, che, però, la adita Commissione di valutazione, nella seduta del 22.9.1999, ha respinto. La decisione in argomento è stata confermata con decreto dirigenziale n. 327 del 30.12.1999.

Avverso tali atti indicati la società proponeva ricorso al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione del bando di cui alla delibera n. 3597/97, la violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, concludendo per l’accoglimento del ricorso, nonché per il risarcimento del danno pari al valore del finanziamento del corso non assegnato.

Costituitasi la Regione Calabria, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, evidenziando la non correttezza procedimentale e disponendo l’annullamento degli atti, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dalla sentenza.

Nel giudizio di appello, si è costituita D. s.c.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso e proponendo contestuale appello incidentale per l’accoglimento della domanda risarcitoria non accolta in primo grado.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello principale non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con l’unico motivo di diritto, la Regione Calabria si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, contestando l’affermazione del T.A.R. per cui la commissione di valutazione non si sarebbe attenuta ai criteri enunciati nella delibera di approvazione del piano regionale di formazione e nel relativo bando per il biennio 98/99.

Al contrario, secondo l’appellante, la commissione avrebbe valutato il criterio della potenzialità operativa, non riconoscendo alla D. s.c.r.l. un requisito che, esistente quattro anni prima, ben poteva non più essere esistente al momento della valutazione operata.

2.1. – La doglianza non ha pregio.

Come ha ben evidenziato il giudice di prime cure, la commissione di valutazione, prima ancora di valutare il punteggio complessivo derivante dalla scheda istruttoria e dalla scheda valutativa per l’Obiettivo 3, ha indicato di volersi attenere ai criteri di cui al punto 8.2 della deliberazione della Giunta regionale 4.7.1997, n. 3597 pubblicata sul BURC n. 95 del 1997, dando rilievo agli aspetti che tenessero conto delle potenzialità ed affidabilità dei soggetti proponenti in relazione al limite massimo di potenzialità e ricettività delle strutture formative fisse sul territorio. Ha così deciso di applicare una eventuale riduzione del numero dei corsi assegnati ai singoli richiedenti sino ad un massimo di n. 15 corsi, riducendo al massimo di n. 2 corsi il numero di quelli assegnabili a soggetti proponenti nuovi, con possibilità di subentro in relazione all’esaurimento della capacità operativa per i soggetti successivamente classificatisi.

In particolare, il criterio di cui al punto 8.2 della deliberazione di approvazione del piano regionale di formazione per il biennio 1998/1999 e del relativo bando stabiliva che i progetti dovevano essere valutati in base ai criteri della "coerenza con le norme comunitarie, coerenza con gli indirizzi programmatici regionali in materia di formazione professionale, coerenza con gli orientamenti del Bando, coerenza con l’analisi dei fabbisogni formativi del territorio, fattibilità dell’intervento, affidabilità del soggetto proponente". Al punto b) veniva inoltre affermato che si sarebbe data "priorità agli enti o altri Soggetti anche senza precedente esperienza, che dimostrassero significativo e sperimentale raccordo con il fabbisogno del territorio, con la realtà delle imprese e degli attori sociali di base, che rispondano a precise esigenze o emergenze del mercato del lavoro e delle aree o settori di crisi, con una assegnazione massima di 2 Corsi per ogni nuovo soggetto proponente".

È quindi da condividere l’affermazione del T.A.R. in merito alla inesistenza di una giustificazione sulla mancata attribuzione alla originaria ricorrente anche del secondo corso per scorrimento. Infatti, non è dato cogliere per quali ragioni, una volta ottenuto un corso per scorrimento della graduatoria, l’originaria ricorrente non potesse averne un secondo sempre per scorrimento.

A tale mancanza non supplisce neppure l’atto di appello, che introduce una valutazione diversa, ossia la mancata considerazione del decorso del tempo in relazione alle pregresse attribuzioni di corsi, che non è compresa nei criteri utilizzati e che, di fatto, si appalesa come una motivazione postuma del provvedimento, sulla base di indirizzi non esistenti negli atti impugnati.

La censura, e con essa l’atto di appello principale, deve essere respinta.

3. – Viene quindi in rilievo ora l’appello incidentale proposto dalla D. s.c.r.l. con cui si duole del mancato accoglimento della domanda risarcitoria.

Nel dettaglio, viene evidenziato come debba riconoscersi la giurisdizione amministrativa in materia di risarcimento del danno conseguente all’annullamento del provvedimento illegittimo. Ciò in quanto, sebbene il ricorso sia stato proposto antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, la giurisdizione va riconosciuta in ossequio al principio di economia dei giudizi, atteso che la stessa domanda dovrebbe attualmente essere riproposta allo stesso giudice.

In merito poi alla quantificazione del danno, si fa rinvio alle deduzioni già operate in prime cure.

3.1. – La doglianza in relazione alla giurisdizione amministrativa in tema di risarcimento del danno va accolta, con consequenziale annullamento della sentenza in parte qua.

Va qui solamente ricordato come sia la Corte Costituzionale (ordd. 8 maggio 2000, n. 134 e 14 novembre 2000, n. 490) che la Cassazione (SS.UU., 13 febbraio 1996, n. 148; 8 luglio 1996, n. 6231; 29 ottobre 1997, n. 10634; 23 febbraio 1999, n. 95; 27 luglio 1999, n. 516; 10 agosto 1999, n. 580) hanno affermato il principio, operante ormai come diritto vivente, secondo cui, pur in presenza della regola dell’art. 5 cpc, che dispone l’irrilevanza dei mutamenti della legge sulla determinazione della giurisdizione e della competenza, il giudizio, per ragioni di economia processuale, continua davanti al giudice adito non solo quando questi cessi di essere competente per il mutato quadro normativo o di fatto, ma anche nel caso in cui il giudice cui la parte si sia rivolta, sebbene originariamente incompetente, sia divenuto competente in virtù di una sopravvenuta modifica legislativa.

La doglianza va quindi accolta

3.2. – In merito alla domanda risarcitoria, occorre evidenziare come l’appellante incidentale abbia dato prova degli elementi costitutivi dell’illecito, sottolineando l’esistenza di un fatto lesivo, costituito dal finanziamento regionale non conseguito, della colpa dell’amministrazione, derivante dall’illegittima mancata attribuzione del beneficio sperato e dalla colpa derivante dalla grave carenza motivazionale del provvedimento annullato, e del nesso causale tra i due presupposti.

Ne discende che il danno prodotto deve effettivamente essere risarcito dall’amministrazione, la quale provvederà, a norma dell’art. 34 comma 4 del codice del processo amministrativo, a proporre, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, all’appellante incidentale il pagamento di una somma a titolo di ristoro. Ad essa, andranno aggiunti gli accessori spettanti per legge.

La quantificazione dovrà tenere conto:

– come danno emergente, della mancata assegnazione del corso ed il consequenziale mancato finanziamento pari a L. 216 milioni. Tale somma dovrà essere decurtata delle spese che la D. s.c.r.l. avrebbe dovuto sostenere per lo svolgimento della formazione al fine di individuare il valore netto del pregiudizio patito;

– come lucro cessante, della perdita di bilancio, come documentata negli estratti relativamente all’anno 2000 ed all’anno 2001, nei limiti in cui questa sia oggettivamente derivante dal mancato beneficio e non sia già compresa nel valore risarcito in relazione alla voce precedente.

Non emergono peraltro altre voci di danno valutabili, ed in specie in relazione al danno curriculare vantato, atteso che in relazione a questi non vi sono elementi probatori tali da ritenere sussistenti i pregiudizi de qua.

Conclusivamente, l’appello incidentale deve essere accolto, dando mandato alla PA di procedere alla determinazione del danno, secondo i criteri appena elencati.

4. – L’appello principale va quindi respinto, mentre deve essere accolto quello incidentale, nei limiti sopra indicati. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello principale, proposto nel ricorso n. 8371 del 2004 dalla Regione Calabria, ed accoglie l’appello incidentale proposto dalla D. s.c.r.l., e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 3208 del 14 novembre 2003, accoglie la domanda risarcitoria proposta in primo grado;

2. Dispone che la Regione Calabria provveda, a norma dell’art. 34 comma 4 del codice del processo amministrativo, a proporre al ricorrente il pagamento di una somma, a titolo di ristoro per il danno sofferto, secondo i parametri indicati nella parte motiva, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza;

3. Condanna la Regione Calabria a rifondere a D. s.c.r.l. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20114 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 40/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Vercelli rigettava la domanda proposta da B.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con le pronunce consequenziali.

La B. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 25-9-2006, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto (concluso per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre") decorrente dal 2-7-1997, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato da tale data, e condannava la società a riammettere in servizio la B. e a pagarle le retribuzioni maturate dal 15-5-2003 sino all’effettiva riammissione in servizio, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La B. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, osserva il Collegio che la ricorrente con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso nella fattispecie la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro e con il secondo motivo lamenta che la Corte territoriale ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto decorrente dal 2-7-97, erroneamente interpretando la fattispecie legittimante l’apposizione del termine alla stregua delle ipotesi tipiche contemplate dalla L. n. 230 del 1962, anzichè autonomamente così come la stessa è individuata dall’autonomia collettiva, senza peraltro che sia prevista la necessità della prova del nesso di collegamento specifico tra la singola assunzione a termine e l’esistenza delle specifiche esigenze di servizio connesse al periodo feriale.

Il secondo motivo, che in ordine logico va esaminato per primo, risulta fondato.

Questa Corte Suprema, decidendo in tema di contratti a termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre), oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), in base al principio della "delega in bianco" conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Nel contempo è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3- 2008 n. 8122) che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato".

Il sopra citato orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (v. anche fra le altre Cass. 30-11-2009 n. 25225, Cass. 7-4-2011 n. 7945), va qui ribadito, così accogliendosi il secondo motivo, restando assorbito il primo.

La impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà al principio di cui sopra, esaminando altresì le questioni ulteriori, relative alla legittimità o meno dei termini apposti ai contratti successivi intercorsi tra le parti (v. sentenza e controricorso), nonchè le questioni consequenziali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23645

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 28/10/09 dichiarava F.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perchè in qualità di concessionario di area di suolo pubblico e di committente dei lavori, autorizzato con permesso di costruire e realizzare un dehor stagionale, dal 6 agosto al 15 ottobre 2005, non ottemperava alle prescrizioni del detto permesso, continuando a mantenere in loco l’opera oltre il periodo prefissato; lo condannava alla pena di giorni 5 di arresto ed Euro 3.500 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in Euro 190 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto.

La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 4/5/2010, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il F. personalmente, con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del prevenuto e non corretta valutazione del provvedimento del Comune di Sanremo del 20/10/09.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta.

Dal vaglio di legittimità, cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, confermativa della responsabilità del prevenuto, già riconosciuta dal giudice di prime cure, emerge che i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto, a seguito di una corretta valutazione delle emergenze istruttorie, puntualmente richiamate:

– l’ispettore S., della Polizia Municipale di Sanremo, ha dichiarato che nel 2006 il F. ha chiesto il permesso di mantenere in via permanente il dehor, ma gli è stato rilasciato il permesso stagionale, con specifica previsione che le strutture del manufatto non potevano comportare caratteristiche di permanenza.

Lo stesso ispettore ha precisato che la violazione è stata accertata il 3/11/05, mentre la relativa concessione a mantenere il manufatto de quo era scaduta il 15/10/05.

In conferente, pertanto, si rivela la censura mossa con il ricorso, secondo cui sarebbe palese l’erronea interprelazione da parte del giudice di merito del provvedimento emesso dal Comune di Sanremo, reso in data 2/10/09, perchè la affermazione di colpevolezza del F. si fonda su elementi che esulano dalla sussistenza o meno della corretta valutazione del citato atto: trattasi nella specie di autorizzazione a mantenere un manufatto per un periodo, preventivamente e in maniera chiara definito, dal 6/8 al 15/10/05, materialmente rimovibile, per la sua oggettiva destinazione a soddisfare esigenze provvisorie, autorizzazione alla quale il beneficiario, odierno ricorrente, risulta non essersi attenuto: la mancata rimozione dell’opera in questione ha fatto si che si concretizzasse il reato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, in contestazione.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il F. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25760 arresto

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Ivrea non convalidò l’arresto di B.A., operato nella flagranza del delitto di danneggiamento aggravato.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice avrebbe esorbitato dalla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, sostituendosi alla stessa nell’apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto.

Peraltro il provvedimento non sarebbe motivato in relazione alla ritenuta non gravità del fatto ed alla non pericolosità dell’arrestato.

Con memoria in data 18.5.2011 il difensore segnalava che era passata in giudicato sentenza di applicazione di pena pecuniaria.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell’arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 15296 del 4.4.2006 dep. 3.5.2006 rv 234211).

Nel caso in esame il G.I.P. ha escluso la gravità del fatto sulla base del danno arrecato e "delle concrete modalità dell’azione", qualificata come "reazione impulsiva", senza valutarla nel contesto in cui era avvenuta e cioè il danneggiamento della porta della sala di attesa della Stazione Carabinieri, ove aveva seguiti i militari che lo avevano trovato alla guida di un’autovettura benchè privo di patente.

Illogica appare la motivazione relativa alla esclusione del rilievo dei precedenti, uno dei quali è indicato nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato che implica la violenza o minaccia alle persone o la violenza sulle cose e quindi specificamente attinente il reato nella cui flagranza fu arrestato.

Rispetto a tali considerazioni è irrilevante l’esito del procedimento.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ivrea.

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