Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 3922 Alimenti e mantenimento

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Svolgimento del processo

1 – Con ricorso presentato in data 29 settembre 2006 M.V. chiedeva, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, la revoca del proprio obbligo di contribuire, con decorrenza del 9 ottobre 2003, o, in subordine, dal 18 dicembre 2003, al mantenimento della figlia P., la quale aveva costituito un proprio nucleo familiare, nonchè, sempre in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio della Corte d’appello di Trieste, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte n. 8221 del 2006, la revoca dell’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge U. L..

1.1 – Il Tribunale di Trieste, con decreto del 19 aprile 2007, accoglieva le richieste del M. con decorrenza dalla data del 1 giugno 2005, anteriore rispetto a quella di proposizione della domanda; accogliendo, inoltre, specifica istanza dell’ U., aumentava l’assegno in favore della stessa, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla perdita dell’assegnazione della casa coniugale.

1.2 – La Corte di appello di Trieste, con il decreto indicato in epigrafe, depositato in data 21 novembre 2007, accogliendo il reclamo incidentale dell’ U., disponeva che l’efficacia delle modifiche decorresse dal momento della proposizione del ricorso ai sensi della L. n. 898 del 1979, art. 9 (29 settembre 2006), ribadendo, in particolare, l’infondatezza della richiesta concernente l’estensione dell’efficacia delle statuizioni – che venivano confermate – ad un momento anteriore alla domanda di modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio.

1.3 – Avverso tale decreto il M. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrati da memoria. Resistono con controricorso M. L. e U.P., avanzando richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Motivi della decisione

2 – Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

2.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 710 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c., artt. 100 e 112 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 9.

Si sostiene che l’accertamento del venir meno dei presupposti dell’obbligo di mantenimento, avuto riguardo alle modifiche di natura sostanziale al provvedimento "rebus sic stantibus", se, da un lato, determina la non ripetibilità delle somme versate, dall’altro dovrebbe estendere la propria efficacia nei confronti delle obbligazioni non ancora adempiute, in considerazione dell’accertamento relativo alla pregressa insussistenza del diritto sostanziale.

Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto: "Qualora, nell’ambito dell’azione della L. n. 898 del 1970, ex art. 9 e art. 710 c.p.c., il ricorrente, obbligato a versare un assegno di mantenimento in forza di un provvedimento reso "rebus sic stantibus", manifesti concreto interesse ad ottenere un accertamento della data – anteriore alla proposizione della domanda – a partire dalla quale sono venuti meno i presupposti sostanziali del suo obbligo (consistendo l’interesse nella possibilità di escludere l’efficacia esecutiva di un titolo con riguardo a somme non ancora corrisposte), si chiede se detto ricorrente possa, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., art. 710 c.p.c., L. n. 898 del 1970, art. 9 e art. 2909 c.c., ottenere un accertamento del verificarsi di tali fatti aventi efficacia estintiva dell’obbligazione, ferma restando la validità formale del provvedimento sino alla data della domanda L. n. 898 del 1970, ex art. 9, e, dall’altro, la caducazione del titolo stesso solo dalla data della domanda in poi". 2.2 – Il motivo è infondato, ragion per cui deve rispondersi negativamente al proposto quesito. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987, in motivaz.; Cass., 17 luglio 2008, n. 19722; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22941; Cass., 14 aprile 2005, n. 6975; Cass., 16 giugno 2000, n. 8235).

3 – Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 155 c.c., contestandosi che il venir meno dell’assegnazione della casa coniugale possa costituire un indice di un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge già assegnatario. Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: "Se la revoca dell’assegnazione dell’abitazione coniugale al genitore affidatario dei figli minori, con conseguente restituzione della stessa all’altra parte, possa costituire "ex se" un indice astratto di un significativo peggioramento delle condizioni economiche del coniuge già assegnatario e legittimi, quindi, un aumento dell’assegno divorzile senza ulteriore indagine in concreto da parte del giudice del merito o se debba costituire un indice di valutazione del caso concreto e possa legittimare un aumento dell’assegno solo qualora ricorrano specifiche condizioni, da accertare motivatamente da parte del giudice dei merito". 3.1 – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi che, soprattutto in considerazione della formulazione del quesito di diritto, il ricorrente sembra attribuire alla decisione impugnata l’affermazione di un meccanismo automatico, in base al quale alla revoca della casa coniugale debba necessariamente corrispondere un incremento dell’assegno divorzile. In realtà la Corte di appello ha affermato la "congruità" dell’aumento dell’assegno divorzile in favore della U., "in considerazione del venire meno dell’assegnazione alla stessa della casa coniugale, circostanza, questa, idonea a modificare "in peius" le sue condizioni economiche complessive". Orbene, è evidente che una valutazione di congruità sottende una giudizio di merito, scevro da qualsiasi automatismo, circa la necessità di riequilibrare la situazione deteriore, accertata in concreto, determinatasi in seguito alla perdita dell’assegnazione della casa coniugale, pur se disposta in funzione esclusiva dell’interesse della prole. Rilevato che, avendo il M. dedotto soltanto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non è consentito un riesame – in parte qua – della motivazione della decisione impugnata (essendosi per altro richiamati elementi fattuali, quali la comproprietà dell’immobile e l’ammontare dei rispettivi redditi, che non risultano esaminati dalla corte territoriale e che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non si indica quando e come siano stati introdotti nel giudizio di merito), deve constatarsi come, sotto il profilo giuridico, la decisione impugnata sia sostanzialmente corretta, in quanto conforme a un orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. Si è infatti affermato, con numeroso pronunce, che la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (Cass., 30 marzo 2005, n. 6712; Cass., 15 gennaio 2005, n. 408; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065).

4 – Il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato all’accoglimento del principale, rimane assorbito.

5 – Al rigetto del ricorso segue la condanna del M. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 385 c.p.c., u.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 13. A tal fine, invero, occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria – nel caso del tutto insussistente -, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass., 18 gennaio 2010, n. 654; Cass. 11 dicembre 2005, n. 25831).

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale, assorbito l’incidentale.

Rigetta altresì la domanda ex art. 385 c.p.c., comma 4. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5835 Tributi locali

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. ASCIT SERVIZI AMBIENTALI ed al Comune di Capannori (LU), B.L. (esercente "attività di riparazione autoveicoli e camion") – premesso che il 26 maggio 2005 gli erano stati notificati "atti di accertamento di importi pretesi a titolo di Tariffa Igiene Ambientale (… TIA) … relativamente a maggiori superfici non dichiarate … per le annualità 2001, 2002, 2003 e 2004 . . . elaborati sulla base di misurazioni effettuate" da società all’uopo incaricata -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 24/13/10 depositata il 19 gennaio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva disatteso il suo appello avverso la sfavorevole decisione (48/02/08) della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca la quale aveva dichiarato inammissibile ("per tardività") il ricorso.

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione e spiegava ricorso incidentale "condizionato" fondato su di un solo motivo.

Sia il ricorrente che la spa ASCIT depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Il Comune non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

A. La Commissione Tributaria Regionale – ritenuto "ammissibile" il ricorso di primo grado perchè "il termine di novanta giorni" previsto dall’art. 7 del "regolamento . . . approvato con Delib.

Consiglio Comunale n. 10 del 2005 … non è stato ridotto per l’ipotesi di mancato accordo", di tal che "il periodo di sospensione deve essere ricondotto all’ipotesi disciplinata dal comma 6" dello stesso art. 7 – ha respinto l’appello affermando:

– "la domanda del contribuente" è "indeterminata e priva di documentazione a supporto";

– "le contestazioni dell’appellante, qualora accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa";

– "conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad ottenere la parziale riduzione della tariffa".

B. Il B. censura la decisione per due motivi:

con il primo, denunzia "violazione art. 112 c.p.c." affermando che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sui seguenti motivi: (1) nullità degli avvisi per carenza di potere del direttore della concessionaria emittente; (2) carenza del presupposto regolamentare, stante l’avvenuta revoca degli atti in conseguenza dei quali gli avvisi erano stati notificati; (3) inammissibilità dell’accertamento in correlazione coi vizi del regolamento comunale separatamente dedotti in sede di ricorso giurisdizionale amministrativo; (4) carenza di motivazione dell’accertamento detto; (5) illegittima pretesa dell’IVA; (6) illegittima pretesa di sanzioni e interessi;

– nel secondo motivo, denunzia "erroneità della motivazione su fatto controverso decisivo", lamentando l’incomprensibilità della decisione in ordine alle ragioni per le quali la domanda, involgente la contestazione della superficie soggetta a tariffa, è stata ritenuta priva di supporto probatorio.

C. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la s.p.a.

ASCIT censura il capo della sentenza d’appello con cui è stato ritenuto tempestivo il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento (nonostante l’avvenuta redazione, nell’ambito del procedimento di adesione disciplinato dal regolamento, di un verbale di mancato accordo) e denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2964 c.c. e segg. e art. 14 preleggi, con riferimento agli artt. 7 e 9 del regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione.

D. Il ricorso principale – i cui due motivi vanno esaminati unitariamente in quanto connessi – è fondato; il gravame incidentale, invece, deve essere disatteso.

D.1. La sentenza impugnata, invero, a fronte alle censure sopra sintetizzate, costituenti il nucleo della devoluzione consegnata all’appello, non contiene alcun riferimento al fatto controverso ma, come riportato, si limita a evidenziare che "le contestazioni dell’appellante, qualora accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale della parte variabile della tariffa".

A tale affermazione la decisione fa seguire solo la frase "conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad ottenere la parziale riduzione della tariffa".

Null’altro evincendosi dalla motivazione, la sentenza è affetta da motivazione apparente, inidonea ad esprimere una qualsivoglia ratio decidendi, siccome niente affatto calibrata sui profili di censura;

questi, infatti, non risultano in alcun modo considerati, al punto da non potersi attribuire alla statuizione dignità di pronuncia sui motivi di gravame.

D.2. La previsione regolamentare posta a base del punto controverso con il ricorso incidentale – basato sulla pretesa inutilità di mantenere sospeso, per i previsti 90 giorni, il termine di impugnazione in ossequio alle esigenze di concentrazione e di efficienza che ne impongono, in casi simili, la ripresa di decorrenza – è rappresentata dall’art. 7 del regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione alla tariffa di igiene ambientale.

Questa norma, invero, attiene al "procedimento ad iniziativa dell’utente" e disciplina gli effetti sospensivi consequenziali alla presentazione dell’istanza, per un periodo di 90 giorni, dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento (non preceduto dall’invito a comparire) e di quelli per il pagamento della tariffa.

Il dato posto al fondo della censura è costituito dal combinato disposto del predetto art. 7, commi 4 e 6 a misura del fatto che il comma 4 prevede che entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione sia appunto formulato, dal soggetto gestore, l’invito a comparire ai fini del contraddittorio sul procedimento di adesione, mentre il comma 6, disciplina l’effetto – automaticamente conclusivo dell’iter procedimentale – della comunicazione secondo la quale il gestore non intende o non può applicare l’istituto invocato; dacchè "dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la commissione tributaria provinciale e per il pagamento della tariffa".

La divergenza interpretativa tra le parti riguarda il significato da annettere alla succitata previsione, che, per la ricorrente incidentale, andrebbe intesa secundum tenorem rationis, vale a dire come sintomatica della inutilità del mantenimento della sospensione anche allorchè il procedimento di adesione si sia chiuso con la redazione del verbale di mancato accordo.

Siffatta interpretazione non può essere condivisa attesa la necessità di garantire un’applicazione dell’istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale.

La previsione del regolamento del Comune di Capannori, pur legittimamente inserita nello spazio di intervento per l’autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50 (nonchè, su base generale, quanto ai tributi locali, dall’art. 119 Cost., comma 2), infatti, necessita in ogni caso di un’ interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all’omologo istituto disciplinato, per i tributi statali, dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

Riguardo a tale istituto, infatti, questa Corte ha già affermato (Cass., trib., 30 giugno 2006 n. 15170) che la chiusura del procedimento di adesione, prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dal corrispondente citato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione.

Una simile conclusione è sorretta dal riferimento al principio per cui, in materia tributaria, il puro e semplice riconoscimento del contribuente, nell’ambito di una procedura di accertamento, di essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, essendo l’obbligazione tributaria rigidamente regolata dalla legge, e non dalla volontà del contribuente.

La stessa, inoltre, trova definitiva conferma nell’interpretazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 offerta anche dalla Corte Costituzionale (ord. 17 maggio 2001 n. 140) la quale – assunto aver il procedimento per l’accertamento con adesione generale finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato e di favorire l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente finalizzato a una definitiva e concordata definizione preventiva della controversia – ha ritenuto non irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, considerandolo idoneo, giustappunto, a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione: tanto per la ragione che, durante il detto esercizio, il contribuente e l’ufficio hanno sempre agio di valutare liberamente la situazione controversa, allacciando, ed eventualmente sciogliendo e riannodando, le trattative.

In questo senso, quindi, la redazione del verbale di mancato accordo, pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparata nè a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, nè ad un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa.

Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo di attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della (perdurante) sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.

D.3. In definitiva, accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, l’impugnata sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima commissione regionale, diversa sezione, per nuovo esame.

La stessa commissione provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 11-11-2011, n. 41135

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Svolgimento del processo

1. Il 5 aprile 2011 il Tribunale di Genova, investito ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia aveva applicato, in data 9 marzo 2011, ad L.A. la custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale ( art. 378 c.p.) in relazione all’omicidio di G.A., accogliendo l’impostazione accusatoria originaria, qualificava la condotta di L. alla stregua di concorso in omicidio e disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tale titolo di reato.

2. Parallelamente la difesa dell’indagato proponeva richiesta di riesame avverso la suddetta ordinanza. Il Tribunale dichiarava la sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata e disponeva la scarcerazione dell’indagato, stante l’impossibilità di provvedere validamente entro il termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, a causa della mancata notifica al difensore dell’indagato del decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame.

3. Con ordinanza del 2 maggio 2011 il Tribunale di Genova, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame avanzata da L.A. e, per l’effetto, confermava la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 7 aprile 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia in relazione al delitto di omicidio volontario aggravato in danno di G.A. sulla base anche di nuove acquisizioni investigative.

4. Il Tribunale così ricostruiva i fatti.

Il (OMISSIS), veniva trovato il cadavere di G.A., attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco alle gambe e al tronco, e da un colpo alla testa strada; vicino al corpo venivano sequestrati sette bossoli cal.

380 auto (9×17) e un’ogiva dello stesso calibro, nonchè la vettura della vittima con i quattro pneumatici forati.

Sulla scorta delle dichiarazioni rese da C.R., compagna di G., e dei parenti di quest’ultimo, le indagini si indirizzavano verso la persona di S.A., ex marito della C., il quale, a detta della donna, non aveva mai accettato la separazione, avvenuta circa tre anni prima, e aveva iniziato da subito a muovere minacce, anche di morte, nei confronti della C. e del suo nuovo compagno.

Dall’esame dei tabulati telefonici delle utenze in uso a S. e dagli accertamenti sui transiti autostradali effettuati nell’arco di tempo e nelle zone interessate, risultava che S., residente ad (OMISSIS), nel pomeriggio del 29 dicembre 2010 era partito dal luogo di residenza e si era recato a Castelnuovo Magra, dove era giunto in serata e si era trattenuto fino alle 6 del 30 dicembre 2010 per poi tornare in Campania.

La perquisizione effettuata sull’auto di S. consentiva il rinvenimento di una foto della vittima.

5. Dopo iniziali reticenze, S. confessava di avere commesso l’omicidio, non sopportando l’idea che i suoi figli convivessero con il nuovo compagno della moglie. Affermava di avere agito da solo con due pistole (una pistola a tamburo cal. 7,65 e una pistola semiautomatica dello stesso calibro) appositamente acquistate e di essere partito alla volta di Castelnuovo di Magra il 29 dicembre 2010, portando con sè le due armi e due telefoni cellulari. Giunto dinanzi all’abitazione di G., aveva bucato le gomme dell’auto di quest’ultimo con un cacciavite e poi era rimasto in attesa a bordo dell’auto. Alle ore 5 del 30 dicembre 2010 era uscita di casa la C. che si recava al lavoro. Alle 6 lasciava l’abitazione G.. A quel punto S., sceso dall’auto, si poneva dinanzi all’uomo e, utilizzando entrambe le pistole, esplodeva al suo indirizzo, da distanza ravvicinata, diversi colpi che attingevano la vittima in varie parti del corpo, tra cui la testa.

Fuggendo, aveva gettato via, lanciandoli dal finestrino della vettura, le pistole, i suoi due telefoni cellulari e la felpa che indossava.

6. A causa del numero delle pistole, del modo in cui l’uomo si era disfatto delle armi e del telefoni, delle sue difficoltà di deambulazione e del fatto che all’interno dell’auto era stata trovata una fotografia della vittima, gli inquirenti dubitavano che S. potesse avere agito da solo.

Dall’esame dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a S. emergevano suoi contatti con un’utenza che, tra l’altro, il 29 e il 30 dicembre 2010, aveva agganciato gli stessi ponti ripetitori delle due utenze in uso a S. e il 30 dicembre era stata dismessa. Si accertava, inoltre, che l’utilizzatore della predetta utenza, il 30 dicembre 2010, non aveva fatto rientro ad Afragola, ma si era fermato a Trentola Ducenta (Ce). L’utenza in questione era intestata a G.C., compagna del padre di L.A., ed era stata indicata da quest’ultimo come suo recapito all’atto di una denuncia di furto nell’ottobre 2010. Si verificava. inoltre, che uno dei telefoni su cui era stata utilizzata la sim card associata alla suddetta utenza era stato utilizzato anche con una sim card intestata ad A.A., madre di L., residente in (OMISSIS), e che, nelle ore immediatamente antecedenti all’omicidio, mentre l’utenza in questione agganciava le celle di Castelnuovo Magra, c’erano stati frequentissimi contatti tra la stessa e un’altra utenza, intestata a P.P., fidanzata di L.. Sulla base di tali elementi i giudici ritenevano che fosse stato proprio L. ad accompagnare S. nel viaggio finalizzato alla commissione dell’omicidio.

L’esame dei tabulati permetteva, inoltre, di accertare che, prima del 26 dicembre 2010, non c’erano stati contatti tra S. e L. e che quest’ultimo, in occasione della trasferta del 29-30 dicembre 2010, aveva usato un cellulare di S. che, in precedenza, il 22 dicembre 2010, era stato usato da G. S., il quale aveva accompagnato a Castelnuovo di Magra S. a prendere i figli con cui doveva trascorrere in Campania le vacanze natalizie.

Intercettate le nuove utenze di S. e di L. e registrate conversazioni ritenute significative, il pubblico ministero chiedeva l’applicazione della custodia cautelare in carcere per entrambi i soggetti.

7. All’atto della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice le indagini preliminari per il delitto di favoreggiamento (che così qualificava la condotta in relazione alla quale il pubblico ministero aveva ravvisato gli estremi del delitto di omicidio volontario), l’indagato rendeva dichiarazioni spontanee.

Riferiva di essere stato messo dal suo amico S. in contatto con S. che gli aveva chiesto di accompagnarlo nel viaggio in Liguria senza rivelargli il vero motivo della trasferta, se non mentre si trovavano già lungo la strada. S. gli aveva confidato di volere uccidere il nuovo compagno della sua ex moglie e gli aveva chiesto di aiutarlo, mostrandogli le due pistole che teneva nascoste in macchina (una pistola con tamburo e una priva tamburo), che teneva nascoste sotto il sedile di guida. Giunti sul posto, S. gli aveva indicato l’abitazione e l’auto dell’uomo che doveva uccidere e poi era uscito per bucare le gomme della macchina con un cacciavite. L. aggiungeva che avevano atteso in auto fino alle ore 5,30, quando era uscita di casa la ex moglie di S.. Quest’ultimo voleva uccidere anche la donna, ma L. l’aveva dissuaso. S. gli aveva, quindi, consegnato la pistola a tamburo e gli aveva detto di dirigersi verso l’abitazione di G. per avvisarlo quando questi fosse uscito.

Nell’atto di avvicinarsi alla casa, L. realizzava che la vittima era già uscita e si stava dirigendo verso il parcheggio.

S. raggiungeva G., gli sparava alle gambe, lo schiaffeggiava e, quindi, esplodeva altri colpi contro di lui.

L., a sua volta, sollecitato da S., aveva sparato un paio di colpi di pistola. Pur dopo che la vittima era caduta a terra, S. le sparava un ultimo colpo alla tempia. Erano, quindi, ripartiti e, nei pressi di Cassino, avevano effettuato una sosta durante la quale S., a sua detta, si era disfatto delle armi. L. si era fatto lasciare a Trentola Ducenta a casa della madre. Durante il tragitto di andata, L. aveva usato il cellulare di S. per chiamare la fidanzata e S. che gli aveva chiesto di essere aggiornato sullo sviluppo della vicenda, avendo fatto da tramite tra S. e L.. Alle ore 10 del 30 dicembre 2010 L. aveva telefonato a S., informandolo dell’avvenuta uccisione di G..

8. L., dinanzi al giudice per le indagini preliminari, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

A seguito della perdita di efficacia della misura cautelare in conseguenza dell’omesso rispetto dei termini di legge per la celebrazione dell’udienza camerale relativa alla procedura di riesame, veniva emessa nei confronti di L. ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario.

L’indagato, in sede di interrogatorio, respingeva gli addebiti, affermando di essersi limitato ad accompagnare S. in cambio della somma di duecento Euro e di avere appreso da S. dell’avvenuta consumazione da parte sua dell’omicidio di G..

9. Il Tribunale del riesame, dopo avere respinto preliminarmente le eccezioni difensive riguardanti l’intervenuta inefficacia della nuova misura per omesso rispetto dei termini di cui all’art. 309 c.p.p. e l’omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, osservava, nel merito, che le dichiarazioni spontanee di L. (peraltro rese successivamente al deposito del ricorso proposto dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011) ben potevano essere apprezzate nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di un provvedimento cautelare.

In ogni caso concordanti e univoci elementi di colpevolezza nei confronti di L. erano desumibili dai seguenti elementi: a) contenuto degli accertamenti svolti sui tabulati delle utenze telefoniche in uso a S. nel lasso di tempo di consumazione dell’omicidio; b) indagini esperite in merito all’inserimento, nel telefono in uso a S., della sim cardia L. in occasione di chiamate alla propria fidanzata e a S. (alle ore 10,02 del 30 dicembre 2010, ossia dopo la commissione del delitto);

c) contenuto di alcuni colloqui intercettati, nel corso dei quali, a fronte delle preoccupazioni manifestate da L. per il previsto esame testimoniale di S., quest’ultimo lo rassicurava dicendogli che non si sarebbe comportato come un "infame"; d) esito della perquisizione effettuata sull’auto di S. che consentiva il rinvenimento di una foto della vittima, evidentemente funzionale a consentire il riconoscimento da parte di L. che, a differenza di S., non conosceva G.; e) esito dell’autopsia, evidenziante che contro G., mentre costui si trovava in posizione eretta, erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco mediante due diverse pistole.

Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità del fatto, dell’intensità del dolo sotteso alla condotta incriminata, desumibile anche dalla disponibilità alla commissione dell’omicidio di una persona in cambio di denaro, della negativa personalità di L., pregiudicato e dedito a contatti con ambienti della criminalità organizzata.

10. Avverso le ordinanza emesse dal Tribunale di Genova rispettivamente il 5 aprile 2011 e il 2 maggio 201 L. ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, formulando le doglianze sostanzialmente identiche in relazione alle due distinte procedure.

Deduce violazione della legge processuale "in relazione al giusto processo per mancata riunione con la contemporanea procedura di riesame proposta dall’indagato" e violazione dell’art. 34 c.p.p. con riferimento all’omessa astensione del collegio giudicante. Osserva, in particolare, che il Tribunale di Genova, in composizione per due terzi identica, si è pronunziato su tre distinte procedure incidentali de liberiate aventi il medesimo oggetto: a) l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011 applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale e non di omicidio volontario secondo la contestazione formulata dal pubblico ministero; b) la richiesta di riesame avanzata dalla difesa dell’indagato avverso il suddetto provvedimento; c) la richiesta di riesame concernente il secondo provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso in relazione al delitto di omicidio volontario. Disattendendo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5^ n. 16586 del 2010) il Tribunale distrettuale non riuniva le due originarie procedure incidentali e giungeva ad esiti opposti, da un lato disponendo l’inefficacia della misura per omessa notifica al difensore, dall’altro accogliendo l’appello del pubblico ministero.

Tale modo di procedere aveva prodotto un contraddittorio squilibrato e una minorata possibilità di difesa per l’imputato. Nè il Tribunale, dopo avere deciso sull’inefficacia della misura, si era astenuto come avrebbe dovuto. A maggior ragione, poi, il Tribunale si sarebbe dovuto astenere nell’ambito dell’ultima procedura incidentale, fondata sugli elementi già in precedenza apprezzati.

Denunzia, poi, violazione dell’art. 310 c.p. da parte dell’ordinanza del Tribunale di Genova del 5 aprile 2011 in relazione alla parallela caducazione, a seguito del riesame, della misura e alla necessità di ritenere rinunziato l’appello del pubblico ministero per effetto della richiesta e della emissione di nuova ordinanza avente lo stesso oggetto. Evidenzia, a tale proposito, che il Tribunale di riesame aveva differito l’udienza per dare modo alla difesa di rinunziare alla sua eccezione. Nelle more della decisione dell’appello e del riesame, il pubblico ministero, però, aveva chiesto ed ottenuto, in data 7 aprile 2011, una nuova misura cautelare per concorso in omicidio, ponendo a base della richiesta, quale elemento di novità, le dichiarazioni spontanee di L., ovverosia lo stesso elemento prodotto in appello a sostegno della richiesta di riforma della precedente ordinanza. Tale nuova iniziativa doveva essere interpretata, dunque, come espressa rinunzia e mancanza di interesse all’appello precedentemente proposto.

Rileva, inoltre, che il Tribunale non ha osservato i principi in tema di preclusione processuale, recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931), poichè, riversando i medesimi elementi investigativi nell’ambito delle procedure incidentali parallelamente pendenti, il pubblico ministero ha omesso di specificare l’ipotesi investigativa effettivamente coltivata.

Con riferimento alla sola ordinanza del 5 aprile 2011 denuncia il superamento dei limiti di cognizione ad opera del giudice del giudice dell’appello e l’inammissibilità del gravame del pubblico ministero In relazione ad entrambe le ordinanze impugnate deduce, quindi, violazione ed erronea applicazione degli artt. 350 e 63 c.p.p., atteso che il Tribunale ha erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da L. all’atto della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dichiarazioni che non potevano in alcuno modo considerarsi "spontanee", avuto riguardo alla veste processuale di indagato rivestita dallo stesso e al contesto in cui esse vennero rilasciate, non preceduto dagli avvertimenti di rito in ordine ai diritti difesa e alla facoltà di non rispondere. Evidente, quindi, la frustrazione della ratio dell’art. 141 bis c.p.p., oltre che la violazione dei divieti di cui agli artt. 63, 64 e 65 c.p.p..

Lamenta, poi, inosservanza dell’art. 273 c.p.p., carenza e illogicità della motivazione per assenza del quadro di gravità indiziaria, considerato che, a prescindere dalle "dichiarazioni spontanee" rese da L., da ritenere inutilizzabili e, in ogni caso, sconfessate nell’interrogatorio dell’11 aprile 2011, gli altri elementi investigativi acquisiti sono inidonei ad integrare un quadro di gravità indiziaria.

Da ultimo deduce inosservanza dell’art. 274 c.p.p. e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in realtà non configurabili alla luce della personalità di L., soggetto di scarsa levatura culturale, inserito in un contesto sociale degradato, privo di qualsiasi legame con la vittima e di un valido movente per l’omicidio.

11. All’udienza camerale del 12 ottobre 2011 la Corte, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, disponeva la riunione del procedimento n. 18036/2001 al procedimento n. 21954/2011, trattandosi di procedimenti a carico dello stesso ricorrente, aventi ad oggetto gli stessi fatti.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Con riferimento alle prime quattro censure, si osserva quanto segue.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931) condivisa dal Collegio, hanno, con specifico riferimento ai temi del "giudicando" e del "giudicato" cautelare, approfondito sotto i seguenti tre profili, il tema della preclusione processuale, oggetto di precedenti plurimi interventi (Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655; Cass., Sez. Un. 14 luglio 2004, rv. 228666; Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 227358; Cass., Sez. Un. 18 maggio 1994, rv. 198543; Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Sez. Un. 22 marzo 2000, rv. 216004; Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239;

Cass., Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv. 209603; Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Sez. Un. 18 giugno 1993, rv. 194061; Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164;

Corte Cost, sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995).

La nozione di identità del fatto ricomprende necessariamente, in ambito cautelare, anche l’identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare.

Esiste una stretta correlazione tra le decisioni adottate nelle procedure incidentali de libertate e l’esigenza, espressamente sancita dalle disposizioni del codice di rito, di adeguare costantemente l’intervento cautelare all’eventuale evoluzione dei presupposti di fatto che consentono la restrizione della libertà personale.

Lo sviluppo del procedimentale incidentale in tema di libertà è espressione, da un lato, delle facoltà riconosciute alle parti e, dall’altro, dei doveri funzionali del giudice. L’interessato può sempre attivare la procedura, attraverso l’istituto della revoca ex art. 299 c.p.p., inteso come strumento volto a consentire non solo la valutazione ex ante delle condizioni di applicabilità delle misure, ma altresì quella ex posi della persistenza delle medesime condizioni, nell’ottica di garantire la costante corrispondenza dello status libertatis dell’indagato all’effettiva attualità dei presupposti edittali, probatori o cautelari che legittimano l’adozione dei provvedimenti limitativi della libertà personale. 11 pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de liberiate, intende utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può valutare se riversarli nel procedimento incidentale già instaurato ovvero se porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata tale scelta, non può coltivare l’altra iniziativa cautelare anche al fine di scongiurare il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto e sulla base dei medesimi elementi.

Il giudice adito, a sua volta, è sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall’interessato, indicative dell’insussistenza dei presupposti della misura.

Letto in tale prospettiva, espressione dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l’istituto della preclusione processuale, operante anche in ambito cautelare, rivela il suo genuino carattere biunivoco, riassumibile nel brocardo electa una via non datur recursus ad alteram, e può ritenersi coerentemente estensibile a qualsiasi ipotesi di impugnazione incidentale de liberiate, ivi comprese quelle introdotte dall’indagato (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame non si è verificata alcuna violazione dei principi in tema di preclusione processuale, attesa l’intervenuta perdita di efficacia della prima misura e l’assorbimento" nella procedura incidentale de liberiate – instaurata a seguito dell’emissione, il 7 aprile 2011, dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario – delle due pregresse procedure scaturite dalla proposizione dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011, con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a L. la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale, e dalla richiesta di riesame formulata dall’indagato in relazione al medesimo provvedimento. E’ in quest’ultima procedura, relativa alla contestazione del delitto previsto dall’art. 575 c.p., che il pubblico ministero riversava i nova, così indicando chiaramente l’iniziativa che voleva coltivare. Sotto tale profilo è, quindi, priva di concreta rilevanza anche la censura relativa all’asserito superamento, da parte del Tribunale costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dei limiti devoluti alla sua cognizione.

La mancata riunione delle prime due procedure incidentali non ha, poi, determinato alcuna lesione dei principi in tema di giusto processo, atteso che l’indagato, nell’ambito di ciascuna di esse, ha avuto piena conoscenza degli elementi raccolti a suo carico e ha esercitato in modo ampio ed effettivo il diritto di difesa, confutando le tesi dell’accusa e illustrando, nel contraddicono fra le parti, le sue tesi volte a dimostrare l’estraneità agli addebiti formulati nei suoi confronti. L’intervenuto "assorbimento" delle originarie due procedure de liberiate nella successiva, sorta a seguito della richiesta di riesame avanzata da L. avverso il provvedimento del 7 aprile 2011, applicativo della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio volontario, ha, da ultimo, costituito la sede in cui hanno trovato un naturale sbocco e occasione di sintesi le ulteriori prospettazioni difensive correlate all’integrazione del thema probandum e del relativo materiale investigativo.

2. Sulla base di quanto sin qui esposto e, in particolare, dell’intervenuto "assorbimento" delle due procedure, è priva di concreto rilievo la censura concernente l’asserito superamento dei limiti di cognizione da parte del Tribunale investito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di favoreggiamento personale, così come pure la doglianza riguardante l’omessa declaratoria di rinunzia e mancanza di interesse all’appello da parte del pubblico ministero.

3. Parimenti non fondata è anche la dedotta violazione dell’art. 34 c.p.p..

L’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità di esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a). Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l’esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, l’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non determina, comunque, la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., ma costituisce solo motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da fare tempestivamente valere con la procedura di rito ex artt. 37 e ss. c.p.p. (Sez. Un. 1 febbraio 2000, Scrudato; Sez. Un. 8 maggio 1996, D’Avino.

Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano, a loro volta, quali norme eccezionali sia perchè determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perchè consentono un’ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice e, quindi, sottratta d’ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Ne consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione dell’istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale con esclusione di ogni interpretazione estensiva.

Ai sensi dell’art. 37 c.p.p. il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un’autonoma, parallela legittimazione del difensore, il quale, pur potendo validamente proporre l’atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato (Sez. Un. 5.10.1994, ric. Battaglia;

Cass. 18.9.1997, ric. Prino; Cass. 13.7.1998, ric. Male; Cass. 16.2.2001, ric. Mendico, riv. 219017). Non può, quindi, essere sostituita la volontà dell’interessato relativamente ad un atto di rilevante importanza processuale, in quanto diretto a limitare la capacità del giudice, e ogni valutazione in proposito è riservata alla parte interessata. Poichè le norme che regolano la ricusazione hanno carattere eccezionale, in quanto, comportando la possibilità di mutamento del giudice precostituito, incidono sul principio di immutabilità del giudice naturale, l’ordinamento processuale prevede un termine di decadenza per far valere il diritto della parte alla terzietà del giudice.

Alla stregua di questi principi la censura difensiva è priva di pregio, in quanto le doglianze concernenti l’asserito mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità, peraltro non integranti un’ipotesi di nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p.p., non sono state tempestivamente dedotte nè sono state formulate nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

4. Non merita accoglimento neppure il motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione degli artt. 350 e 63 c.p.p. a seguito dell’erronea utilizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese da L..

Il provvedimento impugnato ha, in proposito, fatto corretta applicazione dei principi costantemente enunciati da questa Corte. A tal fine occorre in primo luogo evidenziare che, in base al tenore letterale dell’art. 350 c.p.p., comma 7, che parla di "ricezione" e non di "assunzione", le dichiarazioni spontanee sono quelle non sollecitate dall’inquirente, ma frutto dell’iniziativa della persona sottoposta ad indagine ed esulanti dallo schema domanda-risposta.

Proprio avuto riguardo alla loro intrinseca natura, le suddette dichiarazioni non devono essere precedute dagli avvisi di rito previsti dal codice nè devono essere oggetto di documentazione fonografico o audiovisiva ai sensi dell’art. 141 bis c.p.p. (Sez. 1^, 11 giugno 1998, Alfano).

Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari, ove documentate o, comunque, quando del loro contenuto venga fatta relazione dall’ufficiale di polizia giudiziaria che le ha raccolte (Sez. Un. 25 settembre 2008, n. 11250).

In base a queste considerazioni il provvedimento impugnato è esente da censure laddove ha utilizzato ai fini del compendio indiziario anche le dichiarazioni spontaneamente rese da L. all’atto della notifica del primo provvedimento restrittivo della libertà personale per il delitto di favoreggiamento personale.

5. Insussistente è pure la dedotta violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. per mancanza di un quadro di gravità indiziaria e per inosservanza dei canoni di valutazione probatoria.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso nell’omicidio volontario di A. G. dal contenuto dei tabulati telefonici delle utenze in uso a S., dai rilievi tecnici e balistici eseguiti nell’immediatezza del fatto, dagli accertamenti medico- legali, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dall’esito delle indagini svolte sulle celle agganciate dalle utenze cellulari in uso a S., sulle sim card, tra cui quella di L., inserite in uno dei due telefoni di S., sui transiti autostradali dell’auto di S., nonchè dalle risultanze della perquisizione effettuata sull’auto di S., dalle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente, utilizzabili, come già detto, a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari e, comunque, costituenti un elemento di conferma ad un compendio indiziario già univocamente indicativo del coinvolgimento di L. nella consumazione del grave fatto di sangue.

Dal complesso di questi elementi risultava che L., in cambio di un compenso in denaro, si era consapevolmente e volontariamente prestato ad accompagnare S. in Castelnuovo Magra per qui uccidere G., nei cui confronti S. nutriva motivi di forte astio a causa del legame affettivo instaurato con la sua ex moglie e con i figli. L., insieme con S., si era appostato all’alba del 30 dicembre 2010 fuori dell’abitazione della vittima e, non appena essa era uscita di casa, aveva esploso contro di lei numerosi colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata in ciò coadiuvato da S., anch’egli armato.

Il Tribunale ha, infine, evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dal ricorrente alla consumazione dell’omicidio di G..

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di L. in ordine al delitti di omicidio volontario a lui ascritto.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

6. Non fondato è anche l’ultimo motivo di ricorso.

11 Tribunale del riesame, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha correttamente desunto la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), dalla natura e qualità del delitto posto in essere, dalle sue modalità di consumazione, dall’intensità del dolo che ha sorretto la condotta criminosa, dalle motivazioni ad essa sottese (la corresponsione di una somma di denaro quale ricompensa per l’uccisione di un uomo non conosciuto dal ricorrente), dalla negativa personalità dell’indagato che si è prestato a togliere la vita ad un individuo sulla base di una mera aspettativa economica.

7.1n conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 novembre 2006 e depositato il 20 dicembre 2006, A.M.M. ha impugnato i provvedimenti e atti in epigrafe meglio specificati.

La ricorrente, funzionario amministrativo assunto quale segretario comunale e inquadrata nell’area C posizione economica C2 dal 20 marzo 1997, transitata nei ruoli del Ministero delle Comunicazioni, in posizione di comando dal 3 febbraio 2008 presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha partecipato al concorso riservato per titoli e esame colloquio, indetto con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2004, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 67 del 24 agosto 2004, a undici posti complessivi di dirigente di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri esperto in analisi di impatto della regolamentazione e in materia di redazione dei testi normativi (di cui tre posti destinati al personale di cui alla lettera c) dell’artt. 9 bis comma 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303).

Nella graduatoria concorsuale relativa appunto al predetto personale di cui alla lettera c) essa è collocata al 25 posto con punti 83,50, di cui punti 39,50 per i titoli e punti 44 per l’esame colloquio.

Sul rilievo che avrebbero dovuto esserle riconosciuti punti 50, o almeno punti 44, per i titoli, e quindi complessivi punti 94 o almeno complessivi punti 88, e quindi una diversa e migliore posizione in graduatoria (tale da scavalcare, nel primo caso, la controinteressata intimata L.D.M. che ha conseguito punti 93,70, nel secondo, il controinteressato S.L.R. che ha ottenuto punti 87,00, mentre la terza controinteressata O.C. la segue in graduatoria con punti 82,30: nota dell’estensore), la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

A) Violazione del bando di concorso, dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice nel verbale n. 1 del 10 gennaio 2005

B) Difetto di motivazione nei verbali, violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990e successive modifiche e integrazioni, omessa, errata o contraddittoria motivazione dei verbali e della scheda di valutazione

IL bando di gara, all’art. 5, consentiva alla commissione di valutare, oltre ai titoli ivi espressamente indicati, "…altri titoli pertinenti alla professionalità messa a concorso".

La commissione, senza specifica motivazione, ha ritenuto di includere il punteggio per gli "altri titoli" in gran parte in quello relativo ai titoli del gruppo "C" (che prevedeva un punteggio massimo sino a 20 punti) e solo per 0,50 punti in quello relativo ai titoli del gruppo "B" (che stabiliva un punteggio massimo sino a 15 punti), finendo per pregiudicare i candidati che in quei gruppi, e in specie nel gruppo "C", avevano conseguito per gli altri titoli ivi espressamente contemplati, il massimo punteggio, o, come nel caso della ricorrente, punteggio pressoché analogo (punti 19,20), laddove avrebbe potuto meglio ripartirlo negli altri due gruppi.

C) Difetto di motivazione nei verbali, in violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, omessa, errata o contraddittoria motivazione, violazione dei criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990

D) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, travisamento di circostanza di fatto e diritto, illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, generica, lacunosa, insufficiente, difettosa motivazione, disparità di trattamento

E) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del bando di concorso, dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, violazione dei criteri stabiliti dalla commissione con il verbale n. 1 del 10 gennaio 2005

La ricorrente deduce la mancata o insufficiente valutazione di una serie di titoli, e i particolare:

– l’omessa attribuzione di venti punti (in luogo dei quattro riconosciuti) per attività di servizio presso l’Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica, afferente all’analisi della regolamentazione contrattuale e legislativa e redazione di testi normativi (viceversa riconosciuti ad altri candidati dello stesso Dipartimento quale il dott. Luigi Capogna);

– l’omessa e o insufficiente valutazione di svariati incarichi nell’ambito di settori giuridici, di componente di tre gruppi di lavoro, di partecipazione a procedure di conciliazione, di predisposizione di circolare e di testi, di lavori originali, di appunti per il Ministro, il Capo Dipartimento o il Direttore generale, di partecipazione a master o corsi di specializzazione, formazione o aggiornamento, l’insufficiente valutazione delle pubblicazioni.

Costituitasi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 3 giugno 2011, ha dedotto:

a) l’irricevibilità per tardività del ricorso, posto che alla ricorrente con nota ricevuta il 28 giugno 2006 era stato comunicato il provvedimento di approvazione della graduatoria, laddove il ricorso risulta notificato soltanto il 20 novembre 2006;

b) l’infondatezza del ricorso perché la commissione esaminatrice, nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica che le compete, ha valutato tutti i titoli della ricorrente assegnando i relativi punteggi con giudizio che, in difetto di elementi di macroscopica irragionevolezza o illogicità, è insindacabile.

Con memoria difensiva depositata il 3 giugno 2011 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine judicii, l’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso per tardività della sua notificazione, come spiegata dall’Avvocatura generale dello Stato, ed imperniata sul rilievo che alla ricorrente sarebbe stata comunicata l’approvazione della graduatoria con nota del 22 giugno 2006 ricevuta dall’interessata il 28 giugno 2006.

Osserva il Collegio che il decreto segretariale di approvazione della graduatoria, all’art. 5, reca inequivoca clausola del seguente tenore testuale:

"La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’amministrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative".

Trattasi di indicazione riproduttiva delle previsioni di cui all’art. 6 comma 10 del bando di concorso di cui al decreto segretariale del 5 agosto 2004.

Orbene, il decreto segretariale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri supplemento speciale n. 1 del 20 settembre 2006, e della pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale concorsi n. 72 del 22 settembre 2006.

Ne consegue che il termine decadenziale d’impugnazione decorreva, nel caso di specie, non già dal 28 giugno 2006, secondo quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, sebbene dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 23 settembre 2006, assumendo scadenza al 21 novembre 2006.

Il ricorso è peraltro comunque tardivo perché notificato il 24 novembre 2006.

2.) Nondimeno il Tribunale ritiene di darsi egualmente carico di esaminare la fondatezza del ricorso, che deve essere esclusa per le ragioni di seguito precisate.

2.1) Il concorso, indetto con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2004, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 67 del 24 agosto 2004, è stato bandito per la copertura di undici posti complessivi di dirigente di seconda fascia esperto in analisi d’impatto della regolamentazione e in materia di redazione dei testi normativi, di cui cinque destinati al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 303 del 1999, tre al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera c), uno al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera d) e due al personale di cui all’art. 9 bis comma 6 lettera e).

La ricorrente ha partecipato al concorso nella categoria riservata ai dipendenti di cui alla lettera c).

Il concorso era articolato in una valutazione di titoli, alla quale erano ascrivibili complessivi punti cinquanta e in un esame colloquio, per il quale potevano essere assegnati altri cinquanta punti complessivi, e nel quale doveva essere conseguita la votazione minima di punti 35/50.

L’art. 5 del bando prevedeva tre categorie generali di titoli:

– di servizio presso amministrazioni dello Stato o organi costituzionali, comunitari o di enti pubblici anche economici, sino a un massimo di punti 15: attribuibili in ragione di punti 3 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in posizioni funzionali (settima,ottava, nona o equivalenti) richiedenti per l’accesso il titolo del diploma di laurea,, e di punti 3,5 per ciascun anno o frazione di esercizio di funzioni dirigenziali;

– professionali, sino a un massimo di punti 15: a loro volta articolati in attività e incarichi vari, e in lavori originali, per ciascuna delle quali era prevista l’attribuzione di un punteggio specifico;

– culturali, sino a un massimo di punti 20: quali diploma di laurea, abilitazioni all’esercizio professionale di avvocato e commercialista, vincitore di concorsi pubblici riservati a laureati o idoneità in concorsi dello stesso tipo, incarichi di docenza, corsi di specializzazione e master, scritti, etc., per ciascuno dei quali era pure prevista l’assegnazione di specifico punteggio.

L’art. 5 comma 1 seconda parte del bando stabiliva, poi, che, oltre ai titoli espressamente contemplati, la commissione avrebbe potuto, altresì, "…valutare altri titoli pertinenti alla professionalità messa a concorso".

Come si evince dal verbale n. 1 del 21 dicembre 2004, la commissione esaminatrice, relativamente alla predetta facoltà, ha stabilito "…di inserire l’eventuale valutazione di tali titoli alla fine del secondo e del terzo gruppo dei titoli previsti dal bando stesso".

2.1.1) Con il primo e secondo motivo di ricorso, rubricati sub lettere A) e B), la ricorrente si duole che la commissione abbia ritenuto di includere la valutazione degli "altri titoli" nell’ambito di quelli contemplati nel secondo e terzo gruppo, ossia dei titoli professionali e culturali, e non anche del primo gruppo, vale a dire dei titoli di servizio, col risultato di pregiudicare i candidati che, nelle predette categorie, avevano già conseguito punteggi pari al massimo o comunque elevati.

La censura è manifestamente destituita di fondamento, sotto un duplice profilo.

Il bando attribuiva, infatti, alla commissione esaminatrice amplissima discrezionalità in ordine alla valutazione di titoli ulteriori e diversi rispetto a quelli espressamente contemplati, e quindi anche nel loro riferimento all’una piuttosto che all’altra categoria.

Nell’avvalersi di tale discrezionalità, la commissione ha del tutto razionalmente ritenuto di considerare gli "altri titoli" nell’ambito delle categorie dei titoli professionali e culturali, poiché quella dei titoli di servizio era rapportata, in modo chiaro e inequivoco, all’attività di servizio intesa quale durata di prestazione del servizio di ruolo in determinate posizioni funzionali.

2.1.2) Non hanno maggior pregio le ulteriori censure di cui ai motivi rubricati nelle lettere C), D) ed E).

La scheda di valutazione approvata col verbale n. 17 del 1 marzo 2005 da conto puntuale di tutti i titoli valutati e dei punteggi assegnati.

E così, quanto alla rivendicata attività presso l’Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica essa contiene l’indicazione che si tratta di "attività di servizio", già valutata quindi nell’ambito dei titoli di servizio, in disparte ogni considerazione sull’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della sua effettiva attinenza e pertinenza all’ambito dell’impatto della regolamentazione e alla redazione di testi normativi (secondo quanto evidenziato dalla stessa ricorrente si tratta in effetti di attività inerente a contratti collettivi di lavoro e predisposizione dei relativi decreti di recepimento).

Quanto invece al master svolto presso la Scuola superiore di economia e finanze, esso, al contrario di quanto lamentato dalla ricorrente, è stato valutato con assegnazione di punteggio pari a 0.20.

In ordine poi a tutti gli altri incarichi enumerati dalla ricorrente, la scheda di valutazione riporta quelli ritenuti valutabili ed esplicita le ragioni della esclusione dalla valutazione di altri.

Sotto un profilo più generale, poi, il Tribunale non può esimersi dall’osservare che la ricorrente, nell’articolazione delle suddette censure, profila un intervento del giudice amministrativo teso alla diretta valutazione dei titoli, inammissibile nella sede della giurisdizione generale di legittimità.

3.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.

4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe n. 12001 del 2006 e condanna la ricorrente A.M.M. alla rifusione, in favore dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

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