Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11980

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Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza resa pubblica il 14.12.2007, ha dichiarato, compensando le relative spese processuali, l’inammissibilità dell’appello del comune di Roma avverso la decisione della locale commissione tributaria provinciale che, relativamente all’anno 2002, aveva accolto un ricorso della D. R. pubblicità s.n.c. contro alcuni avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta sulla pubblicità.

Il giudice d’appello ha invero condiviso, ritenendola assorbente di ogni diverso profilo, l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell’appellante, avendo nella specie il comune proposto l’impugnazione in persona del funzionario dirigente del servizio affissioni e pubblicità, anzichè del sindaco.

Per la cassazione della sentenza di secondo il comune di Roma ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, difettando la prova del perfezionamento della notifica eseguita, ai sensi della L. n. 53 del 1994, a mezzo del servizio postale. E’ in atti, invero, esclusivamente l’annotazione, in calce al ricorso stesso, di avvenuta attivazione del procedimento di notificazione ai sensi della legge citata, come da autorizzazione del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, con plico spedito dal difensore a mezzo del servizio postale in data 23.1.2009.

Ma non risulta prodotta, infine, la cartolina di ricevimento del medesimo.

In mancanza della costituzione dell’intimato essendo onerato il ricorrente della prova documentale all’uopo rilevante (v. sez. un. n. 627/2008), non resta alla Corte che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 194

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 2 ottobre 2007, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida sul presupposto che questi, in data 18 aprile 2007 (dopo essere stato scarcerato il 17 aprile 2007), in esecuzione del decreto pronunciato dal Tribunale di Milano il 23 maggio 1997, è stato sottoposto al vincolo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta istruttoria con provvedimento del 18 ottobre 2007, con successiva ordinanza del 18 ottobre 2007, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione ritenendo sussistere il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 15 dicembre 2010, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il Collegio ritiene di doversi discostare dalle valutazioni espresse in sede di ordinanza cautelare tenuto conto del diverso orientamento nelle more consolidatosi nella giurisprudenza della Sezione. Il provvedimento è immune dalle censure dedotte.

2.1. Ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, la patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Tale norma, più volte scrutinata dalla Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima tranne che per quanto concerne: a) la sua applicabilità in caso di foglio di via obbligatorio (C. cost. n. 427 del 2000); b) la sua applicabilità a persona già (ma non più) sottoposta a misura di prevenzione (C. cost. n. 251 del 2001); c) la sua applicabilità a persona già (ma non più) sottoposta a misura di sicurezza personale (C. cost. n. 354 del 1998); d) la sua applicabilità (C. cost. n. 239 del 2003) nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2.2. Ritiene il Collegio che la revoca della patente di guida abbia natura vincolata per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1423, mentre per le persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, ha carattere discrezionale, essendo possibile solo quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, sul piano lessicale, la disposizione di cui all’art. 120 c. strad., pur essendo contenuta in un unico comma, risulta distinta in due enunciati separati dalla locuzione congiuntiva "nonché", di modo che appare evidente che la verifica (e conseguente motivazione) dell’ulteriore presupposto del pericolo di "commissione di reati della stessa natura", si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi contemplata dalla norma, e cioè a quella relativa ai soggetti che siano stati condannati a una pena detentiva non inferiore ai tre anni; sul piano logico, inoltre, è di tutta evidenza che il pericolo di "commissione di reati della stessa natura", non può che riferirsi al solo caso dei soggetti condannati a pena detentiva non inferiore ai tre anni (in tal senso, oltre alla giurisprudenza della Sezione, anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 20 luglio 2006, n. 7637).

2.3. Imponendo il tenore letterale della norma al Prefetto di revocare la patente di guida a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (appunto il caso del ricorrente, a decorrere dal 18 aprile 2007) senza che residui alcun potere discrezionale, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trovando applicazione la previsione contenuta nell’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, così come introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, a termini del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

2.4. Con riferimento alla censura di carenza motivazionale e irragionevolezza, si ritiene che, non richiedendo l’esercizio del potere di revoca particolari apprezzamenti in quanto vincolato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, è legittima la revoca della patente di guida disposta unicamente in ragione del presupposto applicativo previsto dalla norma, espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento; non occorre, pertanto, una valutazione aggiornata di pericolosità speciale, in quanto tale valutazione, nella struttura della fattispecie normativa, non spetta all’autorità amministrativa ma è ricollegata dall’ordinamento al provvedimento del Giudice Penale che applichi la misura della sorveglianza speciale.

2.5. Sotto altro profilo, nemmeno può dirsi che la norma si ponga in contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, posto che non solo tra la guida personale dell’automezzo e l’esercizio del diritto al lavoro non vi è un rapporto di condizionamento assoluto, ma anche considerato che il diritto al lavoro può essere modellato dal legislatore discrezionalmente in modo da tenere conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti, quale, appunto, quella della prevenzione dei reati (cfr. C. Cost. n. 427 del 2000). Inoltre, si consideri il carattere del tutto temporaneo della interdizione dal momento che, allo scadere della misura di prevenzione (della durata di un anno), il ricorrente potrà (salvo ulteriori impedimenti giuridici) ben fare istanza per riottenere l’abilitazione alla guida.

2.6. Da ultimo, si osserva che, considerata la distanza ed i collegamenti tra il Comune di soggiorno obbligato (B.) e quello di autorizzata trasferta per lavoro (T.), l’utilizzo della macchina non era certo per il ricorrente una condizione imprescindibile, tenuto conto che il Tribunale di Milano (provvedimento n. 167/07 P.V.M.P.: cfr. in atti), nel dettare gli orari di allontanamento dal comune di soggiorno obbligato, faceva salvo l’ulteriore "tempo necessario agli spostamenti".

2.7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto essendo il provvedimento impugnato rispettoso del quadro normativo e fattuale.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Il Collegio, nella liquidazione delle spettanze professionali, deve doverosamente prendere atto del fatto che la difesa erariale si è costituita con memoria di mero stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 150,00, oltre IVA e CPA come per legge.

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

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Corte Costituzionale ordinanza n. 335 ORDINANZA 15 – 24 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel procedimento vertente tra «L’isola dei pesci s.a.s. di Liberti Carmine & c.» e l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Casoria, con ordinanza dell’8 ottobre 2009, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel corso di un procedimento di impugnazione di un avviso di accertamento IVA, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); che il collegio rimettente ha fatto presente che la societa’ ricorrente aveva osservato che nell’accertamento non risultavano indicate le fatture ritenute fittizie dall’Ufficio impositore e che, essendo stata tutta la documentazione fiscale, tecnica e amministrativa della societa’ sottoposta a sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, essa non era stata in grado di esibire neppure le fotocopie dei documenti occorrenti per l’esercizio del diritto di difesa; che la ricorrente aveva, pertanto, richiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento; che, secondo il giudice a quo, l’art. 39 del citato d.lgs. n. 546 del 1992 vieta, in generale, la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione, restandone compresso il diritto di difesa, per essere preclusi al giudice tributario gli strumenti processuali consentiti al giudice penale per la verifica dei fatti; che in forza di tale diversita’ si sarebbe verificata una disparita’ di trattamento processuale fra cittadini, dovendosi distinguere fra imputato e contribuente, dal momento che solo quest’ultimo sarebbe sostanzialmente privato del diritto ad accertamenti precisi ed univoci dei fatti portati a conoscenza del giudice tributario, a differenza di quanto accade all’imputato dinanzi ad un giudice fornito di poteri istruttori di accertamento dei fatti, cui si riconoscono precise facolta’ processuali di disporre la sospensione del giudizio; che, inoltre, risulterebbe compresso, in violazione dell’art. 24 Cost., il diritto del contribuente a non essere condannato per un fatto non accertato, non essendo i documenti che potrebbero scagionarlo, o che comunque sarebbero necessari ai fini del giudizio, nella disponibilita’ del giudice tributario, ma agli atti del processo penale; che sarebbe ragionevole obbligare la commissione tributaria davanti alla quale pende il ricorso a – o almeno consentirle di – sospendere il processo sino all’esito del giudizio penale anche al di la’ dei casi tassativamente previsti dalla legge, nella ipotesi in cui si verifichino situazioni processuali analoghe a quella di cui al giudizio a quo; che nel giudizio innanzi alla Corte e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, comunque, per l’infondatezza della questione; che, sotto il primo profilo, l’autorita’ intervenuta rileva che una eventuale pronuncia di illegittimita’ costituzionale della norma censurata non sarebbe idonea a rimuovere l’ostacolo alla sospensione del giudizio costituito dall’articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con conseguente difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo; che il collegio rimettente non avrebbe valutato la possibilita’ di esercitare i poteri istruttori previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, al fine di ottenere la prova dei fatti mancanti, con conseguente inammissibilita’ della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza; che, infine, la norma applicabile nella specie non sarebbe l’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma l’art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000. Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Napoli dubita della legittimita’ costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione; che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 Cost., per la irragionevole disparita’ di trattamento processuale che determinerebbe tra l’imputato ed il contribuente, per essere solo quest’ultimo sostanzialmente privato del diritto di poter disporre di accertamenti precisi ed univoci dei fatti portati a conoscenza del giudice tributario; nonche’ con l’articolo 24 Cost., per la compressione del diritto del contribuente a non essere condannato per un fatto non accertato, non essendo i documenti che potrebbero scagionarlo, o che comunque sarebbero necessari ai fini del giudizio, nella disponibilita’ del giudice tributario, ma agli atti del processo penale; che la questione proposta e’ manifestamente inammissibile per genericita’ del petitum, non risultando esplicitato in modo inequivocabile ne’ nel dispositivo, ne’ nella parte motivazionale, quale sia il risultato cui tende il collegio rimettente; che, infatti, mentre in un passaggio dell’ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilita’ del giudice penale che proceda per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, rilevandosi che la eliminazione della stessa dall’ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale (sull’inammissibilita’ della questione per genericita’ del petitum v., ex plurimis, ordinanze n. 91 del 2010; nn. 269, 243, 187 e 155 del 2009); che ulteriore ragione di manifesta inammissibilita’ va ravvisata nella aberratio ictus all’evidenza rilevabile, posto che la norma da censurare va individuata non gia’ in quella denunciata – la cui espunzione dall’ordinamento non farebbe venir meno il divieto ritenuto in contrasto con la Costituzione – ma nell’articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giungo 1999, n. 205), il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione; che, inoltre, non e’ configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata della questione sollevata, attesa la molteplicita’ delle soluzioni adottabili per porre un rimedio al divieto di sospensione (sentenze n. 58 del 2010; n. 266 del 2009); che, infine, altro profilo di manifesta inammissibilita’ della questione e’ riscontrabile nel non avere il giudice a quo motivato sulla rilevanza della stessa, alla stregua della previsione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facolta’ di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 39 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3
e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

Il Presidente: Amirante,

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 16 settembre 2011, n.18992 CASA FAMILIARE

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Motivi della decisione

Preliminarmente iva dichiarata l’inammissibilità del controricorso del N., per non essere stato depositato l’avviso di ricevimento inerente alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

A sostegno del ricorso la I. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 6 L. 898/70 e successive modificazioni ed integrazioni’.

La ricorrente censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio spetta al coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha pregio.

In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e dell’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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