Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-03-2011, n. 12024 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.2.2010 nei confronti di P.D..

Il Tribunale del riesame ha osservato che il P. è indagato per il reato di associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata, finalizzata, tra l’altro, alla commissione di delitti di natura fiscale e di riciclaggio, nonchè del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

In ordine al fumus commissi delicti viene richiamata la motivazione dell’ordinanza che ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare personale.

Si precisa, poi, che il sequestro, per quanto riguarda i delitti di cui ai capi 1) e 13) (associazione per delinquere e riciclaggio) poggia sul combinato disposto di cui all’art. 321 c.p.p., alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11 trattandosi di delitti aggravati ai sensi dell’art. 4 della stessa legge.

In sintesi, si osserva che il reato di associazione per delinquere ascritto al P. deve qualificarsi reato transnazionale, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3 aggravato ai sensi dell’art. 4, con la conseguente applicabilità della confisca obbligatoria e di quella per equivalente previste dall’art. 11 della medesima legge nei casi in cui non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Nella specie il sequestro finalizzato alla confisca è stato ritenuto giustificato in considerazione dei più che ingenti profitti monetari generati dalla commissione dei reati fine dell’associazione e pervenuti nella disponibilità del sodalizio stesso, nonchè in applicazione del principio solidaristico.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la inapplicabilità della confisca per equivalente ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 11.

Si osserva, in sintesi, che la confisca prevista dalla disposizione citata è applicabile solo per i reati aventi carattere transnazionale secondo la definizione di cui all’art. 3 della medesima legge, mentre nel caso in esame all’imputato è stata contestata solo l’aggravante di cui all’art. 4 della legge, che non è richiamata dall’art. 11, sicchè nel caso in esame non è consentita la confisca per equivalente ed il conseguente sequestro.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l’inesistenza dell’aggravante della transnazionalità di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 e carenza di motivazione sul punto.

Si deduce che il P. si è limitato ad accendere e gestire un conto corrente all’estero; che l’ordinanza impugnata è carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali tale attività integri un’ipotesi di reato transnazionale ovvero si inserisca nella attività di un’organizzazione criminosa a carattere transnazionale.

Si deduce in particolare che i reati di frode fiscale relativi alla vicenda Fastweb sono stati commessi in Italia, con la conseguenza che l’ordinanza è totalmente carente di motivazione in ordine all’esistenza della citata aggravante.

Con il terzo mezzo di annullamento si deduce la inapplicabilità del principio solidaristico alla confisca per equivalente L. n. 146 del 2006, ex art. 11 e vizi di motivazione sul punto.

Si osserva che la confisca per equivalente può essere disposta solo allorchè non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Si aggiunge inoltre che il principio solidaristico può trovare applicazione solo quando in ragione dei rapporti personali o economici esistenti tra i concorrenti o della natura concreta della fattispecie non sia possibile individuare immediatamente o non sia individuabile la quota di prezzo o profitto imputabile a ciascun concorrente.

Si denuncia quindi carenza di motivazione su tali punti.

Il ricorso non è fondato.

Le censure dedotte dal ricorrenti; in punto di diritto non sono fondate.

La L. 16 marzo 2006, n. 146, all’art. 3 contiene la definizione di reato transnazionale.

L’art. 4 della medesima legge prevede una specifica aggravante per il reato transnazionale descritto dall’art. 3, comma 1, lett. c), sicchè è evidente che la contestazione nel capo di imputazione dell’aggravante di cui all’art. 4 deve essere riferita alla fattispecie di reato transnazionale prevista dal citato art. 3, comma 1, lett. c), che si intende oggetto della imputazione.

Peraltro, in ordine alla posizione del P. all’indagato è stata contestata sia la partecipazione ad un’associazione per delinquere operante in più Stati, sia il carattere transnazionale dei reati commessi, aggravati ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 4.

Sicchè correttamente è stata ritenuta applicabile nei confronti del ricorrente la confisca per equivalente ai sensi della citata L. n. 146 del 2006, art. 11.

La censura di cui al secondo motivo di ricorso è, invece, generica e di natura fattuale.

Premesso che i provvedimenti in materia di misure reali possono essere impugnati mediante ricorso per cassazione solo per questioni di legittimità, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., va rilevato che in ordine al fumus commissi delicti l’ordinanza contiene il rinvio al provvedimento che ha applicato la misura cautelare personale allo stesso indagato.

Nè la contestazione sul punto può essere formulata sulla base di deduzioni fattuali.

Per completezza di esame va rilevato in punto di diritto che ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3, comma 1, lett. c), costituisce reato transnazionale anche il reato commesso in un solo Stato, in cui sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; gruppo criminale che, nel caso in esame, è costituito dalla associazione per delinquere transnazionale di cui al capo 1) dell’imputazione, associazione che aveva tra i reati fine anche quelli di frode fiscale.

E’, infine, infondato l’ultimo motivo di gravame.

La impugnata ordinanza risulta adeguatamente motivata in ordine alla mancata individuazione dei beni che costituiscono direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Va, poi, osservato in punto di diritto che il sequestro per equivalente può essere, in ogni caso, disposto per un valore corrispondente all’intero ammontare del prodotto, profitto o prezzo del reato nei confronti di ciascun concorrente (sez. un. 27.3.2008 n. 26654, Fisia Italimpianti Spa e altri, RV 239926; sez. 6^, 6.3.2009 n. 18536, P.M. in proc. Passantino, RV 243190; sez. 5^, 3.2.2010 n. 10810, Perrottelli, RV 246364), anche se poi la confisca complessivamente disposta non può eccedere l’ammontare del profitto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14360 Agevolazioni tributarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello della Banca Nazionale del Lavoro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’agevolazione richiesta sulla imposta ipotecaria e stabilita dal D.P.R. n. 601 del 1973, era venuta meno con l’abrogazione della norma alla data di emissione del decreto ingiuntivo e che il precedente art. 15 non era applicabile non essendo l’operazione di finanziamento a medio termine Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo la Banca; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo deducendo violazione degli artt. 15 e 16 citati la contribuente deduce che agevolazione spetta in base alla data del contratto, anteriore alla abrogazione dell’art. 16 e non a quella del decreto ingiuntivo, inoltre l’agevolazione prevista dall’art. 16 si applica ai finanziamenti di qualunque durata.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l’agevolazione ex art. 15, comma 1, citato trova applicazione anche per le ipoteche che trovano la fonte in un atto giudiziario relativo ad un finanziamento a medio lungo termine di cui alla citata norma, come conferma Cass. 15840/08 "L’agevolazione tributaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l’ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva; tale ipoteca, infatti, non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall’agevolazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. citato), ma trova in esso soltanto la fonte. "Nello stesso senso 4958/2002.

L’abrogazione dell’art. 16, n. 4, credito alla cooperazione, che fonda la decisione della sentenza impugnata, ha effetto, secondo la previsione della L. n. 146 del 1998, art. 7, solo per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dall’entrata in vigore della legge medesima, mentre il contratto in questione fu stipulato nel 1990. Va anche rilevato che l’agevolazione di cui all’art. 16 si applica per espressa previsione della norma di finanziamenti di qualunque durata.

Consegue che la sentenza impugnata che ha falsamente applicato la norma abrogatrice della agevolazione va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, quelle dei giudizi di merito vanno compensate attese le incertezze della giurisprudenza di merito sulla questione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro mille per onorario oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16798 U. S. L. indennità

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motivo.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla dottoressa P.A.M., medico convenzionato con il SSN, nei confronti della Asl di Milano per ottenere la sua condanna al pagamento di Euro 60.936,93 oltre accessori nella misura del 12% a titolo di compenso aggiuntivo dovuto, per il periodo da gennaio 1995 a gennaio 2002, in virtù dell’Accordo Quadro 15 marzo 2002 della Regione Lombardia; in subordine la minor somma di Euro 18.348,84 per la medesima indennità, sempre in forza dell’accordo predetto, per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. Affermava la Corte territoriale che nell’Accordo Quadro su cui si fondava la pretesa era sì previsto il diritto dei sanitari convenzionati al compenso aggiuntivo, ma era stato altresì precisato che ci si riservava un approfondimento, per coloro, tra cui era da includere la P. (sentenza Tribunale di Milano del 21 ottobre 2000), cui fosse stato negato il diritto stesso con sentenza passata in giudicato. In tal modo, osservava la Corte territoriale, i soggetti già destinatari di un giudicato di rigetto, dovevano essere esclusi dalla erogazione, perchè il loro trattamento era stato rimesso ad un futuro ed eventuale regolamento negoziale. Quanto alla domanda subordinata, non esaminata dalla sentenza di primo grado, aveva per oggetto il diritto fatto valere sulla base della normativa antecedente all’Accordo Quadro, per il periodo successivo al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 21 ottobre 2000, ossia il periodo da gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, ma secondo la Corte, la pretesa era preclusa dal suddetto giudicato che copriva anche il periodo successivo, giacchè, restando immutati i fatti, la domanda si fondava pur sempre su questioni costituenti il presupposto logico e indefettibile di quella decisione definitiva.

Avverso detta sentenza la P. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la ASL con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 2909 cod. civ. si sostiene l’insussistenza del giudicato preclusivo all’accoglimento della domanda, perchè la sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre 2000 concerneva il cumulo tra le quote di carovita e l’indennità integrativa speciale, e quindi un emolumento diverso dal compenso aggiuntivo, introdotto dal D.P.R. n. 500 del 1996 in luogo delle quote di carovita.

Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà di motivazione, perchè in una parte della sentenza si rileverebbe che il titolo fatto valere era lo stesso di cui al giudicato, mentre in altra parte si affermerebbe che il titolo era diverso.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla domanda subordinata di riconoscimento dell’indennità per il periodo 1.1.2000/31.12.2001 ossia per il periodo successivo a quello coperto da giudicato, lamentando che la Corte territoriale abbia affermato che la domanda veniva fondata sul D.P.R. del 1996 e quindi sullo stesso titolo di cui al giudicato, mentre sostiene la ricorrente che la attuale pretesa si fonda sull’Accordo Quadro, e quindi giudicato non potrebbe avere efficacia preclusiva, essendo diversi sia i titoli, sia i periodi. Il ricorso non merita accoglimento.

1. Con la sentenza del 21 ottobre 2000 il Tribunale di Milano rigettò la domanda della attuale ricorrente volta ad ottenere in misura integrale il compenso aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 500 del 1996, art. 31 alla stregua del principio della impossibilità di cumulo totale tra il medesimo compenso aggiuntivo e l’indennità integrativa speciale percepita sulla pensione.

Il Tribunale infatti, secondo il testo riportato nel presente ricorso, ritenne che il divieto del cumulo integrale, già previsto per le quote di carovita di cui alla precedente convenzione, valesse anche per il compenso aggiuntivo che il D.P.R. n. 500 del 1996 aveva sostituito alle quote di carovita. Detta statuizione è pacificamente passata in giudicato.

Nel 2003 la dottoressa P. propose il presente giudizio per richiedere nuovamente il pagamento integrale del compenso aggiuntivo, ma non più sulla base del D.P.R. n. 500 del 1996, ma sulla base del c.d. Accordo Quadro intervenuto il 15 marzo 2002 tra la regione Lombardia e le organizzazioni sindacali dei medici convenzionati. Con detto accordo la Regione si obbligava a liquidare ai medici convenzionati, attraverso le ASL, i crediti maturati per la mancata corresponsione, in tutto o in parte, della voce stipendiale "compenso aggiuntivo" relativamente al periodo gennaio 1995/gennaio 2002. Con il presente giudizio la ricorrente pone quindi a base della pretesa non più il D.P.R. n. 500 del 1996, ma l’Accordo Quadro, sostenendo che, essendo cambiato il titolo, il giudicato già formatosi non opererebbe. Più precisamente nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano passata in giudicato, il compenso aggiuntivo integrale era stato chiesto fino al 2000, con il presente giudizio viene ora chiesto, sulla base dell’Accordo Quadro, dal gennaio 1995 al 31 dicembre 2001, data di fine della convenzione.

2. La tesi prospettata con i primi due motivi, da trattare congiuntamente stante la connessione, non è fondata.

Il primo luogo il giudicato copre sicuramente tutto il periodo fino alla data di emanazione della sentenza del Tribunale di Milano, giacchè quella statuizione ha escluso il relativo diritto e detta esclusione non può più essere messa in discussione, essendo irrilevante che sia mutato il titolo su cui si fonda la pretesa, pena, diversamente opinando, la possibilità di caducazione di tutti i giudicati ove fosse consentito di azionare nuovamente la "medesima" pretesa (nella specie il compenso aggiuntivo in misura integrale dal 1995 al 2000) sulla base di un titolo diverso, e ciò sulla base del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 8650 del 12/04/2010) che " Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dì essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo." Nello stesso senso si è pronunciata la sentenza n. 25862 del 21/12/2010 con cui si è affermato che Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo; l’autorità del giudicato non è di ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e "posteriori" eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni "anteriori" ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo.

3. Patimenti infondato è il terzo motivo.

E’ vero infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che la preclusione da giudicato aveva termine nel 2000 non potendo questo spiegare effetti per il futuro, ossia oltre la data della sentenza, di talchè la pretesa per il periodo successivo poteva ben essere fatta valere con il presente giudizio, azionando il diritto all’integrale compenso aggiuntivo dal gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2001, data di fine del rapporto convenzionale, sulla base di un fatto intervenuto successivamente al giudicato, ossia sulla base dell’Accordo Quadro.

Tuttavia la domanda è infondata anche per questo residuo periodo, perchè lo esclude lo stesso titolo su cui essa si fonda. E’ infatti pacifico che l’Accordo Quadro del 2002, nel riconoscere il compenso aggiuntivo in via retroattiva, ossia dal gennaio 1995 al gennaio 2002, prevedeva espressamente.

Per le posizioni dei sanitari cui l’autorità giudiziaria ha negato, con sentenza passata in giudicato, il diritto oggetto del presente accordo, ci si riserva un approfondimento".

L’Accordo Quadro escludeva dunque dal beneficio (salvo ulteriori intese, che non risultano essere intervenute) tutti coloro che avevano avuto un giudicato di rigetto della pretesa fatta valere al compenso aggiuntivo, e il giudicato ivi contemplato non poteva che riferirsi al periodo precedente all’accordo stesso, e, stante l’assenza di determinazioni temporali, quale che fosse il periodo considerato dal giudicato medesimo. Nè si può sostenere che secondo detta clausola sarebbe salvo il periodo non coperto da giudicato, nella specie appunto quello di cui alla domanda subordinata concernente il lasso di tempo da 1.1.2000 al 31.12.2001, perchè, se così interpretata, la clausola medesima sarebbe stata inutile e non avrebbe avuto alcun significato, essendo ovvia l’assenza di impedimenti per il periodo non coperto dalla sentenza passata in giudicato. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in millecinquecento/00 Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 13-05-2011, n. 18901 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 20 aprile 2010, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso il provvedimento del GIP di Lamezia Terme, emesso in data 4 gennaio 2010, reiettivo della richiesta di revoca del sequestro preventivo di un’area lunga 44 m e larga 1,80 m, ricadente nel foglio di mappa 26, particella n 460, del Comune di (OMISSIS), emesso nei confronti di B.G., comproprietario del sito, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (demolizione di un piccolo manufatto pericolante e livellamento del terreno). L’indagato ha presentato ricorso ex art. 325 c.p.p. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, con conseguente revoca del sequestro, per violazione di legge. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità sul presupposto che il B., il quale non ha mai proposto riesame avverso il genetico provvedimento di sequestro preventivo del GIP, abbia dedotto esclusivamente l’insussistenza originaria dei presupposti legittimanti la misura cautelare, "senza addurre alcuna circostanza sopravvenuta rispetto alla fase di imposizione del vincolo, ovvero preesistente, ma emersa successivamente a tale momento, idonea ad obliterare la persistenza del fumus commissi delicti o delle esigenze preventive". Il giudice ha ritenuto che l’omessa proposizione dell’istanza del riesame abbia quindi dato luogo alla formazione di un giudicato cautelare, in evidente violazione di legge. Infatti l’istituto della revoca del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 3 consentirebbe di dedurre motivi non proposti antecedentemente, di modo che la revoca può essere disposta sia quando i presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale siano venuti meno in epoca successiva all’adozione della misura stessa e sia quando i detti presupposti mancassero fin dall’origine.

Il giudicato cautelare, quindi, a differenza del giudicato ordinario, copre il dedotto (anche per implicito) ma non il deducibile, come del resto le stesse Sezioni Unite hanno affermato (sent. n. 14535, del 10 aprile 2007).

Nel caso di specie, i motivi dedotti con l’istanza di revoca, e con il conseguente atto di appello, non sono mai stati oggetto di valutazione da parte di alcun giudice, per cui il giudicato cautelare non sussiste. Mentre i giudici hanno affermato, in contrasto con il dettato delle sezioni Unite (n. 74 del 31 maggio 2000) che "con i motivi di appello il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza sopravvenuta rispetto alla fase di imposizione del vincolo – ovvero preesistente ma emersa successivamente a tale momento".

In particolare la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la richiesta di revoca della misura può essere fondata non soltanto sulla base di elementi sopravvenuti, ma anche su una situazione (sostanziale e processuale) prima non considerata (del resto, in tal senso univoca è la portata dell’art. 299 c.p.p., comma 1 e dell’art. 321 c.p.p., comma 3 in cui l’inciso "anche per fatto sopravvenuto" implica pure fatti già esistenti non valutati o pretermessi dal giudice). Inoltre è stato affermato che il giudicato cautelare, formatosi sulle singole questioni trattate nella fase di impugnazione, non costituisce un limite a che il giudice rivaluti i medesimi fatti e pervenga ad una diversa decisione "sulla base di nuove ragioni in precedenza non prospettate".

In data 22 gennaio 2011 il difensore dell’indagato ha presentato memoria difensiva con la quale, insistendo nel ricorso, ha posto in evidenza che la richiesta di revoca era stata fondata su fatti nuovi (l’esistenza di un’autorizzazione del Comune che aveva valutato positivamente l’istanza della ricorrente, controllando anche il rispetto del vincolo paesaggistico).
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è fondato.

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (Così, Sez, U, n. 29952 del 9/7/2004, C. fall in proc Romagnoli, Rv. 228117), perchè il ed. giudicato cautelare non si estende a tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. 4, n. 32929 del 12/8/2009, Mariani, Rv. 244976).

Questo Collegio ritiene di aderire a tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, in quanto non può essere rinvenuto un principio generale di acquiescenza quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, al di fuori dei casi espressamente previsti.

Inoltre l’art. 321 c.p.p., comma 3 prevede l’immediata revoca del sequestro, a richiesta del P.M. o dell’interessato, "quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1".

L’interpretazione del tenore letterale di tale disposto chiarisce che il legislatore ha inteso consentire che il provvedimento di revoca possa essere giustificato non solo in base alla valutazione degli elementi di fatto sopravvenuti, e tale interpretazione risulta confermata dall’utilizzo dell’espressione "risultino mancanti" (ossia, ab origine), anzichè "risultino venute meno" (ossia, successivamente all’adozione del provvedimento cautelare). Contrasta pertanto con tale principio l’ordinanza impugnata, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente proposto avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tale impugnazione nel merito.

Di conseguenza il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.