T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-05-2011, n. 447 Procedimento

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la difesa erariale ha depositato presso la Segreteria della Sezione in data 25.2.2011, prot. 341, nota con cui ha riferito che con la citata L. 14/09 il Legislatore ha convertito con modificazioni il d.l. 207/08, aggiungendo all’art. 36 il comma 1 bis;

con detta disposizione in particolare è stato introdotto un emendamento con cui si è sancita la validità dell’abilitazione all’insegnamento conseguita da coloro che erano stati ammessi – come l’attuale deducente – con riserva ai corsi speciali abilitanti, indetti con d.m. 85/2005;

che, in effetti, la ricorrente aveva, da un lato, maturato il requisito del servizio di 360 gg., nel termine del 22 dicembre 2005; e, dall’altro, aveva superato l’esame di Stato;

che, perciò, è cessata fra le parti la materia del contendere.

che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-10-2011, n. 21618 licenziamento

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Svolgimento del processo

P.M. e R.V., con separati ricorsi poi riuniti esponevano al Tribunale del Lavoro di Genova di essere stati illegittimamente licenziati dalle Ferrovie dello Stata (oggi R.F.I.) come accertato con sentenza passata in giudicato con declaratoria dell’obbligo di reintegra.

A seguito della pronuncia avevano esercitato l’opzione per le 15 mensilità in sostituzione della reintegra, ma non essendo stata soddisfatta l’obbligazione vicaria chiedeva il pagamento di quanto maturato fino alla data dell’effettivo soddisfo dell’obbligazione.

La Società si costituiva resistendo alla domanda risarcitoria per la parte maturata successivamente all’esercizio dell’opzione.

Eccepiva che con l’opzione di cui in discorso cessa l’obbligo della reintegra, con conseguente estinzione dell’obbligo risarcitorio.

Il Tribunale rigettava le domande con sentenza che veniva riformata in secondo grado, con pronuncia non definitiva relativa all’an debeatur.

In particolare, la Corte d’Appello di Genova, in adesione al dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, osservava che con l’esercizio dell’opzione l’obbligazione della reintegrazione è sostituita dall’obbligazione di pagare l’indennità, la quale, ponendosi sullo stesso piano della prima, trae fondamento dalla permanenza dell’obbligo giuridico contrattuale, la cui risoluzione è stata posta nel nulla.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato società di trasposrti e Servizi per Azioni, con due motivi.

Resistono i lavoratori con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) e dell’art. 1286 cod civ., comma 2 ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 12 preleggi, comma 2, della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) e dell’art. 1286 cod. civ., comma 2 ( art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente, dopo aver contestato la ricostruzione di Corte Cost.

81/92, che identifica l’istituto dell’opzione ex art. 18 Stat. Lav. come un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, e dopo avere rimarcato che l’obbligazione c.d. facoltativa è sconosciuta al codice, che disciplina solo quella alternativa con applicabilità del disposto di cui all’art. 1286, comma 2, per cui la scelta determina la concentrazione dell’obbligazione con contestuale estinzione delle alternative non prescelte, osserva che tale conclusione sarebbe supportata anche dalla disciplina specifica dell’opzione, che ne prevede un termine decadenziale di esercizio, talchè l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici imporrebbe che non sussistessero dubbi sulla ulteriore permanenza del rapporto di lavoro.

Pertanto o in via di applicazione diretta dell’art. 1286 cod. civ., comma 2, o in via analogica ex art. 12 preleggi, comma 2, andrebbe cassata l’affermazione della Corte ligure sulla cessazione del rapporto di lavoro solo al pagamento dell’opzione, con conseguente maturazione, medio tempore, del credito risarcitorio.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come modificati dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 e degli artt. 1218 1223 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Argomenta al riguardo che sarebbero state violate le regole sul risarcimento del danno in quanto non può esserci risarcimento se il lavoratore non ha scongiurato il danno, offrendo la sua prestazione o comunque mantenendo la sua disponibilità ad offrirla. E siccome, dopo l’esercizio dell’opzione, la prestazione lavorativa diviene inesigibile sarebbe "inconcepibile che sia dovuto un risarcimento la cui causa sta nel rifiuto di accettazione (con la reintegra) di una prestazione divenuta inesigibile per fatto del lavoratore", così come invece sostenuto dalla Corte d’appello.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento.

La L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 come modif. dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, stabilisce che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui al comma precedente, al prestatore di lavoro illegittimamente licenziato è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 5, cit., fino all’effettivo pagamento dell’indennià il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003 n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342).

Il sistema dell’art. 18 cit. – come ancora puntualizzato da questa Corte (v. Cass. 16 novembre 2009 n. 24199) – si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama "di effettività dei rimedi" e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell’art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell’indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nel l’adempiere l’obbligo indenitario. Ciò posto, va precisato, in considerazione delle deduzioni della società ricorrente – che non è dubbio che la scelta dell’indennità sostitutiva da parte del lavoratore sia irrevocabile è che il rapporto di lavoro non possa perciò essere ricostituito. Tuttavia l’ammontare del risarcimento del danno da ritardo dev’essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. Nè sembra necessario stabilire se trattisi di obbligazione con facoltà alternativa, schema che la dottrina dubita poter ricorrere quando la scelta spetti al creditore e che la Corte costituzionale evocò con l’ord. n. 291 del 1996 in specifica questione qui estranea, potendosi piuttosto ravvisare una dichiarazione di volontà negoziale del lavoratore, i cui effetti limitatamente all’ammontare dell’indennità sono sottoposti al termine dell’effettivo ricevimento di essa.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-11-2011, n. 23951 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con separati ricorsi D.F.C., C.R. e D. C.A. hanno impugnato per cassazione, sulla base di due motivi illustrati con memoria e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto in data 3 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di equa riparazione, da loro proposta L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Lazio con ricorso dell’1 dicembre 2000 e definito con sentenza del 7 aprile 2008, avendo considerato infondato e temerario tale giudizio e ritenuto accertata la piena consapevolezza da parte dei ricorrenti della infondatezza della loro domanda, in un contesto di incompatibilità con una reale situazione di ansia connessa all’incertezza e all’attesa dell’esito del processo. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti all’impugnazione del medesimo provvedimento. Con due motivi e memoria, da esaminarsi congiuntamente essendo attinenti alla medesima questione, ciascuno dei ricorrenti censura il decreto impugnato, per avere la Corte di merito rigettato la domanda sul presupposto che la pretesa fatta valere nel giudizio davanti al Tar Lazio fosse manifestamente priva di fondamento e che essi avessero piena consapevolezza di tale infondatezza.

Il ricorso è fondato. Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269; 2010/9938). La Corte di appello di Milano, nel rigettare il ricorso "tenuto conto della valutazione di palese infondatezza della domanda già evidenziata dal Tar nella sentenza che ha rigettato le domande dei ricorrenti, giudicate alla stregua di petizioni di principio", non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si deve, in primo luogo, ritenere che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che i ricorrenti, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbiano promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088;

2006/7139).

Rilevato che il giudizio presupposto davanti al Tar Lazio è stato promosso con ricorso dell’1 dicembre 2000 ed è stato definito con sentenza del 7 aprile 2008, la durata complessiva di tale giudizio va stabilita in sette anni e quattro mesi, con conseguente superamento nella misura di quattro anni e quattro mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione.

Il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009. Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata. Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere a ciascuno dei ricorrenti, in relazione ad una durata non ragionevole di quattro anni e quattro mesi, l’indennizzo di Euro 3.600,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 3.600,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.029,00 di cui Euro 534,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1111 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,

– il titolo di reato in questione è da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 – C61/11,

– quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p.,

– la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,

– il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 10. 5. 2011, nn. 7 e 8 ha ritenuto inoltre di estendere la pronuncia della Corte di Giustizia anche al caso avente ad oggetto provvedimenti emessi prima del 24. 12. 2010,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto,

– spese compensate, stante l’estrema novità ed imprevedibilità per l’amministrazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia e dall’Adunanza plenaria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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