T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 952 Indennità di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente è transitata nei ruoli del ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 16 agosto 2005 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2010 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7889

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione degli avvisi di accertamento ICI in relazione ad un terreno di comproprietà della contribuente, in ragione della natura edificabile dello stesso riconosciuta dallo strumento urbanistico generale.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 20% la base imponibile determinata dal Comune ed escludendo le sanzioni irrogate, confermando nel resto l’accertamento. Proponevano appello in via principale il contribuente e in via incidentale il Comune: con la sentenza in epigrafe, veniva rigettato l’appello principale del contribuente e accolto parzialmente l’appello incidentale del Comune, riducendo le sanzioni al minimo edittale.

Avverso tale sentenza gli eredi del contribuente propongono ricorso per cassazione con sei motivi. Il Comune non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’accertamento per il fatto che nella specie la valutazione dei terreni fosse stata fatta dal "responsabile dell’ufficio tecnico comunale". Il motivo non è fondato. In primo luogo, non si tratta di omessa pronuncia ma di rigetto (implicito) di tale eccezione fin dal primo grado: si legge nella sentenza impugnata che era stato dedotto dal Comune, in prime cure, "che il funzionario aveva i poteri di emettere l’atto in forza della Delib. Giunta Comunale 12 febbraio 1997, n. 45", senza che alcuna controdeduzione da parte ricorrente emerga nè dalla sentenza, nè dal ricorso in esame, che sotto il profilo dell’autosufficienza si palesa decisamente carente, non essendo in esso riportata alcuna specifica censura (e specifica avrebbe dovuto essere) della sentenza di primo grado che sia stata articolata nell’atto d’appello sul punto.

Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in ordine all’omessa pronuncia circa la richiesta disapplicazione delle sanzioni.

Le censure sono infondate. Anche in questo caso non si tratta di omessa pronuncia, ma di rigetto implicito nella disposta riduzione delle sanzioni al minimo edittale, come pronunciato nella sentenza impugnata. Nè corrisponde al vero che tale riduzione non sia sorretta da idonea motivazione, in quanto il giudice del merito non manca di giustificare la propria decisione ricollegandone l’opportunità al fatto che la materia in discussione sia stata "in passato oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito", rilevando anche il valore retroattivo della norma di interpretazione autentica circa il valore attribuibile alle aree edificabile.

Con il quarto motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta congruità della motivazione dell’avviso di accertamento. Il motivo, che si traduce sostanzialmente più in una critica all’atto impositivo (inammissibile in sede di legittimità), che alla sentenza di merito, è infondato, in quanto il giudice d’appello specifica di ritenere congrua la valutazione data dal Comune, tenuto conto degli insediamenti industriali e rapportando i valori all’epoca degli accertamenti, ragioni per le quali non si ritiene di poter confermare la riduzione apportata dai primi giudici, i quali, quindi, avevano anch’essi ritenuta sufficiente e conforme alle norme regolatrici la motivazione dell’atto impositivo concentrando il decisum solo sul quantum della valutazione. Peraltro, anche da quanto riportato nel ricorso circa il contenuto motivazionale dell’atto impositivo emerge che lo stesso era congruamente motivato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. nn. 21571 del 2004; 22841 del 2010).

Peraltro i ricorrenti non adducono di aver presentato prove sulla inidoneità dei criteri indicati dall’ente impositore ai fini della determinazione del valore accertato e dimostrano di conoscere anche i contenuti della perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale.

Con il quinto e sesto motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta edificabilità dell’area e quindi la soggezione all’imposta secondo il corrispondente valore. Le censure non sono infondate. La sentenza applica l’orientamento espresso da questa Corte in ordine alla sufficienza del mero strumento urbanistico generale ai fini della valutabilità dell’area come area edificabile senza che occorrano piani attuativi (Cass. S.U. n. 25506 del 2006): peraltro, questa stessa Corte, con specifico riferimento ai piani ASI ha stabilito che in tema di ICI, per determinare la natura di terreni compresi in un piano ASI decaduto, occorre far riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel preesistente programma di fabbricazione, a prescindere dall’esistenza o dalla validità degli strumenti urbanistici attuativi, poichè, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nello strumento generale adottato dal Comune (piano regolatore o, come nella specie, programma di fabbricazione, ad esso equivalente), indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, in quanto nel sistema dell’ICI la nozione di area fabbricabile è ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (Cass. n. 13135 del 2010). E, come già detto, non è sfuggito al giudicante il valore retroattivo della norma interpretativa. Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Il consolidamento dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 30-11-2011, n. 44431

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Svolgimento del processo

T.F., il 9 gennaio del 2001, è stato tratto in arresto per avere in Roma, in occasione dei festeggiamenti effettuati per la Commemorazione dell’anniversario della nascita dell’Associazione Sportiva Lazio, usato violenza alle Forze di Polizia che erano intervenute per porre fine ad una vera e propria guerriglia urbana.

Per tale fatto il Questore di Roma, a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6, aveva imposto al T., per la durata di anni cinque, di presentarsi più volte negli uffici di Polizia in occasione delle partite che la squadra della Lazio avrebbe disputato.

Il provvedimento questorile è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 13 gennaio del 2011.

Ricorre per cassazione l’interessato per mezzo del proprio difensore deducendo;

1) l’inefficacia del provvedimento per essere stato emesso dopo il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato: assume che il provvedimento era stato notificato all’interessato il 9 gennaio del 2011 alle ore 14,15 che il pubblico ministero aveva chiesto la convalida il 10 gennaio del 2011 e che il giudice aveva provveduto solo in data 13 gennaio del 2011 ossia quando erano trascorse le 48 ore a sua disposizione;

2) la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 per l’insussistenza dei presupposti per adottare la misura privativa della libertà personale, in quanto i fatti contestati non erano avvenuti "in occasione o a causa di una manifestazione sportiva" come prescritto dalla norma;

3) omessa motivazione sulla durata della misura;

4) omessa motivazione sulle modalità applicative.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, e successive modifiche, le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell’ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all’interessato. Non è prevista, infatti, un’autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato o l’inefficacia del provvedimento del giudice per la mancata convalida nel termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero. L’inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta o se il giudice nelle successive 48 ossia non provvede nelle 96 ore dalla notifica all’interessato. Secondo l’opinione prevalente presso questa Sezione trattasi di un termine complessivo di 96 ore decorrenti dalla notifica all’interessato e non di due termini ciascuno di 48 ore,l’ultimo dei quali a pena di inefficacia. (Cass. n. 20654 del 2003, RV. 227141; n. 21834 del 2004 RIV. 228211; n. 3515 e 5326 e del 2007) Siffatto interpretazione diventa inevitabile a seguito dell’orientamento espresso da questa sezione a partire dal 2008, in base al quale, per parificare la posizione dell’interessato a quella del pubblico ministero,deve essere concesso alla parte privata un termine a difesa non inferiore 48 ore, pari cioè a quello attribuito al pubblico ministero per avanzare la sua richiesta (cfr per tutte Cass nn. 2471 e 27727 del 2008). Orbene poichè il pubblico ministero deve avanzare la sua richiesta entro 48 ore dalla notifica all’interessato,ma non è obbligato a presentarla proprio allo scadere del termine a lui assegnato, nell’ipotesi in cui avanzi la sua richiesta subito dopo la notifica all’interessato, il giudice, dovendo assegnare alla parte un termine per le sue difese pari a 48 ore, si troverebbe nell’impossibilità di convalidare il provvedimento entro le 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero.

E’ pertanto chiaro che solo il mancato rispetto del termine di 96 ore previsto dall’art. 13 Cost. determina l’inefficacia del provvedimento.

Fondato è invece il secondo motivo perchè il fatto non è intervenuto durante manifestazioni sportive o in occasione di esse,bensì in occasione dei festeggiamenti per il 111^ anniversario della fondazione della squadra sportiva "Lazio".

Invero, la L. 19 ottobre 2001, art. 2 bis, modificando il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, a suo volta modificativo della L. n. 401 del 1989, ha introdotto una norma d’interpretazione autentica a proposito della nozione di manifestazione sportiva. Tale norma dispone che "per manifestazioni sportive ai sensi degli artt. 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano". Tale norma è stata dettata al fine di evitare che venga sottoposto alla misura di prevenzione prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 anche colui il quale, sia pure per motivi di carattere parasportivo, si renda responsabile di episodi di violenza nei luoghi ove si svolgono tali manifestazioni parasportive. Invero il fine tutelato dalla norma è quella della sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive e non quello della sicurezza in occasione di una qualsivoglia manifestazione collegata all’attività sportiva.

Il festeggiamento in questione non può considerarsi manifestazione sportiva nel senso voluto dalla norma d’interpretazione autentica.

Gli altri motivi si devono ritenere assorbiti.

Il provvedimento di convalida dell’obbligo di presentazione alla Polizia imposto a T. va quindi annullato senza rinvio per carenza dei presupposti per la sua adozione.

P.Q.M.

La Corte letto l’art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44888 Indulto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza depositata il 3 novembre 2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta nell’interesse di M.G. avverso l’ordinanza del 21 giugno 2011 con la quale, da parte dello stesso tribunale, era stata rigettata la sua richiesta di applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 alla pena inflitta con sentenza n. 1127 del 2005, per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7.

Ha osservato il giudice dell’esecuzione che nel caso in esame andava affermata la ricorrenza della ipotesi ostativa di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) della invocata legge, posto che lo specifico disposto normativo induceva a considerare escluse dal beneficio, accanto alle ipotesi di delitti consumati, anche quelle dei delitti solo tentati.

Rilevava altresì il tribunale che la sentenza richiamata dalla difesa istante, Cass., sez. 1, n. 8316/2009, ha riguardato reati compresi nella L. n. 241 del 2006, art. 1, lett. a) e b) dispositiva dell’indulto, il cui tenore semantico è diverso da quello di cui alla lett. d), circostanza questa giustificata dalla necessità per il legislatore di mantenere una più severa disciplina per i reati aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il M., chiedendone l’annullamento per violazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, lett. d).

A sostegno dell’impugnazione la difesa ricorrente denuncia l’illegittimità della parificazione operata dai giudicanti territoriali delle ipotesi delittuose tentate con quelle consumate, giacchè non prevista dalla legge ed in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha fatto leva, ai fini della interpretazione delle norme richiamate, sulla autonomia del delitto tentato.

3. Il ricorso non può trovare ingresso.

Non condivide il Collegio la doglianza relativa alla inesatta interpretazione data dalla corte di merito alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d) in base alla quale il Giudice del merito si è indotto a negare l’applicazione dell’indulto sul rilievo che detta norma, facendo riferimento ai reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, comprende, a differenza della elencazione di cui alla lett. a) che viceversa indica le ipotesi delittuose escluse dal beneficio singolarmente, tutti i reati, consumati o tentati purchè aggravati nei termini anzidetti.

Diversa, come già anticipato, è infatti l’indicazione normativa della lett. a) della norma citata, la quale non contempla le ipotesi tentate ma solo e soltanto quelle consumate, non assimilabili alle prime dappoichè ipotesi del tutto autonome rispetto ad esse secondo costante e reiterata lezione ermeneutica di questa corte di legittimità.

Atteso poi il richiamo difensivo a precedente indirizzo di questa Corte, giova precisare che Cass. sez. 1, 10.12.2009, n. 8316 ha avuto modo di sostenere principi di diritto diversi da quelli accreditati dal ricorrente attraverso una lettura di quella pronuncia per così dire estensiva, e precisamente:

A. l’indiscutibile autonomia del reato tentato non impone che il richiamo della norma alla fattispecie di un individuato delitto comprenda anche la ipotesi del correlato delitto tentato, dovendosi far capo alla norma di richiamo per rinvenire gli elementi al fine di considerarlo espressamente compreso ovvero escluso;

B. le previsioni di esclusione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) ovvero di cui alla successiva lett. b) operano sempre una selezione specifica e chiusa, vuoi richiamando l’articolo e la rubrica (lett. a) vuoi rinviando ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 semprechè aggravati ai sensi dell’art. 80 o a quelli di cui all’art. 74, nè tra i primi nè tra i secondi essendo all’evidenza comprensibili i delitti "tentati";

C. la chiave di lettura corretta secondo legge e, quel che rileva, secundum costitutionem, non può che portare a negare ingresso a qualsiasi interpretazione estensiva del chiaro dettato di esclusione, ancor più ove esso sia sorretto da una valutazione di disvalore sociale correlato al trattamento sanzionatorio previsto dalle norme richiamate, sicchè è solo con riguardo a quei delitti puniti con quel trattamento che è stata intesa la scelta di escludere l’applicazione del provvedimento di clemenza.

Puntualmente applicando, pertanto, l’appena riportata lezione interpretativa di questa Corte, va in conclusione pienamente condivisa la tesi del giudice a quo secondo cui il principio di diritto con essa affermato è riferito alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. a) e b), e non già alle ipotesi di cui alle lett. c), d) ed e) successive.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso in esame deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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