Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30194

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pescara, ha confermato la sentenza in data 6 maggio 2008 del locale Giudice di pace appellata da C.O., che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di diffamazione, commesso fino al (OMISSIS), per avere, quale segretario generale provinciale del SIULP, inviato ai diretti superiori della p.o. due lettere di identico tenore – in cui, fra l’altro, si affermava che M.C., dirigente della sottosezione della Polizia stradale di Pescara nord, aveva una personalità poco equilibrata; e per avere in seguito affisso alla bacheca dei comunicati sindacali della sottosezione un comunicato per i colleghi in cui si ribadiva in sostanza una tale convinzione.

Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge avendo erroneamente ritenuto il giudice d’appello che l’invio da parte sua di quelle lettere potesse aver finalità di diffusione, in quanto erano indirizzate ai singoli destinatari, a causa delle loro funzioni gerarchicamente sovra-ordinate, al fine di stimolare i loro poteri di intervento con riguardo a comportamenti del M. lesivi della dignità personale dei subalterni, senza che ne fosse prevista una diffusione orizzontale al di fuori degli uffici destinatari.

Contesta poi che l’espressione usata nel comunicato sindacale appeso in bacheca avesse contenuto offensivo, perchè tale non sarebbe ritenuta dall’opinione comune. Osserva il Collegio che le censure prospettate dal ricorrente non sono fondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr ASN 200106920, Rv. 218277; ASN 198400485, Rv. 162160; ASN 198306447, Rv. 159881), la comunicazione con più persone si realizza anche se consiste in comunicazioni distinte fra loro, come nel caso di un plurimo invio di lettere, e concretizza quella diffusione dell’espressione lesiva della reputazione che integra il reato, non occorrendo certo un’ulteriore diffusione del contenuto da parte dei primi destinatari. Travalica poi l’esercizio del diritto di critica e della facoltà di segnalazione del rappresentante sindacale ai superiori gerarchici – legittimo se fosse limitato all’evidenziazione di concreti comportamenti del responsabile di una minore articolazione dell’organizzazione della Polizia stradale considerati inadeguati – l’attribuzione alla persona di una condizione di squilibrio psichico, che la rappresenta genericamente in termini negativi.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30769 Rimborso dell’imposta

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Svolgimento del processo

1. L’Agenzia Ippica di Falconara di Massimo D’Alterio & C. s.a.s.

(già Agenzia Ippica di Falconara di Ugo e Massimo D’Alterio & C. s.n.c.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stato ad essa negato il diritto al rimborso dell’imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli versata per il periodo dal 16/7/1998 al 18/2/1999.

Il giudice a quo ha affermato la legittimità, sotto il profilo della denunciata violazione del principio della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (emanato in attuazione della delega prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 78,), ed ha individuato nei concessionari dell’esercizio delle scommesse i soggetti passivi del tributo.

2. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria, al quale a sua volta resiste con controricorso la società contribuente.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.1. Con l’unico motivo formulato, la società ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento art. 23 Cost., L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 82 e D.P.R. n. 169 del 1998, artt. 14, 15 e 16; per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c.".

Chiede a questa Corte di affermare "che il D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui ha indicato le agenzie ippiche quali soggetti passivi della imposta unica ex L. n. 1379 del 1951 (artt. 14, 15 e 16), è illegittimo per violazione della riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77 e 82, e che, per l’effetto, va disapplicato con il conseguente diritto della agenzia ippica al rimborso della imposta unica versata in base al D.P.R. n. 169 del 1998". 2.2. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 9672 del 2009, dopo una dettagliata ricostruzione della normativa di settore succedutasi nel tempo, hanno svolto le seguenti considerazioni, che il Collegio pienamente condivide e fa proprie.

Oggetto (o presupposto) dell’imposta in esame – la quale ha assunto nel corso degli anni varie denominazioni – è sempre stata l’attività consistente nell’organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro: conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività.

Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio "di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro", "qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo" del predetto ente. La riserva in questione è stata "abrogata" dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati, "l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni". L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de qui bus.

In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998 non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all’attività in questione, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, in proposito, che "il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare" (sent. n. 350 del 2007): non solo, ma nella medesima sentenza ora citata, la Corte costituzionale evidenzia che l’imposta sugli spettacoli "contemplava già i gestori come soggetti passivi". Sicchè, quando nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti, intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente.

Erra pertanto la società ricorrente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con il detto D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all’art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni di detto regolamento, soggetto di imposta.

3. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalle Amministrazioni intimate resta assorbito.

4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la citata pronuncia delle Sezioni unite è successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-02-2012, n. 1868 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- B.L. e gli altri 33 ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Lazio con ricorso del gennaio 1995, definito in appello dal Consiglio di Stato con sentenza del gennaio 2007.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 21.9.2009, pronunciato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni sei per due gradi, ha liquidato in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 5 anni e 10 mesi, la somma di Euro 5.800,00, oltre interessi legali dal decreto e le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto le parti attrici hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto ragionevole la durata di sei anni anzichè cinque come imposto dagli standards europei.

2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha omesso di attribuire gli interessi legali sulla somma liquidata dalla domanda.

2.3.- Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e senza tenere conto che si trattava di due ricorsi riuniti.

3. – Il primo motivo è fondato perchè la Corte di merito si è immotivatamente discostata dai criteri CEDU nella determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto.

Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore di ciascun ricorrente nella misura di Euro 6.250,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 12 anni, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI C. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres v. Italie, Ric. 43674/02).

Restano assorbite le restanti censure. Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 6.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.801,00 per diritti e Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.
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Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-11-2011, n. 5907 Aggiudicazione dei lavori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in punto di fatto, che:

a)all’esito della procedura in gara in oggetto il consorzio stabile ricorrente, in data 21.12.2010, risultava aggiudicatario in via provvisoria;

b) nella fase del controllo del possesso dei requisiti di ammissione alla gara la stazione appaltante accertava che a carico del consorzio stabile ricorrente venivano riscontrate due posizioni debitorie nei confronti dell’erario (cfr. certificato Agenzia dell’Entrate di Firenze del 3.1.2011), di cui una pari a 5.377,61 Euro (proveniente dal modello U60 per l’anno di imposta 2006, notificato il 10.8.2010 con cartella esattoriale) ed un’altra pari a 81,46 Euro (proveniente dai ruoli del Registro per l’anno di imposta 2005, notificato il 29.10.2010 con cartella esattoriale);

c) con nota prot. n. 15337 del 14.4.2011 il Dirigente dell’Ufficio Gare della Provincia di Potenza, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 comunicava al consorzio stabile ricorrente l’avvio del procedimento, finalizzato alla revoca della predetta aggiudicazione provvisoria;

d) il consorzio stabile ricorrente in data 20.4.2011 estingueva le due predette posizioni debitorie nei confronti dell’erario;

e) con determinazione n. 1253 del 6.5.2011 (comunicata al consorzio con nota prot. n. 19104 dell’11.5.2011) il Dirigente dell’Ufficio Gare della Provincia di Potenza disponeva l’esclusione dalla gara del consorzio stabile ricorrente per la carenza del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici e, conseguentemente, revocava l’atto di aggiudicazione provvisoria in quanto "la regolarità fiscale di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), D.Lg.vo n. 163/2006 deve essere un elemento costante nella condotta del concorrente in una gara pubblica e pertanto lo stesso deve essere in regola sin dalla presentazione della domanda e per tutto lo svolgimento della gara";

f)con sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dal Consorzio avverso detto ultimo provvedimento;

g)il Primo Giudice ha rimarcato che mentre per la posizione debitoria di euro 81,46 Euro (proveniente dai ruoli del Registro per l’anno d" imposta 2005, notificato il 29.10.2010 con cartella esattoriale) non sussiste il presupposto o dell’accertamento definitivo di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, detto presupposto risulta, invece, integrato con riferimento alla posizione debitoria di euro 5.377,61 Euro (proveniente dal modello U60 per l’anno di imposta 2006, notificato il 10.8.2010 con cartella esattoriale);

h) il Tribunale ha, infatti, osservato che detta cartella esattoriale di 5.377,61 Euro "risulta notificata in data 10.8.2010 al consorzio stabile ricorrente presso la sua sede di Firenze Via Ricasoli n. 29, in quanto la relativa cartolina di ritorno risulta barrata nella casella "Destinatario" e sottoscritta dal Sig. Franco (presumibilmente un dipendente del consorzio stabile ricorrente)", con la conseguenza che, a far tempo dalla predetta data del 15.11.2010, la suddetta violazione tributaria doveva ritenersi definitivamente accertata per intervenuta inoppugnabilità, con conseguente perdita, da parte del Consorzio, del requisito di ordine generale ex art. 38, comma 1, lett. g), D.Lg.s. 12 aprile 2006, n. 163/2006;

Reputato che l’appello proposto dal Consorzio avverso detta statuizione merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) la notifica alle persone giuridiche risulta disciplinata dall’art. 145 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che le notificazioni a detti soggetti deve essere eseguita presso la sede del soggetto mediante consegna di una copia dell’atto al rappresentante legale, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, alla persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile mentre la notificazione può essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente solo qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale;

b)la notifica della cartella esattoriale non risulta nella specie validamente effettuata ai sensi dell’art. 145 del codice di procedura civile, in quanto la firma apposta sulla cartolina di ritorno da un non meglio specificato "Franco" non consente in alcun modo di individuare l’identità e la qualità del soggetto, con conseguente impossibilità per il consorzio di fornire la prova in merito al difetto di legittimazione a ricevere dello stesso (Cassazione civile, sez. trib., 12 novembre 2010, n. 22993);

c)per le stesse ragioni l’impossibilità di pervenire all’identificazione della persona fisica che ha ritirato l’atto consente di escludere la conformità della notifica anche al paradigma di cui all’art. 139 del codice di rito civile in forza del condivisibile orientamento pretorio secondo cui sussiste "incertezza assoluta sulla persona del destinatario" in caso di indicazione del solo prenome del consegnatario laddove, come nella specie, detta lacuna non possa essere integrata con altri riferimenti, ricavabili dall’esame complessivo dell’atto, idonei ad identificare in modo certo il soggetto ricevente (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1999, n. 1126);

d)la nullità della notifica della cartella tributaria porta ai corollari dell’insussistenza di un accertamento tributario definitivo a carico del consorzio ricorrente nel corso della procedura di gara in esame e della conseguente insussistenza della causa di esclusione che ha condotto alla revoca dell’aggiudicazione;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento e, che per l’effetto, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in prime cure;

Reputato altresì che, ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso originario e annulla la determinazione n. 1253 del 6.5.2011 impugnata in primo grado.

Condanna la Provincia di Potenza al pagamento, in favore dell’appellante,delle spese del doppio grado che liquida nella misura di euro 6.000//00 (seimila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.