Corte Costituzionale, Sentenza n. 191 del 2012, Sull’illegittimità dell’istituzione dell’elenco regionale ‘Made in Lazio’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 25-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale
Made in Lazio – Prodotto in Lazio), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 ottobre 2011,
depositato in cancelleria il 26 ottobre 2011 ed iscritto al n. 127
del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renato Marini per la Regione
Lazio.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 19 ottobre 2011 e depositato il 26
ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Lazio 5
agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio –
Prodotto in Lazio), prevedente la realizzazione di un apposito
elenco, disponibile sul sito istituzionale della Regione, articolato
in tre sezioni destinate a distinguere – sotto le voci "Made in Lazio
– tutto Lazio", "Realizzato nel Lazio" e "Materie prime del Lazio" ?
rispettivamente i prodotti lavorati nel territorio regionale con
materie prime regionali, quelli lavorati nel Lazio con materie prime
derivanti da altri territori, e le materie prime appartenenti al
Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.
Ad avviso del ricorrente, detta legge, pur non istituendo
formalmente un marchio di qualita’ regionale, sarebbe, comunque,
volta a tutelare e promuovere la produzione regionale laziale,
pubblicizzando elementi puramente geografici relativi ad alcune o a
tutte le fasi di produzione, in modo da indurre il convincimento
della esistenza di un protocollo di produzione e di lavorazione di
alcuni prodotti tipici della Regione Lazio, che presentino
caratteristiche e qualita’ superiori, cosi’ determinando una
interferenza nella circolazione dei prodotti fra le regioni, con
l’agevolare la commercializzazione di quelli locali.
Dal che l’ipotizzata violazione dell’articolo 117, primo comma,
della Costituzione, per il profilo dell’inosservanza dei vincoli
comunitari di cui agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e dell’articolo 120, primo
comma, della Costituzione, per invasione della competenza legislativa
statale esclusiva in materia di libera circolazione delle merci.
2.- Si e’ costituita in giudizio la Regione Lazio, concludendo
per l’infondatezza del ricorso. All’uopo ha sostenuto che la legge
impugnata avrebbe «carattere del tutto neutro», non recando traccia
di alcuna previsione istitutiva di marchio, ed ha sottolineato,
ribadendolo anche in memoria, come essa sia finalizzata
«esclusivamente alla tutela del consumatore, al quale viene offerto,
attraverso l’istituzione dell’elenco di cui trattasi, uno strumento
di adeguata e trasparente informazione».

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, come in
narrativa detto, della legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale
Made in Lazio – Prodotto in Lazio), per contrasto con i precetti di
cui agli articoli 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), ed all’articolo 120, primo comma, della Costituzione.
2.- La legge impugnata, allo scopo (dichiarato sub articolo 1) di
«assicurare ai consumatori una adeguata e trasparente informazione
sui prodotti del territorio regionale», detta norme per la
realizzazione di un "elenco", tenuto dalla struttura competente in
materia di marketing del Made in Lazio, suddiviso (sub art. 2) in tre
sezioni, rispettivamente, denominate:
a) "Made in Lazio – tutto Lazio", per i prodotti le cui fasi di
lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si
utilizzano materie prime della Regione stessa;
b) "Realizzato nel Lazio", per i prodotti le cui fasi di
lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si
utilizzano materie prime di importazione o provenienti da altre
Regioni;
c) "Materie prime del Lazio", per le materie prime originarie del
Lazio che sono commercializzate per la realizzazione di altri
prodotti.
E reca (nei successivi articoli da 3 a 8) connesse disposizioni
per l’inserimento dei prodotti in elenco, organizzazione degli uffici
a cio’ preposti e copertura finanziaria.
3.- Ad avviso del ricorrente, la previsione analitica delle
riferite sezioni «prefigura tre diverse forme di marchiatura basate,
sostanzialmente, su una implicita – ma non provata – valutazione di
miglior qualita’ del prodotto, insita nella (sola) circostanza
dell’origine territoriale»; la cui menzione «potrebbe, dunque,
indurre i consumatori ad acquistare i prodotti laziali, piuttosto che
prodotti simili provenienti da altri territori», cosi’ creando
ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita dalle
disposizioni del TFUE (articoli 34 a 36).
Dal che, appunto, la prospettata violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., in relazione alla richiamata normativa europea, e
dell’art. 120, primo comma, Cost., che preclude alle regioni
l’adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
circolazione delle cose tra i rispettivi territori.
4.- La Regione ha sostenuto, in contrario, che il proprio
intervento normativo – attraverso la prevista istituzione di uno
strumento con finalita’ esclusivamente informative, e non attributive
di alcun connotato di superiore qualita’, in relazione ai prodotti
del territorio laziale – si collochi su un piano meramente attuativo
dei principi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che
annovera fra i diritti fondamentali del consumatore quello, appunto,
ad una adeguata informazione sul prodotto.
Ma deve escludersi, in premessa, che questo argomento giovi alla
resistente, la quale – ove fosse, in tesi, esatta una tale
prospettazione – avrebbe, comunque, ecceduto dalle proprie
competenze, legiferando in materia – quella dell’ordinamento civile,
cui e’ riconducibile la disciplina del codice del consumo – riservata
alla competenza esclusiva dello Stato.
5.- In riferimento al precetto dell’art. 117, primo comma, Cost.
(sui vincoli, all’esercizio della potesta’ legislativa di Stato e
Regioni, derivanti dall’ordinamento comunitario) la questione e’,
comunque, fondata, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di
violazione dell’articolo 120, primo comma, Cost.
Le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel
caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell’art.
117 Cost. – vietano, infatti, agli Stati membri di porre in essere
restrizioni quantitative, all’importazione ed alla esportazione, "e
qualsiasi misura di effetto equivalente".
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (che conforma
quelle disposizioni in termini di diritto vivente, ed alla quale
occorre far riferimento ai fini della loro incidenza come norme
interposte nello scrutinio di costituzionalita’), la "misura di
effetto equivalente" (alle vietate restrizioni quantitative) e’
costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con "ogni
normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare,
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi
intracomunitari" (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa
C-6/2002, Commissione delle Comunita’ europee contro Repubblica
Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle
Comunita’ europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio
1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).
Orbene la legge della Regione Lazio in questa sede censurata,
mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale,
garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o
"in potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle
merci che, anche al legislatore regionale, e’ inibito di perseguire
per vincolo dell’ordinamento comunitario.
E cio’, di per se’, ne comporta la declaratoria di illegittimita’
costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale
Made in Lazio – Prodotto in Lazio).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7122

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 17 Marzo 2010 il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ebbe a confermare la misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari in sede nei confronti del Sig. S. in relazione al reato di associazione per delinquere e a plurime violazioni tributarie.

Con istanza successiva all’esecuzione della misura suddetta (avvenuta il 26 Febbraio 2010), il Sig. S. ebbe a richiedere la revoca o sostituzione della misura; la richiesta è stata respinta dal Giudice delle indagini preliminari con l’ordinanza emessa in data 9 Marzo 2010. Avverso tale decisione è stato proposto appello che il Tribunale di Roma ha respinto con l’ordinanza in data 31 Maggio 2010 oggetto del presente procedimento. Afferma il Tribunale che l’atto di appello si fonda su elementi sopravvenuti alla decisione del Giudice delle indagini preliminari e che avrebbero dovuto essere a lui sottoposti, non potendo essere fatti valere per la prima volta davanti al Tribunale in sede di appello.

Avverso tale decisione ricorre il Sig. S. con atto sottoscritto dai Difensori. Premesso che in data 17 Maggio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha concesso al Sig. S. la modifica della misura applicando la custodia presso il domicilio, il ricorso censura la decisione del Tribunale emessa il successivo 19 Maggio 2010.

Con primo motivo si lamenta vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, per essere del tutto carente la motivazione del provvedimento, l giudici di appello avrebbero non solo operato un irrituale rinvio alla decisione assunta in sede di riesame (ordinanza 17 Marzo 2010), atto non presente nel fascicolo dell’appello, ma omettono del tutto di motivare su alcuni profili di appello diversi e ulteriori rispetto ai temi introdotti con il riesame (il riferimento è ai motivi 8 e 9 dell’atto di appello), sull’atto di dimissioni del Sig. S. dalla carica di amministratore della società, sulle correzioni che l’atto di appello apportava ad alcuni errori di fatto in cui era incorsa l’ordinanza di riesame, sulla rilevanza del tempo trascorso dai fatti una volta venuta meno l’ipotesi di riciclaggio erroneamente attribuita al ricorrente.

Con secondo motivo si lamenta vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, per avere il Tribunale totalmente omesso di valutare gli elementi nuovi prodotti dalla Difesa in apertura di udienza. La volontaria esclusione di tali elementi dal novero degli atti esaminabili contrasta con la giurisprudenza che ne ammette la produzione, ponendo il solo limite che essi non esorbitino dall’oggetto dei motivi di impugnazione e che su di essi venga consentito il contraddittorio tra tutte le parti.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente lamenta infondatamente l’esistenza di un vizio motivazionale che discenderebbe dal richiamo ad altro e precedente provvedimento assunto dal Tribunale e non presente negli atti del presente procedimento.

Si tratta, infatti, di precedente decisione che il Tribunale di Roma ha assunto, sempre quale giudice del riesame, in data 17 marzo 2010 avverso la misura cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari nel mese di febbraio 2010, che costituisce il presupposto dell’istanza di revoca o sostituzione oggetto della decisione qui impugnata. L’ordinanza 17 marzo 2010 del Tribunale di Roma, dunque, concerne l’unica misura cautelare applicata al ricorrente e fu oggetto di successivo ricorso per cassazione da parte del Sig. S., con la conseguenza che si è in presenza di provvedimento notificato allo stesso S. e fatto oggetto di specifico controllo. Va così escluso che il rinvio a quel provvedimento operato dalla motivazione dell’ordinanza qui impugnata abbia introdotto un elemento ignorato dall’indagato e abbia in qualche misura violato il suo diritto al pieno contraddittorio e all’effettiva difesa.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che non si ravvisa il vizio di carenza di motivazione che il ricorrente prospetta per avere il Tribunale omesso di dare risposta all’esistenza di elementi che farebbero venire meno le esigenze cautelari poste a fondamento della misura. In particolare, il ricorrente richiama i motivi 8 e 9 dell’atto di appello e lamenta che non siano stati affrontati i temi posti dal decorso del tempo dai fatti, dalla cessazione della carica societaria e dalla insussistenza a suo carico delle ipotesi di riciclaggio.

Sul punto va rilevato che la lettura (pag. 19 e ss) dei motivi di appello ottavo ("Infondatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata anche con riferimento al preteso significato indiziario della residenza a Londra dell’Ing. S.") e nono ("Operazioni Unicredit e factoring e Fastweb") evidenzia come essi contengano riferimento ai presupposti indiziari della misura e non alle esigenze cautelari. Inoltre, il rinvio alla precedente ordinanza del Tribunale del riesame richiama la decisione ivi assunta con riguardo all’originaria misura e alla rilevanza dei medesimi elementi di fatto invocati in questa sede (cessazione dalla carica societaria; decorso del tempo; insussistenza di accuse di riciclaggio).

Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

La Corte non condivide l’interpretazione adottata dal Tribunale secondo cui, con riferimento all’art. 310 c.p.p., sarebbe precluso alla parte introdurre in sede di appello elementi nuovi rispetto a quelli valutati dal Giudice delle indagini preliminari. Con plurime decisioni questa Corte ha affermato che l’unico limite alla introduzione di elementi "nuovi" è rappresentato dai confini del "devolutum", e cioè dal contenuto dei motivi di impugnazione (si veda Seconda Sezione Penale, sentenza n. 6728 del 2002, Ianno, rv 233159, nonchè la recente decisione di questa Sezione, n. 28253 del 2010, B., rv 248135). Ciò significa che l’eventuale richiesta delle parti di acquisire "nuova documentazione" avanzata in sede di appello "può essere rigettata soltanto se in conferente, se ha ad oggetto atti di cui è vietata l’acquisizione, o se il giudice ritiene di essere in grado di decidere senza integrazione probatoria" (Seconda Sezione Penale, sentenza n. 7225 del 2006, Liquidato e altri, rv 235935).

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame che terrà conto del principi interpretativo affermato con la presente decisione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10389 Procedimento civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2002, resa nella contumacia dell’Amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra P.M. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione alle istanze di rimborso dalla stessa presentate ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. art. 38, relative a somme versate a titolo di ILOR su redditi di partecipazione all’impresa artigiana del coniuge della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, limitatamente al capo concernente il rimborso del versamento effettuato il 28.11.86, deducendo la decadenza della contribuente per il decorso del termine di 18 mesi previsto dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nel testo applicabile ratione temporis.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello affermando:

– l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, sollevata dall’Amministrazione, in quanto non proposta in primo grado;

l’infondatezza della eccezione stessa, in quanto la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, opererebbe solo in caso di meri errori di versamento e non nel caso di insussistenza dell’obbligazione tributaria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, entrambi difesi e rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, ricorrono per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta di un unico motivo, così rubricato:

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.2.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

In via assolutamente preliminare la Corte rileva che la nota di deposito ed iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione non reca l’attestazione di deposito dell’Ufficio Depositi della Corte; nel modulo prestampato della suddetta nota, infatti, la parte rimessa alla compilazione del difensore del ricorrente risulta compilata, datata (con la data "14.12,2006") e sottoscritta dal difensore, mentre la parte sottostante, rimessa alla compilazione dell’Ufficio Depositi della Corte e recante la dicitura prestampata "si certifica che i sopra elencati atti e documenti sono stati depositati, nella cancelleria dell’Ufficio Depositi …", risulta lasciata in bianco, priva di data e firma.

Peraltro sulla copertina del fascicolo di ufficio – formata dalla cancelleria della Corte incollando sulla relativa cartellina di cartoncino un foglio stampato redatto al computer – si leggono, tra l’altro, le seguenti annotazioni a stampa, incolonnate una sotto l’altra: "Depositato il 21/12/06" e "Iscritto il 21/12/06"; sulla stessa copertina risulta poi apposta la data a timbro "27 DIC. 2006", presumibilmente indicativa della data di formazione del fascicolo.

Alla stregua delle suddette risultanze, si deve verificare se nella specie possa ritenersi provata la tempestività del deposito del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c..

Al riguardo – premesso che il ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata consegnata il 4.12.2006, cosicchè il termine di giorni venti fissato dall’art. 369 c.p.c., per il relativo deposito spirava il 24.12.2006 – si deve stabilire se la presenza sulla copertina del fascicolo di ufficio delle annotazioni sopra menzionate, prive di sottoscrizione, possa ritenersi sufficiente ad offrire la prova che il ricorso venne depositato in cancelleria nella data (tempestiva) del 21.12.06, pur in assenza della relativa attestazione del cancelliere in calce alla nota di deposito.

La risposta al suddetto quesito implica la soluzione di due distinte questioni:

a) se la data di deposito di un atto nella cancelleria di un ufficio giudiziario debba risultare unicamente dalla relativa attestazione del cancelliere, o possa desumersi aliunde;

b) se, ammettendo che la data di deposito di un atto in cancelleria possa essere desunta da risultanze diverse dall’attestazione del cancelliere, le risultanze emergenti dagli atti di questa causa possano ritenersi concretamente sufficienti a fornire la prova certa della data di deposito del ricorso.

Sulla questione sub a), si rileva che, nonostante l’isolata sentenza n. 8261/1999 (se ne veda il seguente passaggio della motivazione:

"Ineccepibile infatti è l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito del ricorso notificato non può essere documentata che attraverso l’attestazione ufficiale del cancelliere: sicchè spetta al ricorrente, su cui grava l’onere di provare la tempestività dell’adempimento, controllare che all’atto della presentazione in cancelleria di ricorso e relativi documenti sia stata apposta quella attestazione e la omissione al riguardo, se pur implica la responsabilità – in ipotesi – del funzionario, comporta la impossibilità di verificare il tempo dell’avvenuto deposito e, ineluttabilmente la improcedibilità del ricorso") la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che la prova della data di deposito di un atto in cancelleria può emergere da qualunque risultanza intrinsecamente idonea a fornire la relativa certezza. Si veda in tal senso la risalente sentenza n. 1103/1972 ("allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull’atto medesimo, la eventuale omissione di tale annotazione non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perchè questa omissione è una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l’anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l’atto nel termine stabilito") e la recentissima sentenza n. 26010/2010 ("Allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull’atto medesimo (e dal suo inserimento nell’apposito registro cronologico), la eventuale omissione o assoluta incertezza sull’esteriorità di tale annotazione, (e del suo inserimento nel richiamato registro) non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perchè questa omissione costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l’anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l’atto nel termine stabilito qualora quest’ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all’ufficio giudiziario e riferibili allo specifico processo.") Ritiene il Collegio di aderire all’indirizzo prevalente, giacchè il deposito in cancelleria di un atto del processo è un fatto (processuale) rilevante ai fini della decisione e nessuna disposizione di legge prevede, per tale fatto, un regime probatorio speciale, che ne consenta la dimostrazione in giudizio solo attraverso l’attestazione del cancelliere; cosicchè, se, quando tale attestazione vi sia, la sua efficacia probatoria può essere vinta solo dalla querela di falso (Cass. 4092/85, Cass. 9622/09), quando, per contro, essa manchi, nulla impedisce che la data di deposito di un atto possa essere "aliunde" dimostrata sulla scorta di elementi ufficiali ed inequivoci oggettivamente riconducibili all’ufficio giudiziario.

Nella specie – passando così all’esame della questione sub) – le modalità con cui l’Ufficio Depositi della Corte procede all’iscrizione a ruolo dei procedimenti conferiscono la certezza che la data di deposito del ricorso è quella, del 21.12.06, che risulta stampata sulla copertina del fascicolo.

Il ricorso per cassazione, con le relative veline, viene infatti consegnato nella cancelleria della Corte, per il deposito, con la nota di deposito e iscrizione a ruolo già compilata nella prima parte (quella che, nel presente procedimento, reca la data del 14.12.06 e la firma del difensore); il personale della cancelleria riceve il ricorso e le veline, completa la nota di deposito firmando e datando l’attestazione del deposito (adempimento che, in questo procedimento, risulta omesso) e quindi inserisce gli estremi del ricorso nel registro informatizzato della Corte; all’esito di tale inserimento il programma informatico assegna al ricorso un numero di registro generale (nella specie, 34231); la schermata del computer contenente tutti i dati della iscrizione a ruolo, tra cui la data di deposito e il numero di registro generale, viene quindi stampata e incollata sulla copertina del fascicolo di ufficio formato dalla cancelleria.

Sulla scorta dell’esame delle modalità di iscrizione a ruolo dei ricorsi per cassazione appare allora evidente che la data 21.12.06, che appare sulla copertina del fascicolo di ufficio del presente procedimento, è quella in cui l’Ufficio Depositi inserì gli estremi del ricorso nel programma informatico della Corte; a tale data, pertanto, il ricorso non poteva non essere stato già depositato in cancelleria e, conseguentemente, esso deve giudicarsi tempestivamente depositato, nonostante la mancanza della attestazione di deposito firmata dal cancelliere.

Verificata la procedibilità del ricorso, è ancora necessario, sempre in via preliminare, rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la necessaria anteriorità dell’esame della procedibilità del ricorso rispetto all’esame della relativa ammissibilità è già stata affermata da questa Corte con le sentenze nn. 1104/2006 e 11091/2009). Il Ministero, infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra il Ministero e l’intimata.

Quanto al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, esso censura entrambe le argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata e, sotto entrambi i profili di censura, va giudicato fondato.

La prima argomentazione della Commissione Tributaria Regionale consiste nell’affermazione secondo cui l’eccezione di decadenza della contribuente dall’istanza di rimborso, per decorso del termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sarebbe inammissibile perchè avanzata per a prima volta dall’Agenzia (contumace in primo grado) nell’atto di appello.

Tale affermazione è errata e si pone in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui "In materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti – è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno." (così la sentenza n. 1605 del 2008; conformi le sentenze nn. 12386 e 14378 del 2009).

La seconda argomentazione della Commissione Tributaria Regionale consiste nell’affermazione che la decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, opererebbe solo in caso di meri errori di versamento e non nel caso di insussistenza dell’obbligazione tributaria.

Al riguardo si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, la disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, opera in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito, a partire dall’errore materiale fino all’ipotesi di inesistenza dell’obbligazione, tanto se l’errore si riferisca al versamento come tale, quanto nel caso in cui cada sull’an o sul quantum del tributo (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 2786 del 1989; Cass. nn. 15314 del 2000; 11250 del 2001; 18163 del 2002; 7087 del 2003; 198, 1040, 3662, 16742 e 17918 del 2004; 15840 e 25096 del 2006; 25872 del 2009).

Anche la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata va quindi giudicata errata.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in diversa composizione, che esaminerà l’eccezione di decadenza sollevata dall’Ufficio attenendosi ai principi secondo cui tale eccezione può essere sollevata dall’Amministrazione anche in appello e la disciplina dettata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, opera in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito.

Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso lamenta:

– erronea interpretazione e violazione dell’articolo 19 della direttiva tecnica 5 dicembre 2005 (il quale ricomprende nelle imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare " le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea");

– violazione dell’onere motivazionale;

Considerato che entrambi i rilievi appaiono infondati, giacché, rispettivamente:

– tenuto conto delle specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, delle funzioni istituzionali dell’Arma dei carabinieri il considerare rilevante alterazione fisiognomica un tatuaggio quale quello in contestazione risulta frutto di giudizio privo di palesi vizi logici o gravi carenze valutative;

– in base a quanto testé rilevato l’impugnata determinazione di esclusione dà esaurientemente conto delle ragioni sulle quali essa fonda;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da rigettare;

Ritenuto che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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