Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 13-10-2011, n. 36900

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 397 del 25 febbraio 2010 la Corte di Appello dell’Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara (sent. n. 634/2004) a S.S. per il reato di rapina.

Avverso la pronunzia di secondo grado l’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione articolando la censura della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta che le argomentazioni del giudice di appello risultano incomplete non tenendo conto della specifica doglianza, formulata nell’atto di appello, sulla mancata irrogazione da parte del Tribunale di una pena corrispondente al minimo edittale.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso da quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud.

11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo).

Ciò premesso, in punto di determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale, la decisione rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Cass. sez. 4, sentenza nr.

41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Nel caso in esame la Corte di Appello, effettuata una puntuale ricostruzione e valutazione dei fatti di causa e della specifica gravità degli stessi, seguendo un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche, ha dichiarato la pena irrogata in primo grado del tutto adeguata e proporzionata al fatto anche alla luce dei precedenti, in parte specifici, del prevenuto. Cosicchè il vizio motivazionale non sussiste.

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3020

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla mancanza di redditi idonei a garantire il mantenimento oltre che sulla commissione di alcuni reati che,sebbene non rientrino tra quelli che la legge considera ostativi per concedere il rinnovo venivano giudicati sintomatici di una certa pericolosità sociale.

Il primo dei tre motivi di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, D.lgs. 286\98 in quanto l’inesistenza del rapporto di lavoro è stata ritenuta solo sulla base di una denuncia del datore di lavoro e non del ricorrente senza che vi sia stato alcun accertamento penale di responsabilità, non tenendo conto che il rapporto di lavoro è in realtà proseguito fino ad un illegittimo licenziamento successivamente al quale egli ha cercato una nuova occupazione ricevendo solo promesse in tal senso subordinate all’ottenimento del rinnovo del permesso.

Il secondo motivo contesta la incompleta motivazione circa le cause per cui è stato ritenuto inesistente il rapporto di lavoro e cioè per il fatto della mancata produzione da parte della società delle dichiarazioni dei redditi successivamente all’anno 2003.

Il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 9 D.lgs. 286\98 poiché in virtù della presenza del ricorrente in Italia dal 1996 lo stesso deve essere considerato un soggiornante di lungo periodo non privo di un reddito almeno pari all’assegno sociale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

In relazione alla s.r.l. R. sono stati svolti accertamenti anche in relazione alla posizione di altri extracomunitari ed è emerso che la società era inesistente presso lo stabile dove aveva la sede legale ed inoltre il commercialista dell’amministratore della società non era mai stato in grado di produrre documentazione che attestasse la reale esistenza della società; infine la mancanza di posizione contributiva ed assicurativa presso INPS ed INAIL e l’assenza di dichiarazioni fiscali successivamente all’anno 2003 sono indici sintomatici dell’utilizzazione di tale soggetto giuridico al solo scopo di produrre documentazione attestante fittizi rapporti di lavoro per favorire l’immigrazione clandestina.

Tali considerazioni comportano l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Quanto alla presunta condizione di soggiornante di lungo periodo che il ricorrente rivendica, non è sufficiente la mera circostanza che la presenza del cittadino extracomunitario nel nostro paese risalga ad oltre cinque anni dovendosi integrare le altre condizioni.

Pertanto fin quando non vi è una valutazione da parte dell’amministrazione circa l’esistenza dei presupposti per la concessione del permesso ex art. 9 D.lgs. 286\98 non vi sono le condizioni per applicare lo status giuridico connesso a tale riconoscimento.

Oltretutto il ricorrente non ha affatto documentato di aver conseguito redditi in misura superiore all’assegno sociale.

Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese di giudizio per equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10121

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 171 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza di questo Tribunale, Sezione III, n. 1769 del 27.2.2008, è stato accolto il ricorso (n. 5863/2007) proposto dalla Fondazione suddetta avverso il silenzio rifiuto serbato dall’intimato Ministero sulle istanze prot. n.201021/242 del 27/4/2006 e prot. n.203176/212 del 16 novembre 2006 per la riassegnazione della quota di un quinto dei proventi di cui all’art.5 della L. n. 966 del 1965 (versati all’entrata del bilancio dello Stato per i mesi, rispettivamente, marzo e ottobre 2006), ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 734 del 1973.

Per l’effetto, l’intimata Amministrazione, con la citata sentenza, è stata condannata a pronunciarsi in merito alle suddette istanze della ricorrente entro 60 gg. dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima.

Avendo successivamente prospettato, l’istante Fondazione, con il ricorso di cui in epigrafe, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui la ripetuta sentenza era stata regolarmente notificata sin dal 12.3.2008, non aveva provveduto in alcun modo ad ottemperare alla sentenza stessa, questo TAR, con sentenza n. 39292 del 31.12.2010, ha disposto la nomina di un Commissario ad acta perché provvedesse in luogo del Ministero predetto.

Il Commissario ad acta, Dott. A.D.F., ha prodotto a questo Tar, in relazione all’incarico commessogli, dapprima una documentata relazione in data 13.6.2011 sugli accertamenti effettuati in ordine agli importi riassegnati e riassegnabili alla Fondazione ricorrente. Indi, al riguardo è intervenuta ulteriore ordinanza della Sezione (n. 6577 del 21.7.2011), con la quale si è rilevato che la sentenza di cui al ricorso per l’ottemperanza non era stata portata ad esecuzione e che occorreva invece che l’amministrazione vi prestasse ottemperanza, per cui si è disposto "di dover rinviare la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011 per consentire al Commissario ad acta di effettuare ulteriori tentativi per ottenere l’assegnazione dei fondi dovuti alla fondazione ricorrente".

Infine, alla Camera di Consiglio suddetta, di ulteriore trattazione della questione, il Commissario ad acta, personalmente intervenuto, ha documentalmente prospettatato (nota n. 60384/11 e relativo allegato) che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con lettera del 18.10.2011 n. 105731 aveva fatto presente che, per ottemperare alla sentenza n. 1769/2008, si era "proceduto all’iscrizione, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Interno per l’anno 2012 della somma di E 2.155.379,00 che è pari alle quote non riassegnate alla Fondazione Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relative ai mesi di marzo e ottobre 2006 e che rappresentano l’oggetto del contendere".

Ciò stante, ed in assenza di opposizioni al riguardo, non resta al Tribunale che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sulla questione di ottemperanza alla sentenza n. 1769/2008, essendosi al riguardo satisfattivamente come sopra provveduto.

Le spese della presente fase del giudizio di ottemperanza possono essere compensate, per giusti motivi.

Quanto al compenso dovuto al Commissario ad acta, ritiene il Collegio che, in relazione allo svolgimento dell’incarico, al grado di difficoltà dello stesso e all’impegno richiesto e profuso da parte del Commissario stesso, sia congruo liquidare a suo favore, la somma, al lordo delle ritenute erariali, di Euro 1000,00 (mille,00), ponendo a carico dell’Amministrazione soccombente (Ministero dell’Economia e delle Finanze), l’obbligo di corrispondere la somma suddetta, forfettariamente determinata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ogni residua questione di ottemperanza al giudicato di cui trattasi.

Compensa le spese.

LIQUIDA, a favore del Commissario ad acta dott. A.D.F. ed a carico dell’Amministrazione sopra specificata, il compenso lordo di Euro 1000,00 (mille,00) per l’attività svolta in adempimento dell’incarico conferitogli per l’esecuzione della sentenza oggetto del ricorso di cui in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giuseppe Sapone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.