Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 26662 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale della Spezia ha respinto l’opposizione che Do.Ma. e D. M., entrambi soci con poteri di rappresentanza esterna della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., avevano proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva irrogato a uno di loro (indicando l’altro come coobbligato solidale) la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti accompagnando gli stessi con il prescritto formulario di identificazione del rifiuto trasportato in cui era indicato in modo inesatto il destinatario nonchè il luogo di destinazione del rifiuto".

Do.Ma. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. La Provincia della Spezia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Do.Ma. e D. M. deducono che il Tribunale ha mancato di provvedere sulla ragione di opposizione con la quale avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione oggetto della loro impugnazione: lamentano di essere stati ritenuti responsabili della violazione in questione in quanto soci della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., mentre autore del presunto illecito era stato semmai l’autista che aveva effettuato il trasporto con il formulario del quale è stata ritenuta l’irregolarità.

La censura va accolta.

Effettivamente il giudice a quo non ha affrontato la questione relativa al titolo in base al quale era stata irrogata la sanzione di cui si tratta; questione che avrebbe dovuto essere risolta applicando il principio – più volte enunciato da questa Corte, con riguardo alle infrazioni attribuite ad amministratori di società di persone:

v., per tutte Cass. 10 dicembre 1998 n. 12459 – secondo cui a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, poichè vale anche con riferimento alle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società.

Ne discende che Do.Ma. e D.M., contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, non potevano automaticamente essere chiamati a rispondere della violazione, ognuno quale coautore perchè socio di una società di persone. Occorreva invece che l’uno o l’altro o entrambi avessero tenuto una condotta, positiva od omissiva, che avesse dato luogo alla commissione dell’infrazione, sia pure in ipotesi sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Accolto quindi il primo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri, che attengono a punti che in sede di rinvio soltanto eventualmente dovranno essere esaminati, secondo la soluzione che verrà data alla questione di cui prima si è detto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1605 Procedura di approvazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 22 dicembre 2008 e depositato il 7 gennaio successivo, la "S.&.N." s.r.l. esponeva che, con bando pubblicato sulla GUCE il 24 ottobre 2008, l’AUSL n. 6 di Palermo aveva indetto una gara per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, dell’appalto per la fornitura ed installazione di attrezzature varie destinate ai presidi sanitari della AUSL n. 6 di Palermo – Area Metropolitana, il cui lotto n. 1 aveva ad oggetto n. 1 "sistema per artroscopia", con valore stimato di Euro 80.000, IVA esclusa.

Con nota del 13 novembre 2008, riscontrata il 1° dicembre 2008, aveva chiesto chiarimenti in ordine alle specifiche tecniche di tale lotto e, in particolare, di quelle previste ai punti n. 8 e 9, aventi ad oggetto "ablasore coagulatore" e "generatore elettrochirurgico", lamentando incongruenza ed illogicità delle richieste della stazione appaltante, nonché della procedura adottata.

Nei termini previsti dal bando aveva presentato la propria offerta.

Ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 68 del d.lgs.vo n. 163/2006 con riferimento al divieto di introdurre specifiche tecniche, che indicano prodotti di una determinata fabbricazione. Nullità.

Le specifiche tecniche di cui ai punti n. 8 e n. 9 del lotto n. 1 comporterebbero la individuazione di uno specifico prodotto.

2) Eccesso di potere per illogicità. Palese irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, mancata correlazione ad uno specifico interesse pubblico, sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

Sarebbe illegittimità la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto comportante la esclusione di ogni margine di discrezionalità della stazione appaltante, con conseguente impossibilità di valutazioni di equivalenza tra i prodotti offerti dai diversi operatori.

L’AUSL n. 6 di Palermo si è costituita in giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 gennaio 2009 e depositato il giorno 23 successivo, la ricorrente ha rappresentato che, in data 7 gennaio 2009, aveva ricevuto la nota prot. n. 3107 del 19 dicembre 2008, con la quale il direttore del dipartimento gestione appalti, patrimonio e servizi economali della AUSL n. 6 di Palermo aveva comunicato che l’offerta dalla stessa presentata non aveva superato il riscontro preliminare di conformità ed era, pertanto, stata esclusa.

Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione: dell’art. 84, comma 2 e dell’art. 79, comma 5, del d.lgs.vo n. 163/2006; dell’obbligo di comunicazione della P.A. e del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Cost..

La composizione in numero pari della commissione tecnica violerebbe l’art. 84 calendato.

La comunicazione della non conformità della offerta avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 5 giorni.

2) Violazione: dell’art. 11, commi 9 e 10 del d.lgs.vo n. 163/2006; dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1924; dell’art. 97 Cost.. Incompetenza. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento dalla causa tipica.

Vi sarebbe contraddittorietà tra la qualificazione del verbale del 9 dicembre 2008 come aggiudicazione provvisoria con successivo necessario intervento di quella definitiva e la successiva attribuzione alla stessa del valore di contratto.

Tale attribuzione contrasterebbe, inoltre, con l’art. 16 calendato.

Sarebbe stato violato tale precetto nella parte in cui prevede un termine di 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva per la stipulazione del contratto, nonché la comunicazione ai controinteressati.

3) Eccesso di potere per: illogicità, palese irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, sviamento dalla causa tipica, contrarietà all’interesse pubblico.

Sarebbe illegittimità la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto comportante la esclusione di ogni margine di discrezionalità della stazione appaltante, con conseguente impossibilità di operare una valutazione di equivalenza tra i prodotti offerti dai diversi operatori.

Si è costituita in giudizio la G. s.r.l., quale aggiudicataria controinteressata, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato, rappresentando, in particolare che: la composizione in numero dispari delle commissioni di gara è necessaria per gli appalti da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa e non (come nella specie) del prezzo più basso; la tardività della comunicazione dell’aggiudicazione della gara non comporta la illegittimità di tale atto, ma al massimo la rimessione in termini ai fini della tutela giurisdizionale; la mancata tempestiva contestazione della previsione del bando in merito alla attribuzione del valore di contratto alla aggiudicazione comporterebbe la inammissibilità delle censure relative alla applicazione di tale clausola; non vi sarebbe contraddittorietà nell’operato della Amministrazione, che, in conformità del bando, si è limitata ad approvare l’aggiudicazione provvisoria, facendola divenire definitiva ed ad attribuire a tale atto valore contrattuale; l’Amministrazione ha legittimamente deciso di applicare l’art. 16 del R.D. 2440/1923 e non l’art. 11 del d.lgs.vo 163/2006; le specifiche tecniche contestate non individuerebbero prodotti di una determinata marca, come dimostrato: dall’aggiudicazione alla offerta relativa ad un "ablasore coagulatore" non oggetto di esclusiva, dalla esistenza nel mercato di prodotti similari, nonché dalla ammissione alla gara di altre ditte.

Ha, inoltre, evidenziato come l’offerta della ricorrente fosse stata ritenuta non conforme per le seguenti ragioni:

– il monitor previsto era di 12" anziché di 21" (quello offerto dalla aggiudicataria era di produzione e marca Sony, come tale possibile oggetto di fornitura da qualunque ditta);

– il generatore elettrochirurgico non aveva le caratteristiche richieste (è stato ritenuto conforme anche quello offerto dalla ditta C. Bua STL, con conseguente esclusione della individuazione di prodotti oggetto di esclusiva);

– il carrello offerto era privo di porta flebo (trattavasi di accessorio fondamentale);

– l’ablatore coagulatore non aveva la tecnologia richiesta (non si trattava di prodotto oggetto di esclusiva);

Conclusivamente ha rilevato di avere formulato un ribasso del 90% e, pertanto, di avere offerto un prezzo particolarmente competitivo.

Anche la AUSL n. 6 di Palermo ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Con ordinanza n. 174 del 10 febbraio 2009 la sospensiva è stata rigettata.

Alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto la gara per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, dell’appalto per la fornitura ed installazione di attrezzature varie destinate ai presidi sanitari della AUSL n. 6 di Palermo – Area Metropolitana, relativamente al lotto n. 1 avente ad oggetto n. 1 "sistema per artroscopia", con valore stimato di Euro 80.000, IVA esclusa.

Sono stati, in particolare, impugnati il bando (oggetto del ricorso introduttivo) e il provvedimento di aggiudicazione (oggetto dei motivi aggiunti).

2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo si deduce che le specifiche tecniche di cui ai punti n. 8 e n. 9 del lotto n. 1, aventi ad oggetto rispettivamente un "ablasore coagulatore" e un "generatore elettrochirurgico", avrebbero comportato l’individuazione di uno specifico prodotto, con lesione della par condicio.

La doglianza è infondata, avendo la controinteressata dimostrato con documentazione versata in atti la esistenza di strumenti con caratteristiche simili di marche diverse (Stryker e Mythex per l’ablasore coagulatore e Valleylab, Martin, Erbe ed altri per il generatore elettrochirurgico).

3. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso introduttivo (riprodotto nell’ultimo motivo aggiunto), con il quale si deduce l’illegittimità della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto comportante la esclusione di ogni margine di discrezionalità della stazione appaltante, con conseguente impossibilità di valutazioni di equivalenza tra i prodotti offerti dai diversi operatori.

Trattasi di determinazione caratterizzata da elevata discrezionalità, che, nella specie non appare illogica alla luce della considerazione di cui al punto precedente della esistenza di più prodotti similari sul mercato.

4. Parimenti infondato è il primo motivo aggiunto, con il quale si deduce la violazione: dell’art. 84, comma 2 del d.lgs.vo n. 163/2006 con riferimento alla composizione in numero pari della commissione tecnica e del precedente art. 79, comma 5 relativamente alla avvenuta comunicazione della non conformità della offerta oltre il termine di 5 giorni normativamente previsto.

Per quanto riguarda il primo profilo, è sufficiente rilevare che la composizione in numero dispari delle commissioni di gara è richiesto nel caso di aggiudicazione con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa e non anche (come nella specie) del prezzo più basso, la quale si basa sulla applicazione di un metodo "meccanico" (come conferma la rubrica dell’articolo 84 d. lgs n. 163 del 2006, invocata da parte ricorrente).

In merito al secondo profilo trattasi di vizio formale non incidente sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata.

5. Infondato è anche il secondo motivo aggiunto del ricorso introduttivo, con il quale si deduce la contraddittorietà tra la qualificazione del verbale del 9 dicembre 2008 come aggiudicazione provvisoria con successivo necessario intervento di quella definitiva e l’attribuzione alla stessa del valore di contratto, nonché la violazione dell’art. 11, commi 9 e 10, del d.lgs.vo n. 163/2006, laddove si prevede un termine di 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva per la stipulazione del contratto, nonché la comunicazione ai controinteressati.

In merito al primo profilo, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione si è limitata a dare applicazione all’art. 16 del R.D. n. 2440/1923, espressamente richiamato nel bando, laddove si prevede che i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

Intervenuta l’approvazione del verbale di gara e divenuta definitiva l’aggiudicazione ha, infatti, attribuito alla stessa valore di contratto.

Con riferimento al secondo profilo, va rilevato che nel bando era prevista, con disposizione non espressamente impugnata, l’applicazione del surrichiamato art. 16, che prevede un iter procedimentale differente.

Per completezza va, peraltro, rilevato che l’offerta della ricorrente è stata ritenuta non conforme alle richieste della stazione appaltante anche per ragioni diverse da quelle derivanti dalla offerta di un "ablasore coagulatore" e di un "generatore elettrochirurgico" diversi da quelli richiesti, essendo stato, in particolare, riscontrato che:

– il monitor offerto era di 12" anziché di 21";

– il carrello offerto era privo di porta flebo.

Sempre per completezza va rilevato che l’aggiudicataria ha offerto un ribasso del 90% e, pertanto, un prezzo particolarmente competitivo.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2012, n. 485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Su ricorso proposto dall’avv. P., ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, il Tribunale di Lanciano con provvedimento del 18 marzo 2008 liquidava in favore dell’istante – a carico di Pa.An. – il compenso per prestazioni professionali di Euro 14.590 oltre rimborso spese, iva e cap, dopo aver operato la detrazione di Euro 7.500 in relazione ad acconti già versati. P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 maggio 2010, affidandosi a quattro motivi di ricorso.

Pa. è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

2) Va premesso che il ricorso è ammissibile.

Non si versa infatti in tema di liquidazione in relazione al disposto del T.U. spese di giustizia, art. 168 e ss., ma di procedimento di liquidazione a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che il provvedimento conclusivo ha natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

Nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, avuto riguardo al fatto che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della citata L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato nell’ambito della materia della liquidazione, e che detto regime, pur escludendo il doppio grado di cognizione di merito (oltretutto non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia del diritto di difesa), assicura comunque il valido esercizio di tale diritto attraverso l’esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 6225/10).

3) Primo, secondo e quarto motivo di ricorso lamentano rispettivamente:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. – del D.M. n. 127 del 2004, art. 2, tab. B, – della L. n. 1051 del 1957, art. 1, nonchè vizi di motivazione;

b) vizi di motivazione – violazione delle norme già indicate sub a);

c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c – vizi di motivazione. Tali censure sono inammissibili per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., come rilevato in udienza dal procuratore generale.

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

In forza di tale normativa, i motivi che concernono violazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sono inammissibili, perchè non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Quanto alla parte di essi che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

4) Ammissibile e fondata è invece la terza censura, che denuncia omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Premesso che ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., u.c., è ammessa la censura per vizi di motivazione anche in relazione al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., va rilevato che il terzo motivo si conclude con un periodo riassuntivo che sintetizza il fatto controverso.

Parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia errato nella detrazione degli acconti e nel conteggio del rimborso delle spese generali, da assoggettare al contributo (cap), con le conseguenze di ricalcolo ivi indicate.

4.1) Il Tribunale, come esposto in ricorso, ha detratto dalle competenze riconosciute spettanti al professionista, pari a "euro 22.090, più rimborso spese al 12,50%, iva e cap" gli importi anticipati dal Pa. al P..

Trattandosi di Euro 500 per fattura di anticipo, ha detratto Euro 7.500 (corrispondenti a 15 fatture).

Ha però conteggiato come importo da detrarre, quali competenze anticipate, l’intera somma portata dalle fatture, come se le stesse recassero solo la voce "competenze".

Per contro, come dedotto specificamente in ricorso, riportando il contenuto delle singole fatture, indicate in numero di 17 (e non di 15), ogni fattura recava (come per legge) l’importo dovuto per competenze (Euro 408,50), oltre iva e cap. Dunque dal totale di Euro 22.090 per competenze non doveva essere detratto l’intero importo di ogni fattura, ma solo la parte costituita dalle competenze.

4.2) Inoltre il Tribunale ha errato, nel dispositivo, laddove ha liquidato in favore del professionista la somma residua di Euro 14.590 con aggiunta di rimborso per spese forfettarie al 12,50%, iva e cap. Avrebbe dovuto invece, come espone il ricorso, attribuire all’avvocato P. il rimborso spese generali sull’intero importo delle competenze (22.090) e solo dopo doveva essere effettuata la detrazione degli acconti, per la parte, ovviamente, di sole competenze, come si è riconosciuto al paragrafo 4.1).

L’errore ha portato a una ulteriore riduzione di quanto spettante al professionista.

Si impone pertanto un complessivo ricalcolo da parte dei giudici di merito, che dovranno riesaminare quanto esattamente sia stato versato, sulla base di tutte la fatture prodotte, a titolo di acconti sulle competenze; detrarre tale importo dalla somma delle competenze liquidate – aumentate dal contributo forfettario – e incrementarlo con gli accessori di legge.

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta che l’ordinanza del Tribunale di Lanciano va cassata e la cognizione rimessa al Tribunale in diversa composizione, per nuova valutazione delle risultanze di fatto indicate e la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiara inammissibili gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2387 Crediti di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione del credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma (o sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari esclusi che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.