Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 13-06-2011, n. 23699 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- A.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 10/12.11.2010 del tribunale di Catania che, in sede di appello, confermava il rigetto, disposto dal tribunale di Siracusa in data 27.4.2010, dell’istanza di revoca della misura coercitiva della custodia in carcere disposta nei di lui confronti dal gip presso il predetto tribunale di Catania in data 23.10.2007 per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso. Rilevava il giudicante che nelle more, in seguito al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame ed al conseguente annullamento con rinvio del provvedimento coercitivo, il giudice del riesame, il tribunale di Catania – con ordinanza depositata il 27.7.2010 confermava ancora una volta il provvedimento restrittivo e che, sempre nelle more, era intervenuta la sentenza di condanna in primo grado in ordine alla imputazione oggetto della predetta misura cautelare. Ne conseguiva la mancanza di interesse ad impugnare, da un lato, la conferma della presunzione, per il reato come contestato, di adeguatezza della misura coercitiva prevista dall’art. 275, dall’altro.

-2- Ricorre avverso l’ordinanza l’ A. che denuncia che la nuova ordinanza di riesame, a seguito dell’annullamento con rinvio in sede di legittimità della precedente, ne ripeteva il contenuto, ancora che l’intervento, nelle more, della sentenza di condanna in ordine al reato oggetto dell’ordinanza cautelare non precludeva la rivisitazione del contenuto dell’ordinanza di riesame in punto di sussistenza o meno degli indizi di colpevolezza. Concludeva il ricorrente chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

-3- Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine agli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (v.

Sez. 1, 22.12.2009/19.1.2010, Siclari Rv 246037; Sez. 1, 14.7/1.8.2006, Barra, Rv 235267). Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione dell’imputato avverso il provvedimento de libertate, allorquando nelle more, per effetto della sentenza di condanna, anche se non definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto una cognizione piena giudiziale in punto di colpevolezza in ordine al reato oggetto del provvedimento cautelare.

L’autonomia della decisione cautelare, inserita nel relativo procedimento incidentale, non può spingersi, in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte cost. con sentenza n. 71 del 1996, sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa nel procedimento principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti. La sentenza di condanna costituisce, in assenza di nuovi elementi di fatto, una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire compiutamente l’apprezzamento dei gravi indizi.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-06-2011, n. 25752

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 16/12/2010 il Tribunale per di Milano, giudicando in sede di riesame avverso l’ordinanza, in data 25/11/2010, con cui il Gip del Tribunale di Milano aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M. A.M.A., indagato, in concorso con altri, per estorsione (capo A), detenzione e porto di pistola, lesioni personali e ricettazione di motociclo (capi B, C e D), nonchè incendio (Capo E) e danneggiamento aggravato (Capo F), annullava l’ordinanza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi A), E) ed F), per carenza di gravi indizi, e confermava la misura cautelare con riferimento ai reati di cui ai capi B,C e D, ritenendo sussistente sia il quadro di gravità indiziaria che le esigenze cautelari.

La imputazioni nascevano da una articolata vicenda estorsiva che vedeva come protagonista principale tale A.C., il quale aveva posto in essere condotte di violenza e minaccia nei confronti di R.D. e dei soci della società UNICA Costruzioni s.r.l., sfociate in una aggressione a mano armata compiuta ai danni del R., attinto da due colpi di arma da fuoco agli arti inferiori.

Il Tribunale riteneva pienamente integrato il compendio indiziario a carico del prevenuto con riferimento all’episodio dell’aggressione ai danni del R., facendo riferimento ai numerosi contatti telefonici intercorsi nelle ore precedenti l’agguato fra l’ A. ed il prevenuto dai quali emergeva che costoro si erano dati un appuntamento per compiere insieme un’attività in precedenza concordata, non meglio specificata e che pochi minuti prima del previsto incontro il telefono dell’ A. agganciava una cella compatibile con il luogo dell’aggressione. Quanto alle esigenze probatorie, il Tribunale riteneva sussistente sia il pericolo di inquinamento delle prove che quello di reiterazione del reato.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla gravità del quadro indiziario e vizio della motivazione.

In particolare contesta il valore indiziante delle conversazioni telefoniche intercorse con l’ A. il giorno dell’agguato, osservando che l’ipotesi che i due si sarebbero incontrati per perpetrare l’aggressione ai danni del R. sarebbe una mera congettura, essendo irrilevante che l’utenza dell’ A. avesse agganciato la cella di (OMISSIS) compatibile con la località dell’aggressione.

Quanto al secondo motivo eccepisce genericamente il vizio di motivazione in quanto l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad uno scarno richiamo alle risultanze del procedimento senza alcun riferimento alla situazione attuale del ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566). Tanto premesso, il ricorso risulta chiaramente inammissibile in quanto le censure sollevate, in punto di gravità indiziaria, contestano genericamente il valore indiziante degli esiti delle intercettazioni telefoniche esaminate dal Tribunale, senza evidenziare alcun motivo di illogicità manifesta e tendono ad ottenere un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dal Tribunale per il riesame.

Quanto al secondo motivo, la censura di illogicità appare palesemente aspecifica, come tale inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-12-2011, n. 25891 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 9 dicembre 2009 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato un ricorso del sig. D.B.M., il quale aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio da lui promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel giugno 1994 ed ancora pendente.

La corte d’appello ha fondato la propria decisione sul rilievo che il ricorrente non aveva depositato dinanzi al giudice amministrativo alcuna istanza sollecitatoria, dimostrando perciò di non avere un reale interesse alla rapida definizione del giudizio pendente.

Per la cassazione di tale decreto il sig. D.B. ha proposto ricorso.

L’amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole: a) del fatto che la corte d’appello, pur avendo constatato l’eccessiva durata del processo del quale si discute, abbia ritenuto di poter superare la presunzione del conseguente danno non patrimoniale subito dalla parte facendo leva su circostanze non dedotte dall’amministrazione convenuta; b) del fatto che sia stato dato rilievo dirimente alla mancata presentazione, nel corso del giudizio amministrativo, di un’istanza di prelievo che, viceversa, la parte non aveva alcun onere di proporre.

Il rilievo sub a) non è condivisibile, dovendo il giudice valutare come infondata e perciò rigettare la domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una causa quando dagli atti risultino elementi tali da far escludere l’esistenza del pregiudizio da indennizzare, che è uno degli elementi costitutivi di detta domanda, indipendentemente dalla proposizione di specifiche eccezioni sollevate al riguardo dall’amministrazione convenuta. E ciò dicasi anche per l’ipotesi in cui l’infondatezza della domanda dipende dalla circostanza che la causa di merito si presenti come una lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio (cfr. Cass. 9 aprile 2010, n. 8513).

Il rilievo sub b) è invece fondato, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento di questa corte secondo cui la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, potendo tale evenienza incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 c.c., all’avente diritto (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2010, n. 14753).

Giova poi aggiungere che non risulta qui applicabile, ratione temporis, da disposizione dettata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, mentre l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 112 del 2008, citato art. 54, non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo; con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (in tal senso Cass. 18 marzo 2010, n. 6619).

L’accoglimento del ricorso, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, comporta la cassazione dell’impugnato decreto.

Non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere senz’altro la causa nel merito, accogliendo la domanda di equo indennizzo proposta dalla parte. Nel determinare il quantum della condanna, si deve tener conto del fatto che il giudizio amministrativo di cui si discute è stato promosso nel giugno del 1994 e risultava ancora pendente quando è stata presentata, nel luglio 2008, la domanda di equa riparazione. Tenuto conto dei parametri usualmente adoperati in questa materia, appare dunque equo liquidare il danno non patrimoniale derivante dal ritardo di giustizia nell’importo di complessivi Euro 7.000,00 sul quale andranno computati interessi a far tempo dalla domanda.

L’esito della lite comporta che l’amministrazione intimata debba essere altresì condannata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 490,00 per diritti) e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00 (di cui Euro 865,00 per onorari), oltre in entrambi i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 7.000,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.140,00 e del giudizio di legittimità, liquidate in complessivo Euro 965,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 09-08-2011, n. 886 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in epigrafe, il Vicebrigadiere dei Carabinieri A.S. impugna i provvedimenti del Ministero della Difesa e del "Comitato Verifica per le Cause di Servizio", relativi al diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla CMO di Cagliari (verbale del 19 luglio 2002: otite catarrale dx; sinusite mascellare cronica; lieve ipoacusia trasmissiva destra).

Nel decreto n. 2514/N, del 12 dicembre 2008, il direttore della 9ª divisione motiva il diniego con integrale richiamo al verbale del "Comitato Verifica per le Cause di Servizio", che ha formulato parere negativo in ordine al nesso di causalità tra le infermità e l’attività di servizio.

2. – Con il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 2 settembre 2009 e depositato il successivo 18 settembre 2009, deduce le seguenti censure:

– violazione dei termini, fissati dal D.P.R. n. 461/2001, per la conclusione del procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo;

– violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, nonchè difetto di istruttoria e difetto di motivazione, poiché il Comitato non avrebbe correttamente valutato la documentazione relativa alle modalità di svolgimento dei servizi in qualità di carabiniere presso la stazione di Morgongiori, in condizioni climatiche e ambientali che avrebbero favorito (concausa) l’insorgenza delle patologie.

3. – Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All’udienza dell’11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è infondato.

6. – In ordine al primo motivo, deve rammentarsi che in linea generale i termini procedimentali non hanno natura perentoria; e il loro superamento, da parte dell’amministrazione procedente, non determina il venir meno del potere amministrativo, ma può – solo – costituire il presupposto di una apposita azione risarcitoria per il danno da ritardo (attualmente testualmente regolata dall’art. 30, comma 4, del codice del processo amministrativo). Osservazioni che valgono, in assenza di elementi normativi in senso contrario, anche ai termini del procedimento di cui trattasi.

7. – Anche la seconda censura, essenzialmente incentrata sul difetto di istruttoria e di motivazione, non può essere accolta.

Vanno rammentati, in primo luogo, i limiti del sindacato di legittimità del giudice, secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, che possono essere così riassunti: "Il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell’equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall’atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione; segue da ciò che il giudice della legittimità non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono esclusivamente all’Amministrazione, né tanto meno sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria determinazione di merito di segno opposto, che direttamente conceda il beneficio richiesto dall’interessato" (così Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).

8. – In secondo luogo, passando all’applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, da una piana lettura del provvedimento del "Comitato Verifica per le Cause di Servizio" emerge la completezza dell’analisi condotta dal Comitato, che ha esaminato ciascuna delle infermità lamentate e, per ciascuna, ha confutato l’ipotetico nesso di causalità. Nel motivare, il Comitato ha dedicato specifica attenzione ai fatti relativi allo svolgimento del servizio, prospettati dal ricorrente: così, per citare un passo del verbale dell’11 giugno 2008, con riguardo alla infermità "otite catarrale dx" è stato messo in rilievo, per un verso, come la patologia sia stata il risultato di un "processo infiammatorio dell’orecchio medio, dovuto ai comuni germi patogeni"; e, per altro verso, come proprio per tale etiopatogenesi, essa non sia ricollegabile "neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinate, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti".

Non si possono riscontrare, pertanto, quei vizi di istruttoria e di motivazione sollevati dal ricorrente. 9. – Nè può rilevare la pretesa contraddittorietà con le valutazioni formulate dalla Commissione Medica Ospedaliera, per la semplice ragione che questa non si è occupata della questione del nesso di causalità tra infermità e fatti di servizio.

10. – Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

11. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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