Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 23-08-2011) 30-08-2011, n. 32923 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della corte d’appello di Catania in data 1.10.2010, M.F. veniva condannato per i reati di truffa e falso, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva assolto, a seguito di appello interposto dal Procuratore Generale.

Il fatto aveva riguardo alla falsa attestazione di appartenere a categoria con diritto ad esenzione dal ticket, ai sensi della L. n. 549 del 1995.

Secondo la Corte territoriale, al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. o) è previsto che sono comprovati con dichiarazione sottoscritta dall’interessato, o prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, qualità e fatti attinenti alla situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, onde consentire lo snellimento delle procedure documentali attestative di condizioni che legittimano alla fruizione agevolata dei servizi.

L’art. 76 del D.P.R. citato poi sancisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal TU delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del c.p., il che equivale a dire che il privato che renda false attestazioni sulla sua posizione reddituale, nella situazione di cui all’art. 46 D.P.R. citato, consuma il reato di cui all’art. 483 c.p..

In buona sostanza la corte territoriale ha ritenuto che integra falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l’esenzione dal contributo di spesa sanitaria, la condotta del privato che renda dichiarazioni a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76; attraverso la falsità è stato ritenuto commesso anche il reato di truffa aggravata.

In conseguenza di tale modus opinandi, l’imputato veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato per dedurre, con unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Viene rilevato che la concessione del beneficio consegue all’esercizio di un potere discrezionale del giudice che non è vincolato all’assenso dell’imputato. In sentenza sarebbe stato fatto un unico generico riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., senza dare conto delle ragioni per le quali il beneficio non sia stato concesso, pur a fronte dei presupposti per ritenerlo, quali lo stato di incensuratezza.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente rilevato che con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 7537/2011, è stato ritenuto che il reato di cui all’art. 316 ter c.p. "assorbe il reato di falso previsto dall’art. 483 c.p., nei casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali per la sua configurazione".

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato o di altri enti pubblici, si configura come fattispecie complessa ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico; il reato di falso ideologico va ritenuto assorbito nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p. anche quando – come nel caso di specie – la somma indebitamente percepita, non superando la soglia minima dell’erogazione, integri mera violazione amministrativa, di cui al comma 2, art. 316 ter c.p..

Pertanto è di immediata evidenza come secondo detto autorevole ultimo orientamento, i fatti contestati andavano ricompresi nello schema descrittivo della norma citata, ivi assorbiti i reati di falso e di truffa e che il mancato superamento della soglia di punibilità avrebbe dovuto portare alla declaratoria di non previsione del fatto come reato.

A mente dell’art. 129 c.p.p., una volta riconosciuto che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve essere dichiarato d’ufficio con sentenza.

Non può portare ad opinare diversamente il fatto che non si abbia riguardo a provvedimento di abolitio criminis, nè ad una decisione del giudice delle leggi, a seguito dei quali sia venuta meno la rilevanza penale o l’esistenza di una norma penalmente sanzionata, atteso che la non definitività della sentenza consente di recuperare la portata del pronunciamento della massima istanza di legittimità, ancorchè non possa ritenersi depenalizzante negli stretti termini di cui all’art. 673 c.p.p. (cft. Cass. 13.7.2006, n. 27858).

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perchè qualificato il fatto come violazione art. 316 bis c.p., in esso assorbito il reato di cui all’art. 483 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, qualificato il fatto come violazione art. 316 bis c.p. in esso assorbito il reato di cui all’art. 483 c.p., il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-07-2011) 27-09-2011, n. 34903Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierno ricorrente è stato condannato per avere, in qualità di titolare della ditta omonima e datore di lavoro impiegato degli operai che sono stati sorpresi dagli ispettori del lavoro mentre erano intenti ad effettuare lavori di intonacatura su ponteggi sforniti di apposite protezioni e senza indossare elmetti e scarpe antinfortunistiche.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso deducendo che le norma di cui si invoca la violazione sono state abrogate dal D.L.vo 81/08 ed, in ogni caso, si invoca una pena più mite.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

L’assunto del ricorrente è capzioso perchè se è vero che il D.Lgs. n. 81 ha abrogato la L. n. 626 del 1994 è anche vero che ciò è avvenuto perchè, con il nuovo TU. (9 aprile 2008 n. 81), il legislatore ha inteso predisporre un testo coordinato e di riordino della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro nel quale ha riprodotto le medesime disposizioni.

Segnatamente, si segnala che nel, titolo 1, capo 3^, sez. 1^, (artt. 15 e ss.) viene contemplata, come norma generale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alla necessità di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza e programmare la prevenzione e l’eliminazione dei rischi (ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico).

Il titolo 4^, poi, si occupa, in particolare, della sicurezza nei cantieri ed il capo 2^ (artt. 105 e ss.), nella sezione 4^, prevede una articolata disciplina sui lavori edilizi (in genere ed in dettaglio), nonchè sui ponteggi ed lavori in quota.

In particolare, quanto a questi ultimi, l’art. 122 prevede espressamente che, nella loro esecuzione "devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". Conformemente, infine, alla precedente disciplina, i comportamenti contrastanti con disposizioni sono sanzionati penalmente (capo 3^).

Evidente, dunque, che si è in presenza di una continuità normativa in materia infortunistica che rende palesemente infondata la doglianza.

Quanto, infine, alla richiesta subordinata di una pena più mite se ne deve riscontrare la assoluta genericità ed assertività.

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-03-2012, n. 3865 Passaggio ad altra amministrazione Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 16 ottobre 2009, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda dell’avv. B.G..

L’avv. B., era originariamente dipendente del Ministero della giustizia e passò al Ministero dell’istruzione. Convenne il Ministero dell’istruzione ed il Ministero dell’economia e finanze in giudizio chiedendo l’accertamento del suo diritto al mantenimento del trattamento economico in corso al momento del passaggio al ministero con attribuzione dell’assegno "ad personam" annuo lordo di 5.510,83 Euro, e condanna dei ministeri convenuti (istruzione e finanze) al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. La domanda fu accolta dal Tribunale e la Corte d’appello ha confermato la decisione.

I Ministeri ricorrono per cassazione per un unico motivo, così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 e della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 e 58. La violazione consisterebbe nell’aver considerato nello stipendio percepito presso il ministero di provenienza, da porre a confronto con il nuovo stipendio percepito alle dipendenze del ministero dell’istruzione, anche una voce, l’indennità giudiziaria, che non avrebbe dovuto essere considerata perchè non è pensionabile e perchè non viene corrisposta nei periodi di congedo straordinario, di aspettativa, di assenza obbligatoria o facoltativa e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa (L. n. 221 del 1988, art. 1, comma 2).

L’avv. B. si è difeso con controricorso ed ha depositato una memoria per l’udienza.

Il tema principale della controversia è il seguente: se possa o meno considerarsi ai fini del calcolo dell’assegno "ad personam" l’indennità giudiziaria, voce retributiva sicuramente non pensionabile (il punto non è controverso).

La materia è regolata in generale dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, che così si esprime: "Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e1 attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica".

E’ successivamente intervenuta la L. 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica. Ecologia), il cui art. 3 ha dettato una serie di regole in materia di pubblico impiego. Il comma che qui interessa è il 57, che così recita: "nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione".

La previsione si colloca espressamente nel solco della disciplina generale della normativa del 1957 ("nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202"), introducendo quella che appare come una restrizione. L’art. 202 ai fini del calcolo dell’assegno personale, parlava di "differenza fra lo stipendio già’ goduto ed il nuovo"; la disposizione del 1993 parla di "differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione".

La Corte di Brescia ritiene che il legislatore non abbia voluto considerare solo le voci pensionabili (pervenendo a soluzione conforme a Cons. Stato 4 Sez. n. 66 del 2002) e basa la sua affermazione su due argomenti. Il primo è che la particella ‘ò indica un riferimento alternativo tra stipendio e retribuzione; il secondo fa leva sul comma successivo, sostenendo che "il riferimento del comma 58 anche alle indennità percepite presso l’amministrazione di destinazione rende evidente che la pensionabilità dell’emolumento è irrilevante e che deve essere considerata irrilevante anche nella definizione del trattamento economico di provenienza venendo diversamente operata una comparazione fra dati non omogenei". Anche se i due argomenti non appaiono risolutivi, la motivazione da conto, quanto meno, della equivocità della disciplina sul punto, che può dirsi superata con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 226, che ha fornito un’interpretazione autentica della materia. Si è infatti stabilito che "La L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi".

Alla stregua di queste precisazioni del legislatore, il dato della pensionabilità (e ancor più il dato della mancata percezione dell’elemento retribuivo in caso di sospensione del rapporto), non è rilevante ai fini del calcolo dell’assegno personale. Ciò che rileva a tal fine è che il "trattamento" (complessivamente inteso) sia "fisso e continuativo". Il legislatore rafforza, poi la sua affermazione, esprimendosi anche in negativo, perchè indica ciò che non può essere considerato escludendo solo "la retribuzione di risultato e le altre voci retributive collegate al raggiungimento di specifici risultati ed obiettivi".

In conclusione, in positivo, si tiene conto di tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi; in negativo, si escludono gli elementi retributivi premiali connessi ai risultati.

L’indennità giudiziaria è stata percepita in modo fisso e continuativo (il punto non è controverso) e sicuramente non è una forma di retribuzione di risultato, quindi, come ha ritenuto la Corte di Brescia, andava ricompresa nella base di calcolo ai fini del computo dell’assegno personale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 50,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-04-2012, n. 5943 Liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il TAR per la Lombardia con sentenza 20.12.2010, pronunziando sulle impugnazioni proposte da C.M. e L.L. avverso gli atti di proclamazione degli eletti per le elezioni di rinnovo dei Consiglio Regionale della Lombardia del 28 e 29.3.2010 e degli atti strumentali afferenti la ammissione della Lista "Per la Lombardia", ha, nel contraddittorio tra gli altri della Regione Lombardia, dichiarato inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti, per genericità ed indeterminatezza delle prospettazioni ed allegazioni, e pertanto ha respinto la proposta istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti pendenti innanzi al G.O. aventi ad oggetto l’accertamento della falsità delle firme in questione. La sentenza è stata appellata da C.M. e L.L. e, ne contraddittorio dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Milano, della Regione Lombardia, di F.R. e di numerosi componenti del consiglio regionale, nonchè dell’Ufficio Regionale Centrale, il Consiglio di Stato con sentenza 22.9.2011 ha dichiarato ammissibile il ricorso e, pronunziando sulle proposte censure, ha respinto le stesse con eccezione di quella afferente la falsità delle firme di presentazione della Lista "per la Lombardia". A tal proposito, e per quel che occupa, il Consiglio di Stato, dopo aver escluso che la sanatoria delle irregolarità del procedimento elettorale, disposta con D.L. 5 marzo 2010, n. 29 ed in sede di sanatoria dei suoi effetti dalla L. 22 aprile 2010, n. 60, potesse estendersi alla prospettata ipotesi della falsità delle firme di presentazione o della loro autenticazione:

– ha preso atto della prospettazione dei ricorrenti per la quale sarebbe emerso un numero di 473 firme certamente riconducibili alle stesse mani e pertanto di un numero idoneo a far venir meno – da parte della Lista a cui sostegno le firme erano presentate (3.935) – il requisito di ammissione fissato per legge (3.500);

– ha considerato come non irragionevole la verifica effettuata dalla perizia di parte prodotta dai ricorrenti a sostegno del loro addebito di falsità rilevante, notando che i dati offerti non erano stati contestati ex adverso;

– ha rilevato come in tal quadro emergerebbe indispensabile l’accertamento tecnico da parte dello stesso giudice amministrativo, e cioè una scelta processuale preclusa espressamente dal disposto dell’art. 8, comma 2 C.P.A. approvato con D.Lgs. n. 104 del 2010;

– ha preso atto del fatto che il Consiglio di Stato con ordinanza 16.2.2011 resa in procedimento relativo a diverso contenzioso elettorale aveva dubitato della legittimità costituzionale proprio dell’art. 8, comma 2 C.P.A., di altre norme dello stesso codice e delle previgenti disposizioni contenute nel R.D. n. 1054 del 1923 e nella L. n. 1034 del 1971, quindi rimettendo la questione alla Corte Costituzionale, ed ha considerato essere inopportuna la reiterazione dell’incidente di costituzionalità e di contro opportuna la correlata sospensione del giudizio, con separata ordinanza.

Con ordinanza separata il Consiglio di Stato ha quindi sospeso il procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza la Regione Lombardia ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, con tre motivi, notificando l’atto alle parti del giudizio innanzi al Consiglio di Stato in data 5.10.2011. Si sono costituiti con controricorso 14.11.2011 C. M. e L.L. deducendo la inammissibilità del ricorso, anche per sopravvenienza della sentenza 304 del 2011 della Corte Costituzionale, e la sua infondatezza nel merito.

L’Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie finali ed i loro difensori hanno discusso oralmente.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in piena condivisione dei rilievi sollevati dai controricorrenti nel loro atto di difesa del quale, contrariamente alla opinione espressa in memoria dalla Regione Lombardia, non deve essere dichiarata la tardività. A tal proposito, il rilievo di tardività che viene sollevato con riguardo alla dimidiazione dei termini di tutte le attività del contenzioso elettorale alla stregua del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3 (oggi sostituito dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22), è privo di alcuna pertinenza con riguardo a controricorso che occupa, posto che il procedimento in disamina non è affatto, come erroneamente si afferma in memoria, il segmento, in sede di legittimità, di un procedimento elettorale contenzioso ma è il ben diverso ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., u.c. i cui termini di proposizione e difesa sono quelli posti agli artt. 325-327-370 c.p.c., termini che il controricorso, per quel che rileva, ha osservato. Venendo dunque alla disamina del ricorso, esso afferma l’avvenuto superamento da parte del giudice amministrativo dei limiti esterni della propria giurisdizione sotto tre distinti profili, inseriti e sviluppati in tre motivi. La genericità ed ipoteticità della affermazione del "sopravvenuto disinteresse parziale" alla trattazione dei motivi primo e terzo, fatta dal difensore della Regione in memoria con riguardo alla sopravvenienza della decisione 304 del 2011 della Corte Costituzionale, affermazione che non si è tradotta in alcuna specifica, legittima, dichiarazione di rinunzia alla decisione sui motivi (Cass. 12638 del 2011), non esime il Collegio dalla disamina di tutte e tre le censure.

Con il primo motivo, si qualifica come abnorme la sospensione "discrezionale" del processo disposta dal Consiglio di Stato, posto che al giudice in presenza di un dubbio di costituzionalità non era data altra scelta, ove tal dubbio fosse stato condiviso nei due suoi requisiti della rilevanza e non manifesta infondatezza, che sospendere il giudizio con remissione degli atti alla Corte: la abnorme decisione assunta sarebbe stata invece espressiva di una decisione di "non esercitare" la propria giurisdizione. Appare evidente che il motivo si muove nella prospettiva di far rientrare la errata decisione di sospendere nell’alveo del rifiuto di esercizio della giurisdizione sul quale queste Sezioni Unite, dopo la pronunzia 30254 del 2008, hanno affermato potersi esercitare il sindacato ex art. 362 c.p.c., comma 1. Ma il Collegio non può che ribadire il costante orientamento di queste Sezioni Unite (da ultimo con le decisioni 15240 e 10870 del 2011) che afferma appartenere alla area del sindacabile "rifiuto" della propria giurisdizione solo quel diniego di tutela da parte del giudice amministrativo che si radichi nell’affermazione della esistenza di un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda nel mentre si sottrae a detta sindacabilità quel diniego che discenda direttamente ed immediatamente dalla applicazione delle norme invocate a sostegno della pretesa. E quando tra tali norme vi è quella che consente, o non divieta, la sospensione per pregiudiziale costituzionale in altro procedimento disposta, come è avvenuto nella specie, devesi concludere nel senso che il Consiglio di Stato si è limitato solo ad una non condivisa, e semmai errata, adozione di una sospensione in attesa della pronunzia del Giudice delle leggi. E poichè con siffatta sospensione il giudice amministrativo non ha adottato alcuna decisione sulla questione controversa ma ha solo posto il processo in una condizione di temporanea attesa, neanche in astratto appare ipotizzabile l’affermato "rifiuto" e la sua configurazione, in quel contesto processuale, deve ritenersi radicalmente inammissibile.

Con il secondo motivo, si stigmatizza la "abnorme" rilevanza officiosa data dal Consiglio di Stato alla questione di falso posto che i ricorrenti non avevano mai invocato una pronunzia al proposito dal G.A. ed avevano proposto l’incidente di falso innanzi al Tribunale civile quindi espressamente invocando dal G.A. l’attesa del relativo esito: di conseguenza i giudici d’appello sarebbero incorsi in una evidente ultrapetizione là dove avevano sostanzialmente "riservato" di pronunziarsi su una questione neanche posta innanzi a loro. Il motivo è dichiaratamente inammissibile, non essendo consentito (S.U. 14659-14841-15234 del 2011 e da ultimo 4769 del 2012) denunziare errores in procedendo o in judicando commessi dal G.A. – nel cui novero si colloca ovviamente la denunziata ultrapetizione pur se nell’improbabile configurazione data in ricorso – neanche quando si addivenga ad un diniego di intervenire con urgenza su di una richiesta di sospensione dell’atto (S.U. 14842 del 2011). In sostanza il motivo lamenta che la anomala sospensione per pregiudiziale di legittimità costituzionale (sollevata in altro processo) sia stata disposta con la indebita "riserva" di poter procedere alla cognizione della questione di falso una volta rimosso l’impedimento normativo a siffatta cognizione da parte del G.A. ma non considerando che in quel processo, stante il difetto di richiesta dei ricorrenti C. e L. (promotori della querela innanzi al G.O.), la questione era priva di alcuna rilevanza e che la sua cognizione officiosa sarebbe stata illegittima. Ed allora appare chiara la inammissibilità conclamata di una censura che è stata proposta ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 per addebitare al Consiglio di Stato nulla più che ritenzione" di acquisire ambiti di cognizione non richiesti nè spettanti ed anzi dalla sentenza 304 del 2011 della Corte Costituzionale del tutto negati.

Con il terzo motivo infine si lamenta che il Consiglio di Stato con la sua decisione di sospensione in attesa della decisione della Corte Costituzionale ed omettendo invece di sospendere a cagione della pendenza dell’incidente di falso innanzi al Tribunale di Milano, abbia sostanzialmente anticipato la sua intenzione, nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità e di accertamento del potere del G.A. di decidere incidentalmente anche della questione di falso, di provvedere nonostante la pendenza della stessa questione innanzi al Tribunale di Milano. La censura propone una inammissibile ipotesi di sconfinamento "progettato" o "preannunziato" che, come considerato in relazione al secondo motivo, è priva di ogni plausibilità, e, più ancora, di alcuna attualità dell’interesse a proporla e sostenerla. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente Regione Lombardia al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che determina in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.