T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 05-01-2011, n. 3 Efficacia della legge nel tempo e nello spazio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Regione Puglia, con regolamento n. 16 del 4 ottobre 2006, dettava direttive per la realizzazione di impianti eolici nella regione.

L’art. 14 (norma transitoria) dettava disposizioni particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more dell’approvazione da parte dei Comuni dei PRIE e per un tempo massimo di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, decorsi i quali, avrebbe trovato applicazione la disciplina a regime dettata dal regolamento.

La Regione, inoltre fissava con delibera di Giunta n. 2467 del 2008, i criteri interpretativi dell’art. 14, comma 1, del suddetto regolamento, precisando che solo i procedimenti per i quali l’istanza di screening era stata presentata entro il periodo transitorio indicato dall’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006 e riattivati ai fini della v.i.a. negli stessi i termini (e, quindi quelli compresi nell’arco temporale tra il 4 ottobre 2006, data del regolamento, e il 4 aprile 2007) potevano essere collocati temporalmente ai fini istruttori nella finestra indicata dall’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, con applicazione della disciplina previgente a detto regolamento.

Tutti gli altri progetti, tra i quali quello presentato dalla ricorrente ai fini v.i.a. in data 5 maggio 2009, dovevano, invece, essere istruiti secondo la disciplina vigente al momento di presentazione dell’istanza di v.i.a. con la conseguente applicazione delle regole contenute nel regolamento regionale n. 16 del 2006 ed in particolare di quelle concernenti la previa approvazione del PRIE (piano regolatore per l’installazione degli impianti eolici) da parte del Comune interessato dal progetto (art. 10), l’applicazione del "parametro di controllo" ovvero del parametro rispondente all’esigenza di regolare il numero di interventi assentibili in determinate aree territoriali comunali e sovra comunali (art. 13) e la valutazione di cui al comma 3 dell’art. 14 del regolamento.

In tale contesto si colloca la comunicazione oggetto del ricorso in esame, con la quale la Regione ha informato la società A.H. che la sua istanza relativa alla realizzazione di un parco eolico in località Carabba del Comune di Troia sarebbe stata valutata in base alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, soggiacendo, in conseguenza, alla disciplina dettata da esso regolamento n. 16 del 2006.

L’A.H. ha impugnato la suddetta comunicazione con il ricorso all’esame affidato ai seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. reg. n. 11 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1 del regolamento regionale n. 16 del 2006; violazione e falsa applicazione della delibera di giunta regionale n. 2467 del 2008.

Essa ricorrente in sostanza contesta l’interpretazione data dalla Regione alla norma transitoria contenuta nell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, concludendo nel senso che la propria istanza presentata ai fini della verifica di assoggettabilità a v.i.a. già in data 30 agosto 2004, rientrerebbe nella disciplina transitoria, non rilevando in contrario che a seguito della determina n. 271 del 5 luglio 2005 che dichiarava che il progetto doveva essere "assoggettato alle procedure di v.i.a.", l’istanza di v.i.a. sia stata presentata in data 5 maggio 2009, cioè dopo la pubblicazione del regolamento n. 16 del 2008.

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza.

Su queste precisazioni, alla pubblica udienza del 3 novembre 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Considera il Collegio che la questione controversa, relativa alla disciplina applicabile all’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla società ricorrente, è incentrata sull’interpretazione dell’art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Il suddetto regolamento n. 16 del 2006, divenuto legge per effetto del richiamo operato dalla l. reg. 31 dicembre 2007, n. 40 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 – 2010) che all’art. 3, comma 16, stabiliva "la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16", è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16 della l. reg. n. 40 del 31 dicembre 2007, promosso da questa sezione con ordinanza del 9 settembre 2009.

Orbene, è pacifico che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, con l’unico di limite della definitività della situazione o dell’atto in qualche medo regolato dalla norma dichiarata incostituzionale.

Ciò stante, va osservato che nel caso in questione, si controverte di un atto recante mera informazione all’interessata della disciplina alla quale sarebbe stata assoggettata l’istanza di valutazione di impatto ambientale dalla medesima presentata, quindi, di un atto che è di per sé privo del carattere di definitività.

In conseguenza di tanto, l’interesse della ricorrente di non soggiacere alla nuova e più restrittiva disciplina dettata dal regolamento regionale n. 16 del 2006, la cui applicazione era preannunciata con la comunicazione impugnata e che in limine legittimava la ricorrente alla proposizione del ricorso in esame, allo stato è venuto meno per effetto della caducazione dell’intera disciplina dettata dal regolamento n. 16 del 2006 ad opera della Corte Costituzionale.

Il ricorso va, in conseguenza, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa va respinta non sussistendo nemmeno all’atto di proposizione del ricorso alcun provvedimento dell’amministrazione dal quale sia derivato alla ricorrente la lesione di una situazione giuridica meritevole di tutela.

Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 695 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto in data 3 marzo 2005 e depositato il successivo 14 marzo, parte ricorrente impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza di precedente ordine di demolizione, volto a colpire la realizzazione di un piano rialzato su immobile già sanato ex L. 28 febbraio 1985, n. 47 con permesso n. 328 del 16 settembre 1998.

Avverso tale verbale la ricorrente deduce:

– violazione dell’art. 31, commi 3 e 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

– Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

– Violazione degli articoli da 31 a 36 e mancata applicazione dell’art. 34, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Conclude chiedendo la sospensione del provvedimento anche motivata per la presentazione dell’istanza di condono e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2005 la richiesta cautelare è stata accolta sul presupposto della necessità da parte dell’Amministrazione comunale di valutare la condonabilità dell’abuso commesso, con conseguente applicazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori a norma dell’art. 32 della citata legge n. 326/2003;

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2010 il Collegio ha ritenuto di disporre una istruttoria volta ad accertare la coincidenza delle opere sanzionate con l’ingiunzione di demolizione ed il successivo ed impugnato verbale di accertamento dell’inottemperanza con le opere di cui è stata richiesta la sanatoria.

Eseguita l’istruttoria ne sono emerse le seguenti circostanze utili per una migliore disamina della situazione, in punto di fatto:

– l’immobile "principale" consta di un piano terra sanato con la ridetta concessione in sanatoria del 16 settembre 1998, ad esclusione di un portico, che, ancorché risultante dai grafici allegati all’istanza non era stato realizzato;

– successivamente la ricorrente presenta istanza di accertamento di conformità per la realizzazione e la chiusura del portico in data 18 agosto 2003, poi revocandola in data 23 dicembre 2003;

– l’immobile è sottoposto a sequestro dal 29 marzo 2004;

– con ordinanza n. 8 del 30 marzo 2004 l’Amministrazione comunale sanziona sia l’ampliamento del piano terreno sia la realizzazione di un piano rialzato;

– in data 31 marzo 2004 la ricorrente presenta domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, includendovi sia l’ampliamento per chiusura del portico al piano terreno sia la sopraelevazione della costruzione principale;

– accertata la violazione dei sigilli in data 3 agosto 2004, in data 5 agosto 2004 con ordinanza n. 13 il Comune dispone la demolizione della sopraelevazione, perché, rimossi i sigilli, i lavori sono proseguiti;

– in data 7 gennaio 2005 il Comune accerta l’avvenuta inottemperanza alle due citate ordinanze ed il successivo 22 febbraio 2005 viene emessa determinazione dirigenziale n. 1 per procedere alla trascrizione nei registri immobiliari ed immissione in possesso dell’Amministrazione comunale del manufatto abusivamente realizzato, ma il TAR in data 4 aprile 2005 accoglie l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, come visto sopra.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessata impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ ordinanza del 5 agosto 2004 con la quale il Comune di Castelnuovo di Porto le ha ingiunto di demolire:

"getto in cemento della copertura del fabbricato delle dimensioni di mq. 26 circa al piano rialzato;

tamponatura con laterizi del piano superiore delle dimensioni di mt. 2,40 x 4,90 circa;

installazione di un controtelaio in metallo;

installazione di una porta in legno presso l’accesso al piano terreno con rifinitura delle colonne laterali in mattoncini sabbiati;

installazione di una grata in ferro al piano terreno e rifinitura della finestra con mattoncini sabbiati", senza permesso a costruire, su immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 380 in data 16 settembre 1998 ed in violazione dei sigilli del primo sequestro disposto in data 29 marzo 2004 e rinnovato poco prima dell’ordinanza di demolizione.

L’istruttoria ha consentito di verificare che il verbale di accertamento dell’inottemperanza impugnata colpisce le opere già individuate dall’ordinanza n. 13 del 5 agosto 2004, e cioè il completamento al rustico del piano rialzato ed il completamento del portico con alcuni infissi con quelle portate nella richiesta di definizione degli illeciti edilizi presentata dalla ricorrente in data 31 marzo 2004, prot. n. 3959, richiesta che è stata rigettata con provvedimento del 14 novembre 2008.

Come risulta da dichiarazione resa a verbale parte ricorrente tuttavia ha ancora interesse ad una pronuncia sul ricorso, ancorché questo possa essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse a causa della sopravvenienza del provvedimento negativo di decisione della istanza di condono da parte dell’Amministrazione comunale.

2. Le doglianze proposte non possono essere condivise.

2.1 Con la prima l’interessata lamenta che ai sensi dell’art. 31, comma 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l’accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dei registri immobiliari e per questo dal verbale dovrebbe risultare la esatta perimetrazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, mentre tale adempimento non appare nell’atto al momento impugnato.

La censura non può essere accolta dal momento che il ridetto verbale è motivato col riferimento alla ordinanza di demolizione in esso citata, ingiunzione che riporta esattamente le dimensioni dell’abuso realizzato, come sopra descritto.

2.2. Neanche la seconda doglianza appare meritevole di accoglimento.

Infatti la prospettazione dell’interessata, secondo la quale per costante giurisprudenza sulla materia la omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce un vizio del provvedimento finale adottato, non può essere più condivisa a seguito della entrata in vigore della modificazione introdotta alla legge 7 agosto 1990, n. 241dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, stante il cui art. 21 octies l’annullamento del provvedimento per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento è precluso, laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non poteva essere diverso per il suo contenuto vincolato da quello adottato. (Consiglio di Stato, sezione IV, 10 aprile 2009, n. 2227). E tale dimostrazione appare ampiamente raggiunta dall’Amministrazione resistente, che ha per l’appunto prodotto finanche il provvedimento di diniego della seconda concessione in sanatoria.

2.3 Il terzo motivo, con il quale la ricorrente fa valere di avere presentato ulteriore domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per la chiusura del portico e la realizzazione del piano rialzato, acquisita al protocollo comunale n. 3959 in data 31 marzo 2004 è divenuto improcedibile di per se stesso, a causa, come accennato sopra, del sopraggiunto rigetto della domanda di condono.

La ricorrente però fa rilevare un ulteriore profilo di violazione, connesso con il precedente e che cioè, poiché la rimozione della sopraelevazione al piano rialzato non potrebbe che causare danni irreversibili al soffitto della sua abitazione collocata al piano terra e non consentirebbe l’abitabilità di detto piano terra, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe essere applicata la sanzione pecuniaria da quella norma prevista, piuttosto che la demolizione.

L’aspetto ulteriore della censura non ha pregio.

E’ infatti da rilevare che quando per la costruzione di che trattasi il Comune di Castelnuovo di Porto ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 1998, ad esclusione del portico in quanto non realizzato, in base alla sezione AA del piano terra allegata alla domanda di concessione in sanatoria del 1998 essa era completa del tetto, subentrando la sopraelevazione soltanto in un secondo momento, e come da rappresentazione grafica allegata alla più volte citata domanda di condono presentata in data 31 marzo 2004, laddove risulta pure l’ampliamento al piano terra dovuto al completamento del portico. Dall’apparato fotografico prodotto dall’Amministrazione comunale in sede di istruttoria è pure da osservare che la sopraelevazione della costruzione, presentandosi ancora allo stato di rustico potrebbe essere rimossa senza nocumento per il piano terra, una volta che ne sia richiesto il dissequestro, essendo l’opera sequestrata a partire dal 3 agosto 2004. Ed analogamente potrebbe essere effettuato per la chiusura del portico al piano terreno, che appare appunto aggiunta alla costruzione sanata con la ridetta concessione edilizia in sanatoria del 16 settembre 1998.

E su questa linea appare anche muoversi l’Amministrazione laddove in risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente, in via amministrativa, sul diniego di condono ha insistito sulla circostanza che la sopraelevazione del piano rialzato e la chiusura del portico non risultavano ultimate alla data di presentazione dell’istanza di condono del 31 marzo 2004, oltre che si aggiunga, neppure alla data prevista per legge del 31 marzo 2003, come invece dichiarato nella domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ed a ciò non si oppone la circostanza che parte ricorrente non ha impugnato il diniego di condono del 2008, che non determina sotto il profilo del procedimento amministrativo nel quale si colloca il verbale di accertamento la reviviscenza dei precedenti provvedimenti sanzionatori, atteso che per la giurisprudenza vigente sotto il precedente condono di cui alla Legge n. 47 del 1985 – alle cui norme l’ultimo condono di cui alla legge n. 326 del 2003 fa riferimento – "da un lato, l’accoglimento implicito o esplicito della domanda ne comporta la radicale caducazione, mentre l’atto di reiezione, comportando, a sua volta, il riesame complessivo della fattispecie, implica la irrogazione successiva di nuove misure sanzionatorie, per cui ogni antecedente statuizione riguardo alla stessa vicenda non può che risultare definitivamente superata." (TAR Toscana, Firenze sezione II, 31 maggio 2002, n. 1129).

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto, con la conseguenza che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’interessata M.I. al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio a favore del Comune di Castelnuovo di Porto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6969 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Catania , con sentenza 426/05, rigettava l’appello proposto dal fallimento della Frigospada srl contro la sentenza depositata il 16.1.01, pronunziata dal Tribunale di Siracusa nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall’INPS contro la curatela del fallimento con cui era stato ammesso al passivo il credito dell’Istituto previdenziale.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Fallimento della Frigospada srl sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l’INPS.
Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’INPS. L’eccezione è fondata.

La L. Fall., art. 99, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che, nel caso di cause di opposizione allo stato passivo, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello è di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di secondo grado (Cass. 11.12.1990 n. 11790, Cass. 1.6.1994 n. 5330, Cass. 28.2.1996 n. 1591, Cass. 19.9.1997 n. 9302, Cass. 3.7.1998 n. 6515).

Nel caso di specie, la sentenza di appello risulta notificata il 30.6.05 mentre il ricorso è stato notificato il 14.10.05 ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni di cui sopra, venuto a scadenza il 30.7.05.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9313 contratti collettivi, retribuzione

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Proc. Gen. Dott. Matera Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 307 del 2005 accoglieva la domanda proposta da K.J. – in servizio presso la Direzione Regionale delle Dogane di Bolzano con la qualifica di "direttore tributario" Area C3 (già 9^ qualifica funzionale – divenuta Terza Area)- diretta ad ottenere l’equiparazione del trattamento dello stipendio a quello attributo al personale di ruolo ad esaurimento. Lo stesso Tribunale respingeva l’ulteriore richiesta di ricalcolo della tredicesima mensilità con inserimento delle indennità di amministrazione e di bilinguismo. Tale decisione, appellata dall’Agenzia delle Dogane, è stata riformata dalla Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 17 del 2006, che ha rigettato integralmente le domande proposte dal K.. La Corte di Bolzano ha ribaltato la decisione di primo grado circa l’equiparazione del trattamento stipendiale dell’appellato a quello del personale di ruolo ad esaurimento, osservando che la natura "speciale" della disciplina – D.L. n. 9 del 1986, ex art. 2, comma 4 – relativa al personale di ruolo ad esaurimento, s’impone anche rispetto al generale principio di parità di trattamento tra pubblici dipendenti, tanto più alla luce del fatto che poi – ed anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego – la contrattazione collettiva del comparto Ministeri ha continuato a conservare la distinzione sul piano retributivo delle due categorie. La Corte ha mantenuto ferma la statuizione di primo grado relativa al ricalcolo della tredicesima, ribadendo che ques’ultima comprende solo quelle componenti espressamente previste (tali non solo le due indennità di amministrazione e di bilinguismo).

Il K. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso il K. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 45 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49) e degli artt. 3 e 97 Cost. per omessa e/o errata applicazione del principio di parità di trattamento. Il ricorrente in particolare contesta la sentenza impugnata per avere mantenuto ferma la distinzione sul piano delle competenze economiche delle due categorie, l’una relativa ai dipendenti (come l’attuale ricorrente) appartenenti all’Area C3 e l’altra relativa ai dipendenti collocati nel ruolo ad esaurimento, deducendo la non correttezza dì tale decisione circa la mancata applicazione del principio generale della parità di retribuzione a parità di mansioni esercitate.

La ricostruzione, operata dal giudice di appello, penalizzerebbe il ricorrente, in considerazione della maggiore professionalità posseduta da lui (come da altri dipendenti) rispetto al personale di ruolo ad esaurimento e comporterebbe una ingiustificata differenza retributiva tra le due posizioni, riconducibili alla stessa area e allo stesso livello professionale.

Da parte sua l’Agenzia delle Dogane ribatte a tali deduzioni ed argomentazioni, effettuando un dettagliato excursus della disciplina normativa e collettiva della posizione del personale del ruolo ad esaurimento e giungendo a concludere, in conformità a quanto sostenuto dal giudice di appello, che la differenza retributiva tra le due categorie di personale, lungi dall’essere ingiustificata ed irrazionale, trova la sua ratio e il suo fondamento nella specificità delle origini del ruolo ad esaurimento ovvero nella particolare qualifica riconosciuta ad personam, indipendentemente dalle mansioni attribuite.

Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritiene prive di pregio le argomentazioni svolte dal ricorrente e di condividere quelle della controricorrente. Il Collegio ritiene di dare continuità giuridica al principio, di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 11982 del 2010), secondo il quale il riconoscimento ai dipendenti già appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (ruolo relativo alle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali) non introduce una discriminazione in danno dei lavoratori svolgenti le stesse mansioni. Lo stesso art. 25 anzidetto contiene una norma transitoria diretta al mantenimento ad personam di diritti quesiti di natura economica, a favore degli appartenenti al soppresso ruolo ad esaurimento.

Nè la situazione può ritenersi modificata a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente contrattazione collettiva (cfr. CCNL Comparto Ministeri del quadriennio 1994/1997 e successivo contratto collettivo del quadriennio 1 998/2001), che ha mantenuto la differenziazione retributiva tra il personale appartenente al ruolo ad esaurimento e il personale avente posizione economica C3 (ex 9^ qualifica funzionale), attribuita dallo stesso contratto 1998/2001. Del resto la sentenza da ultimo citata ha precisato che non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che in forza dell’art. 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto esercizio dell’autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario (cfr in tal senso anche Cass. n. 4570 del 1996).

Nè la previsione contrattuale in questione può ritenersi contra legem in relazione alla soppressione del ruolo ad esaurimento disposto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 in quanto l’eliminazione di tale ruolo non esclude il diritto delle parti di prevedere un trattamento retributivo differenziato per chi ne faceva parte.

Va altresì riaffermato il principio di cui alla sentenza n. 16709 del 2002, secondo cui, anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, nè l’art. 36 Cost. nè l’art. 41 Cost. possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante ai lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino la posizione di alcuni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non è consentito al giudice del merito, sempre che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto, valutare la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, essendo riservato a queste ultime tale regolamento.

Ai richiamati principi giurisprudenziali, che questo Collegio ritiene di condividere, si è correttamente attenuto il giudice e di appello, il quale ha rilevato come nel caso di specie non sia configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, avendo questi dato pieno adempimento ad una norma collettiva che prevedeva il mantenimento – per il personale del ruolo ad esaurimento – di voci stipendiali già godute in precedenza. La coerente conclusione della stessa Corte territoriale è nel senso che la differenza retributi-va del personale ad ruolo ad esaurimento rispetto al personale dell’Area C3 non comporta violazione del principio di parità di trattamento tra pubblici dipendenti, proprio in relazione alle argomentazioni in precedenza evidenziate circa la natura "speciale" della disciplina relativa allo stesso personale del ruolo ad esaurimento.

2. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. C.P.S. n. 263 del 1946, art. 7 e dell’art. 33 del CCNL Ministeri 16.02.1999 a seguito dell’integrazione operata dall’art. 17, comma 11 CCNL 16.05.2001.

Al riguardo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che le indennità di amministrazione e di bilinguismo non rientrino nel computo della tredicesima mensilità, senza alcuna considerazione del fatto che le stesse hanno carattere "fisso" e "ricorrente".

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello si è richiamato ad orientamento giurisprudenziale (in particolare sentenza n. 14968 del 2005), che si condivide, secondo cui il richiamato D.L. CPS n. 263 del 1946, art. 7 non contiene alcuna previsione di "omnicomprensività" della tredicesima, ma detta una norma precisa circa "gli addendi" da considerare". Coerentemente il giudice di appello ha osservato che nella tredicesima vanno computate solo le voci espressamente previste, da individuarsi anche con riferimento alla contrattazione collettiva del settore.

Orbene nel caso di specie il contratto collettivo (in particolare art. 29 CCNL del 1999) prevede per il calcolo della tredicesima gli importi mensili lordi, senza che si rivenga alcun riferimento alle anzidette indennità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 25,00 oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

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